La (irri)levanza delle linee guida nell’ambito della responsabilità medica

La (irri)levanza delle linee guida nell’ambito della responsabilità medica

Cassazione civile, sez. III, ord. 30 novembre 2018, n. 30998

Al fine di stabilire se la condotta assunta dal sanitario sia o meno diligente non è sufficiente attenersi a quanto previsto dalle linee guida, lo ha recentemente statuito il Supremo Consesso.

La Suprema Corte ha chiarito che le c.d. linee guida – leges artis sufficientemente condivise almeno da una parte autorevole della comunità scientifica in un determinato tempo – non rappresentano un letto di Procuste insuperabile.

Le stesse, intese quale insieme di raccomandazioni sviluppatesi sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide redatte allo scopo di rendere appropriato un comportamento desiderato, altro non sono se non un mero parametro di valutazione della condotta del medico, nulla di più.

Ne consegue che non costituiscono le linee-guida un parametro rigido ed insuperabile di valutazione della condotta del sanitario ma un mero parametro.

Nella medesima ordinanza il Supremo Consesso ha altresì posto in essere alcune precisazioni con riferimento all’onere della prova gravante su chi intende azionare un giudizio di c. d. responsabilità medica.

Pur esistendo nel nostro ordinamento molte norme che sollevano l’attore dall’onere di provare la colpa del convenuto – sia in materia di contratti, sia in materia di fatti illeciti – non esiste, invece, alcuna norma che sollevi l’attore dall’onere di provare il nesso di causa tra l’inadempimento o il fatto illecito, ed il danno che si assume esserne derivato.

Il nesso di causa tra fatto illecito e danno è un fatto costitutivo del diritto al risarcimento, la prova di esso grava su chi di quel danno invoca il ristoro, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.

È pacifico che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicchè, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Sez. 3 -, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 – 01; nello stesso senso, Sez. 3 -, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018, Rv. 649949 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017, Rv. 646653 – 01, e Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).


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