Composizione della crisi da sovraindebitamento per il soggetto non fallibile

Composizione della crisi da sovraindebitamento per il soggetto non fallibile

La nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per il soggetto non fallibile, così come disciplinata dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, assolve al precipuo scopo di colmare il deficit, che vigeva nell’ordinamento, riguardo l’accesso di determinate categorie di soggetti a procedure concorsuali, nonché di affiancare il nuovo procedimento ai preesistenti tipi, completando, in tal senso, il novero delle fattispecie astratte delle stesse procedure.

La norma in questione ha apportato una modifica sostanziale dei presupposti soggettivi previgenti che escludevano, incontrovertibilmente, talune categorie di soggetti, le quali risultavano non idonee all’ammissione ad una procedura di fallimento e, comunque, ad un accordo di composizione con i creditori. Difatti, le procedure facevano esclusivamente riferimento ai soggetti contemplati nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).

La ratio della disciplina è da rinvenirsi nella necessità di porre rimedio alle situazioni di eccessiva esposizione debitoria in capo al soggetto che si trovi nell’impossibilità ed incapacità di adempiere ai propri obblighi finanziari.

Alla luce delle premesse siffatte, tuttavia, le disposizioni generali della predetta legge asseriscono che il debitore, in stato di sovraindebitamento, possa proporre ai propri creditori un piano teso al soddisfacimento del loro credito (art. 7), anche mediante la cessione di crediti futuri (art.8). Presupposto oggettivo essenziale è, come definito dalla Legge n.3/2012, “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile…” del debitore, che, inevitabilmente, comporta una sorta di incapacità di adempiere, in maniera regolare, alle proprie obbligazioni. Presupposto soggettivo si rinviene, invece, nelle figure di quei soggetti fino ad allora non considerati fallibili. Nel novero dei destinatari giova menzionare gli imprenditori commerciali che non sono assoggettabili ad altre procedure concorsuali, le associazioni senza fine di lucro, gli enti pubblici, i professionisti, le società in liquidazione e le imprese agricole.

L’accordo del debitore non prevede rigorose formalità sostanziali e modalità di esecuzione. Il debitore è, sostanzialmente, libero di proporre un accordo avente qualunque contenuto, a carattere dilatorio od esdebitatorio, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi.  Laddove i redditi o i beni del debitore risultassero insufficienti a garantire l’esecutività dell’accordo, lo stesso potrà essere sottoscritto da uno o più terzi che ne assicurino il conferimento, al fine accertarne la fattibilità. I crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. non costituiscono oggetto di accordo.

La proposta di accordo deve, necessariamente, prevedere il termine e la modalità del pagamento dei creditori; il sovraindebitato potrà suddividere costoro in classi, secondo la propria discrezionalità, o, eventualmente, la suddivisione potrà avvenire su richiesta dell’organismo.

Il patrimonio del debitore può essere affidato ad un gestore nominato ex art. 28 L.F. dal giudice, al fine di adempiere agli obblighi di liquidazione e custodia, nonché di distribuzione del ricavato ai creditori. Per tutta la fase del procedimento, sino all’omologazione dell’accordo, non sarà possibile porre in essere atti eccedenti la ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice.

La proposta di accordo deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, e, non oltre i tre giorni seguenti, la stessa deve essere presentata all’agente della riscossione, agli uffici fiscali, anche degli enti locali, a cura dell’organismo di composizione della crisi che assiste il debitore. Ai sensi dell’art. 9, la proposta deve, nella maniera più assoluta, contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale, nonché l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Nello specifico, occorre, essenzialmente, allegare alla domanda l’elenco di tutti i creditori, nel quale indicare le somme dovute, nonché le relative scadenze, altresì, l’elenco dei beni del sovraindebitato con eventualmente gli atti dispositivi posti in essere negli ultimi cinque anni, la dichiarazione dei redditi dello stesso debitore relativa ai precedenti tre anni, l’attestazione di fattibilità del piano redatta dall’organismo di composizione della crisi e, infine, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia, corredata dell’indicazione della composizione del nucleo familiare. Invero, vi è l’obbligo in capo al soggetto, che ricorre a tale procedura e che svolge attività d’impresa, di allegare anche le scritture contabili degli ultimi tre anni anni di esercizio.

Successivamente al deposito dell’intera documentazione così come evidenziata, il giudice nominato, previa valutazione dei requisiti essenziali, fissa con decreto l’udienza entro 60 giorni dalla data del deposito della documentazione richiesta, al fine di verificare se il debitore abbia compiuto iniziative in frode ai creditori. Tutti i creditori menzionati nel piano vengono regolarmente avvisati; la comunicazione è inviata almeno 30 giorni prima del termine previsto per l’invio della dichiarazione di voto da parte dei creditori. Ebbene, i creditori possono esprimere il proprio consenso alla proposta del sovraindebitato mediante una dichiarazione sottoscritta ed inviata all’organismo di composizione della crisi, nel termine massimo di 10 giorni prima dell’udienza di cui si è appena fatto riferimento. In mancanza di un consenso espresso in suddetto termine, vige il principio del silenzio-assenso.

Il raggiungimento dell’accordo (art. 11) non determina una novazione delle obbligazioni originarie del debitore e lo stesso può essere revocato qualora il debitore compia atti in frode ai creditori e non esegua, regolarmente e in misura integrale, i pagamenti previsti in favore delle Amministrazioni Pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nel termine di 90 giorni dalle scadenze previste dal piano. Una volta raggiunto l’accordo, l’organismo di composizione della crisi invia una relazione a tutti i creditori, nella quale viene indicata la percentuale dei consensi espressi e congiuntamente il testo integrale dell’accordo. Dalla ricezione della summenzionata relazione, i creditori possono, nel termine di 10 giorni, sollevare eventuali contestazioni relative ai propri crediti. Decorso anche tale termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice adito la relazione sopra indicata, le eventuali contestazioni pervenute dai creditori e un’attestazione circa la fattibilità del piano. A questo punto, il giudice verifica la documentazione e procede con l’omologazione dell’accordo mediante decreto e ne dispone, altresì, la pubblicazione.

L’omologazione dell’accordo (art. 12) richiede, necessariamente, il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Dal computo della percentuale sono esclusi i creditori ipotecari, pignoratizi o muniti di privilegio, nonché il coniuge, i parenti ed affini fino al quarto grado, i cessionari o gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno precedente alla data di presentazione della proposta.

Giova specificare che l’omologazione deve avvenire nel termine di 6 mesi dalla presentazione della proposta e diviene obbligatoria per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicità della proposta stessa.

Concludendo, la L. n. 3/2012 ha suggellato, per la prima volta nel nostro ordinamento, la possibilità per i soggetti qualificabili come “non fallibili” di poter sanare situazioni di sovraindebitamento mediante l’accesso ad una procedura di composizione della crisi, precedentemente non ammissibile.


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