I soggetti e l’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi

I soggetti e l’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi

Il contratto a favore di terzi è disciplinato nel codice civile all’articolo 1411 e costituisce una fattispecie contrattuale generalizzata, giacché funge da modello base per la conclusione di varie tipologie di contratto, come l’accollo e l’assicurazione per conto altrui o di chi spetta ex art. 1891 c.c.. Il contratto a favore di terzi, dunque, è il contratto in cui due parti pongono in essere un accordo, in virtù del quale una parte (il promittente) esegue una prestazione a vantaggio di un soggetto terzo, designato dall’altra parte contrattuale (lo stipulante). Esso può essere concluso per la realizzazione di obbligazioni di facere e non facere e, come sostiene parte della dottrina, può riguardare anche contratti ad effetti reali. Stipulante e promittente rappresentano le parti contrattuali dell’accordo, mentre il terzo, beneficiario della prestazione, è escluso dalle dinamiche contrattuali. Lo stipulante designa il terzo come destinatario della prestazione; inoltre deve avere un interesse, che può essere materiale, ma anche morale o affettivo. Infatti, l’art. 1411 c.c. prevede al primo comma che “ è valida la stipulazione a favore di un terzo, se lo stipulante vi abbia interesse“. La mancanza di interesse pone nel nulla la previsione di concedere al terzo il beneficio della prestazione, con sopravvivenza della validità della fattispecie contrattuale principale tra stipulante e promittente. Il promittente è la parte del contratto che deve eseguire la prestazione in favore del soggetto terzo, mentre quest’ultimo beneficia del diritto derivante dal contratto senza mai divenirne parte, per cui diventa titolare del diritto ma non del rapporto contrattuale e ciò gli consente di ricevere l’attribuzione dei soli vantaggi e non anche degli obblighi derivanti dal contratto.

Chiarite in via sintetica le singoli posizioni coinvolte nel contratto a favore di terzi, è bene inquadrare ciascuna di esse in base al dettato normativo dell’art. 1411 c.c.. Per quanto riguarda lo stipulante, che deve avere un interesse alla stipulazione del contratto, ha la possibilità di revocare o modificare la stessa fino a che il terzo abbia dichiarato di volerne profittare. Inoltre può essere beneficiario della prestazione in caso di rifiuto del terzo o di revoca. Il promittente, invece, deve eseguire la prestazione a favore del terzo o dello stipulante in caso di rifiuto del terzo o revoca. Può opporre al terzo solo le eccezioni fondate sul contratto che avrebbe potuto opporre allo stipulante, con esclusione di quelle relative ad altri rapporti con lo stipulante. Il terzo deve dichiarare di voler profittare di una situazione di vantaggio che nasce dalla stipulazione del contratto tra stipulante e promittente. Di per sé il diritto già sussiste e spetta al terzo decidere se profittarne o meno, dal momento che può rifiutare il beneficio, il che permette di configurare il diritto in capo al terzo come non prettamente stabile, sia perché il terzo può rifiutare sia perché possono subentrare la revoca o la modifica da parte dello stipulante.

Le posizioni esaminate costituiscono il costrutto dinamico e aperto del contratto a favore di terzi, meglio descritte nell’art. 1411 c.c.: ” Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto”. Si evince una doppia connotazione nel contratto a favore di terzi, nel senso che l’adempimento della prestazione sussiste e permane a carico del promittente  anche quando il terzo decide di non profittare del beneficio derivante dal contratto. Si potrebbe, dunque, ipotizzare la natura di negozio indiretto del contratto a favore di terzi, poiché si possono individuare due cause : una attinente al rapporto tra stipulante e promittente, e l’altra relativa al rapporto tra promittente e terzo.

Due sono le osservazioni da fare: in primo luogo, il contratto a favore di terzi costituisce un’ipotesi alternativa alla previsione generale del contratto in termini di effetti, in base alla quale gli effetti interessano esclusivamente le parti contrattuali, come previsto dall’art. 1372 comma  2 c.c., secondo cui ” il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge“. In questo caso la legge deroga al principio generale della relatività del contratto, secondo cui gli effetti dello stesso sono prodotti solo in capo ai soggetti contrattuali, poiché il contratto rappresenta una sorta di autoregolamento degli interessi in gioco, sia di natura patrimoniale sia di natura personale, mentre nel caso di contratto a favore di terzi l’adempimento della prestazione, come accordato tra stipulante e promittente, produce benefici in capo al terzo. Si assiste ad una deviazione degli effetti a vantaggio di un soggetto che non è parte contrattuale, che avviene in senso automatico, in quanto è l’accordo a stabilirlo, ma è la dichiarazione del terzo a produrlo in suo favore. L’accettazione del terzo non perfeziona il contratto, già compiuto in modo puntuale, ma è la circostanza che dà validità alla componente esterna del contratto a favore di terzi. Se la dichiarazione di voler profittare non perviene o se l’interesse dello stipulante è assente o viziato, il contratto sarà ugualmente valido nella conformazione interna, quella che interessa lo stipulante e il promittente.

Si è discusso, in secondo luogo, circa la natura da attribuire all’interesse dello stipulante. La versione più accreditata, soprattutto nel passato, ha fatto sempre coincidere l’interesse dello stipulante con l’interesse del creditore di cui all’art. 1174 c.c., ma nella prospettiva che il promittente adempia la prestazione solo ed esclusivamente nei confronti dello stipulante, per cui non nascerebbe un autonomo diritto del terzo e si configurerebbe un’ipotesi di contratto a favore di terzi con efficacia meramente interna. Tale visione è stata superata dando spazio alla configurazione del contratto a favore di terzi con efficacia esterna e l’interesse dello stipulante è visto come interesse meritevole di tutela che l’art. 1322 c.c. pone come  limite generale all’autonomia privata. In caso di assenza o di illiceità dell’interesse, e dunque della causa del contratto, il vizio riguarda solo l’atto di disposizione a favore del terzo, mentre il rapporto contrattuale continua a sussistere con la conseguenza che il promittente è tenuto ad adempiere ugualmente la prestazione, ma a favore dello stipulante.

In caso di inadempimento del promittente, il terzo, a cui sono precluse le azioni relative al contratto, come l’azione di adempimento, esperibile invece dallo stipulante, può agire tramite esecuzione forzata in forma specifica e può chiedere il risarcimento del danno.


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Emanuela Fico

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