Il CMOR, corrispettivo di morosità: disciplina e funzionamento

Il CMOR, corrispettivo di morosità: disciplina e funzionamento

Il Corrispettivo CMOR è stato introdotto con delibera ARG/elt 191/09 dell’AEEG – Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) al fine salvaguardare il Fornitore Uscente nelle ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente Finale nell’ultimo periodo di vigenza del contratto di fornitura.

Prima dell’istituzione del suddetto sistema indennitario, infatti, il Fornitore Uscente spesso si trovava nell’impossibilità di recuperare il suddetto credito, non potendo più fare ricorso al rimedio della riduzione e/o sospensione della fornitura elettrica per morosità, a seguito del recesso dal contratto di fornitura.

Per evitare tale fenomeno e arginare le ipotesi di turismo energetico, è stato istituito il sistema indennitario, in forza del quale il Fornitore Uscente può ottenere un indennizzo – il c.d. CMOR – nel caso in cui non abbia ottenuto il pagamento delle fatture relative agli cinque ultimi mesi anteriori alla data di sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura.

Più nello specifico, in tali ipotesi, il Fornitore Uscente può presentare la richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario, che comunica al Distributore l’avvio della procedura indennitaria. Ottenuta tale comunicazione, il Distributore opera il versamento del suddetto indennizzo alla Cassa del Sistema, alimentandone il gettito e fattura il corrispettivo al Fornitore Entrante, il quale, a sua volta, lo fattura al Cliente Finale moroso.

Appare doveroso precisare che il Corrispettivo CMOR non coincide esattamente con il valore della morosità accumulata dal Cliente Finale prima del recesso dal contratto, ma rappresenta soltanto una quota percentuale della suddetta debitoria, calcolata dallo stesso Fornitore Uscente al momento dell’attivazione della procedura di indennizzo.

In particolare, secondo quanto stabilito dall’art. 2.2 dell’Allegato A della Deliberazione 593/2017/R/com, “l’indennizzo è riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica […] degli ultimi 5 mesi precedenti la data a partire dalla quale l’utente uscente non è più associato al punto di prelievo”.

Come specificato nel successivo art. 5 del suddetto Allegato A, il valore di tale indennizzo, “è commisurato alla stima della spesa per l’erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato” e calcolato sulla base di una precisa formula matematica richiamata nella stessa norma.

Dunque, non coincidendo il valore della morosità con quello del suddetto indennizzo, il Fornitore Uscente potrà legittimamente procedere al recupero delle somme allo stesso spettante, parallelamente all’avvio della procedura indennitaria.

In tal senso, anche un eventuale pagamento parziale del credito vantato dal Fornitore Uscente non potrà essere interpretato come un assolvimento dell’obbligazione pecuniaria posta in capo al Cliente Finale.

In altre parole, il pagamento parziale della morosità accumulata con il Fornitore Uscente non esclude in maniera automatica l’obbligo di pagare il corrispettivo CMOR fatturato dal Fornitore Entrante, sia in ragione della funzione garantistica assolta dal CMOR sia in ragione del funzionamento dello stesso sistema indennitario.

Per tale ragione, l’annullamento del Corrispettivo CMOR è consentito soltanto in ipotesi specificatamente disciplinate dalla normativa di settore.

In particolare, come precisato all’art. 13.1 dell’Allegato A della Deliberazione 593/2017/R/com, il Fornitore uscente può annullare la richiesta di indennizzo nei seguenti casi:

“a) il cliente finale provveda a sanare l’intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente;

b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva,

c) si verifichi che la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1”.

Dunque, come si evince dal contenuto della suddetta norma, salvo il mancato rispetto dei requisiti di accoglimento dell’istanza di indennizzo, la richiesta di annullamento dell’indennizzo può essere effettuata dal Fornitore Uscente soltanto nell’ipotesi in cui sia stata interamente saldata la posizione debitoria pregressa o quest’ultima risulti, in ogni caso, soddisfatta in maniera definitiva.

Diversamente, è consentito al Fornitore Entrante presentare richiesta di annullamento dell’indennizzo qualora ricorrano le seguenti condizioni, con riferimento al settore dell’energia elettrica:

“i. il punto di prelievo sia stato rimosso dal contratto di trasporto dell’utente entrante ai sensi degli articoli 8, 9 del TIMOE, in seguito alla risoluzione del contratto di fornitura per morosità del cliente finale;

ii. il cliente finale abbia ottenuto lo scioglimento del contratto di fornitura ai fini della disattivazione del punto di prelievo;

iii. il punto di prelievo risulti non essere più nella titolarità del cliente finale verso cui è vantato il credito”.


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