Diritto d’autore: quale tutela per le opere create dall’AI?

Diritto d’autore: quale tutela per le opere create dall’AI?

Sommario: Premessa – 1. La sentenza della Corte di Cassazione, n. 1107/2023 – 2. Focus sulle argomentazioni della Corte di Cassazione – 3. La decisione dell’Ufficio del Copyright degli Stati Uniti – 4. Valutazioni conclusive

 

Premessa. Nell’ultimo periodo si è assistito ad una rapida diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale (AI) generativa, come ad esempio Dall – E 2, Deep Dream, Instant Art, che permettono di creare immagini, in alcuni casi a partire da comandi testuali o da altre immagini.

Questi sistemi hanno sin da subito posto diverse problematiche legali, tra le quali anche la tematica relativa alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su queste opere e alle modalità di protezione. L’interrogativo principale riguarda senz’altro quello della possibilità, o meno, di individuare un titolare, persona fisica, da identificare come creatore di queste opere, dal momento che la maggior parte di questi sistemi si basa, appunto, su automatismi.

È interessante esaminare la tematica alla luce di due diverse recenti pronunce, emesse da due organi appartenenti, peraltro, a due sistemi giudiziari differenti, e che sono giunte a due conclusioni opposte, per cogliere gli elementi presi in considerazione e che costituiscono il discrimine per una conclusione piuttosto che un’altra.

Le pronunce in questione sono: la sentenza della Corte di Cassazione, n. 1107 del 16 gennaio 2023, nel ricorso proposto da Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. contro l’Architetto Chiara Biancheri, e la decisione dell’Ufficio del Copyright degli Stati Uniti, del 21 febbraio 2023, in relazione alla registrazione del fumetto “Zayra of the dawn, da parte della sig.ra Kristina Kashtanova.

1. La sentenza della Corte di Cassazione, n. 1107/2023. Il 18 luglio 2018, l’architetto Chiara Biancheri conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, Rai Radiotelevisione Italiana, assumendo di essere la creatrice dell’opera “The scent of the night”, utilizzata dalla RAI come scenografia fissa per il Festival di Sanremo nel 2016, e, lamentando la violazione del proprio diritto di autore sull’opera, chiedeva il risarcimento del danno, la rimozione del programma dal sito internet della RAI e la pubblicazione della sentenza.

L’opera era stata realizzata con un programma di elaborazione, Apophysis, con il quale l’artista, sulla base di alcune tecniche sviluppate da altri artisti, aveva affinato un suo metodo per ottenere fiori frattali, e per personalizzarli, arricchirli e dettagliarli in svariati modi.

Sia il Tribunale, che la Corte d’Appello, hanno riconosciuto la titolarità dell’opera in capo all’architetto Biancheri, sostenendo che l’opera dovesse considerarsi creativa.

La Corte d’Appello è partita dall’analisi dell’art. 1 della Legge n. 633 del 1942 (LDA), ai sensi del quale il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma consente ad un’opera dell’ingegno di ricevere protezione a condizione che, in essa, sia riscontrabile un, seppur minimo, atto creativo, suscettibile di manifestazione nel mondo esterno.

In applicazione della norma citata, la Corte ha osservato che un’opera può ritenersi creativa qualora esprima un’idea originale, proveniente unicamente dall’ispirazione del suo autore, e dalla manifestazione delle sue scelte libere e creative.

Nella fattispecie, secondo la Corte d’Appello, l’immagine The scent of the night, non era la semplice riproduzione di un fiore, ma era frutto di una vera e propria rielaborazione, nella quale risultava presente l’espressione della personalità dell’artista.

Inoltre, ha rafforzato tale valutazione dando atto dell’ampia valorizzazione impressa all’opera da parte della RAI, in occasione della presentazione della manifestazione di Sanremo alla stampa, attraverso la messa in risalto del fiore e della sua valenza simbolica.

Secondo la RAI, la Corte d’Appello avrebbe violato il principio di disponibilità delle prove, effettuando un’indagine sul web che sarebbe spettata all’attrice, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

2. Focus sulle argomentazioni della Corte di Cassazione. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, che aveva basato il proprio accertamento sulla paternità dell’opera in capo all’attrice, sulla base di una pluralità di prove univocamente convergenti: stampe di siti internet, la copertina di un libro edito da Mondadori che riportava l’opera attribuita a Biancheri, l’immagine prodotta da RAI associata allo pseudonimo della Biancheri.

Nel ricorso in Cassazione, la RAI ha denunciato altresì, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2575 e 2576 c.c. sostenendo, nello specifico, che la Corte d’Appello avesse errato nel qualificare come opera dell’ingegno un’immagine generata da un software, in quanto tale non attribuibile ad una idea creativa della sua autrice.

Il software, ne avrebbe infatti, secondo la RAI, elaborato forma, colori e dettagli, tramite calcoli matematici, e l’autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato, a posteriori, il risultato generato dal computer.

Il motivo, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile in quanto questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non poteva ritenersi sufficiente l’ammissione di controparte di aver utilizzato un software per generare l’immagine, in quanto “circostanza pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno, con un tasso di creatività che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore”.

La Corte si è limitata ad affermare che “si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in quale misura l’utilizzo dello strumento avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa”.

