La fideiussione omnibus

La fideiussione omnibus

Sommario: 1. La centralità della fideiussione nel sistema creditizio italiano – 2. Il contratto di fideiussione omnibus – 3. La rilevanza della fideiussione nella prassi bancaria – 4. La disciplina codicistica di cui agli artt. 1938 e 1956 c.c.

 

1. La centralità della fideiussione nel sistema creditizio italiano

La fideiussione[1] risulta oggi più che mai centrale nell’ordinamento giuridico e nel sistema creditizio italiano.

Si tratta di un istituto sviluppatosi soprattutto a seguito dell’introduzione del DPR 28 luglio 1948, n. 1309, attraverso cui il Legislatore ha previsto l’autorizzazione per i soggetti che contraggono obbligazioni nei confronti di Stato o enti pubblici – come, a titolo esemplificativo, nel caso di appalti pubblici – di non prestare una cauzione bensì di sostituirla con una fideiussione.

A ben vedere, rappresenta una garanzia personale dettagliatamente disciplinata nei suoi aspetti fondamentali nel Codice civile, segnatamente per il tramite degli artt. 1936 – 1957 c.c.[2].

In via preliminare, occorre precisare che le parti che vengono in rilievo nel rapporto fideiussorio sono tre: il debitore (anche detto fideiuvato), il garante o fideiussore (anche detto fideiubente, dal latino fide-jubens, colui che si fa garante) e il beneficiario della garanzia, ossia il soggetto attivo del rapporto obbligatorio, altrimenti detto creditore: «si tratta di un rapporto obbligatorio tra due o più soggetti (c.d. rapporto principale) in virtù del quale una terza persona (detta fideiussore) si obbliga “personalmente” nei confronti del creditore del rapporto principale al fine di rafforzare l’interesse all’esatto adempimento dell’obbligazione altrui»[3].

In via preliminare, appare utile un inquadramento sistematico che, per l’appunto, colloca l’istituto de quo tra le garanzie creditizie personali[4].

Come noto, l’adempimento costituisce la causa estintiva che potrebbe definirsi “fisiologica” del rapporto obbligatorio e, per assolvere a tale funzione, deve essere esatto, ossia presentare delle caratteristiche oggettive e soggettive. Per ciò che concerne le prime, si fa riferimento al profilo quantitativo, qualitativo, spaziale e temporale, mentre, nel secondo caso, al fatto che il suddetto adempimento provenga da un soggetto legittimato ad adempiere ed essere indirizzato ad un altro legittimato a ricevere[5].

Le disposizioni circa le garanzie personali del credito, tra cui rientra la fideiussione, vanno lette proprio nell’ottica di assicurare l’adempimento dell’obbligazione assunta. In tali casi, si potrebbe assistere ad una scissione tra il debitore originario e il soggetto che concretamente soddisfa il credito.

Si tratta di clausole che, per l’appunto, assicurano la soddisfazione del soggetto attivo[6]. Sono definite garanzie semplici quelle stabilite a vantaggio del creditore senza che vi sia la costituzione di un diritto di prelazione: il garante, in sintesi, si assume un obbligo personale che presenta un carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale: «la garanzia semplice si attua con un allargamento della responsabilità patrimoniale[7], nel senso che, accanto alla responsabilità offerta dal patrimonio del debitore principale, si pone quella di un altro patrimonio, del garante o mallevadore[8]»[9].

Sul punto, peraltro, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha specificato che l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benché risultino tra loro collegate, mantengono una propria individualità, sia soggettiva – data l’estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia – sia oggettiva – in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo – con la conseguenza che la disciplina dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continua ad applicarsi la disciplina ordinaria, comprese le norme sulla giurisdizione[10].

Prima di procedere oltre, occorre rilevare che le garanzie creditizie di cui trattasi – e in particolare la fideiussione – affondano le loro radici in tempi remoti, posto che già nel mondo classico, tra le vicende attinenti al rapporto obbligatorio, potevano annoverarsi garanzie che potrebbero considerarsi come gli “antenati” di quelle attualmente previste nel Codice civile.

