Favor veritatis e favor minoris

Favor veritatis e favor minoris

Bilanciamento di interessi secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2017.

Con la sentenza n. 272/2017 la Corte Costituzionale ha affermato l’innovativo principio concernente la necessità di contemperare il principio della verità biologica con quello dell’interesse del minore nell’ambito dell’azione di stato di cui all’art. 263 del codice civile, superando così l’automatismo previsto con la precedente giurisprudenza, con la quale, invece, aveva concluso  nel ritenere che non si potesse contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento ledeva il diritto del minore alla propria identità (C Cost.  sentenze n. 7 del 2012; n. 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997).

Prima ancora del revirement operato dalla Consulta rispetto alla propria precedente giurisprudenza, si erano registrate isolate sentenze di merito (Trib. Civitavecchia, sent. 19.12.2008, Trib. Roma, sent. 17.10.2012, n° 19563) che, in presenza  di rapporti tra genitori e figli oramai consolidati negli anni, avevano ritenuto prevalente l’interesse dei figli minori al mantenimento dello status conseguente al riconoscimento rispetto all’interesse della verità biologica in ordine alla paternità, condividendo così l’esigenza di tutelare la centralità degli interessi del minore anche a fronte di contrapposti interessi di natura pubblicistica, in conformità a quanto già regolamentato nel diritto sovranazionale-

Tuttavia, a fronte di tali isolate pronunce di merito, anche la posizione della Suprema Corte di Cassazione era sostanzialmente basata sulla centralità del principio del favor veritatis  (sentenza n. 11644/2012), sul presupposto sostanziale già statuito dal giudice delle leggi,  che il favor veritatis, non si poneva  in conflitto con il favor minoris, poiché  la verità biologica della procreazione costituiva una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore, traducendosi nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità.

Detto quadro giurisprudenziale non risultava modificato neppure in seguito all’entrata in vigore della legge n. 219/2012, che, pur eliminando qualsiasi distinzione tra figli legittimi e figli naturali, aveva lasciato sostanzialmente immutata la disciplina relativa all’impugnazione del riconoscimento.

Invece, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/ 2017, nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. sollevata dalla Corte di Appello di Milano, ha sottolineato come la tutela dell’interesse del minore rappresenti principio immanente in tutto il sistema normativo sia nazionale che internazionale, rimettendo, quindi, al giudice di merito pieno potere decisionale rispetto al caso specifico.

In sostanza, secondo la decisione della Corte Costituzionale, il favor veritatis ed il favor minoris non devono essere più intesi alternativamente, bensì all’interno di un giudizio di bilanciamento, che dovrà essere volto a comparare  “tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore”.

Secondo il nuovo orientamento della Consulta, quindi, la verità biologica non rappresenta più un valore assoluto costitutivo dello status, dovendo invece il giudice di merito procedere ad una valutazione di tutte le problematiche che, nel caso esaminato, potrebbero derivare dalla eliminazione di uno status che ha attribuito al minore una sua identità personale e per la cui lesione, in diverse occasioni, la giurisprudenza di merito (per ultimo, Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 27 aprile 2016 (Pres. Canali, est.Stella) ha, tra l’altro, riconosciuto  la risarcibilità del danno arrecato dal genitore al figlio a seguito di falso riconoscimento, seguito da azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.


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