La consumazione del matrimonio canonico nell’attuale contesto sociale ed ecclesiale

La consumazione del matrimonio canonico nell’attuale contesto sociale ed ecclesiale

La consumazione del matrimonio canonico nell’attuale contesto sociale ed ecclesiale. Brevi considerazioni sul rapporto tra consumazione e riforma dei processi di nullità matrimoniale (contributo pubblicato nel volume “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali“, (a cura di) Giuseppe Di Micco e Raffaele Granata)

 

E’ oramai ben nota la crisi che l’istituto del matrimonio e della famiglia vive nel tessuto sociale ed ecclesiale. Il matrimonio è osteggiato nell’odierna società civile dalla legalizzazione delle forme di unioni paraconiugali che cercano di assimilarsi al matrimonio, ma della sostanza ne sono ben lontani. Di conseguenza, tale crisi si è riverberata anche nella societas ecclesiale, legata  anch’essa all’evoluzione del tempo, e che, quindi, non poteva non risentirne gli effetti.

Oltre alla diminuzione anagrafica e statistica del numero di coppie che fanno il grande passo verso il matrimonio, si accentua la crisi del rapporto coniugale, quasi sempre sintomo di una crisi del vincolo stesso che non è mai venuto in essere. Infatti, il fallimento dei matrimoni canonici, a cui si accompagna la scelta verso forme di unione non matrimoniali, ha posto fortemente in crisi la Chiesa, che già da tempo è impegnata alla ricerca di una risposta a tale problema, nonché ad approntare idonee strutture che forniscano aiuto a chi vive tale dramma[1].

Di questi segni il pontificato di Francesco ne ha preso atto attraverso la celebrazione dei due sinodi sulla famiglia (2014 e 2015), le riforme processuali in tema di dichiarazione di nullità matimoniale (2015) e l’Esortazione Apostolica Amoris laetitia (2016). Emerge chiaramente in tale excursus la volontà di fornire una risposta che sia  prima pastorale con un percorso di accoglienza, accompagnamento e discernimento verso chi vive una situazione di crisi coniugale[2] e successivamente giuridica mediante la verifica dei presupposti che potrebbero portare alla celebrazione del processo seguito dalla declaratoria di nullità matrimoniale. Tuttavia, sarà opportuno, che sia le Conferenze Episcopali che le Diocesi predispongano un adeguato apparato di strutture informative con personale formato e competente in materia che realizzi quanto auspicato dalla riforma[3].

La consumazione nell’attuale contesto di crisi coniugale. Una rivalutazione dell’ “humano modo”.

Fatta tale premessa, occupiamoci ora del valore che la consumazione potrebbe ancora oggi rivestire per le coppie che sono sull’orlo del fallimento della loro unione.

La consumazione coniugale è ciò che rende il vincolo coniugale assolutamente stabile; si badi bene, un vincolo che è già valido in quanto presupponente un consenso legittimamente manifestato, già corroborato dalla sacramentalità proveniente dalla grazia di Cristo, ma che con l’unione carnale realizza pienamente il principio evangelico dell’ una caro[4], quale fondamento dogmatico dell’unità ed indissolubilità del matrimonio. Infatti, il canone 1061 §1 del CIC attuale dispone che: “Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l’atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne”.

Il matrimonio rato e consumato gode dell’assoluta indissolubilità, per cui nessuna potestà umana può scioglierlo, eccetto la morte (canone 1141 CIC). Invece ai sensi del canone 1142 CIC: “Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l’altra fosse contraria”. E’ questa una vera e propria eccezione al principio dell’indissolubilità.

A questo punto ci chiediamo se la non consumazione costituisce ancora un possibile strumento di aiuto alle richieste di aiuto e di giustizia dei matrimoni falliti. Prima di riflettere sugli aspetti procedimentali della concessione della dispensa super rato, è opportuno dapprima soffermarsi sul senso stesso del concetto di consumazione matrimoniale.

Parlare di consumazione implica il riferimento alla dimensione della sessualità che è posta alla base della coniugabilità. Il matrimonio nella Chiesa Cattolica può aversi tra un solo uomo e una sola donna (canone 1056 CIC). Sia l’uomo che la donna devono essere soddisfatti del loro sesso ed essere attratti verso l’essere umano di sesso opposto. Dunque, non solo la sessualità è una dimensione ontologica dell’essere umano, ma include la tendenza all’accoppiamento, all’unione con la persona del sesso opposto in una dinamica di unione fisica e psicologica, che comprenda anima e corpo[5]. Una vera e propria donazione reciproca[6]. Ragion per cui, il matrimonio è espressione della sessualità, incarnando il riflesso di amore di Cristo verso la Chiesa[7].

