Divorzio: analisi dinamica delle fasi che conducono allo scioglimento del matrimonio

Divorzio: analisi dinamica delle fasi che conducono allo scioglimento del matrimonio

Il matrimonio. Il matrimonio può essere definito come il negozio giuridico mediante il quale due soggetti di sesso diverso decidono di costituire, tra di loro, un vincolo giuridico, che determinerà il sorgere di diritti e doveri reciproci. Un primo riferimento all’istituto de quo, lo si rinviene, sotto il profilo costituzionale, all’art. 29 Cost., che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La norma, individuando il matrimonio come il fondamento della famiglia, traccia i canoni basilari dell’istituto, in quanto fonte di un rapporto ordinato all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Sotto il profilo strettamente giuridico, non di contratto si tratta, posto che gli effetti che esso determina, di per sé, vanno apprezzati  sotto il profilo non patrimoniale (in linea generale, dato che tra gli altri effetti, la celebrazione del matrimonio determina anche il configurarsi del regime di comunione legale dei beni) diversamente dal contratto, che determina l’insorgere di rapporti dal contenuto patrimoniale: eventuali rapporti di questo tipo potranno derivare, piuttosto, da accordi conclusi dai coniugi stessi, ai quali dovrà esser riconosciuta, tuttavia, natura accessoria rispetto al negozio matrimoniale. L’impossibilità di ricondurre il matrimonio entro la categoria contrattuale apre le porte, dunque, a più possibili definizioni, per cui taluni preferiscono parlare di accordo, altri di convenzione, altri di negozio. Ma a prescindere dalla qualificazione, non ci sono dubbi sulla sua struttura: esso ha natura bilaterale e la dichiarazione prestata dall’ufficiale di stato civile, innanzi al quale il matrimonio è celebrato, rileva come atto certificativo dell’accordo dei nubendi. Si tratta di “atto solenne”, posto che per esso l’ordinamento richiede specifiche forme, “puro”, poiché non può esser inciso dall’apposizione di termini o condizioni ed inderogabile, data l’impossibilità, per i coniugi, di apportare modifiche alla disciplina stabilita dalla legge.

Ciò premesso, occorre dare conto della differenza che intercorre tra matrimonio civile e matrimonio concordatario, stante la possibilità di celebrare un matrimonio religioso, innanzi ad un ministro di culto cattolico (matrimonio regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e leggi speciali), dal quale derivino effetti sotto il profilo civilistico. Infatti, nel caso di matrimonio concordatario, celebrato nelle forme stabilite dall’ordinamento canonico, la registrazione dello stesso presso il registro degli atti di stato determinerà l’applicazione di una duplice disciplina: oltre a quella canonica, verrà in rilievo anche quella civilistica.

Fin qui, dunque, si è fatto riferimento al matrimonio come atto. Sotto il profilo degli effetti, invece, il negozio de quo determinerà, innanzitutto, l’insorgere di una serie di doveri reciproci in capo ai coniugi: sulla base di quanto stabilito dall’art. 143 c.c., da esso deriveranno (cd principio di eguaglianza) l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale verso l’altro coniuge, alla collaborazione nell’interesse della famiglia, alla coabitazione, nonché alla contribuzione, in base alle proprie sostanze e capacità lavorative, ai bisogni propri della famiglia.

Cause di scioglimento del matrimonio. Premessi questi brevi cenni sull’istituto, preme analizzare il fenomeno dello scioglimento del matrimonio, che diversamente da quanto previsto in via originaria dal codice del 1942 (in ossequio al principio di indissolubilità, non poteva sciogliersi se non per morte di uno dei due coniugi) può sciogliersi per diverse cause. A venire in rilievo è, innanzitutto, il divorzio, entrato a far parte dell’ordinamento Italiano solo a partire dalla legge 1 dicembre del 1970 n. 898. L’introduzione della possibilità di sciogliere un vincolo, per tradizione secolare considerato indissolubile, determinò sin da subito l’insorgere di numerosi dibattiti, sfociati nel referendum abrogativo del 1974, conclusosi con la conferma del divorzio.  Diverse sono i possibili fattori che l’ordinamento contempla ai fini del divorzio, tra i quali spiccano, a titolo esemplificativo, l’intervento di condanna penale divenuta irrevocabile, la condanna penale per reati contro coniuge o figlio, nonché la mancata consumazione del matrimonio. Si osservi, poi, che tra le principali cause di scioglimento del vincolo matrimoniale va annoverata anche la pronuncia di rettificazione dell’attribuzione di sesso (in questo caso, il Giudice delle leggi ha escluso l’automatica cessazione del matrimonio ove vi sia richiesta dei coniugi di mantenere in vita un rapporto che sia comunque regolato attraverso strumenti differenti dal matrimonio, volti a salvaguardare i diritti e i doveri in forza di esso assunti). Ciò premesso, occorre dare atto di come il divorzio, nella maggior parte dei casi, costituisca la conseguenza di un particolare procedimento che vede come diretti interessati i coniugi: la separazione. E in ciò, si osservi, riposa una prima differenza con la disciplina introdotta per le unioni civili, per le quali è possibile procedere con divorzio immediato (anche se parte della dottrina rileva come l’immediatezza sia solo apparente, stante la possibilità di ricorrere in via giudiziaria ai fini dello scioglimento dell’unione solo previo decorso del termine di tre mesi dalla data di comunicazione della volontà di far cessare l’unione all’altra parte).

