Gesù verrà alla festa? Qualche considerazione giuridico-canonica in merito agli adattamenti ecclesiastici a seguito del Covid-19

Gesù verrà alla festa? Qualche considerazione giuridico-canonica in merito agli adattamenti ecclesiastici a seguito del Covid-19

Gesù verrà alla festa? Le celebrazioni via web soddisfano realmente il precetto cristiano? Qualche considerazione giuridico-canonica in merito agli adattamenti ecclesiastici a seguito del Covid-19

Sommario: 1. Inquadramento della questione – 2. La celebrazione eucaristica: inquadramento normativo – 3. La Missa sine populo4. Rapporto tra celebrazione sacramentale e dirette via web

 

 

1. Inquadramento della questione

La pandemia generata dalla diffusione del virus Covid-19, oltre a “stravolgere” letteralmente lo stile di vita di ciascuno ha, purtroppo, inciso anche sulla vita di fede, costringendo i fedeli stessi ad attenersi alle prescrizioni emanate dalla S. Sede, dalle Conferenze Episcopali e dagli Ordinari Diocesani al fine di contenere la diffusione del contagio. Dunque, una scelta che limita la libertà religiosa e di culto.

Il primo decreto legge risalente al 23 Febbraio scorso (D. L. n. 6 del 23 Febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) emanato per fronteggiare un possibile dilagare dell’epidemia, erano state previste una serie di divieti e di sospensioni di determinate attività e/o servizi, tra cui la sospensione «di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico». Tuttavia,  il decreto attuativo nulla specificava riguardo alla sospensione delle celebrazioni con partecipazione di popolo.

Con DPCM del 1 Marzo, sono state intraprese ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia e con la conferma di quelle già entrate in vigore precedentemente.  L’obbligo di sospensione di tutte le manifestazioni organizzate e di tutti gli eventi (sia in luogo pubblico che privato) anche a carattere religioso, viene ulteriormente specificata nella previsione secondo la quale rientrano in tale ipotesi anche gli eventi svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico come le cerimonie religiose (art. 2, comma 1, lett. c) del DPCM). Alla lettera d) dell’art. 2 del DPCM si stabilisce che «l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro».

Nel successivo DPCM dell’8 Marzo venivano stabilite due distinte tipologie di per aree geografiche. La sospensione delle attività di cui all’art. 2, lett. c) del DPCM dell’1 Marzo, difatti, viene confermata per le aree geografiche settentrionali, così come individuate nel decreto, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. g); invece, alla successiva lettera i) si ribadiscono le condizioni di apertura dei luoghi di culto, ma «sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;». La stessa disposizione è stata estesa a tutto il territorio nazionale nel successivo art. 2, comma 1, lett. v) del decreto: in definitiva, si dispone per l’intero territorio nazionale il divieto di celebrare la Santa Messa e le esequie tra le cerimonie religiose, pur lasciando la possibilità, ai fedeli, di recarsi in Chiesa e raccogliersi in momenti di riflessione e/o preghiera, rispettando le dovute prescrizioni già prevista dai precedenti provvedimenti.

Con la comunicazione del 10 marzo scorso, la CEI si è adeguata ai provvedimenti governativi, ribadendo l’impegno anche per la Chiesa di concorrere con lo Stato al perseguimento della salute pubblica in un’ottica di responsabilità della situazione. A seguito di ciò, le Diocesi hanno emanato i propri decreti, sostanzialmente attuativi di quelli della CEI adattandoli alle proprie situazioni particolari. Non sono mancati in questi ultimi giorni, ulteriori provvedimenti sulle indicazioni per le celebrazioni pasquali.

2. La celebrazione eucaristica: inquadramento normativo

La celebrazione eucaristica è azione dì Cristo stesso e della Chiesa, e deve essere ordinata in modo che tutti coloro che vi partecipano traggano da essa abbondanza di frutti, per il conseguimento dei quali Cristo ha istituito il sacrificio eucaristico (can. 899, § 3 CIC).

La Messa permette attraverso la celebrazione sacramentale l’attuazione dell’unico Sacrificio di Cristo facendo rivivere nel momento celebrativo il Mistero. Il sacramento eucaristico è segno efficace della grazia divina, in quanto realizza la presenza di Cristo. Ed è proprio la grandezza di tale sacramento che impone che la celebrazione si svolga con il massimo decoro, seguendo con precisione il rito liturgico.

La Messa è valida e legittima se viene celebrata dal sacerdote validamente ordinato in comunione con la Chiesa e si egli osserva con assoluta fedeltà il rito stabilito dalla Chiesa, edito nei libri liturgici approvati (can. 900 CIC). E’ invalida qualora il sacerdote non fosse validamente ordinato o venissero alterate le parole essenziali (forma) stabilite per la realizzazione del Sacramento. E’ valida, ma illegittima nel caso in cui il ministro validamente ordinato fosse pubblicamente irretito da pene canoniche, oppure, pur pronunziate integralmente le parole della Consacrazione (forma essenziale), alterasse il rito o le sue parti in misura e in aspetti di diversa gravità. Infatti, qualsiasi deviazione dall’osservanza precisa delle norme liturgiche corrompe la dignità del culto pubblico che la Chiesa offre mediante il sacrificio eucaristico, autorizzando un culto corrotto ed indegno, con l’evidente rischio di subordinare il rito alla discrezione di colui che celebra.