2. Il contratto di fideiussione omnibus

Si tratta, ora, di focalizzare l’attenzione sulla fideiussione omnibus[11], molto diffusa nella prassi bancaria.

In merito, l’Associazione Bancaria Italiana, c.d. A.B.I., a cui aderisce quasi la totalità delle banche e degli intermediari finanziari presenti nel nostro Paese, ha individuato dei criteri univoci e dei modelli standard da seguire qualora si stipuli una fideiussione in favore di istituti di credito a fronte dell’erogazione di molteplici servizi ed operazioni bancarie, in particolare di finanziamento[12].

La regolazione proposta dall’A.B.I. mira a garantire sia l’uniformità di disciplina sull’intero territorio nazionale sia la rappresentanza e la tutela degli interessi delle banche coinvolte.

È attribuibile proprio a tale associazione il merito di aver introdotto, a partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso[13], la tipologia di garanzia personale di cui trattasi.

A ben vedere, tuttavia, già in precedenza, tale istituto era ben noto nel panorama giuridico italiano e non rappresentò una novità assoluta; invero, l’ipotesi di una c.d. fideiussione generale, riferita alla totalità delle obbligazioni del debitore principale, anche future, era già diffusa negli anni Cinquanta[14].

Occorre precisare che, inizialmente, erano impiegati schemi contrattuali semplificati, in cui non poteva ravvisarsi il novero di clausole preposte, solo successivamente, dall’A.B.I. al fine di disciplinare, in modo organico e analitico, tutti i profili del rapporto contrattuale venuto a esistenza.

Orbene, la fideiussione omnibus[15], se pur con le dovute peculiarità, rinvia alla disciplina della fideiussione “ordinaria[16]; difatti, visto il carattere aleatorio, tale garanzia è nata sulla falsariga della fideiussione per obbligazioni future di cui agli artt. 1938 e 1956 c.c.

Il modello civilistico è stato poi modellato in virtù delle esigenze del mercato e degli affari, posto che le banche, assistendo alla crescita del ricorso al credito, hanno individuato, tra gli strumenti duttili idonei alla salvaguardia dei molteplici interessi coinvolti, proprio il contratto di fideiussione; quest’ultimo, data la sua flessibilità, è divenuto la garanzia più diffusa nelle operazioni di concessione di credito bancario.

In via preliminare, può dirsi che la fideiussione omnibus presenta gli stessi vantaggi della fideiussione “ordinaria” per le parti del rapporto originario: dal lato attivo, il creditore – che in questo caso è un istituto di credito – è maggiormente garantito, dato il patrimonio “ulteriore” del fideiussore a garanzia del suo credito oltre a quello del debitore originario; mentre quest’ultimo, dal lato passivo, evita una immobilizzazione di beni in conseguenza dell’applicazione di una garanzia reale, quale il pegno e/o l’ipoteca[17].

Nonostante possano ravvisarsi profili vantaggiosi, la figura negoziale de qua ha suscitato – e suscita tutt’ora – un dibattito sia dottrinale sia giurisprudenziale mai sopito, con particolare riferimento alle clausole previste nel modello A.B.I. che derogano la disciplina civilistica.

Inoltre, analizzando la disciplina dell’istituto de quo, sembra emergere una posizione “di forza” degli istituti di credito, posto che il fideiussore si troverebbe a contrattare in un mercato ove cresce esponenzialmente il numero di garanzie personali richieste al fine di concedere un credito e, inoltre, in considerazione dei dubbi sollevati in merito alla determinatezza/determinabilità dell’oggetto del contratto, su cui è intervenuta la Legge 17 febbraio 1992, n. 154.

