Il contratto di leasing: dottrina e giurisprudenza

Il contratto di leasing: dottrina e giurisprudenza

IL CONTRATTO DI LEASING E LE AZIONI ESPERIBILI DALL’UTILIZZATORE
La parola “leasing” deriva dall’inglese to lease che significa affittare.
Il leasing è il contratto attraverso il quale una parte il concedente, da’ in godimento all’altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale, la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto versato e il valore del bene.
E’ un contratto atipico che risulta dalla combinazione di due contratti tipizzati dal legislatore: la vendita con patto di riservato dominio (articolo 1523 c.c.) e il contratto di locazione (articolo 1571 c.c.).
Vi sono due tipi di leasing: il leasing operativo e quello finanziario, il quale a sua volta si divide in svariate altre tipologie (leasing immobiliare, locazione finanziaria di autoveicoli, navi e aeromobili).
Si parla di leasing finanziario quando una società acquista un bene strumentale per poi concederlo in godimento ad un imprenditore (utilizzatore) verso un corrispettivo periodico e per un periodo determinato, alla scadenza del quale l’imprenditore potrà restituire il bene o versare la differenza tra il valore del bene e quanto già versato.
Questa tipologia di contratto in uso nella pratica commerciale, consente agli imprenditori di poter disporre di beni strumentali senza anticipare i capitali necessari all’acquisto, ma pagando al concedente un canone iniziale, che ha anche la funzione di ridurre i rischi per il locatore nel caso di mancato pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatore, nel qual caso il locatore si riappropria del bene.
Il problema che pone il contratto di leasing finanziario è relativo alle azioni esperibili dall’utilizzatore, quest’ultimo è legittimato a proporre solo l’azione di inadempimento del contratto di fornitura o anche quella relativa al risarcimento dei danni sofferti e la risoluzione del contratto di vendita tra fornitore e società di leasing? O tale legittimazione sussista solo in quanto prevista in una specifica clausola contrattuale?
Della soluzione a tali quesiti fu coinvolta la Cassazione a Sezioni Unite in una sentenza del 5 ottobre 2015 n. 19785 da un’ordinanza interlocutoria del 4 agosto 2014 n. 17597, della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale sollevava la questione della possibile applicazione al contratto di leasing finanziario dell’articolo 1705 c.c., comma 2, alla locazione finanziaria e se l’utilizzatore potesse chiedere nei confronti del venditore l’azione di risoluzione della vendita per inadempimento di quest’ultimo.
INADEMPIMENTO DEL FORNITORE TUTELA DELL’UTILIZZATORE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’
Le S.U della Corte di Cassazione prima risolvere il caso posto alla sua attenzione parte dai vari orientamenti girisprudenziali che si sono occupati di tale tipo di contratto.
Innanzitutto, osserva la Corte Suprema, le azioni esperibili dall’utilizzatore dipendono da come si considera strutturato il contratto di leasing, se come unitario plurilaterale, allora potrà essere ammessa l’azione di risoluzione del contratto da parte dell’utilizzatore contro il fornitore, considerando quest’ultimo parte del contratto di compravendita.
Se, invece, si propende per la distinzione dei contratti, contratto di vendita e contratto di locazione allora si pone il problema dell’esperibilità dell’azione di risoluzione del contratto nei confronti del fornitore.

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In tale ipotesi infatti il contratto di vendita è per l’utilizzatore un negozio stipulato tra terzi, rispetto al quale egli non ha alcun potere d’incidenza.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 4367/97 nonché la n. 6076/95 tendeva a risolvere il problema considerando la locazione finanziaria, come rapporto trilaterale, in cui il concedente acquista il bene per conto dell’utilizzatore, con esonero del concedente da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l’utilizzatore, essendo quest’ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sara’ oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume direttamente l’obbligo della consegna, ne’ garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualita’ promesse, ne’ rimane tenuto alla garanzia per evizione.

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Questo orientamento giurisprudenziale evitava di lasciare l’utilizzatore senza tutela, potendo esperire le azioni derivanti dalla compravendita direttamente in capo al fornitore (v. Cass. 4367/97), azione giustificata proprio a seguito della considerazione del rapporto come trilaterale e dal fatto che è l’utilizzatore ad avere intrattenuto rapporti diretti con il fornitore del bene oggetto del contratto.

