Contenzioso bancario, conseguenze della mancata partecipazione della parte nel tentativo obbligatorio di mediazione

Contenzioso bancario, conseguenze della mancata partecipazione della parte nel tentativo obbligatorio di mediazione

Commento alla sentenza resa il 20/01/2020 dal Tribunale di Velletri in merito alla mancata partecipazione della Banca alla mediazione

 

Incipit. L’indisponibilità dell’Istituto di credito a partecipare, aderendo, al procedimento di mediazione civile e commerciale obbligatoria può integrare, come statuito nella sentenza in commento (Tribunale di Velletri del 20 gennaio 2020), una responsabilità aggravata in capo alla stessa Banca (poi soccombente in un successivo giudizio a cognizione piena) osservato da parte dell’Organo giudicante il contegno tenuto nella fase immediatamente precedente la causa.

1. I contratti bancari nell’ambito della mediazione obbligatoria. I contratti bancari, ossia la materia sottesa al caso di specie, sono disciplinati dagli articoli 1834-1860 del Codice civile e dal T.U.B.[1] il quale cristallizza le norme che garantiscono il principio di trasparenza. Gli Istituto di credito sono imprese di intermediazione che esercitano l’attività bancaria e tramite i contratti bancari, si procurano o impegnano del denaro o offrono dei servizi. I contratti bancari debbono essere stipulati, con i singoli clienti, per iscritto ad substantiam e debbono indicare al proprio interno ogni condizione economica e il tasso di interesse.

Tra le materie di cui all’articolo 5 comma 1 bis[2], del Decreto legislativo del 4 marzo 2010 vi sono anche i contratti succitati. Per le materie elencate nel comma in esame vi è l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità. Pertanto, prima di iniziare un procedimento dinnanzi ad un organo Giudicante vi è l’obbligo di avviare un percorso di mediazione. La mediazione civile e commerciale consiste nella risoluzione di un conflitto tramite l’aiuto di un professionista terzo e imparziale che sostiene le parti a conseguire un accordo utile per entrambe. I vantaggi della mediazione, sotto un profilo della durata dell’esperimento e dei relativi costi, sono notevoli; invero, il procedimento ex Dlgs 28/10 si deve concludere entro 3 mesi dall’avvio, ex art. 6[3], a meno che le parti, in procinto di trovare un accordo e necessitando di ulteriori incontri per il perfezionamento dello stesso, richiedano, congiuntamente, una proroga. Inoltre, i costi della mediazione sono sanciti dal D.M. 180/2010 ss.mm. e l’articolo 17 D.Lgs 28/10[4] ne riporta anche le indennità come l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’importa di registro.

La mancata partecipazione della parte in mediazione: lettura combinata degli articoli 116 c.p.c. e art 8, comma 4 bis, del Dlgs. 28/10. Il mancato avvio dell’istituto ex Dlgs 28/10 ha come conseguenza la improcedibilità della domanda e la mancata presentazione in mediazione della parte è valutabile ex officio ex art. 116 c.p.c. come previsto dal comma 4-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo in esame. La norma da ultimo citata stabilisce, infatti, come il Tribunale possa desumere argomenti di prova dalla assenza non giustificata  in mediazione dalla parte. Inoltre, “ll giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Il giudice può basare il proprio convincimento intorno ai fatti anche su prove non prodotte dalle parti il c.d. “principio del libero convincimento del giudice”.

Al comma 1 del disposto esame vi è, tuttavia, una clausola c.d. “di salvezza” che pone un limite al libero apprezzamento del Magistrato. Tale clausola fa riferimento alle prove legali.