Da ultimo, è stata posta l’attenzione sulla rilevanza del canone di buona fede nella vicenda contrattuale. Secondo l’interpretazione ormai unanime assurge a regola di condotta, integrativa del contenuto negoziale pattuito dalle parti, la cui violazione – sia nella fase precontrattuale, sia quella di esecuzione del contratto, sia in quella successiva e patologica – determina un inadempimento. Ci si riferisce alla buona fede oggettiva, da intendersi quale correttezza e lealtà, che si differenzia da quella soggettiva, da intendersi quale convinzione di non ledere l’altrui diritto[18]. Orbene, detto principio, ben potrebbe essere considerato quale elemento di bilanciamento in concreto degli interessi delle parti nel contratto di fideiussione omnibus, a fronte dell’eccessiva ampiezza di contenuti che si rileva sul piano astratto.

3. La rilevanza della fideiussione nella prassi bancaria

Di seguito, si propongono alcune precisazioni circa la rilevanza della garanzia de qua nella prassi bancaria oltre ad un’analisi degli elementi essenziali della stessa; preliminarmente, occorre segnalare che: «nell’esperienza giuridica italiana in pochi modelli contrattuali come la fideiussione si verifica un fenomeno quale quello della creazione di negozi innominati o di figure che si caratterizzano per il distacco dalla disciplina del tipo contrattuale, fenomeno sensibile alla forza economica dei fatti e dalla conseguente esigenza di conferire legittimazione ai nuovi modelli nati dalla pratica degli affari»[19].

Quindi, nel campo degli affari commerciali, stante l’esigenza di finanziamento delle imprese, sono stati predisposti molteplici e “nuovi” strumenti di carattere economico – giuridico, connotati da elasticità e da flessibilità.

Invero, il novero delle garanzie utilizzate dalle banche è stato oggetto di ampliamento e, nonostante i rinvii alla disciplina prevista nel Codice civile, sono spesso stati introdotti schemi contrattuali del tutto inediti, come si avrà modo di approfondire di qui a poco in tema di fideiussione omnibus[20].

Quest’ultima è una garanzia personale diffusa tra le operazioni bancarie e non ha come oggetto un’unica obbligazione bensì una pluralità di obbligazioni che un soggetto ha assunto, o potrà assumere, nei confronti di un istituto di credito.

Ciò permette di non dover, di volta in volta, ricorrere al rilascio di una garanzia ex novo ovvero rinnovarne o integrarne una già venuta a esistenza, assicurando, al contempo, sia la facilità di acceso al finanziamento sia la tutela delle ragioni creditorie delle banche.

Queste ultime, di fatto, sono favorite poiché concedono delle aperture di credito che sono oggetto di una garanzia che potrebbe definirsi illimitata.

Ciò posto, per quanto attiene alla funzione economico-sociale[21] del contratto di fideiussione omnibus, come si approfondirà di seguito, può osservarsi che non si discosta da quella individuata per la fideiussione di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., atteso che la causa di garanzia sussiste ed è preminente anche in questo caso; invero, viene costituito un ulteriore rapporto obbligatorio in affiancamento (rectius: rafforzamento) a quello principale.

Inoltre, analizzando il contratto di fideiussione omnibus, il cui campo di applicazione privilegiato sono i rapporti economici aventi natura complessa, può cogliersi che, oltre alla causa di garanzia, sussiste un’ulteriore funzione che potrebbe definirsi di “finanziamento”; difatti, il negozio di cui trattasi non solo permette di ottenere la concessione di un credito in tempi celeri ma, a ben vedere, diviene il presupposto indifettabile della suddetta erogazione che, in sua assenza, con molta probabilità non avverrebbe.

Facendo leva su queste argomentazioni, in alcune sentenze, i giudici hanno concluso che la fideiussione omnibus sia autonoma e, diversamente dalla fideiussione “ordinaria”, in cui il garante assicura l’adempimento di un’obbligazione altrui, in tal caso eviterebbe che il creditore sia esposto al rischio di non adempimento da parte del debitore, in riferimento a tutte le presenti e future obbligazioni con esso stipulate.

Ciò nonostante, si tratterebbe di una posizione minoritaria, posto che la stessa Corte di Cassazione ha affermato: «è giurisprudenza costante di questa Corte che la fideiussione cosiddetta omnibus deve essere inquadrata nello schema contrattuale della garanzia personale tipica, e non in un diverso contratto atipico»[22].