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 854/00 ponendosi proprio nell’ottica della struttura plurilaterale del contratto di leasing, osservava che la prestazione del fornitore va ritenuta essenziale nell’economia dell’affare ai sensi dell’articolo 1459 c.c., in tal modo l’utilizzatore nel momento in cui chiedeva la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del fornitore, coinvolgeva in tale azione anche il concedente.
Nel contratto di locazione finanziaria ciascun contraente assume un accordo con le altre parti del contratto: il fornitore si obbliga nei confronti del concedente a trasferigli la proprietà del bene, nei confronti dell’utilizzatore a consegnargli il bene e prestare le garanzie della vendita, il concedente si obbliga a pagare il prezzo del bene al fornitore e a consentire il godimento all’utilizzatore, che si obbliga a rimborsare al concedente con gli interessi e le spese di finanziamento.
Nel caso in cui l’utilizzatore dovesse chiedere ed ottenere l’azione di risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente restituzione del prezzo e il risarcimento del danno pregiudicherebbe il concedente, il quale perderebbe le garanzie rappresentate dalla proprietà del bene e rischierebbe di non ricevere i canoni essendo venuta meno la causa del contratto per l’utilizzatore.
La Cassazione con sentenza 5125 del 2004 afferma il principio del litisconsorzio necessario nei confronti del concedente, nell’azione di risoluzione del contratto proposta dall’utilizzatore nei confronti del fornitore.
LA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’: MUTAMENTO DI ORIENTAMENTO.
Recentemente la Cassazione abbandona l’idea del contratto di leasing finanziario come contratto unico. E comincia a parlare di due contatti collegati tra loro: quello di leasing propriamente detto e quello di fornitura.
La Cassazione con la sentenza n. 10926 del 1998 ritiene che il contatto di fornitura ha la funzione di mezzo per l’esecuzione di quello di leasing e questo è dato da più fattori: “la struttura del procedimento di formazione negoziale, in cui intervengono in varia sequenza le tre parti; la sussunzione, a contenuto del contratto di fornitura, di elementi individuati insieme dal fornitore e dell’utilizzatore; la circostanza che i contratti, di fornitura come di leasing, esplicitino, per solito, come ragione dell’acquisto del bene da parte del concedente sia la sua concessione in godimento all’utilizzatore che lo ha scelto, sia la previsione, contenuta nel contratto di fornitura, che la consegna del bene dovra’ farsi dal fornitore direttamente all’utilizzatore” (v. anche in tal senso Cass. n. 15762/00, n. 5125/04, n. 19657/04, n. 6728/05, n. 20592/07).
Dunque secondo tale giurisprudenza il contatto di leasing finanziario “realizza un’ipotesi di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura quest’ultimo venendo dalla societa’ di leasing concluso allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilita’ della cosa” (Cass. n. 17145/06).