Il documento conciliare sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, afferma che non è consentito a nessuno «mutare, aggiungere o togliere alcunché dalla liturgia» (SC 22§3). Pertanto, è fondamentale osservare il diritto liturgico per evitare qualsiasi deviazione che snaturi la natura e l’importanza del sacramento.

3. La Missa sine populo

L’emergenza Covid-19 ha costretto, come si diceva all’inizio, ad un repentino cambiamento anche nelle azioni liturgiche, permettendo la sola celebrazione eucaristica senza concorso di popolo.

Chiariamo subito che l’attuale codice di diritto canonico permette la possibilità della celebrazione della Missa sine populo. Da un lato il can. 904 CIC prevede che: “Memori che nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l’opera della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa, nel quale i sacerdoti adempiono il loro principale compito”. A sua volta il can. 906 così recita: “Il sacerdote non celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa”.

Le due norme sembrano abbastanza chiare; da un lato è fortemente raccomandata ai presbiteri la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia anche se non si possa avere la presenza dei fedeli, dall’altro è necessaria la celebrazione con la partecipazione di popolo, tranne se non vi sia una giusta e ragionevole causa.

In realtà la tradizione del can. 906 è abbastanza antica, in quanto già dal XII secolo esisteva il divieto della Messa in mancanza un assistente o di almeno un membro dei fedeli che possa rispondere. Non a caso le eccezioni erano rappresentate dai periodi di pestilenza, dal viatico per i moribondi, o quando l’accolito andava via durante la Messa, o ancora come per il sacerdote non poteva più celebrare per un periodo di tempo prolungato.

Dunque, la celebrazione è un atto pubblico e ciò che in essa avviene non è un’azione privata del celebrante, ma di tutta la Chiesa.

Conforme a tali prescrizioni è anche l’Ordinamento Generale del Messale Romano: “19. Non sempre si possono avere la presenza e l’attiva partecipazione dei fedeli, che manifestano più chiaramente la natura ecclesiale della celebrazione. Sempre però la celebrazione eucaristica ha l’efficacia e la dignità che le sono proprie, in quanto è azione di Cristo e della Chiesa, nella quale il sacerdote compie il suo ministero specifico e agisce sempre per la salvezza del popolo. Perciò a lui si raccomanda di celebrare anche ogni giorno, avendone la possibilità, il sacrificio eucaristico”.  Al n°“254: “La celebrazione senza ministro o senza almeno qualche fedele non si faccia se non per un giusto e ragionevole motivo. In questo caso si tralasciano i saluti, le monizioni e la benedizione al termine della Messa”.

4. Rapporto tra celebrazione sacramentale e dirette via web

Appurato il carattere pubblico della celebrazione eucaristica e che tale carattere permane anche quando il sacerdote celebra senza la presenza del popolo per una giusta e ragionevole causa, ne consegue che la situazione attuale rappresenta di sicuro un’eccezione per celebrare senza la partecipazione dei fedeli.

Tuttavia, la facilità degli strumenti telematici ha permesso in questi giorni il pullulare di celebrazioni via web da parte di Diocesi e parrocchie, così come di altri momenti di preghiera (rosari, via crucis…), di modo che i fedeli costretti a stare a casa possano unirsi spiritualmente alla celebrazione via web o in streaming.

Inoltre, lodevoli sono state le iniziative della Chiesa universale e delle Chiese particolari di fornire sussidi e strumenti di preghiera alle famiglie, soprattutto in prossimità delle celebrazioni pasquali, cuore di tutto l’anno liturgico.

Sicuramente la celebrazione domenicale è stata sempre trasmessa (RaiUno o Rete4) per consentire alle persone ammalate di potervi partecipare a causa della loro impossibilità fisica; ma si trattava pur sempre di celebrazioni che avvenivano con la presenza del popolo.

Oggi, invece, abbiamo una proliferazione di celebrazioni con la chiesa vuota (al massimo qualche concelebrante, qualche diacono o un accolito che assiste), dove il sacerdote che celebra è rivolto ad una telecamera o ad una webcam.

E’ lecito chiedersi fino a che punto la diretta web sostituisce e soddisfa il precetto cristiano? A tal proposito il codice di diritto canonico afferma: “Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente.