La tesi della giurisprudenza maggioritaria, per di più, è stata avallata anche dal legislatore in occasione della legge 17 febbraio 1992, n. 154, la quale ha indirettamente confermato che la garanzia fideiussoria utilizzata soprattutto nella prassi bancaria debba ricondursi al modello tipico di fideiussione già presente nel Codice civile.

4. La disciplina codicistica di cui agli artt. 1938 e 1956 c.c.

Preliminarmente all’analisi della disciplina codicistica applicabile al contratto di fideiussione omnibus, può dirsi che, per ciò che attiene al profilo soggettivo[23], si tratta di una garanzia bancaria e l’istituto di credito è soggetto attivo del rapporto contrattuale. Tuttavia, nonostante la prevalente diffusione in ambito bancario, non può escludersi che detta garanzia possa essere impiegata anche in rapporti di diverso tipo[24].

Invero, parte della dottrina ha precisato che la fideiussione utilizzata nella prassi bancaria possa essere attiva, qualora la banca assuma la veste di creditore nei confronti del garante, come accade sovente, ma anche passiva, nei casi in cui l’istituto di credito garantisca un cliente ad altri, soprattutto nell’ambito di affari internazionali[25].

Orbene, al pari della fideiussione “ordinaria”, anche la fideiussione omnibus, come anticipato, è disciplinata dalle norme del Codice civile, segnatamente dagli artt. 1938 e 1956 c.c.

Occorre segnalare, tuttavia, che, per avere una visione d’insieme, bisogna tenere presente sia il modello A.B.I., sia il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sia l’intervengo legislativo degli anni Novanta, per il tramite della Legge 17 febbraio 1992, n. 154. In detta occasione, il Parlamento ha modificato gli artt. 1938 e 1956 c.c., operando una sorta di “tipizzazione” della fideiussione omnibus. In definitiva, oltre alle norme del Codice civile, rileva anche la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, le precisazioni dei Maestri più autorevoli, la normativa in materia di trasparenza e di concorrenza, nonché la disciplina consumeristica[26].

Orbene, l’art. 1938 c.c., rubricato Fideiussione per obbligazioni future o condizionali, ammette che possa prestarsi la garanzia fideiussoria anche con riferimento ad un’obbligazione condizionale, ossia sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva, oppure ad un’obbligazione futura, cioè non ancora venuta a esistenza.

È bene precisare che la fideiussione posta a garanzia di un’obbligazione sottoposta a condizione non è anch’essa condizionata, bensì esplica i suoi effetti in relazione al suo distinto e diverso contenuto, fin dal momento in cui è prestata[27].

Nel caso, invece, di obbligazione futura[28], preliminarmente deve dirsi che il Legislatore, per il tramite dell’intervento degli anni Novanta del secolo scorso, ha imposto la previsione di un importo massimo garantito, affermando, così, un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche.

Inoltre, per la validità della garanzia prestata è sufficiente la sussistenza di un rapporto fondamentale da cui potranno sorgere le obbligazioni future garantite dal fideiussore[29].

Può concludersi, quindi, che tra la varietà di clausole derogatorie la disciplina ordinaria che possono ravvisarsi nel caso di fideiussione omnibus, la clausola omnibus, da cui deriva anche la denominazione dell’istituto giuridico, è l’elemento tipico; essa estende la garanzia a tutte le obbligazioni, anche future, che il debitore andrà a contrarre con l’istituto di credito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, depositi cauzionali, prestazioni di servizi, operazione di intermediazione etc.

Detto altrimenti, in concreto, il fideiussore, concludendo il contratto di garanzia, solitamente firma un apposito formulario ma non si obbliga a garantire una data obbligazione, come avviene nel caso dell’art. 1936 c.c., quanto piuttosto un rapporto da cui potranno derivare obbligazioni sia attuali, sia future.