La separazione. La separazione, dunque, può porsi sia come il risultato dell’accordo delle parti, che decidono di separarsi e di stabilire, di comune accordo, le condizioni di separazione, (accordo che va omologato dal Presidente del Tribunale) o come l’effetto di una pronuncia giudiziale.

Per comprendere appieno le modalità attraverso le quali opera la separazione giudiziale occorre individuare le situazioni di fatto che, evidentemente, legittimano la richiesta e, dunque, l’ottenimento della pronuncia di separazione. A venire in rilievo è l’art. 151, comma 1 c.c., in forza del quale la separazione potrà essere richiesta allorquando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o tali da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Ai fini della separazione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, assumeranno rilievo solo quei fatti che risultino essere avvinti, rispetto alla situazione di intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale, da un nesso di derivazione eziologica: pertanto, non potranno dirsi causa della intollerabilità della prosecuzione del rapporto quei fattori, evidentemente imputabili ad uno dei coniugi, che questi abbia posto in essere a seguito della già prodottasi situazione di intollerabilità.

È discusso, tuttavia, ai fini del giudizio di intollerabilità, se la valutazione sui fatti accertati vada condotta alla stregua di criteri oggettivi o, piuttosto, in via soggettiva, parametrando i fatti avvenuti alla personale percezione che di essi abbia avuto il coniuge. Generalmente, la giurisprudenza tende a considerare come fatti tali da determinare la condizione di intollerabilità un ampio spettro di fenomeni, ricorrendo nella maggior parte dei casi a criteri oggettivi (come nel caso della violazione del dovere di fedeltà: lì è certamente superata la soglia di tollerabilità dell’individuo medio) ma che in molti casi vengono valutati tenendo conto delle caratteristiche personali dei coniugi.

Con riferimento, poi, all’altro fattore suscettibile di determinare la separazione, ossia il grave pregiudizio all’educazione della prole, è opportuno domandarsi se detto pregiudizio debba essere considerato come requisito autonomo del giudizio di separazione o se, piuttosto, vada apprezzato come conseguenza della intollerabilità della prosecuzione della convivenza. È chiaro che l’intollerabilità della convivenza costituisce già di per sé fenomeno che pregiudica la crescita e l’educazione della prole, potendosi ritenere, dunque, che la portata del requisito vada apprezzata alla luce del requisito della intollerabilità, ponendosi come logico sviluppo del primo.

La separazione avrà, come effetto principale, quello di elidere i doveri nati con il matrimonio: il dovere di convivenza dei coniugi, il dovere di fedeltà, nonché i doveri di assistenza morale e collaborazione. Va osservato, che in questa fase ancora non viene in rilievo lo scioglimento del matrimonio, posto che la separazione costituisce solamente una fase propedeutica, ma comunque indispensabile ai fini del fattore (divorzio) che, di converso, lo determinerà. Tuttavia, quando il giudice pronuncia la separazione, dichiarerà, ove ne ricorrano le circostanze e sempre che ne sia richiesto, a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione (art. 151, comma 2 c.c.). L’addebito può essere concepito, dunque, come il riconoscimento, in capo ad uno dei due coniugi, dell’imputabilità dei fattori che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza: laddove, dunque, sia accertato che il comportamento tenuto dal coniuge sia stato posto in violazione di uno dei principali doveri nascenti da matrimonio, saranno posti in capo a questo taluni effetti sfavorevoli. In particolare, graveranno sul soggetto al quale venga addebitata la separazione la perdita dei diritti di successione e del diritto al mantenimento da parte dell’altro.

A questo punto, sulla base di quanto stabilito dall’art. 156, comma 1 c.c., il giudice potrà riconoscere in capo al coniuge, al quale non sia stata addebitata la separazione, il diritto all’assegno di mantenimento. Si tratta di un assegno periodico, diretto ad assolvere ad una specifica funzione: in particolare, con esso si vuole impedire che il coniuge separato, al quale non sia addebitabile la separazione, possa iniziare a vivere secondo un tenore di vita differente rispetto a quello goduto nel corso del matrimonio.  Preme sottolineare la differenza che intercorre tra assegno di mantenimento e assegno alimentare, posto che quest’ultimo viene in rilievo allorquando ricorrano i presupposti di cui agli artt. 433 e ss. c.c. La separazione, nonché l’eventuale addebito della stessa non fanno venire meno il diritto all’assegno alimentare, che dovrà esser prestato nei confronti del coniuge versante in stato di bisogno. La funzione assolta da detto tipo di assegno risulta differente rispetto a quella propria dell’assegno di mantenimento, posto che nel primo caso, la ratio della corresponsione andrà ricercata nel dovere di garantire all’altro i mezzi minimi di sostentamento.