La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 24 della Carta Costituzionale, “tutti possono stare in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Quando, però, il convenuto o l’attore sta in giudizio con mala fede o colpa grave si configura quella che è chiamata responsabilità aggravata. In tal caso chi ha agito o resistito in un giudizio lo ha fatto per un motivo di per sé ingiustificato, ossia in maniera “temeraria” (elemento soggettivo di tale responsabilità). La temerarietà della lite deve essere posta in essere con dolo o colpa grave. In ragione di tanto, il soccombente, su istanza della parte vincitrice, può essere condannato dal Giudice oltre che alle spese, ”al risarcimento dei danni” che vengono liquidati “anche d’ufficio nella sentenza” ex art. 96, comma 1, c.p.c.  Si potrebbe, quindi, essere in presenza di un abuso dell’utilizzo di uno strumento processuale e, pertanto, la richiesta di risarcimento del danno a seguito di responsabilità aggravata potrà essere esperita soltanto nel medesimo procedimento.[5]

La responsabilità processuale aggravata per temerarietà della lite si pone con carattere di specialità rispetto alla responsabilità aquiliana ex 2043 c.c.. La legge di riforma del 18 giugno 2009 n.69 all’articolo 96 c.p.c., ha aggiunto un terzo comma il quale stabilisce come quando il Giudice pronunci sulle spese ex art 91 c.p.c. possa, anche d’ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma determinata equitativamente a favore della parte vincitrice.

La vicenda. Parte attrice, conveniva in giudizio la Banca per sentirsi dichiarare: “ – accertare e dichiarare l’illegittima presenza nel rapporto di c/c dell’usura oggettiva derivante dal superamento dei tassi soglia da parte del TEG secondo la legge 108/96 e derivata applicabilità dell’art. 1815, II comma, c.c. agli interessi e alle competenze addebitate; massimo scoperto; – accertare e dichiarare l’illegittima applicazione della Commissione disponibilità fondi e della Commissione istruttoria veloce;  – accertare e dichiarare la costante registrazione delle operazioni in conto con variazione delle valute a  completo favore dell’istituto di credito, con un indiretto ed ingiustificato aumento dei tassi di interesse praticati, attraverso l’applicazione di valute antergate per le poste passive e postdatate per quelle attive, on derivate variazioni contrattuali sfavorevoli solo per il cliente che hanno portato al determinarsi di un tasso effettivo globale superiore ai tassi soglia (ex lege 108/96) in materia di usura lasciando spazio all’applicazione di quanto previsto dell’art. 1815, II comma, c.c.; – accertare e dichiarare la violazione dei doveri di correttezza, trasparenza e buona fede ex art. 1175 c.c. per tutte le causali di cui in premessa; – accertare e dichiarare la violazione dei doveri di correttezza, trasparenza e buona fede ex art. 1175 c.c. per tutte le causali di cui in premessa; – accertare e dichiarare, pertanto, che la società attrice ha versato interessi ultralegali ripetibili in termini di usura oggettiva ex art. 644 c.p. e L. 108/96 per € 7.331,46, di cui interessi passivi per € 5.684,68, CMS per € 96,00, e per spese collegate al credito € 800,17;  – accertare e dichiarare la responsabilità della banca ex art. 96 cpc, per non aver partecipato, senza giustificato motivo, alla mediazione esperita dagli attori e, per l’effetto, – condannare la Banca … , in persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla …, in persona del suo legale rappresentante p. t. Sig. … , le somme indebitamente percepite pari a complessive € 7.331,46; – condannare la Banca … , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni, da calcolarsi in via equitativa o nella misura che verrà ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito, per la violazione dei doveri di correttezza, trasparenza  e buona fede ex art. 1175 c.c. nonché ex art. 96 cpc, per non aver partecipato, senza giustificato motivo, alla mediazione esperita dagli attori.”

La Banca si costituiva in giudizio con atto di comparsa di risposta nella quale chiedeva “IN VIA PRELIMINARE:  – dichiarare l’inammissibilità di tutte le domande avversarie e/o la nullità dell’atto di citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza; NEL MERITO: IN TESI: rigettare tutte le domande formulate da attrice perché non fondate e/o non provate per i motivi esposti in narrativa; IN TESI: condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e conseguente risarcimento che si indica nella somma che Codesto Tribunale vorrà ritenere di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari; IN IPOTESI: nella denegatissima ipotesi in cui si ravvisassero profili di usurarietà sopravvenuta, rigettare comunque la domanda di nullità di tutti gli interessi, dovendosi in tal caso riportare i tassi applicati dalla Banca entro i tassi soglia ed applicare questi ultimi”.