Può farsi leva proprio su questo punto per sottolineare la talvolta eccessiva gravosità imposta al garante; difatti, quest’ultimo risponde con il suo intero patrimonio e garantisce una molteplicità non ben definita di obbligazioni che possono nascere da operazioni di natura diversa. Da ciò potrebbe discendere una estrema ampiezza dell’oggetto del contratto ma è pacifico, anche in giurisprudenza, che si tratti di uno schema ammissibile[30].

Da ultimo, con riguardo all’art. 1938 c.c., può dirsi che l’art. 10 della Legge 17 febbraio 1991, n. 154, essendo privo di efficacia retroattiva, non ha inciso sulla validità dei contratti conclusisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

La mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell’importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 della Legge 17 febbraio 1991, n. 154[31].

Inoltre, secondo i giudici di legittimità, accertata la genuinità della firma del fideiubente e non raggiunta la prova che la garanzia fosse limitata ad un importo inferiore, pari a quello per il quale vi era stata originaria prestazione di garanzia per un affidamento bancario prestato ad un terzo, consegue che la banca conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di essa sorti a carico del debitore principale prima di tale data e non anche per quelli successivi, per i quali occorre, invece, una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall’art. 1938 c.c.[32]

Nella fideiussione omnibus senza limitazione di importo stipulata prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, primo comma, della Legge 17 febbraio 1991, n. 154 ma ancora in corso dopo l’introduzione dell’obbligo di indicare l’importo massimo garantito, il diritto della banca alla garanzia deve ritenersi circoscritto al saldo passivo eventualmente maturato alla data dell’8 luglio 1992, mentre per il periodo successivo il contratto originario deve ritenersi affetto da nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell’oggetto, se non venga stipulato un nuovo patto fideiussorio[33].

Pertanto, la garanzia senza limitazione di importo, stipulata anteriormente[34] all’entrata in vigore dell’art. 10 della Legge 17 febbraio 1991, n. 154, conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi, salvo le parti fissino l’importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia; quest’ultima, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto ex nunc, esula dall’ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell’art. 1423 c.c., diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con efficacia ex tunc, ma non a comprimere la libertà delle parti di ritirare, depurandola dal vizio invalidante, la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi[35].

Con riferimento all’art. 1956 c.c., invece, può dirsi che viene tipizzata una causa di estinzione che attiene alla fideiussione per obbligazioni future[36], con cui la fideiussione omnibus si trova in un rapporto di species a genus.

La norma dispone che: «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».

Come noto, il Legislatore, intervenuto sul testo della disposizione nel 1992, ha escluso possa dirsi valida la rinuncia preventiva del garante di avvalersi della liberazione.

L’art. 1956 c.c., a ben vedere, è un’applicazione concreta del principio di buona fede nella fase esecutiva del contratto, posto che impone al creditore di tenere una condotta conforme a lealtà e correttezza per non determinare uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale[37].

In merito, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità secondo cui la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendo le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può, tuttavia, configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o deve essere presunta tale[38].

La norma di cui trattasi, dunque, attraverso la liberazione del garante, applica una “sanzione” al creditore che, benché sia a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore e, quindi, della difficoltà di soddisfare le sue ragioni creditorie nell’immediato futuro, concede un nuovo credito e non interpella il garante al fine di ricevere una preventiva autorizzazione in tal senso.

La situazione sarebbe, quindi, caratterizzata sia da un elemento oggettivo, ossia l’erogazione di un prestito nonostante il deteriorarsi delle condizioni patrimoniali ed economiche del debitore successivamente alla stipula della garanzia fideiussoria, sia da un elemento soggettivo, consistente nella cognizione del peggioramento della situazione economica[39].

In merito, la giurisprudenza di legittimità[40] ha precisato che l’art. 1956 c.c. non farebbe riferimento solo all’ipotesi in cui venga ad esistenza un ulteriore rapporto obbligatorio nonostante la modifica in peius delle condizioni del debitore, ma anche il caso in cui il creditore gestisca in modo anomalo il rapporto originario con il debitore che ha prestato garanzia personale, in modo da esporre il garante a rischi potenziali ed effettivi.