Tuttavia, nel contesto attuale caratterizzato dalla sempre più frequenza di rapporti sessuali prematrimoniali, la trattazione di tale argomento sarebbe un retroterra storico[8]. Ragion per cui, come già da tempo anche l’evoluzione normativa della Chiesa ha evidenziato, la consumazione non è un qualcosa che può essere circoscritto solo sul piano della mera fisicità, ma implica il riferimento  valori spirituali che trovano espressione nel concetto dell’humano modo di cui al canone 1061 CIC (cfr. anche gaudium et spes n.49). Tale espressione implica un donarsi reciproco dei coniugi nella pienezza del loro essere pur nella complementarietà del dimorfismo sessuale, che non ha soltanto una valenza fisica, ma anche spirituale ed antropologica[9].

L’humano modo richiede non solo l’assenza di costrizione fisica nella realizzazione dell’atto coniugale, ma soprattutto la capacità di realizzare un atto che sia conforme alla dignità umana. Qualche sentenza della Rota Romana parla di “ponatur animo maritali[10]. Solo così oggi la consumazione avrebbe senso e potrà dirsi effettivamente realizzata.

Dunque, la mancanza di una voluntas e di una consapevolezza tale da rendere l’atto consumativo meramente materiale, di sicuro non realizza la consummatio matrimonii, e giustifica la concessione della dispensa pontificia. Tra l’altro, oggi grazie ai progressi della scienza medica si assiste di frequente al ricorso a nuovi mezzi farmacologici che consentono di ovviare a disfunzioni fisiche degli organi genitali; tuttavia, il loro uso non altera la realizzazione dell’humano modo, ma rende possibile l’atto sessuale senza incidere sul carattere interpersonale dell’unione coniugale[11].

Aspetti processuali. Il valore delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni nel procedimento super rato rispetto alle innovazioni della riforma.

Tra le prove che maggiormente dimostrano il fatto della non consumazione del matrimonio c’è l’argomento morale, costituito dalle dichiarazioni giurate e concordi delle parti, avvalorate da quelle dei testimoni di credibilità, per permettere al Giudice di giungere alla certezza morale sul reale accadimento del fatto dell’inconsumazione[12]. L’argomento morale, infatti, è radicato nella virtù morale della veracità personale delle parti nel processo super rato e proiettato al raggiungimento della certezza morale in chi dovrà pronunziarsi sul fatto dell’inconsumazione e sulla legittimità della dispensa.

Una sentenza coram Quattroccolo del 1936 così si esprime: “L’inconsumazione del matrimonio, al di là dell’argomento fisico, può constare attraverso il cosidetto argomento morale, consistente nella confessione giurata dei coniugi, rafforzata attraverso i testimoni di settima mano, e da altri amminicoli e argomenti”.

L’argomento morale si struttura attraverso tre elementi collegati tra loro: 1) confessione delle parti. Se le parti tra loro sono discordi e la parte oratrice non gode di credibilità, sarà impossibile formulare la prova; 2) prova testimoniale; 3) indizi, ammenicoli e presunzioni che servano a confermare la tesi della non consumazione.

Di sicuro la confessione dei coniugi rappresenta il fondamento di tutta l’istruttoria, poiché solo loro sono direttamente a conoscenza del fatto della non consumazione. Tuttavia, nelle cause di matrimoni rati e non consumati, la confessione dei coniugi non assume valore di prova piena, ma è necessario che riceva forza sia attraverso le deposizioni dei testimoni, che attraverso presunzioni ed amminicoli[13]. Le norme di riferimento evidenziano come la confessione può avere forza probante, ma da sola non basta, poiché necessita sempre di altre prove (canone 1679 CIC).

Circa il valore delle testimonianze, va detto che esse devono orientare il pensiero del giudice circa i fatti controversi oggetto del processo. Ma in alcuni casi è la legge stessa che stabilisce il valore delle testimonianze: le dichiarazioni circa la sua onestà, la conoscenza diretta o indiretta dei fatti, l’eventuale concordanza o discrepanza con altri testi (canone 1572 CIC). Tali criteri indicano al giudice la successione logica nella valutazione di una testimonianza.