Se per la mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica, si raccomanda vivamente che i fedeli prendano parte alla liturgia della Parola, se ve n’è qualcuna nella chiesa parrocchiale o in un altro luogo sacro, celebrata secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, oppure attendano per un congruo tempo alla preghiera personalmente o in famiglia o, secondo l’opportunità, in gruppi di famiglie” (can. 1248 CIC). La legge canonica permette, dunque, in una situazione di impossibilità per una grave causa o la celebrazione della liturgia della Parola (laddove vi fosse la possibilità di recarsi in una Chiesa), oppure attenersi alla preghiera personale e familiare fino a quando l’impossibilità non sia venuta meno.

L’Eucaristia attua il mistero salvifico nel momento in cui essa è celebrata, nel momento dell’hic et nunc, del qui ed ora, dove c’è la presenza reale di Cristo.

Il sacrificio del Signore si è compiuto nel luogo in cui l’eucaristia è stata celebrata e tale luogo non può essere raggiunto da chi vi partecipa tramite lo schermo che riproduce soltanto ciò che sta realmente avvenendo in Chiesa (Roberto Maier, Streaming eucaristici in tempo di epidemia. Una riflessione in seconda battuta  29 Marzo 2020, in olir.it dossier Emergenza Covid-19).

Perché sottolineo questo? La celebrazione via web o in diretta streaming è soggetta agli strumenti digitali; infatti, le celebrazioni in diretta possono essere salvate e riviste anche in un momento successivo (pensiamo a qualche fedele che magari ha partecipato già ad una messa in diretta e vuole soltanto ascoltare l’omelia di quel sacerdote o di quel vescovo).

All’opposto di ciò permane l’unicità del rito che accade solo in quel momento e non può essere prodotto a “spezzoni” o soggetto a “replay” continuo (cfr. ancora Roberto Maier, Streaming eucaristici in tempo di epidemia. Una riflessione in seconda battuta  29 Marzo 2020, in olir.it dossier Emergenza Covid-19).

Con questo non si vuole certamente insinuare l’invalidità o l’illiceità del celebrazione in diretta; anzi, la particolarità del momento che viviamo rientra sicuramente in quelle eccezioni previste dalla legge canonica. Forse, possiamo anche ritenerci fortunati a vivere in un’epoca in cui la diffusione tecnologica rende possibile tutto questo, purchè lo si viva con consapevolezza e serietà e non come una qualsiasi trasmissione televisiva.

Magari la nostalgia del sacramento ci aiuterà anche quando ritorneremo nelle nostre Chiese a riscoprire ciò che oggi manca.


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Giuseppe Di Micco

Formazione Giuseppe Di Micco (1986), Avvocato e Ph.D. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) con votazione 110 e lode discutendo una tesi in diritto canonico. Durante la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha continuato a coltivare l’interesse per il settore del diritto canonico ed ecclesiastico partecipando alle attività culturali ed ai convegni organizzati dalla sezione di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. Nell’ottobre del 2012 è stato vincitore al concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Statale di Milano, in particolare per il dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in Diritto Ecclesiastico e Canonico, 28° ciclo. Il 29 gennaio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando l’esame finale con la discussione di una tesi dal titolo "Matrimonio e consumazione nei diritti religiosi". Nel novembre 2017 ha partecipato al corso di formazione teorico e pratico tenutosi presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana dal Titolo “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato” superando le relative esercitazioni con la votazione ed ottenendo il diploma con votazione “Summa cum laude”. Nel 2019, ha frequentato il Corso per la formazione dei Postulatori presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi, superando l’esame finale con la votazione 9.5/10 Magna cum Laude probatus Attività professionale ed extra Svolge la professione forense collaborando con studi legali in materia di diritto civile (in particolare in tema di risarcimento danni, riscossione esattoriale, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto di famiglia e delle successioni).Ha collaborato con la cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”.E’ stato tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la materia di diritto del lavoro (AA.2018/2019). Collabora, inoltre, per il comitato di redazione della rivista on line Salvis Juribus con commenti a sentenze in materia sia di diritto civile che di diritto ecclesiastico. E’ membro dell’Ordine della Fraternità Francescana Secolare di Afragola (OFS). E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Beatitudini” ODV con sede presso la Pontificia Basilica Minore di S. Antonio da Padova in Afragola (NA) Attività scientifiche Nel maggio del 2016 ha preso parte ad un Campus di Studio presso STILO (RC), organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro dal titolo “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, prendendo attivamente parte al gruppo di lavoro costituitosi in seno allo stesso, sulla libertà religiosa e integrazione nell’ambito della scuola italiana.E’ stato organizzatore e moderatore del convegno dal titolo “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, organizzato il 4 maggio 2018 presso la Pontificia Basilica S. Antonio da Padova Afragola (NA), accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio dell’Associazione forense di Afragola e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. E’ stato curatore del volume relativo agli atti del Convegno “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, pubblicati presso la Key editore nel dicembre 2018. E’ stato coautore del volume “Il Trust. Origine, analisi e aspetti comparativi” (a cura di Francesco Cecaro), pubblicato presso Turisa editrice, Collana Studia Selecta, 2018.

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