Testamento biologico e fine vita: DAT e aiuto al suicidio

Testamento biologico e fine vita: DAT e aiuto al suicidio

Sommario: 1. Introduzione sul testamento biologico – 2. Il caso Eluana Englaro – 3. La vicenda di Marco Cappato e Fabiano Antoniani – 4. Disposizioni anticipate di trattamento e suicidio assistito – 5. Conclusioni

1. Introduzione sul testamento biologico

L’esigenza di tutelare il diritto all’autodeterminazione della persona che, in un momento successivo, perda la capacità di esprimere consapevolmente la propria volontà è stata affrontata, nei Paesi di common law, attribuendo rilevanza alle manifestazioni di volontà formulate in precedenza mediante un documento denominato living will. Si tratta di una sorta di testamento biologico, consistente in una dichiarazione attraverso la quale il soggetto fornisce indicazioni da seguire qualora, a causa di una grave malattia, non sia più in grado di manifestare la propria volontà in ordine ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto.

Nei predetti ordinamenti, il living will è generalmente inserito nel più ampio contesto delle advance directives, vale a dire un insieme di dichiarazioni rivolte al medico, mediante le quali vengono indicate le cure alle quali il soggetto presta o nega il proprio consenso. Pur essendo comunemente definito testamento biologico, o testamento di vita, tale espressione non risulta del tutto precisa, poiché può apparire fuorviante: non si tratta, infatti, di una disposizione destinata a produrre effetti post mortem.

Nel contesto del fine vita, l’autonomia negoziale trova applicazione nel testamento biologico, ossia nel documento attraverso il quale un soggetto capace esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari ai quali intende sottoporsi o che intende rifiutare, nell’eventualità in cui una grave malattia gli impedisca di manifestare successivamente un consenso consapevole. Tale atto produce i propri effetti quando il suo autore è ancora in vita, anche se si trova in una fase c.d. terminale: proprio tale circostanza evidenzia l’elemento potenzialmente fuorviante della relativa denominazione.

L’attuazione del testamento biologico si inserisce nel rapporto terapeutico tra medico e paziente. Quando il soggetto conserva la capacità di autodeterminarsi, il consenso informato si forma attraverso un dialogo consapevole con il medico in ordine ai trattamenti da praticare. Qualora, invece, il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà, il consenso o il rifiuto dei trattamenti vengono ricostruiti sulla base di quanto anticipatamente dichiarato nell’atto giuridicamente rilevante.

Il consenso informato costituisce la manifestazione consapevole del paziente in relazione a uno specifico trattamento sanitario. Tale principio è stato recepito dalla Corte costituzionale quale elemento fondamentale dell’attività medica e, più precisamente, del rapporto medico-paziente, con riguardo alle cure da attuare o da non attuare.

Esso racchiude il diritto all’autodeterminazione, riconducibile all’art. 13 Cost., e il diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost. Da tali principi deriva l’affermazione secondo cui il paziente ha il diritto, e non il dovere, di curarsi, poiché la tutela della salute non può tradursi in una lesione della libertà di autodeterminazione rispetto alle scelte e alle convinzioni personali.

In quest’ottica, il paziente non è più destinatario passivo delle cure, ma assume un ruolo centrale, poiché il trattamento sanitario è il risultato di un confronto con il medico curante, volto anche a ridurre l’asimmetria informativa che caratterizza il rapporto terapeutico. Il consenso informato non rappresenta, dunque, soltanto un elemento essenziale del rapporto con il medico, ma costituisce altresì il presupposto di legittimità del suo intervento.

Alla luce dei diritti e dei principi coinvolti, il dibattito sulla possibilità di determinare anticipatamente le scelte riguardanti la propria vita continua a essere particolarmente intenso. Il nodo centrale consiste nello stabilire se una persona possa rifiutare trattamenti sanitari idonei a mantenerla in vita, quali l’alimentazione e l’idratazione mediante strumenti artificiali, attraverso la redazione di un atto destinato a produrre effetti ante mortem.