A questo punto possiamo evidenziare la differenza con quanto è accaduto dopo l’entrata in vigore del Mitis Iudex Dominus Iesus. La riforma rafforza il principio riguardo al valore delle dichiarazioni delle parti che da sole possono assumere valore di prova piena; tuttavia, per valutarne la veridicità il giudice può attingere da eventuali testi di credibilità, considerati tutti gli indizi e gli ammenicoli. Anche la deposizione di un solo teste può assurgere a valore di prova piena se si tratta di un teste qualificato che depone su cose fatte d’ufficio, ovvero se le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono[14].

Abbiamo, dunque, una rivalutazione dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni nella riforma di Papa Francesco.

Sarebbe possibile che anche nel procedimento super rato le dichiarazioni dei coniugi potrebbero assurgere a prova piena? Sarei a favore e per una ragione molto semplice: soltanto i coniugi conoscono se il loro matrimonio è stato consumato o meno, data l’intimità del momento. Anzi, qualora il giudice non avesse alcun dubbio sull’attendibilità di quanto sostenuto dai coniugi diverrebbe quasi superflua la deposizione di eventuali testimoni.

Il Motu Proprio “Quaerit Semper”: riflessioni circa le nuove competenze della fase dinanzi alla Rota Romana. Verso una possibile delibazione delle dispense super rato

Dal 1 ottobre 2011, a seguito della pubblicazione del Motu Proprio Quaerit Semper[15], Papa Benedetto XVI ha sancito il trasferimento di competenza nella trattazione delle cause di dispensa per matrimonio rato e non consumato e delle cause di nullità della sacra ordinazione, dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti alla Rota Romana, che ne detiene ora la competenza in via esclusiva per quanto attiene alla fase apostolica di tale processo[16]. Tale Ufficio è moderato dal Decano della Rota Romana assistito da Officiali, Commissari deputati e Consultori (articolo 3).

In realtà si tratta di un Ufficio Amministrativo costituito presso la Rota Romana, con notevole autonomia nei confronti del Tribunale Apostolico. Tuttavia, esso continua ad utilizzare la stessa procedura che si aveva dinanzi alla Congregazione.

La storia mostra sin dalle origini, che le attribuzioni dei prelati uditori del Tribunale Rotale sono state altalenanti, conservando tuttavia la fondamentale funzione di prestare un servizio di aiuto al Papa nel suo ruolo di giudice supremo della Chiesa Cattolica[17]. Infatti, già anticamente, veniva concessa ad actum dal Papa, su richiesta del Decano, la facoltà di aggiungere in via subordinata alle cause di nullità trattate dinanzi alla Rota, la questione circa il matrimonio rato e non consumato. Successivamente, l’11 ottobre 1952, Papa Pio XII concesse al Decano Andrè Jullien mediante lettera dell’allora Segretario di Stato Mons. Tardini tale facoltà, che fu rinnovata nel corso

dei vari decenni con tre Rescripta ex Audentia SS.mi fino a quello del 1995 dove si legge che il Decano della Rota Romana ha le seguenti facoltà straordinarie: 1) Facultas addendi subordinatae quaestionem super matrimonio rato et non consummato, nisi super re Congregatio de Disicplina Sacramentorum manus iam apposuerit, atque dispensationis gratiam proponendi, si et quatenus, Summi Pontificis iudicio[18].

Diverse sono state le posizioni degli studiosi in materia circa tale trasferimento di competenze. Non è, tuttavia, possibile ritenere che vi sia stata una perdita della funzione giudiziale della Rota a favore di un’attività di natura amministrativa, atteso che l’ Ufficio è costituito apud Rota e non in Rota[19].

Lo studio della richiesta proveniente dalla Diocesi viene affidato ad uno dei Commissari deputati alla difesa del vincolo. La richiesta del Vescovo insieme con tutta la documentazione allegata ed il voto del Commissario sono trasmessi a tre Commissari deputati alla decisione, i quali redigono un voto. Successivamente i tre Commissari si riuniscono con l’Ufficiale incaricato di questa procedura e danno il loro parere che non è né decisorio né vincolante. Il parere viene poi studiato da una Commissione formata dal Decano, dal Capo Ufficio e dall’Ufficiale, che decidono se vi sia certezza morale sull’inconsumazione e sull’esistenza della giusta causa per concedere la dispensa[20].

Ora, senza volerci addentrare in merito alle diverse opinioni circa la natura del nuovo Ufficio, non pare che le funzioni tipicamente giudiziarie della Rota siano state alterate; tuttavia, una tale innovazione permette di effettuare qualche considerazione sulla possibile delibabilità delle dispense, che a seguito della sentenza n. 18/1982 della Corte Costituzionale, non possono ottenere effetti civili come le sentenze di nullità matrimoniale[21], attesa la natura amministrativa di tale procedimento, nonché la discrezionalità della concessione della dispensa che scioglie il vincolo matrimoniale tra i coniugi.