Per completezza, con specifico riferimento ai profili probatori, occorre precisare che il fideiussore che chiede la liberazione dalla garanzia prestata, invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche[41].

 

 

 

 

 

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[1] Si rinvia alla trattazione approfondita dell’istituto di L. Vizzoni, Fideiussione e rapporti economici complessi, Giappichelli, Torino, 2020, in cui l’Autrice tratta l’istituto da un punto di vista peculiare, scomponendo il tipo fideiussorio a partire dal profilo del garante: consumatore, professionista, familiare o coniuge del debitore garantito, soggetto coinvolto in rapporti economici in crisi. Per ulteriori approfondimenti, si veda anche M. Franzoni, Fideiussione omnibus e ius superveniens, in Contratto e impresa, 1993, 428 ss.; G. Grippo, Le garanzie personali: la fideiussione in generale, le fideiussioni bancarie, il mandato di credito, in M. Bessone (a cura di), Trattato di diritto privato, Vol. XI, Tomo I, Giappichelli, Torino, 2007; E. Redenti, voce Fideiussione, in Diz. Prat., III, Milano, 1923, 118 ss.; F. Di Sabato, Fideiussione e negozi di assunzione del debito altrui: criteri d’interpretazione, in Riv. dir. civ., 1969; M. D’Orazi Flavoni, Fideiussione, mandato di credito, anticresi, in Tratt. Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1961; M. Lo Buono, I contratti di garanzia, in Tratt. Perlingieri, Jovene, Napoli, 2007, 258 ss.; A. Alpini, Regresso e surrogazione. Rimedi non alternativi, Jovene, Napoli, 2014.
[2] Per un’attenta analisi, si rinvia ad Aa. Vv., Istitutuzioni di diritto privato, M. Bessone (a cura di), Giappichelli, Torino, 2012, 492 ss.
[3] Cfr. E. Battelli, La fideiussione, in Manuale di Diritto Bancario, Giappichelli, Torino, 350; l’Autore propone un’analisi della struttura, delle caratteristiche, delle plurime fonti giuridiche della garanzia fideiussoria, delle cause, delle forme, dell’oggetto, degli effetti e dell’estinzione della garanzia personale de qua e rimanda alla trattazione di autorevole dottrina, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, F. Mastropaolo, I contratti autonomi di garanzia, Giappichelli, Torino, 1989; L. Ruggeri, La Fideiussione, in L. Ruggeri, S. Monticelli (a cura di), Tratt. Perlingieri, Garanzie personali, III, 19, Jovene, Napoli, 2005, 21 ss.; M. Costanza, La fidejussione personale ovvero la c.d. garanzia di firma, in E. Capobianco (a cura di), I contratti bancari, Tratt. Rescigno-Gabrielli, t. 2, Giappichelli, Torino, 2016, 1721.
[4] Per un’analisi approfondita circa i caratteri e la disciplina si rinvia a F. Macario, Le garanzie patrimoniali, in N. Lipari e P. Rescigno (diretto da), Trattato di Diritto civile, IV, Utet, Torino, t. 2, 2009; R. Nicolò, Della responsabilità patrimoniale, in A. Scialoja, G. Branca (diretto da), Commentario del codice civile – Libro VITutela dei diritti, Zanichelli – Il Foro italiano, Bologna -Roma, 1955, 7 ss.; G. Rojas Elgueta, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore, Giuffrè, Milano, 2012; V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, in P. Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, XIX, Utet, Torino, t. 1, 1997; Id., Sulle limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore. Spunti sistematici intorno all’art. 2740, 2° co. c.c., in Giur. Comm., 1982; G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, Cedam, Padova, 2017; C. Granelli, La responsabilità patrimoniale del debitore tra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto societario, in Riv. Dir. Civ., 2002.
[5] Si rinvia alla trattazione di M. Bianca, Diritto civile. Il contratto, Giuffrè, Milano, 428 – 429.