L’atto viene denominato testamento perché concerne decisioni e disposizioni relative alla biologia del corpo e alla vita della persona. Tale terminologia è stata adottata per distinguerlo dal testamento tradizionale, che concerne la destinazione dei beni ed è efficace soltanto dopo la morte del testatore. In entrambi i casi, il termine richiama un documento nel quale il soggetto manifesta la propria volontà, destinata a operare in futuro al verificarsi di determinate circostanze.

In Italia, il biotestamento è regolato dalla Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, nell’ambito della quale vengono indicati i trattamenti sanitari che il soggetto desidera ricevere o rifiutare. È inoltre possibile nominare un fiduciario, ossia il soggetto incaricato di rappresentare il dichiarante e di fare rispettare le sue volontà qualora non sia più in grado di esprimerle autonomamente.

Il testamento biologico può essere revocato o modificato in qualsiasi momento dal dichiarante, purché capace. Il documento deve essere redatto per iscritto, recare data e firma e può essere depositato presso il Comune di residenza o presso un notaio. In alcuni casi, le volontà possono essere registrate presso le ASL.

Il testamento biologico ha generato in Italia un significativo dibattito giuridico e morale, coinvolgendo anche la Corte costituzionale in diverse occasioni. La Corte ha affrontato questioni delicate concernenti il diritto all’autodeterminazione, il rifiuto delle cure e la tutela della dignità della persona nel fine vita. Tra le decisioni richiamate, particolare rilievo assume la sentenza n. 438 del 2008, indicata come una delle pronunce più importanti della Corte di cassazione in materia di autodeterminazione sanitaria.

In tale sentenza, la Corte ha affermato che ogni persona ha il diritto di rifiutare trattamenti sanitari anche quando tale rifiuto possa condurre alla morte. Il principio è strettamente connesso alla libertà individuale e al diritto alla dignità personale, riconducibili agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione.

La decisione ha chiarito che il diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost., comprende non soltanto la tutela dell’integrità fisica, ma anche la libertà della persona di scegliere autonomamente in materia di trattamenti sanitari. Tale principio costituisce il fondamento del testamento biologico, che consente di esprimere anticipatamente le proprie volontà in ordine ai trattamenti medici da accettare o rifiutare, qualora non si sia più in grado di manifestare il proprio consenso.

2. Il caso Eluana Englaro

Uno dei casi più emblematici nel dibattito sul testamento biologico è stato quello di Eluana Englaro, rimasta in stato vegetativo permanente per diciassette anni. La vicenda riguardava la possibilità di interrompere la nutrizione e l’idratazione artificiali, ritenute espressione di accanimento terapeutico.

Nel 2007, la Corte di cassazione stabilì che, in assenza di un testamento biologico scritto, la volontà della paziente potesse essere ricostruita sulla base delle sue precedenti dichiarazioni. Nel 2009, la sospensione dei trattamenti fu autorizzata e condusse alla morte di Eluana Englaro.

La vicenda sollevò rilevanti interrogativi in materia di fine vita e contribuì ad accelerare il percorso legislativo verso una regolamentazione del testamento biologico, successivamente confluita nella Legge n. 219/2017. In tale contesto, la Corte costituzionale ha ribadito che il rispetto della dignità umana deve essere garantito anche nella fase terminale della vita, evitando l’accanimento terapeutico.

La vicenda di Eluana Englaro ebbe un forte impatto mediatico, giuridico e politico. Nata nel 1970, Eluana Englaro rimase vittima, nel 1992 e all’età di ventuno anni, di un grave incidente stradale che le provocò lesioni cerebrali gravissime, lasciandola in stato vegetativo permanente.

Da allora, Eluana non ebbe più alcun contatto con l’esterno, pur continuando a vivere grazie a una serie di cure mediche di sostegno vitale, tra cui la nutrizione e l’idratazione artificiali. Il padre, Beppino Englaro, si batté per molti anni al fine di fare rispettare quella che riteneva fosse la volontà della figlia: non essere sottoposta a trattamenti sanitari invasivi in una condizione priva di speranza di recupero.

