Il Tribunale di Trani ammette il cumulo di domanda di separazione e divorzio proposte con ricorso congiunto ex artt. 473-bis 49 e 51 c.p.c.

Il Tribunale di Trani ammette il cumulo di domanda di separazione e divorzio proposte con ricorso congiunto ex artt. 473-bis 49 e 51 c.p.c.

Con sentenza n. 41 del 19.05.2024, il Tribunale di Trani ha accolto il ricorso introduttivo con il quale le parti avevano proposto – congiuntamente – la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, unitamente a quella di separazione, aderendo “alla lettura estensiva dell’ipotesi del cumulo di domande di separazione e divorzio proposte con ricorso congiunto”, offerta dalla Suprema Corte di Cassazione.

In particolare, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza 28727 del 16.10.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Tuttavia, come evidenziato nella suddetta pronuncia e correttamente recepito dal Tribunale di Trani, con il riconoscimento della facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, non viene meno la previsione della condizione di procedibilità della domanda di divorzio.

In tal senso, come statuito dall’art. 473-bis 49, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta procedibile, per l’appunto, decorso il suddetto termine e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Pertanto, il Tribunale di Trani – pur ammettendo il cumulo di domanda di separazione e divorzio proposte con ricorso congiunto – ha evidenziato che la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta procedibile se non dopo che sia decorso il termine prevosto dall’art. 3, n. 2 della legga n. 898/1970 e ss.mm.ii., osservando altresì che il “cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte con ricorso congiunto […] non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo, unitario, dei coniugi sull’intero assetto delle condizioni che regolamenteranno oltre alla crisi anche la loro vita futura”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Trani ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo, con separata ordinanza, la rimessione della causa dinanzi al Giudice relatore, affinché, decorsi sei mesi dalla data di udienza di comparizione delle parti, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni di divorzio già formulate con il ricorso introduttivo, necessarie per la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.


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