Da consumatore a venditore: il pericolo delle vendite piramidali

Da consumatore a venditore: il pericolo delle vendite piramidali

Nell’era dell’e-commerce e dello sviluppo spasmodico di nuove forme di imprenditoria digitale, anche le vendite piramidali hanno conosciuto nuovi orizzonti di espansione tramite la rete internet: il reclutamento di nuovi adepti è certamente più immediato, il bacino di utenza estremamente ricco e foriero di ingenti e facili guadagni.

La vendita piramidale è definita dall’art. 5 della legge nr. 173/2005 quale promozione e realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali “l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi”.

Qual è il meccanismo di funzionamento?

Il sistema della piramide ingenera speranze di guadagno in coloro che entrano nella struttura di vendita: al pagamento di una quota iniziale – tendenzialmente elevata e sproporzionata rispetto al valore del bene acquistato – si riconnette la possibilità di guadagno mediante il reclutamento di nuovi membri e una provvigione sulle loro vendite. Secondo la giurisprudenza dei primi anni duemila – l’azione si corrobora di ulteriori elementi, quali la falsa rappresentazione del prodotto – inesistente o dotato di caratteristiche assenti – la garanzia di maggiori benefici futuri e una pubblicità aggressiva che non solo rappresenta risultati artefatti ma che si avvale di rapporti amicali o familiari per ampliare la rete commerciale.

Il sinallagma contrattuale è inesistente e gli interessi dedotti non sono meritevoli di tutela in quanto ciascuna prestazione non trova causa e funzione nell’altra.

Il disvalore di queste pratiche commerciali viene individuato anche nella mancanza di consapevolezza del rischio assunto da chi aderisce alla piramide: vere e proprie azioni di proselitismo che talvolta sfociano in operazioni di brainwashing impediscono di comprendere la natura dell’accordo. I mezzi di diffusione principali sono il passa-parola, la rete familiare e amicale nonché i social network: i trasferimenti di denaro avvengono in forma elettronica senza alcuna tracciabilità e controllo fiscale – immediatamente si esclude qualsiasi tutela giuridica.

Il meccanismo di diffusione è così capillare e reticolare da aver spinto lo stesso legislatore a definire le “catene di Sant’Antonio” come quelle operazioni commerciali che si sostanziano nella “possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito” – previo pagamento di corrispettivo (art. 5 comma II, l.n. 173/2005).

L’assetto normativo della legge nr. 173/2005.

La normativa detta disposizioni volte a regolamentare il fenomeno della vendita diretta, anche nota come multi-level marketing – pratica commerciale che sprona il cliente a divenire venditore in prima persona e reclutare quindi nuovi venditori: la differenza tra questo tipo di vendita e i sistemi piramidali sta nella reale commercializzazione di beni o servizi, in piena linea con il dettato di cui all’art. 2082 c.c. Per il cliente-venditore il guadagno è dato sia dalle proprie vendite dirette (reali e tangibili) che da quelle realizzate dai venditori da questo reclutati.

Nel disciplinare la vendita diretta infatti il legislatore ha posto limiti precisi per evitare che la stessa celi un sistema illegale di vendita – disciplinando il diritto di recesso che deve riconoscersi al venditore diretto, il necessario possesso di un tesserino identificativo e il regolare adempimento agli oneri fiscali.

Rispetto al fenomeno della vendita piramidale, all’art. 6 il legislatore individua alcuni elementi presuntivi della sua sussistenza quali l’obbligo di acquistare una rilevante quantità di prodotti senza poterli restituire od ottenere la rifusione di prezzo per quelli ancora vendibili, l’obbligo di corrispondere all’atto di ingresso nella struttura o per permanere nella stessa somme di denaro o titoli di credito di rilevante entità in assenza di una reale controprestazione o anche l’obbligo per il reclutato di acquistare materiali, beni servizi o materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti o necessari all’attività commerciale e comunque sproporzionati al volume dell’attività svolta.

Proseguendo, l’art. 7 configura la vendita piramidale come reato, sanzionandola con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno o dell’ammenda da 100.000 a 600.000 euro: si punisce la promozione e la realizzazione di attività e strutture di vendita di cui al precedente art. 5, senza descriverne ulteriormente gli elementi costitutivi.

Se da un lato ciò dovrebbe favorire la punibilità e facilitare la prova, anche in considerazione delle modalità insidiose di reclutamento che spesso sfruttano rapporti amicali o familiari tra i soggetti coinvolti, dall’altro tali elementi restano di difficile dimostrazione e la punibilità è limitata dall’art. 649 c.p.

L’inciso iniziale “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” garantisce la più grave sanzione riconnessa a reati eventualmente ravvisabili quali truffa, associazione per delinquere o esercizio abusivo di raccolta di risparmio ma anche estorsione, minaccia o violenza privata integrati mediante tecniche di comunicazione insidiose.

Quali criticità?

La materia delle vendite piramidali è considerata anche dal Codice del consumo e se ciò ha in un primo momento arricchito il panorama di tutele apprestate dall’ordinamento, a protezione del consumatore: il d. lgs. 146/2007 ha modificato il panorama normativo.

Inizialmente, oltre alle ordinarie tutele civilistiche e alla rilevanza penale della condotta, si poteva attivare la tutela amministrativa dell’autorità garante della concorrenza, inibendo pratiche commerciali ingannevoli.

L’odierna formulazione individua all’art. 23 lett. p) i sistemi piramidali come pratiche “in ogni caso ingannevoli” ove il contributo del consumatore si caratterizza per ricevere un possibile corrispettivo dall’entrata di altri consumatori piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti: le modifiche apportate con il decreto del 2007 hanno espressamente escluso l’applicazione degli artt. 5 comma I e 7 della legge 173/2005 nei rapporti tra consumatore e professionista, ai sensi dell’art. 5 del capo III – disposizioni finali.

In breve, nei rapporti con i consumatori non si può più invocare la tutela penale ma le sole tutele inibitorie proprie dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, oltre che tentare di ricevere un risarcimento per il danno subito.

È ciò che si è verificato rispetto ai recenti sistemi di Buy&Share che promettono la vendita di beni costosi a prezzi stracciati, per i quali il prezzo pagato e ribassato non è altro che un prezzo di prenotazione del bene finale che sarà acquistato con vantaggi soltanto da pochi mentre la maggior parte degli acquirenti sarà onerata di costi ben maggiori.

I siti truffaldini in questione sono stati colpiti dalle sole sanzioni dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Come ogni sistema piramidale infatti, essi sono destinati a collassare su loro stessi nell’arco di massimo 2 anni: spostando alla base della piramide il rischio di perdita, quando gli ideatori della rete scompaiono con il denaro ricevuto il sistema crolla.

Residua l’applicabilità delle tutele penali di cui alla legge nr. 173/2005 alle forme di promozione piramidale coinvolgenti persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’ambito della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per espressa previsione normativa.


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Arianna Monelli

Laureata in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli studi di Ferrara, con una tesi in Teoria generale del diritto dal titolo "Contrattualizzare la gravidanza: la maternità surrogata tra dibattito biogiuridico ed evoluzione giurisprudenziale". Ho svolto la pratica forense presso uno studio di diritto civile e contestualmente tirocinio ai sensi dell'art. 73 d.l. 69/2013 c/o Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Ferrara. Ho conseguito nel settembre 2019 l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Bologna Attualmente esercito la professione di avvocato presso il Foro di Mantova

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