Beppino Englaro affermò che Eluana, prima dell’incidente, aveva manifestato chiaramente la volontà di non vivere in uno stato di incoscienza prolungata, senza possibilità di guarigione. Poiché Eluana non aveva lasciato un testamento biologico scritto, il padre dovette affrontare una lunga battaglia giudiziaria per ottenere l’autorizzazione a interrompere i trattamenti di sostegno vitale.

La vicenda si protrasse per quasi dieci anni e coinvolse numerose corti italiane, sino a giungere alla Corte di cassazione. La questione principale consisteva nello stabilire se fosse lecito sospendere l’alimentazione e l’idratazione artificiali, considerate in Italia, all’epoca, come terapie salvavita.

Nella prima fase del contenzioso, compresa tra il 1999 e il 2007, le decisioni adottate nei diversi gradi di giudizio furono contraddittorie. Alcuni tribunali respinsero la richiesta di Beppino Englaro, ritenendo impossibile sospendere un trattamento considerato necessario per mantenere in vita la persona.

Nel 2007, tuttavia, la Corte di cassazione intervenne affermando due principi fondamentali:

  • lo stato vegetativo irreversibile può essere considerato una condizione clinica nella quale la persona non è più in grado di recuperare alcuna capacità relazionale;

  • in assenza di un testamento biologico scritto, la volontà presunta della persona può essere ricostruita sulla base delle dichiarazioni formulate quando era cosciente, nonché del suo stile di vita e dei suoi valori etici.

La Corte di cassazione riconobbe, pertanto, che la volontà di Eluana potesse essere ricostruita anche attraverso le testimonianze dei familiari e autorizzò la sospensione dei trattamenti, purché lo stato vegetativo fosse irreversibile e fosse possibile accertare con certezza la volontà della paziente.

La decisione conclusiva intervenne nel biennio 2008-2009. Dopo la sentenza della Corte di cassazione, nel luglio 2008 la Corte d’appello di Milano autorizzò definitivamente la sospensione della nutrizione e dell’idratazione artificiali. La pronuncia fu fortemente contestata da istituzioni politiche e religiose italiane. Il caso assunse la dimensione di un vero affare di Stato, anche per la forte opposizione del Vaticano e del Governo, che tentò di impedire l’esecuzione della decisione.

Sul piano politico, fu tentato il blocco della sospensione dei trattamenti mediante l’emanazione di un decreto-legge che avrebbe impedito l’interruzione della nutrizione e dell’idratazione di Eluana. Il decreto fu, tuttavia, bloccato dall’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale rifiutò di firmarlo ritenendo che esso contrastasse con i principi di separazione dei poteri e di rispetto delle decisioni giudiziarie.

Nel febbraio 2009, in un clima di forte contrapposizione politica e mediatica, Eluana Englaro fu trasferita in una clinica di Udine, dove, in attuazione della sentenza della Corte d’appello, furono sospese la nutrizione e l’idratazione artificiali.

Eluana Englaro morì il 9 febbraio 2009, dopo quattro giorni dalla sospensione dei trattamenti. La sua morte segnò la conclusione di una lunga battaglia giudiziaria e pose fine a una vicenda che aveva profondamente diviso l’opinione pubblica italiana.

Il caso Englaro ebbe un’incidenza significativa sul dibattito italiano in materia di fine vita e favorì una riflessione più approfondita sulla necessità di una disciplina chiara del testamento biologico e del diritto di rifiutare i trattamenti sanitari.

Uno degli effetti giuridicamente rilevanti di lungo periodo della vicenda fu l’approvazione della Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, che introdusse la possibilità di redigere le disposizioni anticipate di trattamento, conosciute anche come testamento biologico. La legge riconosce il diritto dei cittadini di decidere anticipatamente quali trattamenti sanitari accettare o rifiutare in caso di incapacità di esprimere il proprio consenso.

La legge afferma, inoltre, che il medico è tenuto a rispettare le volontà espresse nelle DAT, incluso il rifiuto della nutrizione e dell’idratazione artificiali, considerate a tutti gli effetti trattamenti sanitari.