[6] Così, A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, in G. Trabucchi (a cura di), Padova, Cedam, 2015, 784.
[7] Sul punto si rinvia a F. Lapertosa, La responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 cod. civ.), in Nuova Giur. Civ. Comm., 1991, 491 ss.; C. Miraglia, voce Responsabilità patrimoniale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991; Al. Candian, Discussioni napoleoniche sulla responsabilità patrimoniale. Alle origini dell’art. 2740 Codice civile, in Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla, Giuffrè, Milano, 1994, 1805 ss. e G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, in R. Sacco (diretto da), Trattato di diritto civile. Le obbligazioni, Utet, Torino, 2011, 18.
[8] Il fideiussore viene anche definito come mallevatore o, genericamente, come garante.
[9] Così A. Trabucchi, op. cit., 784.
[10] In tal senso, Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2655.
[11] In via preliminare, si rimanda ad A. Calderale, voce Fideiussione omnibus, in Digesto delle Discipline Privatistiche, VIII, Giappichelli, Torino, 2000, 277 ss. e L. Pontiroli, voce Fideiussione omnibus, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Torino, 2000, 373 ss.; S. Maccarone, La fideiussione bancaria come contratto atipico?, in Le garanzie reali e personali nei contratti bancari, Giuffrè, Milano, 1976, 151 ss.; M. De Marco, La fideiussione bancaria: profili di dottrina e giurisprudenza, in Studi di banca, borsa e titoli di credito, Giuffrè, Milano, 1978; G. Valcavi, Sulla fideiussione bancaria e i suoi limiti, in Foro it., 1990, 558 ss. e, da ultimo, V. Visconti, La fideiussione bancaria nei rapporti interni e internazionali, Giuffrè, Milano, 1983.
[12] Per ulteriori approfondimenti si rinvia a G. Stella, Fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, in Jus Civile, 2, 2020, 247 – 298.
[13] V. Circolare A.B.I. – Serie Tecnica C, n. 24 dell’11 giugno 1964 e successiva Circolare A.B.I. – Serie Tecnica O, n. 5 del 24 gennaio 1966.
[14] Per l’evoluzione storica della figura v. A. Dolmetta, La fideiussione bancaria attiva nell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, in Banca, borsa e tit. cred., 1992, n. 1, 1 ss.
[15] Per ulteriori approfondimenti, G. Biscontini, Fideiussione omnibus, in Contratti, 1995, 109 ss.
[16] Parte della giurisprudenza minoritaria ha sostenuto che la fideiussione omnibus non rientrasse nel novero delle figure tipiche, bensì che si trattasse di un’ipotesi atipica assimilabile piuttosto al contratto autonomo di garanzia. Sul punto, si segnala Trib. Milano, 14 ottobre 1985, n. 2960, in Banca, borsa, tit. cred., 1986, n. 2, 170 ss. e Trib. Napoli, 23 aprile 1987, n. 1981, in Banca, borsa, tit. cred., 1988, n. 2, 148 ss.
[17] Cfr. F. Allegritti, La fideiussione, in F. Fiorucci (a cura di), La disciplina dei rapporti bancari: normativa, giurisprudenza e prassi, Cedam, Padova, 2012, 133.
[18] Per ulteriori approfondimenti, nella vasta bibliografia sul tema, si rinvia a E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, Giuffrè, Milano, 1953, 65 e ss.; G. Stolfi, Il principio di buona fede, in Riv. Dir. Comm., 1964, I, 166; U. Natoli, La regola della correttezza e l’attuazione del rapporto obbligatorio (art. 1175 del c.c.), in Aa. Vv., Studi sulla buona fede, Giuffrè, Milano, 1985, 134 e ss.; Id., Diritti fondamentali e categorie generali, Giuffrè, Milano, 1993; V. Pietrobon, Il dovere generale di buona fede, Cedam, Padova 1969, 37 e ss.; S. Rodotà, Le fonti integrative del contratto, Giuffrè, Milano, 1969; Id., Il principio di buona fede e la vigenza dell’art. 1175 c.c., in Banca, borsa, tit. cred., 1, 1965, 150; C. Scognamiglio, Tutela dell’affidamento, violazione dell’obbligo di buona fede e natura della responsabilità precontrattuale, in Resp. Civ. e Prev, 2012, 6, 1944; L. Mengoni, Problemi di integrazione della disciplina dei contratti del consumatore nel sistema del Codice civile, in Aa. Vv., Studi in onore di Rescigno, III, Giuffrè, Milano, 1998 e M. Bianca, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. Dir. Civ., 1, 1983, 210.
