Concorso 400 Giudici di Pace: firmato il bando

Concorso 400 Giudici di Pace: firmato il bando

Lo scorso 15 novembre, il Csm ha approvato all’unanimità il prossimo bando per l’assunzione di 300 giudici onorari di pace e 100 vice procuratori onorari. Il bando dovrebbe essere pubblicato prima del 31 dicembre attesa la grave carenza di personale. Infatti, i posti oggi coperti da giudici di pace, onorari di tribunale e vice procuratori onorari, sono 5.561 a fronte di 8.320 in organico.

Novità importanti: massimo due giorni a settimana di lavoro e indennità ribassate. Il tutto per un mandato a tempo limitato.

Tra gli uffici più interessati da carenze di personale si trovano quelli di Napoli (dove verranno destinati 57 giudici di pace e 15 Vpo), Roma (30 giudici di pace e 25 Vpo), Milano (37 giudici di pace e 8 Vpo) e Palermo (19 giudici di pace e 20 Vpo).

Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani con un’età compresa tra i 27 ed i 60 anni e in possesso di una laurea in giurisprudenza.

Prima dell’inizio del mandato gli aspiranti magistrati onorari saranno sottoposti al tirocinio di sei mesi che sarà svolto:

  • per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio;

  • per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio.

Gli interessati possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto.

Non può essere conferito l’incarico a coloro che:

  • hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

  • sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

  • hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza;

  • sono stati collocati in quiescenza;

  • hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;

  • non sono stati confermati nell’incarico di magistrato onorario;

  • o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell’incarico.

Costituiscono titoli di preferenza, nell’ordine:

  • l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

  • l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

  • l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

  • l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università;

  • lo svolgimento con esito positivo del tirocinio, senza che sia intervenuto il conferimento dell’incarico di magistrato onorario;

  • l’esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

  • lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari;

  • il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

  • l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

In caso di uguale titolo di preferenza prevale, nell’ordine:

  • la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

  • la minore età anagrafica;

  • il più elevato voto di laurea.

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