Vi è chi ritiene che il passaggio di competenze non dovrebbe leggersi come un appiattimento della problematica della consumazione su quella della nullità del matrimonio, ma una valorizzazione della dichiarazione di nullità in sede amministrativa, laddove manchino le condizioni adeguate per dare un’adeguata risposta alle esigenze di giustizia dei fedeli[22].

Ma saremmo propensi a ritenere il contrario; che tale trasferimento di competenze, piuttosto, sia orientato verso una maggiore giurisdizionalizzazione delle cause di super rato, potendo, in una proposta de iure condendo, far si che tale Ufficio diventi sempre più parte integrante della struttura del Tribunale della Rota, magari una vera e propria sezione specializzata, competente al rilascio di un provvedimento giurisdizionale di non consumazione, che potrebbe essere semplicemente ratificato con un exequatur pontificio. In tal caso sarebbe possibile la delibazione in sede civile.


[1] Francesco nell’Evangelii Gaudium al n.66 afferma: “la famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli“.

[2] Si legga Amoris Laetitia al numero 293: «Coloro “che fanno parte della Chiesa hanno bisogno di un’attenzione pastorale misericordiosa e incoraggiante”. Infatti, ai Pastori compete non solo la promozione del matrimonio cristiano, ma anche «il discernimento pastorale delle situazioni di tanti che non vivono più questa realtà», per «entrare in dialogo pastorale con tali persone al fine di evidenziare gli elementi della loro vita che possono condurre a una maggiore apertura al Vangelo del matrimonio nella sua pienezza». Nel discernimento pastorale conviene «identificare elementi che possono favorire l’evangelizzazione e la crescita umana e spirituale»; francesco, Litteræ Apostolicæ motu proprio datæ Mitis Iudex Dominus Iesus”, 15 augustii 2015.

[3] Su questo rinviamo anche a quanto già previsto dal compianto prof. luciano musselli in Riflessioni e ipotesi sulle prospettive evolutive in tema di nullità e scioglimento dei matrimoni canonici, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, 2, 2014.

[4] Genesi, 2-24; marco 10, 6-9. m. tedeschi, Sulla natura del matrimonio canonico. La copulatheoria, inin Diritto e Religioni, 2, 2012, pp.57-63.

[5] P.A. Bonnet, L’essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell’amore coniugale. Il momento costitutivo del matrimonio, Cedam, Padova, 1976, pp. 292 ss.; id., Introduzione al consenso matrimoniale canonico, Giuffrè, Milano, 1985, p. 21.

[6] J. Hervada, Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho natural, in Persona y Derecho, 1974, vol. I, p. 75. “il matrimonio non è l’unione tra due persone considerate nel loro costitutivo ultimo; il matrimonio unisce l’uomo e la donna, cioè, due persone distinte, unite nella loro complementarietà, nella loro mascolinità e femminilità. L’unione che realizza il matrimonio mediante il suo principio formale, che è il vincolo giuridico, non raggiunge la totalità della persona … bensì la mascolinità e la femminilità attraverso la quale si uniscono gli sposi”.

[7] P.A. Bonnet, i fondamenti teologico-canonici dell’ indissolubilita’ del sacramento del matrimonio, in Lo Scioglimento del matrimonio canonico, a cura dell’Associazione Canonistica Italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 107 ss.

[8] L. Musselli in Riflessioni e ipotesi sulle prospettive evolutive in tema di nullità e scioglimento dei matrimoni canonici, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, 2, 2014, p.11.

[9] P.A. Bonnet, i fondamenti teologico-canonici dell’ indissolubilita’ del sacramento del matrimonio, in Lo Scioglimento del matrimonio canonico, a cura dell’Associazione Canonistica Italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 107 ss.; cfr. anche V. Turchi, Impotenza e terapia farmacologica, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, 2015, 38.

[10] Coram Caberletti, 17.11.2000.

[11] V. Turchi, Impotenza e terapia farmacologica, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, 2015, 38.

[12] litterae circulares n. 11.

[13] Nel diritto processuale canonico la confessione ha un significato ben preciso stabilito dalla legge: “la confessione giudiziale è l’asserzione di un fatto attinente la materia stessa del giudizio, resa, per iscritto o a voce, davanti al giudice competente, da una parte contro se medesima, sia spontaneamente, sia su interrogazione del giudice” (canone 1535 CIC).

