Interessi ultra legali illegittimi in assenza di pattuizione scritta

Interessi ultra legali illegittimi in assenza di pattuizione scritta

La legge n. 154/1992 prima ed il D.lgs 385/1993 poi (T.U.B.) hanno ,previsto la obbligatorietà della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari; prima della introduzione di tali norme era possibile aprire un rapporto di conto corrente bancario anche in assenza di contratto scritto. Vigeva, e vige, però la norma di cui all’art 1284 cod.civ. che stabilisce la applicabilità di interessi in misura ultra legale solo se convenuti in forma scritta. La Suprema Corte già con sentenza n.ro 11020 del 6.11.1993 statuiva “nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera”.

Tali principi sono stati  di recente ribaditi con la sentenza n.ro 5609 del 7/3/2017 con la quale la Suprema Corte ha ritenuto illegittima la richiesta di interessi convenzionali in difetto di prova della pattuizione scritta. In particolar modo i giudici di legittimità hanno affermato “Infatti, affinchè una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 3, che è norma imperativa. Tale condizione – che, nel regime anteriore all’entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante (Sentenza n. 2072 del 29/01/2013,  Sentenza n. 12276 del 19/05/2010)

Nel giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo del diritto altrui , quale è la domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla banca, qualora il cliente deduce di non avere mai sottoscritto un contratto di conto corrente, è onere della banca procedere a contestare in modo specifico tale affermazione offrendo la prova della esistenza di un contratto scritto mediante la sua esibizione; in mancanza ben può il giudice di merito in applicazione del principio della non contestazione di cui all’art 115 c.p.c. ritenere provato l’assunto di parte attorea circa l’inesistenza di un contratto scritto regolante il rapporto di conto corrente, con la conseguenza che, nella ricostruzione del saldo contabile del conto, gli interessi passivi andranno ricalcolati nei limiti del tasso legale fino al 8/7/1992 e da tale data secondo i criteri stabiliti dall’art 117 , punto 7 del D.lgs 385/93. (Corte Appello Cagliari sentenza n.ro 17/2018).

Capita spesso che i giudici di merito procedono  a qualificare la  domanda di accertamento negativo del credito  equiparandole a domanda di ripetizione dell’indebito percetto che, come è noto, si propone a norma dell’art 2033 del c.c., ritenendo la domanda di accertamento priva di rilevanza.

Opinione questa non condivisa da tutta la giurisprudenza di merito, atteso che,  tale domanda non è affatto priva di giuridica rilevanza, perchè, qualora fosse accertata la illegittima annotazione, da parte della Banca, di poste non dovute negli estratti conto, con la conseguente rettifica del conto finale, la parte otterrebbe il risultato, giuridicamente apprezzabile, di paralizzare l’azione della banca nel richiedere il pagamento di quanto reclamato in sede di chiusura del conto, di somme alla stessa non dovute.

Orbene si è rilevato che in tale tipo di azione sussiste pur sempre l’onere dell’attore di dare la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, secondo la disciplina dettata  dall’art. 2697 cod.civ., ma non vertendosi in tema di azione di ripetizione dell’indebito , la banca convenuta non può eccepire la prescrizione parziale e\o totale del diritto azionato, essendo tale eccezione del tutto inconferente, dal momento che l’eventuale diritto che si ritiene prescritto non è oggetto della domanda di accertamento negativo. (Corte Appello Cagliari sentenza 17/2018).

Avv. Livio Provitera, Cassazzionista
Giudice ausiliario di Corte di Appello

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