[19] Così A. Giusti, La fideiussione e il mandato di credito, in A. Cicu, F. Messineo, Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano, 1998, 9.
[20] La giurisprudenza è intervenuta molto in materia e, per un’attenta rassegna giurisprudenziale, si rinvia a D. Marasciulo, La fideiussione omnibus nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 1999.
[21] La causa sarà oggetto di apposita disamina nel proseguo dell’analisi, al pari degli altri elementi del contratto di fideiussione omnibus.
[22] In tal senso, esemplare Cass. civ., 19 gennaio 1995, n. 558, in Giur. it., 1996, n. 1, 671 ss.
[23] Con specifico riferimento al garante, può dirsi che ben potrebbe non essere unico e si rinvia a U. Salvestroni, Osservazioni in tema di confideiussione omnibus, nota a Cass. civ., 30 marzo 1979, n. 1843, in Banca, borsa, tit. cred., 1979, II, 398 ss.
[24] In questo senso, in giurisprudenza, si rinvia a Cass. civ., 17 luglio 2002, n. 10400, in Mass. giur. it., 2002, 1257 ss., mentre, per la dottrina, si veda V. Roppo, Fideiussione “omnibus”: valutazioni critiche e spunti propositivi, in Banca, borsa, tit. cred., 1987, I, 137 ss.
[25] Sul punto, G.B. Petti, La fideiussione e le garanzie personali del credito, Cedam, Padova, 2006, 309.
[26] M. Renna, La tutela consumeristica del fideiussore: riflessioni a partire da una recente pronuncia della Corte di Giustizia, in Nuova giur. civ. comm., 2016, n. 7-8, 1119 ss.
[27] In questo senso, Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 1966, n. 2453.
[28] M. Foschini, Fideiussione per obbligazione determinabile e per obbligazione futura, in Riv. Dir. comm., 1957, I, 450 ss.
[29] Cfr. Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 1970, n. 2575.
[30] In questo senso, Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2005, n. 4458, in Giust. civ. mass., 2005, secondo cui il debito principale da garantire è il referente causale principe della fideiussione, ma non è esclusa una sfasatura cronologica tra obbligazione fideiussoria e obbligazione di garanzia: la prima può precedere la nascita della seconda, come d’altronde consentito dallo stesso art. 1938 c.c.
[31] In questo senso, Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2007, n. 28712.
[32] Cfr., Cass. civ., sez. I, 22 agosto 2007, n. 17860.
[33] Sul punto, Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2009, n. 9627.
[34] F. Briolini, Fideiussione “omnibus” e “ius superveniens” al vaglio della Corte costituzionale, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, n. 2, 634 ss.
[35] Queste le osservazioni della Suprema Corte, v. Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8944.
[36] Sul punto, F. Macario, Garanzie personali, in R. Sacco (diretto da), Trattato di diritto civile, Giappichelli, Torino, 2009, 334 ss.
[37] Per approfondire, R. Caratozzolo, La responsabilità delle banche per la violazione degli obblighi contrattuali, Giuffrè, Milano, 2007.
[38] In questo senso, Cass. civ., sez. 1, 21 febbraio 2006, n. 3761.
[39] Sul punto, si veda Cass. civ., 23 maggio 2005, n. 10870.
[40] Tra tutte, si rinvia a Cass. civ., 22 ottobre 2010, n. 21730.
[41] È quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, si veda Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2016, n. 23422.

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