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Ed il nesso di collegamento tra i due contratti viene normalmente in evidenza proprio “in virtu’ di clausole di interconnessione, per cui nel contratto di vendita tra fornitore e societa’ di leasing viene convenuto che il bene oggetto del negozio sia acquistato allo scopo di cederlo in godimento al cliente della societa’ (il quale in precedenza ha provveduto ad indicarlo specificamente) ed e’ previsto anche che il bene sia consegnato direttamente dal fornitore all’utilizzatore” (Cass. n. 16158/07, n. 9417/14).
In quest’ordine di idee, s’e’ fatto ricorso alla disposizione dell’articolo 1705 c.c., comma 2, (il quale attribuisce al mandante il diritto, in via diretta e non in via surrogatoria, di far propri di fronte ai terzi i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l’esecuzione dell’affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante esercitare in confronto del terzo le azioni, derivanti dal contratto concluso dal mandatario, intese ad ottenerne l’adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) per dedurne che l’utilizzatore ha la legittimazione a far valere le azioni intese all’adempimento del contratto di fornitura ed al risarcimento del danno da inesatto adempimento (cosi’ Cass. n. 10926/98, n. 17145/06, n. 17767/05, n. 5125/04, n. 19657/04), con esplicita o talvolta implicita esclusione dell’azione di risoluzione.
Per effetto di questa evoluzione giurisprudenziale s’e’, dunque, ammesso che l’utilizzatore possa agire contro il fornitore per l’adempimento o per il risarcimento, ma s’e’ escluso categoricamente che possa agire anche per la risoluzione, tenuto, appunto, conto che a questa conseguono necessariamente effetti sulla sfera giuridica del concedente, con la determinazione dell’obbligo di restituzione del bene e della perdita del lucro dell’operazione di finanziamento.
In particolare, si e’ sottolineato “l’emergere a tale stregua di una lacuna in merito alla disciplina applicabile al leasing finanziario in caso di risoluzione del contratto per inadempimento e in particolare relativamente ai rimedi dallo stesso utilizzatore esperibili nei confronti del fornitore. Lacuna da risolversi invero solamente caso per caso, la possibilita’ di esercitarsi da parte dell’utilizzatore l’azione di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la societa’ di leasing – cui esso e’ estraneo – dipendendo in realta’ dalla sussistenza nel contratto di leasing di uno specifico patto al riguardo” (cosi’, Cass. n. 17145/06 e n. 534/11).
PRONUCIAMENTO DELLE SEZIONI UNITE SULLA QUESTIONE DELL’ESPERIBILITA’ DELL’AZIONE DI RISOLUZIONE DA PARTE DELL’UTILIZZATORE
Nella pratica commerciale il leasing finanziario si presenta molto sfaccettato, in esso si ricomprendono numerose figure contrattuali quali: il leasing traslativo e quello di godimento, il leasing operativo e quello al consumo, il leasing pubblico e quello finanziario immobiliare, il lease back e la locazione finanziaria di autoveicoli, navi e aeromobili.
Ciò che unisce queste figure è un’operazione di finanziamento tendente a consentire all’ utilizzatore il godimento di un bene grazie all’apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente) il quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all’utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilita’ o l’utilita’ di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l’anticipazione del capitale.
Dall’altro lato vi è un’altra operazione negoziale, quella volta all’acquisto del bene del quale l’utilizzatore intende godere, dunque una compravendita le cui parti sono: il fornitore e il concedente, con cui quest’ultimo diventa proprietario del bene che darà in locazione all’utilizzatore da lui finanziato.
E’ sicuramente una vicenda trilaterale, tra i due negozi giuridici c’è un collegamento, poiché la fornitura è effettuata per la successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario.
I due contratti mantengono una loro autonomia, l’utilizzatore è terzo rispetto al contratto di fornitura, il fornitore è terzo rispetto al contratto di locazione; laddove, invece, il concedente e’ l’unico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti.
Se si vede il contratto non come contatto plurilaterale, ma come contratto collegato, questo consente alle parti di poter gestire separatamente i distinti rapporti contrattuali, secondo le rispettive funzioni.
La Corte di Cassazione afferma che il contratto di leasing finanziario è costituito da due contratti : compravendita e locazione finanziaria, che sono distinti, pur presentanto un nesso non negoziale. Un nesso che fa sì che se il primo contratto è invalido travolge anche l’altro contratto.
Le S.U concordano con l’orientamento della Cassazione sentenza n. 17145/06 in base al quale si afferma che tra contratto di leasing finanziario, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilita’ della cosa, si verifica un’ipotesi di collegamento negoziale (nella pur persistente individualita’ propria di ciascun tipo negoziale) in forza del quale l’utilizzatore e’ legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. Invece, in mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo, l’utilizzatore puo’ esercitare l’azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso e’ estraneo) solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale. Il relativo accertamento, trattandosi di questione concernente non la legitimatio ad causarti bensi’ la titolarita’ attiva del rapporto, e’ rimesso al giudice del merito in relazione al singolo caso concreto.
LA TUTELA RICONOSCIUTA DALL’ORDINAMENTO ALL’UTILIZZATORE
Quali tutele, dunque, riconoscere in capo all’utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa oggetto di contratto di leasing e di fornitura?
Nella prassi commerciale in realtà, tende ad affermare l’esonero del concedente da responsabilità per vizi della cosa ed il corrispondente obbligo dell’utilizzatore di accertare la conformità del bene in sede di consegna, in tal modo l’utilizzatore non può sospendere il pagamento dei canoni, né ottenere la risoluzione del contratto di locazione.
Quello che viene riconosciuto all’utilizzatore da parte della giurisprudenza unanimamente è sicuramente il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono ricompresi anche i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato.
Le S.U. della Cassazione affermano inoltre che bisogna distinguere tra l’ipotesi in cui i vizi siano subito riconoscibili dall’utilizzatore, da quella in cui essi si manifestino in momento successivo alla consegna, tenendo conto che la buone fede agisce quale strumento di integrazione del contratto ai sensi dell’articolo 1375 c.c..

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In tale ipotesi vi è l’obbligo dell’utilizzatore di informare il concedente circa ogni questione che sia rilevante, e di conseguenza vi è l’obbligo, in capo al concedente di solidarietà e di protezione verso l’utilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiudizi.
In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perche’ nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore.
Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo.
Nel secondo caso, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l’utilizzatore puo’ agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni gia’ eventualmente pagati al concedente.
Avv. Eleonora Conte


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