Non vi è quindi stato un accertamento nel merito, tanto che la Corte stessa ha precisato come il tema dell’arte digitale quale “opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva” costituisca, ad oggi, un tema inesplorato dalla giurisprudenza della Corte.

Questa precisazione sembrerebbe, ad ogni modo, presupporre che, per la Corte, sia comunque necessaria ed imprescindibile la presenza dell’apporto umano nella creazione dell’opera, e in misura preponderante rispetto al ruolo svolto dal sistema di AI impiegato.

3. La decisione dell’Ufficio del Copyright degli Stati Uniti. La vicenda riguarda il fumetto, “Zarya of the Dawn”, realizzato dall’artista Kristina Kashtanova, attraverso la tecnologia di intelligenza artificiale di Midjourney.

Per l’opera in questione, la sig.ra Kashtanova aveva inizialmente ottenuto la registrazione del copyright. Tuttavia, al momento della domanda, non aveva rivelato di essersi affidata al programma di intelligenza artificiale e, quindi, l’Ufficio ha condotto una revisione della domanda di registrazione, all’esito della quale ha precisato che la sig.ra Kashtanova poteva ritenersi autrice unicamente per le parti di testo, oltreché per la selezione, coordinamento e disposizione degli elementi scritti e visivi dell’opera, ma non per le immagini generate dalla tecnologia Midjourney.

I legali della sig.ra Kashtanova hanno replicato alla lettera ricevuta dall’Ufficio, sostenendo che l’artista dovesse essere considerata autrice di ogni aspetto dell’opera, in quanto Midjourney sarebbe servito unicamente come strumento di assistenza.

Ai sensi della legge sul diritto d’autore americana (Copyright Act), un’opera può essere registrata se si qualifica come opera originale d’autore, di creazione indipendente e con sufficiente creatività.

L’interpretazione delle parole “opera d’autore”, nella giurisprudenza dei tribunali americani, è uniformemente limitata alle creazioni di autori umani.

Per emettere una decisione sulla registrabilità delle immagini del fumetto quale opera d’autore, l’Ufficio ha quindi analizzato le modalità operative dalla piattaforma Midjourney.

Si tratta di un sistema che consente di generare immagini sulla base di comandi di testo immessi dagli utenti. Quando un utente fornisce a Midjourney un prompt, la tecnologia genera quattro immagini in risposta e, da queste quattro, consente agli utenti di richiedere a Midjourney di fornire una versione a risoluzione più elevata di un’immagine o anche creare nuove varianti di un’immagine.

Per sua stessa descrizione, Midjourney non interpreta i prompt come istruzioni specifiche per creare un particolare risultato espressivo; il processo di creazione, quindi, non è controllato dall’utente, che non può essere definito come la “mente principale” dietro le immagini, in quanto non è possibile prevedere in anticipo ciò che Midjourney creerà.

Sulla base di queste informazioni, e in applicazione del Compendium of U.S. Copyright Office Practices, l’Ufficio ha negato la protezione, quale opera d’autore, delle immagini del fumetto, precisando: “the Office will refuse to register a claim if it determines that a human being did not create the work”.

L’ufficio ha precisato poi che, nel caso di Midjourney i comandi funzionano più come suggerimenti che come ordini, simili alla situazione di un cliente che assume un artista per creare un’immagine con indicazioni generali sui suoi contenuti; è chiaro che in tal caso il cliente non sarebbe l’autore di quell’immagine.

Non ha escluso che, per altri sistemi di AI, che funzionino in modo diverso rispetto a Midjourney, le conclusioni possano differenti.

4. Valutazioni conclusive. Dall’analisi delle due pronunce emergono interessanti riflessioni.

Pur trattandosi di conclusioni differenti, in quanto nel primo caso è stata riconosciuta la tutela del diritto d’autore e, nel secondo caso, è stata negata, le argomentazioni e i ragionamenti posti alla base dei due organi decisori non sono poi così distanti.

Sembrerebbe che il discrimine, per poter riconoscere il diritto d’autore in capo alla persona umana che utilizza il sistema di AI, sia dato dalla misura in cui prevale l’aspetto dell’automatismo rispetto a quello della creatività.

Se infatti l’artista non può prevedere quale sia l’output del software, e se il medesimo non può interferire, neanche ex ante sotto il profilo delle indicazioni, nella elaborazione dell’opera finale, allo stato attuale, non sembra possibile riconoscere alcun diritto d’autore in capo a colui che inserisce i comandi nel sistema di AI.

È poi da precisare anche che, nel caso della pronuncia italiana, le immagini erano state realizzate con l’utilizzo di un programma di elaborazione, si trattava del 2010 e all’epoca i vari programmi di intelligenza artificiale per la creazione di immagini non erano ancora disponibili, diffusi e avanzati come in questi ultimi anni.

Ad ogni modo, nei prossimi mesi, casi simili a quelli oggetto delle pronunce esaminate, si moltiplicheranno, e sarà necessario monitorare i costanti e repentini sviluppi nel settore dell’intelligenza artificiale e gli eventuali futuri interventi legislativi sul tema.

 

 

 

 

 


Intelligenza artificiale e diritto d’autore | Filodiritto

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Federica Sansalone

Avvocato a Milano. Proprietà intellettuale, Diritto d’autore, Diritto del web.

Articoli inerenti