Si ricorreva alla C.T.U.

Ci si soffermerà, in occasione del presente lavoro, a considerare unicamente le conseguenze della mancata partecipazione della Banca all’incontro di mediazione civile e commerciale e delle relative conseguenze processuali.

Il Giudice accoglie la domanda di parte attrice in merito all’applicazione dell’articolo 96 c.p.c. valutando sia la mancata partecipazione in mediazione della Banca sia la resistenza infondata di quest’ultima in giudizio. La Banca avrebbe potuto tramite lo strumento della mediazione definire il conflitto in tempi celeri e con costi ridotti anziché attivare la macchina processuale. La fase stragiudiziale sarebbe dovuta essere attivata solo come estrema ratio. La convenuta, infatti, avrebbe potuto, a fronte di una copiosa documentazione prodotta da parte attrice, definire il conflitto in sede stragiudiziale.

Inoltre, il Giudice rileva come la parte resistente non abbia addotto alcuna prova a proprio sostegno e contro le argomentazioni addotte dall’attrice in fase giudiziale. La convenuta ha continuato a resistere anche a fronte dell’espletamento della C.T.U. Pare, quindi, evidente come la Banca abbia intrapreso una condotta dai contenuti tipici della “colpa grave”. Tale condotta, viene precisato, sia stata realizzata coscientemente e pertanto si integrano gli estremi soggettivi di cui all’articolo 96 c.p.c.

L’organo giudicante, nel valutare la condotta della convenuta, fonda il proprio ragionamento sull’interpretazione del solo articolo 96 c.p.c. e non sulla lettura combinata degli articoli 116 c.p.c. e 8, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 28/10 come prospettato nelle conclusioni di parte attrice.

Il Giudice, infatti, nei motivi della sentenza, si avvale di una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 96 c.p.c., che prevede di “facilitarne l’impiego, sicché essa – scoraggiando le iniziative o le resistenze giudiziali che non hanno ragione di essere – possa fungere quale presidio di tutela del principio di ragionevole durata del processo”.

A fronte di ciò viene riportata l’affermazione, in merito all’articolo 96 c.p.c., dell’Assemblea Plenaria della Corte Suprema di Cassazione riunitasi il 21 luglio 2005 ai sensi dell’art. 93 O.G., la quale ha osservato: «Sanzionare in modo più efficace ogni forma di abuso del processo rappresenta una misura di razionalizzazione indispensabile se si vuole mantenere l’attuale regime di sostanziale gratuità della giustizia senza determinare sprechi ingiustificati e insostenibili di una risorsa inevitabilmente scarsa, quale è quella del processo. Da più parti è avvertita la necessità di superare l’attuale disciplina della responsabilità aggravata, resa sostanzialmente inoperante dalla difficoltà di dare la prova del danno patrimoniale conseguente all’abuso del processo».

Il giudice ha citato copiosa giurisprudenza a suffragio della tesi per cui l’applicazione dell’articolo 96 c.p.c. trovi riscontro nel caso di specie e abbia una funzione sia di risarcimento del danno sia una funzione sanzionatoria.

Come orientamento fondamentale da cui si basa la giurisprudenza citata vi è la giurisprudenza della CEDU secondo cui,”in caso di danno da eccessiva durata del processo, pur non essendo in re ipsa il pregiudizio, lo è però la prova di esso, nel senso che la sussistenza di un danno morale, sotto forma di sofferenza interiore, è ordinariamente correlata alla protrazione di qualunque processo oltre i limiti della sua ragionevole durata”.

Il Giudicante, inoltre, precisa come il risarcimento del danno non patrimoniale sia sempre ammesso nel caso in cui vi sia la lesione di un interesse dotato di copertura costituzionale. Nel caso in esame si rileva la violazione dell’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui “sancisce che la iniziativa economica non può essere limitata se non dalla legge e, conseguentemente, da ingiustificate azioni legali o di resistenza in giudizio”.