[14] Francesco, Litteræ Apostolicæ motu proprio datæ Mitis Iudex Dominus Iesus”, 15 augustii 2015; cfr. canone 1678 §2 CIC.

[15] Pubblicato il 30 agosto 2011; cfr., AAS 103 (2011) 569-571.

[16] Art.2 §2 Motu Proprio Quaerit Semper: “Presso questo Tribunale è costituito un Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l’esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò esso riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del Vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, se del caso, la sottopone al Sommo Pontefice”.

[17] M. Nacci, Origine e sviluppo dell’istituto dello scioglimento del matrimonio rato e non consumato, in Lo Scioglimento del matrimonio canonico, a cura dell’Associazione Canonistica Italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 135 ss.; Id., Le novità del Motu Proprio “Quaerit Semper” e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana, in Apollinaris, 2011, LXXXIV, p.563 ss.

[18] Rescriptum ex audentia Sanctissimi, 30 settembre 1995, in Quaderni dello Studio Rotale, VIII, 1996, p.85.

[19] M. Nacci, Origine e sviluppo dell’istituto dello scioglimento del matrimonio rato e non consumato, in Lo Scioglimento del matrimonio canonico, a cura dell’Associazione Canonistica Italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 135 ss.; Id., Le novità del Motu Proprio “Quaerit Semper” e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana, in Apollinaris, 2011, LXXXIV, p.563 ss.

[20] J. Llobell, Il M.P. “Quaerit semper” sulla dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, 2012, 24; id., La competenza e la procedura per la dispensa “super quolibet matrimonio non consummato” nel M.P. “Quaerit Semper”, in Ius Ecclesiae,  2012, 2,  pp. 461-481.

[21] L. Graziano, Dispensa “super rato” e nuovo sistema di diritto internazionale privato, in Famiglia e Diritto, 1999,6, pp. 547-553.

[22] L. Musselli in Riflessioni e ipotesi sulle prospettive evolutive in tema di nullità e scioglimento dei matrimoni canonici, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, 2, 2014, p.12-13.


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Giuseppe Di Micco

Formazione Giuseppe Di Micco (1986), Avvocato e Ph.D. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) con votazione 110 e lode discutendo una tesi in diritto canonico. Durante la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha continuato a coltivare l’interesse per il settore del diritto canonico ed ecclesiastico partecipando alle attività culturali ed ai convegni organizzati dalla sezione di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. Nell’ottobre del 2012 è stato vincitore al concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Statale di Milano, in particolare per il dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in Diritto Ecclesiastico e Canonico, 28° ciclo. Il 29 gennaio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando l’esame finale con la discussione di una tesi dal titolo "Matrimonio e consumazione nei diritti religiosi". Nel novembre 2017 ha partecipato al corso di formazione teorico e pratico tenutosi presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana dal Titolo “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato” superando le relative esercitazioni con la votazione ed ottenendo il diploma con votazione “Summa cum laude”. Nel 2019, ha frequentato il Corso per la formazione dei Postulatori presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi, superando l’esame finale con la votazione 9.5/10 Magna cum Laude probatus Attività professionale ed extra Svolge la professione forense collaborando con studi legali in materia di diritto civile (in particolare in tema di risarcimento danni, riscossione esattoriale, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto di famiglia e delle successioni).Ha collaborato con la cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”.E’ stato tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la materia di diritto del lavoro (AA.2018/2019). Collabora, inoltre, per il comitato di redazione della rivista on line Salvis Juribus con commenti a sentenze in materia sia di diritto civile che di diritto ecclesiastico. E’ membro dell’Ordine della Fraternità Francescana Secolare di Afragola (OFS). E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Beatitudini” ODV con sede presso la Pontificia Basilica Minore di S. Antonio da Padova in Afragola (NA) Attività scientifiche Nel maggio del 2016 ha preso parte ad un Campus di Studio presso STILO (RC), organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro dal titolo “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, prendendo attivamente parte al gruppo di lavoro costituitosi in seno allo stesso, sulla libertà religiosa e integrazione nell’ambito della scuola italiana.E’ stato organizzatore e moderatore del convegno dal titolo “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, organizzato il 4 maggio 2018 presso la Pontificia Basilica S. Antonio da Padova Afragola (NA), accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio dell’Associazione forense di Afragola e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. E’ stato curatore del volume relativo agli atti del Convegno “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, pubblicati presso la Key editore nel dicembre 2018. E’ stato coautore del volume “Il Trust. Origine, analisi e aspetti comparativi” (a cura di Francesco Cecaro), pubblicato presso Turisa editrice, Collana Studia Selecta, 2018.

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