Italiani residenti all’Estero: cosa comporta l’iscrizione all’AIRE? Alcuni aspetti pratici

Italiani residenti all’Estero: cosa comporta l’iscrizione all’AIRE? Alcuni aspetti pratici

Ancora una volta, redigo un articolo che trae spunto da un caso professionale concreto.

Si rivolge a me una cliente che, per motivi di lavoro, si è trasferita in un Paese Europeo diverso dal nostro, ed ora si ritrova a dover ottemperare all’obbligo di iscrizione all’AIRE.

Mi chiede consulenza in quanto non ha le idee chiare su come procedere, ma soprattutto, sulle conseguenze di tale iscrizione.

Ritenendo di poter fornire informazioni utili ai tanti Italiani residenti all’Estero, ecco che, con il presente articolo, condivido con tutti voi la consulenza da  me resa alla cliente.

Procediamo con ordine.

Cos’è l’AIRE? L’acronimo AIRE sta per Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Essa rappresenta un archivio contenente i dati dei cittadini italiani che, per qualsiasi motivo, hanno deciso di trasferire all’estero la propria residenza. Nell’archivio nazionale sono registrati i cittadini che devono farvi richiesta, in quanto soggiornano extra confine per un periodo di tempo superiore ai 365 giorni.

Ogni soggetto di nazionalità italiana che decide di lasciare l’Italia in modo duraturo e stabile, è quindi tenuto ad effettuare l’iscrizione AIRE.

Per iscriversi all’AIRE vi sono due modalità:

Iscrizione diretta. Il soggetto che intende lasciare l’Italia per oltre un anno, chiede l’iscrizione AIRE al proprio Comune di residenza. Questo avviene tramite la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE. Operativamente, la comunicazione avviene online, tramite l’Ambasciata o il Consolato estero di riferimento.

Iscrizione d’ufficio. L’iscrizione d’ufficio viene effettuata direttamente dagli ispettori comunali. Si tratta di una procedura secondaria che avviene solo su segnalazione dei Consolati italiani all’estero. Questo per verificare l’effettivo trasferimento all’estero del soggetto italiano che ha chiesto l’iscrizione all’AIRE.

Un aspetto importante da chiarire è quello dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’AIRE, per tutte le categorie di soggetti che possiedono i requisiti sopra citati.

I soggetti che non decidono di iscriversi spontaneamente all’AIRE, pur essendo in possesso dei requisiti, possono essere iscritti di ufficio nel caso in cui gli accertatori comunali, o l’Agenzia delle Entrate, si rendano conto del fatto che sussistono le condizioni idonee all’iscrizione.

Non sono tuttavia previste sanzioni a carico del soggetto che non ha ottemperato all’obbligo.

Sono tenuti all’iscrizione all’AIRE le seguenti categorie di soggetti:

Cittadini italiani che intendono trasferire la loro residenza dall’Italia ad un Paese estero per un periodo superiore a 12 mesi;

Cittadini italiani nati e residenti all’estero. Trattasi di soggetti il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;

Persone residenti all’estero, che acquisiscono la cittadinanza italiana.

Una volta compreso che cosa sia l’AIRE, e come funzioni il tutto, occorre soffermarsi sulle principali conseguenze derivanti da codesta iscrizione.

Assistenza sanitaria. La conseguenza di gran lunga più rilevante riguarda l’assistenza sanitaria.

Difatti, il nostro connazionale iscritto all’AIRE, viene cancellato dalle liste del Servizio di Assistenza Sanitaria Locale (A.S.L.), ma non perde il diritto all’assistenza ospedaliera e di pronto soccorso (per un massimo di tre mesi), durante il suo soggiorno in Italia.

I cittadini italiani residenti all’estero, e regolarmente iscritti all’anagrafe consolare, che si recano in Italia per turismo, sono quindi coperti, ai sensi dell’art. 19, comma 6, Legge 23.12.1978, n.833 e dell’art. 12, comma II, del D.P.R. 31.7.1980, n. 618, dall’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Italiano per tutte le emergenze mediche di cui hanno bisogno, il tutto fino ad un periodo complessivo di tre mesi nel corso dell’anno.

E’ opportuno quindi munirsi di apposita dichiarazione dello status di cittadino italiano residente all’estero, che viene, a richiesta, rilasciata dal Consolato Generale prima di recarsi in Italia per le vacanze, oppure può essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, così come modificata dagli articoli 2 e 3 della Legge 15.5.1997, n. 127 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e non è soggetta ad autenticazione di firma.

Veniamo ora all’esame di ciò che accade ai beni posseduti in Italia dall’iscritto AIRE.

Immobile di proprietà. Se il soggetto è proprietario di un immobile, il trasferimento di residenza all’estero, con iscrizione AIRE, comporta una diversa classificazione dell’immobile de quo.