Va osservato come, nella fase successiva alla separazione, è sempre possibile che le parti decidano di mutare idea in ordine al destino del proprio rapporto, provvedendo alla cd riconciliazione ex art. 157 c.c., senza che a tal fine si renda necessario l’intervento del giudice: la riconciliazione può consistere tanto in una dichiarazione espressa, con la quale i coniugi manifestino la propria volontà in ordine all’interruzione della separazione, quanto in un comportamento che risulti incompatibile con lo stato di separazione e che, testimoni, dunque, la volontà degli stessi in ordine alla piena ricostituzione del rapporto coniugale. A seguito di riconciliazione, quindi, i diritti e i doveri originariamente assunti attraverso il matrimonio torneranno in auge, con conseguente cessazione del regime instauratosi con la separazione.

Il divorzio. Fuori dai casi di riconciliazione, la richiesta di divorzio potrà promanare tanto da uno solo dei coniugi, quanto da entrambi, congiuntamente. A seguito di richiesta, il giudice, previo esperimento del tentativo di conciliazione, ove lo stesso dovesse avere esito negativo, provvederà ad accertare la sussistenza dei presupposti della pronuncia di divorzio. In particolare, la richiesta di scioglimento del matrimonio potrà esser accolta solo ove sia accertato, ex art. 1 della legge n. 898 del 1970 che “la comunione materiale e spirituale tra coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3”. Tra queste cause, particolare rilievo assume quella di cui al n. 2 lett. b) per cui si richiede che la separazione si sia protratta, ininterrottamente, per un certo periodo di tempo, ossia 6 mesi in caso di separazione consensuale e 12 mesi in caso di separazione giudiziale, decorrenti in quest’ultimo caso dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nell’ambito della procedura di separazione.

Il divorzio (e, quindi, lo scioglimento del matrimonio) determinerà tutta una serie di effetti, con la precisazione che, in caso di matrimonio civile, lo stesso risulterà sciolto in via definitiva, mentre invece, in caso di matrimonio concordatario, a venire meno saranno solo gli effetti civili determinati dalla trascrizione dello stesso presso i registri di stato civile. Sotto il profilo che qui interessa, e cioè quello civilistico, le conseguenze dello scioglimento del matrimonio, sia che esso sia concordatario, sia che esso sia solo civile, sono le stesse. L’unica differenza riposa, dunque, nella persistenza del vincolo alla luce dell’ordinamento canonico, che conosce una specifica disciplina in tal senso. Ad ogni modo, lo scioglimento determinerà effetti direttamente incidenti sul rapporto dei due ex coniugi e, in primo luogo, il venir meno dei doveri reciprochi di cui all’art. 143 c.c. (obbligo di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale). Si aggiungano, tra gli altri effetti, la perdita dei diritti successori, la perdita del cognome maritale, l’acquisto dello stato libero (e, quindi, la possibilità di contrarre nuove nozze) nonché, ove riconosciuto dal giudice, l’obbligo di corresponsione del cd assegno divorzile.

In quest’ultimo caso (assegno divorzile) il tribunale riconosce l’insorgere di un obbligo di corresponsione, nei confronti dell’altro coniuge, di un assegno periodico, alla condizione che il richiedente risulti essere privo di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive (art. 5, comma 6 della legge del 1970 n. 898 così come modificata dalla legge n.74 del 1987). La norma, individuando come presupposti del dovere di corresponsione dell’assegno l’accertamento della inadeguatezza dei mezzi, nonché della impossibilità, per il coniuge, di procurarseli, lascia dubbi in merito al contenuto concreto di un simile accertamento, stante le scarse informazioni che il dato letterale suggerisce. Infatti, sull’argomento sono intervenute più volte le Sezioni Unite.

Secondo una prima impostazione giurisprudenziale, il legislatore avrebbe voluto indicare, col concetto di “inadeguatezza dei mezzi” l’incapacità del reddito e dei cespiti effettivamente posseduti dall’ex coniuge a garantire quello stesso tenore di vita che venne condotto in fase di matrimonio: impostazione che finiva con l’attribuire finalità prettamente assistenziali all’assegno, escludendo tuttavia che, ai fini del riconoscimento dello stesso, dovesse venire in rilievo lo stato di bisogno economico del coniuge istante.

A questa prima impostazione, se ne aggiunse un’altra, diametralmente opposta, che ravvisava il fondamento dell’assegno nell’accertata incapacità degli strumenti di cui il coniuge istante avesse avuto disponibilità, quali patrimonio e reddito, a garantire l’indipendenza sotto il profilo economico.

Il contrasto creatosi in materia determinò la necessità di un intervento delle Sezioni Unite. Infatti, nel 2018, il supremo consesso si è pronunciato sulla questione, escludendo tanto l’impostazione che attribuiva rilievo al tenore di vita mantenuto nel corso del matrimonio da parte dell’ex coniuge, tanto l’impostazione sull’autosufficienza economica, imponendo di attribuire rilievo e valore al contributo personale ed economico che l’ex coniuge diede all’altro coniuge e alla famiglia, nonché alla formazione del patrimonio della stessa.


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