Conclusioni. Il Giudice segnala come l’Istituto di Credito abbia tenuto un comportamento temerario nei confronti della lite. La Banca, infatti, nonostante avesse a disposizione tutti i documenti e il potente strumento della mediazione civile e commerciale per risolver il conflitto insorto con il cliente, ha deciso di non presentarsi in mediazione. Inoltre, la mancata partecipazione alla mediazione da parte della Banca ha comportato che il cliente abbia dovuto convenire la Banca in giudizio, sopportando ulteriori costi e lungaggini tipici del procedimento ordinario di cognizione.

Tutti questi comportamenti posti in essere coscientemente dalla impresa di intermediazione hanno integrato la responsabilità di cui all’articolo 96 c.p.c. e, pertanto, il giudice liquida “Euro XXXX (…) a favore di parte attrice. Le spese seguono la soccombenza. Le argomentazioni sopra evidenziate assorbono ogni altra argomentazione e, pertanto, la domanda deve trovare accoglimento, per le causali di cui alla narrativa della presente statuizione giudiziale. Le spese seguono la soccombenza.”

 

 

 

 


Note
[1] T.U.B., D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ss. mm.
[2] “1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”
[3]  Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
[4]1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalita’ del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127. 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente. 4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l’ammontare minimo e massimo delle indennita’ spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita’ di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennita’ proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennita’ dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennita’ dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e’ condizione di procedibilita’ ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero e’ disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2 (1) (2). 5. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non e’ dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche’ a produrre, a pena di inammissibilita’, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato (3). 5-bis. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero e’ disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto, all’organismo non e’ dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche’ a produrre, a pena di inammissibilita’, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato (4). 5-ter. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso e’ dovuto per l’organismo di mediazione (5). 6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennita’ di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennita’ spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attivita’ prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero. 7. L’ammontare dell’indennita’ puo’ essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato. 9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8“. (1) Comma sostituito dall’articolo 84, comma 1, lettera p), n. 1), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, con la decorrenza indicata nell’articolo 84, comma 2, del medesimo decreto. (2) La Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 ha dichiarato, riguardo il precedente testo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l’illegittimita’ costituzionale della presente lettera. (3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l’illegittimita’ costituzionale del presente comma. (4) Comma inserito dall’articolo 84, comma 1, lettera p), n. 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, con la decorrenza indicata nell’articolo 84, comma 2, del medesimo decreto.
[5] Mandricoli c.e Carratta a., Corso di diritto processuale civile, Torino, G. Giappichelli Editore, I nozioni introduttive e disposizioni generali, 2016, pp. 70-71 e pagg. 215 – 2019.

Bibliografia
U.B., D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ss. mm;
Decreto legislativo 4 marzo marzo 2010 n. 2;
Mandricoli c.e Carratta a., Corso di diritto processuale civile, Torino, G. Giappichelli Editore, I nozioni introduttive e disposizioni generali, 2016, pp. 70-71 e pagg. 215 – 2019.

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Avv. Andrea Ravelli

Sono un avvocato e dottore di ricerca in “diritto privato e nuove tecnologie”. La mia professione si confonde tra l’operatività, propria di dinamiche intere agli uffici legali di multinazionali, e l’attività di ricerca e didattica spesa all’interno di corsi di laurea e master.Ho conseguito, da ultimo,> un Master di Alta Formazione Manageriale in “Gestione, sviluppo ed amministrazione delle risorse umane” edito Alma Laboris (Roma, 27ª Ed.);> un Master di Specializzazione di 2° livello in “Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale” conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 e lode;> un Master di Specializzazione di 2° livello in “Diritto d’Impresa” conseguito presso la Libera Università Internazionali degli Studi Sociali (Luiss - Guido Carli) in Roma, con votazione 110/110;> oltre ad avere partecipato ad un Corso di Alta Formazione in “Contratti d’Impresa” presso la Libera Università Internazionali degli Studi Sociali – Business School (Luiss - Guido Carli).Specializzato in diritto civile e diritto del lavoro, l’attività di analisi e studio, da ultimo, si concentra sui rapporti obbligatori nascenti nell’ambito bancario, sulle pratiche commerciali scorrette, sulle specifiche dinamiche in seno alla procedura esecutiva e sul contenzioso bancario.

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