Infatti, tale bene perde, con l’iscrizione AIRE del proprietario, la qualifica di “abitazione principale“, per divenire, a seconda dei casi:

Abitazione “a disposizione“, se l’immobile non viene locato;

Abitazione “locata“, se l’immobile viene concesso in locazione.

La perdita della qualifica di “abitazione principale“, ha delle conseguenze da un punto di vista fiscale. Questo perché, sia l’immobile considerato “a disposizione“, che quello “locato”, sono soggetti ad un diverso regime di tassazione.

In entrambi i casi l’immobile sarà soggetto ad IMU ed all’applicazione delle imposte dirette (IRPEF o Cedolare Secca).

Alloggio popolare. E se l’iscritto AIRE fosse, in Italia, assegnatario di alloggio di edilizia popolare?

Bene, questa è l’ipotesi su cui ho maggiormente soffermato l’attenzione nel rendere la consulenza, in quanto la mia cliente di trovava esattamente in tale situazione.

Se l’iscritto AIRE è assegnatario in Italia di alloggio popolare, per l’effetto della perdita di residenza anagrafica, perde anche il diritto a rimanere assegnatario dell’alloggio.

Né tantomeno i familiari eventualmente conviventi ed occupanti l’alloggio possono in qualche modo subentrare all’assegnatario; difatti, il subentro è possibile solo in caso di decesso dell’assegnatario (ove vi sia altresì il requisito della convivenza protratta per due anni), mentre la voltura è possibile solo in capo al coniuge, e per l’effetto di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Come può quindi l’assegnatario residente all’estero tutelare in qualche modo la casa popolare posseduta prima dell’iscrizione AIRE?

Vi è un’unica possibilità: acquistare l’alloggio popolare.

Occorre quindi che l’Ente che gestisce l’edilizia popolare verifichi che l’alloggio risulti posto in vendita, oppure avvii la messa in vendita dello stesso, il tutto con una procedura laboriosa ma conveniente, in quanto l’acquisto verrà effettuato con una dilazione di pagamento assolutamente agevole.

Previa informazione presso gli Uffici circa l’effettiva fattibilità, si potrebbe anche realizzare e perfezionare l’acquisto ad opera di un familiare convivente.

Possesso di autoveicoli. Da ultimo, ho esaminato le conseguenze circa gli autoveicoli che l’iscritto AIRE possiede in Italia.

La legge consente agli Italiani residenti all’estero iscritti AIRE la possibilità di possedere un’autovettura immatricolata in Italia in alternativa all’immatricolazione nella nazione di residenza.

E’ sufficiente che il proprietario fornisca un recapito di riferimento in Italia, ad esempio la casa di un parente o anche di un amico.

E’ quindi possibile utilizzare un’auto in Italia o all’estero anche se la residenza del proprietario non è all’interno del territorio italiano; il problema, provato sulla propria pelle da molti italiani residenti all’estero, è tuttavia solo quello dell’assicurazione RC auto.

È possibile assicurare un veicolo con targa Italiana, avendo residenza all’estero?

Ebbene, l’IVASS ha precisato che tutte le compagnie operanti sul territorio Italiano sono obbligate a rilasciare tale copertura RCA, al pari di tutti gli altri veicoli Italiani.

Le compagnie, quindi, non possono rifiutare di contrarre questa tipologia di assicurazioni, ma possono richiede della documentazione aggiuntiva, come copia dell’iscrizione AIRE, o un documento che dimostri il domicilio di riferimento in Italia.

Conclusioni. Riportando il contenuto della mia consulenza, e di fatto trasfondendola in tale articolo, auspico di avere reso un buon servigio a chi si trovi a dover affrontare questa situazione.

Quelli ivi esaminati, sono ovviamente gli aspetti più essenziali e pragmatici; ma credo di aver fornito risposta ai principali quesiti che in tanti si pongono prima di decidere di spostare altrove la propria residenza, soprattutto ove tale decisione sia imposta da esigenze lavorative.


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Avv. Ivana Consolo

Sono l'Avv. Ivana Consolo ed esercito la Professione Forense presso il Foro di Catanzaro dall'anno 2010. Mi sono laureata nell'anno 2007 presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, conseguendo il voto di 110/110 e Lode Accademica, con una tesi in Diritto di Famiglia dal titolo: "La capacità di discernimento del minore e la riforma dell'adozione". Il mio ambito di attività è costituito prettamente dal Diritto Civile in ogni suo settore. Lavoro in autonomia presso il mio Studio Professionale, sito in Catanzaro, Viale De Filippis n. 38; sono altresì Mediatore per la Società di Mediaconciliazione Borlaw. Da sempre ho una naturale abilità nella scrittura, e per questo sono qui, ad offrire a chi avrà la bontà di leggere, ciò che periodicamente redigo.

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