Concerto o viaggio rinviato? Ecco cosa prevede il “Cura Italia”

Concerto o viaggio rinviato? Ecco cosa prevede il “Cura Italia”

È ormai nota a tutti la grave crisi sanitaria prima ed economica poi, che la pandemia attualmente in atto ha provocato in gran parte dei paesi europei. Inevitabilmente, i lunghi mesi di lock-down hanno comportato un trend a ribasso del PIL in maniera vertiginosa in tutti i principali comparti produttivi: agricoltura, industria e servizi [1].

Tutto ciò, ovviamente, ha implicato anche uno studio sulla tenuta dei contratti in corso di esecuzione durante la famosa “quarantena”. Sicuramente, al fine di evitare un sovraccarico dei tribunali, il d.l. 18 marzo 2020, n. 18, cd. “Decreto Cura Italia” ha previsto una serie di disposizioni volte a garantire i rapporti contrattuali, soprattutto quelli di lavoro subordinato (con la cassa integrazione in deroga) e di mutuo bancario (con la moratoria sui mutui accesi per l’acquisto della prima casa, cd. Fondo Gasparrini).

Sul tema, l’art. 1467 Codice civile, co. 1, dispone che “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.” Tale ultimo articolo evidenzia quella che è la cd. Causa di forza maggiore (tra le tante, la pandemia può essere qualificata a tutti gli effetti un evento imprevedibile di forza maggiore).

La norma ivi richiamata deve essere letta in combinato disposto con l’art. 1373 c.c. che statuisce “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”.

In primo luogo, è indispensabile revisionare tutti i contratti pendenti al fine di verificarne l’esatto contenuto ed in particolare: a) il termine entro cui devono essere eseguite le prestazioni; b) se il contratto contenga una clausola di forza maggiore; c) quale sia la legge applicabile al contratto.

Se il contratto contiene una clausola di forza maggiore, è opportuno analizzare attentamente il contenuto di tale clausola. In particolare, si raccomanda di verificare se sia previsto un termine entro cui notificare alla controparte l’evento di forza maggiore e se la notifica debba essere inviata seguendo particolari prescrizioni (di contenuto o di forma) e/o se debba essere corredata da documentazione ulteriore (ad es., dichiarazione di una Camera di Commercio attestante la circostanza addotta quale forza maggiore).

La notifica deve indicare (oltre a quanto eventualmente previsto nel contratto): l’evento impeditivo della prestazione; la data dell’evento impeditivo; le ragioni che, in concreto e con riguardo al singolo caso, rendono definitivamente o temporaneamente impossibile l’esecuzione della prestazione.

Una volta ricevuta la notifica, la controparte destinataria della stessa ha diritto a sospendere la controprestazione. Inoltre, se la prestazione diviene definitivamente impossibile o la sospensione si protrae oltre il termine massimo eventualmente previsto dalla clausola di forza maggiore, la controparte che riceve la notifica ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto eventualmente anticipato a titolo di corrispettivo per la prestazione che non potrà essere ricevuta a causa dell’impossibilità.

Generalmente, le clausole di forza maggiore prescrivono che la parte che invoca l’evento impeditivo dia prova di non aver potuto evitare l’evento e di non aver potuto superare le conseguenze da questo derivanti. In altri termini, non è sufficiente provare l’esistenza della pandemia o l’adozione delle conseguenti misure di contenimento ma è necessario che la parte che invoca la forza maggiore dimostri che, nel suo caso concreto, non fosse ragionevolmente possibile superare gli impedimenti che hanno reso impossibile l’esecuzione della prestazione.

Le clausole di forza maggiore spesso contemplano in capo alla parte vittima dell’evento, l’obbligo di mitigare i danni. Tale obbligo, anche se non espressamente previsto nel contratto, rispettando l’assunto del Codice civile della diligenza del buon padre di famiglia, dovrà essere comunque rispettato.

Qualora il contratto, invece, non dovesse contenere una clausola di forza maggiore si applicheranno i rimedi previsti dall’ordinamento, nello specifico, gli artt. 1218 [2], 1256 [3], 1463 [4] c.c. in materia di impossibilità sopravvenuta.

Al fine di garantire, come pocanzi esposto, una snellezza del carico di lavoro dei tribunali, il decreto Cura Italia, prevede una disciplina all’art. 88 (in deroga al combinato disposto degli artt. 1467 e 1373), inserito all’interno del Titolo V (“Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19”), rubricato “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”, che concede la possibilità ai soggetti acquirenti di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di  acquisto.  Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Sono molti, infatti, i concerti e gli spettacoli che per l’estate 2020 sono stati rinviati a data da destinarsi: da Ultimo a Vasco Rossi, da Benji e Fede a Billie Eilish, da Enrico Brignano a Angelo Pintus, e così tanti altri.

Anche per quanto riguarda i contratti di soggiorno all’estero, lo stesso art. 88, d.l. 17 marzo 2020, richiamando l’art. 28 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, estende il diritto di recesso del viaggiatore (anche tramite l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione), oltre che ai contratti di viaggi ed iniziative di istruzione, a tutti i contratti di soggiorno per i quali si sia verificata la sopravvenuta impossibilità della prestazione (ex art. 1463 c.c.) a seguito dei provvedimenti attualmente in vigore.

Questa situazione, purtroppo, ha costretto molti studenti aderenti al progetto Erasmus, Exchange student o in vacanza-studio e viaggiatori di ogni tipo, a dover riprogrammare i propri progetti nella più totale oscurità di quello che può essere il divenire.

È sicuramente, questa, una situazione intrigata di brogli normativi che non consentono una facile risoluzione, in sede di contenzioso civile, dei conflitti relativi agli inadempimenti contrattuali, ma che, in ogni caso, deve tenere conto e valutare la grave emergenza generata dalla pandemia (così statuisce l’art. 91, d.l. “Cura Italia”). Il debitore, dunque, potrà usufruire di notevoli tutele economiche e giudiziarie [5].

 

 


[1] Dati ISTAT disponibili al sito: https://www.istat.it/it/archivio/243606
[2] Art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
[3] Art. 1256 c.c. “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
[4] Art. 1463 c.c. ”Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
[5] Ianniciello E., “Gli effetti del covid-19 sui rapporti contrattuali: la causa di forza maggiore alla luce dell’art. 91 del D.L. 18/2020” in www.iusinitinere.it

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Francesco Di Iorio

Francesco Di Iorio, autore di diversi articoli per Salvis Juribus, collabora con la rivista sin dall'anno 2020. Laureato in Giurisprudenza con voto 110/110. Appassionato di Diritto Costituzionale, presenta la sua tesi dal titolo "Discriminazioni di genere: giurisprudenza costituzionale ed evoluzione normativa". Praticante notaio dal febbraio 2021, sta approfondendo i suoi studi nelle materie tipiche concorsuali presso una Scuola notarile in Roma.

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