Estinzione di una società e inadempimento del preliminare. Può la promissaria acquirente agire nei confronti degli ex soci?

Estinzione di una società e inadempimento del preliminare. Può la promissaria acquirente agire nei confronti degli ex soci?

Una recente questione su cui è tornata a pronunciarsi la Cassazione, attiene alla problematica circa l’obbligazione nascente nei confronti dei soci di una società estinta qualora quest’ultima abbia stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile.

Per poter analizzare la questione, e quindi capire il principio di diritto che i giudici supremi hanno pronunciato, non può certamente eludersi l’analisi, seppur sintetica, del contratto preliminare e degli effetti che comporta la cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese.

Nel codice civile non esiste una nozione di contratto preliminare, ma in alcune norme come gli artt. 2932, 2652 n. 2, 1679, 2597 si parla di obbligo a contrarre, per cui sulla base degli articoli richiamati, l’elaborazione teorica ha attribuito alla formula “obbligo a contrarre” una portata molto ampia, configurandola come una situazione a seguito della quale la libertà di compiere o meno l’atto è negata quando il soggetto sia obbligato per legge o per propria volontà a porlo in essere.

In virtù di quanto affermato quindi può desumersi la nozione di contratto preliminare, qualificabile dunque come quel contratto in forza del quale le parti che lo hanno stipulato, sono obbligate a stipulare successivamente un ulteriore contratto detto appunto contratto definitivo.

Si è a lungo discusso sulla natura giuridica del contratto preliminare, che sembrerebbe essere duplice: da un lato  vi è la promessa delle parti a concludere il definitivo, cd. promessa di consenso; dall’altra le parti sono obbligate a eseguire le prestazioni finali già determinate nel preliminare stesso (promessa delle prestazioni).

La forma in cui va stipulato il contratto preliminare deve essere la stessa forma in forza della quale sarà poi stipulato il definitivo.

Dall’inadempimento dell’obbligo a contrarre sono due i rimedi esperibili dalla parte non inadempiente: la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno e l’esecuzione forzata in forma specifica (art.2932 cc); questa azione consente alla parte non inadempiente di chiedere al giudice di emanare una sentenza che ha natura costitutiva, ossia  che produca gli stessi effetti del contratto non concluso consentendo quindi alla parte non inadempiente di ottenere la stessa situazione di cui avrebbe goduto se il contratto  definitivo fosse stato stipulato.

In riferimento agli effetti prodotti dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese va precisato che la stessa ha una natura costitutiva ciò vuol dire che la cancellazione comporta l’automatica estinzione della società sicché l’ente diviene inesistente ed è pertanto privo di legittimazione sostanziale e processuale.

Proprio in riferimento  a questa questione, i giudici di piazza Cavour sono tornati a pronunciarsi, in quanto nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione vi era stata la cancellazione  volontaria di una società dal registro delle imprese, e quindi di conseguenza si era verificata la sua estinzione.

La società cancellatasi, però aveva stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile, sicchè venuta a conoscenza di ciò la promissaria acquirente non inadempiente esperiva l’azione di cui all’ art.2932 c.c. nei confronti dei soci della società. In primo grado la richiesta della promissaria acquirente veniva rigettata in quanto la società promissaria venditrice aveva venduto il bene oggetto del contratto preliminare a terzi ma non aveva trascritto il preliminare per cui non poteva prodursi a tutela del promissario acquirente l’effetto prenotativo che gli avrebbe consentito di ottenere l’adempimento contrattuale. In virtù di tale motivo la promissaria acquirente impugnava la decisione in Appello ma anche i giudici di appello ritenevano che l’azione di cui al 2932 c.c. non potesse essere fatta valere nei confronti degli ex soci della società estintasi semplicemente perché gli stessi non erano mai stati titolari del bene oggetto del contratto preliminare. Per tale motivo, la promissaria acquirente impugnava la decisione in Cassazione in quanto riteneva viziata la sentenza di secondo grado nella parte in cui, aveva ritenuto che gli ex soci non erano subentrati nella posizione di promittenti alienanti, all’esito della cancellazione della società.

La Cassazione, prima di arrivare a pronunciare il principio di diritto effettua un excursus equiparando l’estinzione di una persona giuridica quale appunto la società promittente venditrice alla morte di una persona fisica promittente venditore; se muore una persona fisica promittente venditore il promittente alienante può agire contro gli eredi per la stipulazione del contratto definitivo in quanto gli stessi succedono nella stessa posizione processuale che il de cuius ricopriva nel preliminare e subentrano nei correlati obblighi. Questo stesso principio viene applicato in caso di estinzione di una società promittente venditrice in quanto qualora quest’ultima abbia stipulato un contratto preliminare non sussiste motivo per non consentire alla promissaria acquirente di agire nei confronti degli ex soci in quanto per effetto del fenomeno successorio conseguente alla cancellazione sono trasferite ai soci le obbligazioni inadempiute di facere che abbiano ad oggetto un bene diverso dal denaro.

Quindi in virtù di quanto analizzato può dirsi che qualora una società promittente venditrice abbia stipulato un contratto preliminare, se dovesse cancellarsi dal registro delle imprese, comportando la cancellazione l’estinzione della società stessa, a tutela del promittente alienante non inadempiente si consente a quest’ultimo di esperire l’azione di cui all’art.2932 c.c. nei confronti degli ex soci della società potendo essergli  trasferite le obbligazioni rimaste inadempiute.


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