Il contratto d’opera e il confronto con il contratto di appalto: analogie e differenze

Il contratto d’opera e il confronto con il contratto di appalto: analogie e differenze

Il contratto d’opera costituisce una fattispecie contrattuale dai connotati peculiari prima di tutto perché è disciplinato nel Libro V ” Del lavoro”, Titolo III, del codice civile, che è dedicato al lavoro autonomo, e che al suo interno contiene la disciplina relativa al contratto d’opera e alle professioni intellettuali. Il contratto d’opera, dunque, è un contratto di lavoro ricollegabile al lavoro autonomo, in quanto chi pone in essere l’opera si avvale di mezzi propri, con la finalità di pervenire alla realizzazione dell’opera ovvero al compimento del servizio. L’art. 2222 c.c. prevede che il contratto d’opera sia un contratto con cui “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, col lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Da quanto descritto si evince che il contratto d’opera sia un contratto oneroso, in quanto è previsto un corrispettivo per la realizzazione dell’opera o del servizio; si tratta, come già specificato, di un contratto di lavoro autonomo, nel senso che l’opera è realizzata con i mezzi propri del prestatore, se non sono forniti dal committente, per cui si esclude l’organizzazione delle medie o grandi imprese, che è possibile ritrovare nel contratto di appalto. Nel contratto d’opera, inoltre, è assente il vincolo di subordinazione e viene riconosciuto maggior valore alla prestazione, come previsto dall’art. 2223 c.c., da cui si desume che il contratto d’opera dia maggiore considerazione al facere piuttosto che al dare, come nel contratto di vendita, ove l’aspetto rilevante è la materia. Per cui si parla di personalità della prestazione nel caso di contratto d’opera. Esso è anche un contratto di risultato, nel senso che produce effetto nel momento in cui è portata a compimento l’opera stabilita. Tale aspetto distingue il contratto in esame dal contratto d’opera intellettuale, che non tiene conto del raggiungimento del risultato del lavoro svolto, ma unicamente del fatto che lo stesso sia realizzato, a prescindere dal conseguimento del fine (tipico esempio è quello dell’associazione tra professionisti, come gli avvocati).

Una volta inquadrato in senso generale il contratto d’opera, si passa ad analizzare alcuni aspetti della sua disciplina, compresi anche aspetti più prettamente pratici. L’art. 2224 c.c. prevede l’obbligo del prestatore di adempiere il lavoro come pattuito da contratto, a cui corrisponde il potere del committente di verificare e controllare l’esecuzione dell’opera. Il prestatore ha l’obbligo di eseguire i lavori in base alle condizioni stabilite dal committente e a regola d’arte. Vi è poi la possibilità di fissare un termine per l’esecuzione del contratto: si tratta di un termine facoltativo. Se il termine decorre senza che il prestatore abbia adempiuto la prestazione, il committente si trova nella posizione di poter recedere dal contratto. Il potere di controllo spettante al committente non è espressamente previsto, ma ricade nella disciplina dell’art. 1662 c.c. del contratto di appalto: egli può verificare lo stato di esecuzione anche prima del suo perfezionarsi, e di contro il prestatore deve esattamente adempiere la prestazione, eseguendo il lavoro a regola d’arte e secondo gli accordi stabiliti dal committente.

La disciplina del contratto d’opera tiene conto anche del corrispettivo spettante al prestatore d’opera, come disciplinato dall’art. 2225 c.c., secondo cui il corrispettivo è convenuto dalle parti o è determinato secondo le tariffe professionali; in mancanza, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. La mancata determinazione del corrispettivo non determina la nullità del contrato, stante la possibilità di ricorrere alle tariffe vigenti o agli usi.

L’art. 2226 c.c. prevede che l’accettazione espressa o tacita dell’opera sia la condizione che pone il prestatore nella posizione di essere libero da responsabilità in caso di difformità o vizi, se all’atto dell’accettazione i vizi erano noti al committente o comunque facilmente riconoscibili, sempre che il prestatore non li abbia dolosamente occultati. Il committente deve denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta a pena di decadenza. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. In base all’art. 1668 c.c. il committente ha diritto che i vizi e le difformità siano eliminate a spese del prestatore (come nel caso dell’appaltatore). Se i vizi rendono del tutto inutilizzabile l’opera, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

La disciplina del contratto in questione prevede la possibilità per il committente di recedere unilateralmente dal contratto, anche quando il prestatore abbia già iniziato l’opera; il diritto del committente al recesso è controbilanciato dalla tutela apprestata al prestatore, il quale rimane indenne “delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno”, come prevede l’art. 2227 c.c..

Non è esclusa l’ipotesi che l’opera diventi impossibile da eseguire: il prestatore d’opera, ai sensi dell’art. 2228 c.c., ha diritto ad un compenso per il lavoro svolto, legato alla utilità della porzione di opera eseguita, sempre che l’impossibilità non sia imputabile ad una delle parti. Possono essere distinte due tipologie di impossibilità: soggettiva, quando la prestazione non può più essere eseguita da quella specifica persona, o oggettiva, quando insorge una condizione che non consente la prosecuzione dei lavori, come nel caso di difformità del progetto rispetto al regolamento edilizio di cui è responsabile il committente, per cui in questa specifica ipotesi la norma di riferimento non trova applicazione perché l’impossibilità è imputabile ad uno dei soggetti contrattuali.

Per comprendere in toto la disciplina del contratto d’opera, è opportuno fare un confronto con il contratto di appalto, con cui ha in comune alcuni aspetti, ma ne differisce per altri. Il contratto di appalto, secondo l’art. 1655 c.c., “è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. L’aspetto comune è l’obbligazione verso l’appaltante di compiere un’opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue. Per quanto riguarda la differenza, invece, nell’appalto l’opera o il servizio prevede un’organizzazione di media o grande impresa, mentre nel contratto d’opera il lavoro è in prevalenza dell’obbligato medesimo, anche se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore. Per la configurazione del contratto di appalto o d’opera bisogna tener conto del diverso profilo del modulo produttivo: come sostenuto da risalente giurisprudenza di legittimità l’appaltatore non è colui che lavora con le proprie braccia, ma colui che lavora “di tasca e di testa”, svolgendo attività di assunzione e direzione dei lavori, mentre il prestatore d’opera è colui che pone nella pratica l’opera, da solo o avvalendosi di manodopera ausiliaria. Anche nel contratto d’appalto è possibile ravvisare il carattere artigianale dell’impresa, ma con un’organizzazione più complessa, tipica della impresa, che racchiude efficienza, velocità, tecnologie e attrezzature adeguate.


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