La vicenda di Eluana Englaro ha rappresentato un punto di riferimento nel riconoscimento della libertà di scelta sui trattamenti sanitari e nel rispetto della dignità della persona nel fine vita. Il lungo percorso giudiziario, iniziato come battaglia personale del padre Beppino Englaro, contribuì a sviluppare una più diffusa consapevolezza del diritto all’autodeterminazione e favorì l’introduzione del testamento biologico nell’ordinamento italiano.

Con la sentenza n. 262 del 2016, la Corte costituzionale ha chiarito che la nutrizione e l’idratazione artificiali devono essere considerate, a tutti gli effetti, trattamenti sanitari. Tale affermazione assume rilievo per il testamento biologico, poiché consente al paziente di rifiutare tali trattamenti in quanto parte delle cure mediche. In questo modo, la Corte ha consolidato la possibilità per le persone di accettare o rifiutare ogni tipo di cura, incluse quelle tradizionalmente considerate forme di sostegno di base.

3. La vicenda di Marco Cappato e Fabiano Antoniani

Un’altra pronuncia di grande rilievo è la sentenza n. 242 del 2019, relativa al caso di Marco Cappato e Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo, che ha posto al centro dell’attenzione la questione dell’aiuto al suicidio.

Il caso di DJ Fabo ha rappresentato uno dei passaggi più significativi e controversi nel dibattito italiano sull’eutanasia e sul suicidio assistito. La vicenda ha alimentato un confronto nazionale sulla legalizzazione del suicidio assistito, mettendo in discussione il ruolo della medicina, i diritti individuali e l’etica del fine vita.

Fabiano Antoniani, noto come DJ Fabo, era un musicista e DJ italiano. Nel 2014, all’età di trentanove anni, rimase coinvolto in un grave incidente stradale che lo rese completamente tetraplegico e cieco. La sua condizione gli impediva di svolgere autonomamente le attività quotidiane, rendendolo totalmente dipendente dall’assistenza altrui.

Nonostante le cure e il sostegno medico, Fabiano Antoniani riteneva insopportabile la qualità della propria vita e manifestò più volte il desiderio di porre fine alle proprie sofferenze in modo dignitoso. Dopo anni di sofferenza, avviò una battaglia pubblica per ottenere il riconoscimento del diritto al suicidio assistito in Italia. Si rivolse alle istituzioni per sollecitare una modifica della normativa italiana, senza ottenere risposte favorevoli.

Per Fabiano, vivere in quelle condizioni non era più accettabile e la sua esistenza veniva da lui percepita come una prigione senza via d’uscita. Non trovando una soluzione in Italia, DJ Fabo decise di recarsi in Svizzera, dove il suicidio assistito è legale, con l’aiuto dell’associazione Exit, specializzata nell’assistenza a malati terminali o gravemente sofferenti. Ad accompagnarlo in questo percorso fu Marco Cappato, esponente dell’associazione Luca Coscioni, impegnata nella promozione dei diritti civili e nella battaglia per la legalizzazione dell’eutanasia.

Nel febbraio 2017, Fabiano Antoniani si recò presso una clinica in Svizzera, dove pose fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito. Fu egli stesso a somministrarsi il farmaco letale, che gli consentì di morire in modo rapido e indolore. Prima di recarsi in Svizzera, DJ Fabo registrò un messaggio video rivolto agli italiani, nel quale esprimeva il proprio dolore e la speranza di essere l’ultimo a dover intraprendere un simile viaggio per morire dignitosamente lontano dal proprio Paese.

Marco Cappato, che aveva aiutato DJ Fabo a organizzare il viaggio verso la Svizzera, si autodenunciò al suo ritorno in Italia, consapevole di aver violato l’art. 580 del Codice penale, che prevede pene severe per chi istiga o aiuta una persona a suicidarsi. Cappato si presentò presso una stazione di polizia di Milano per dichiarare la propria condotta e affrontarne le conseguenze legali.

Il processo a carico di Marco Cappato divenne un caso emblematico, poiché sollevò una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 580 c.p. La difesa sostenne che la condotta di Cappato fosse diretta ad aiutare una persona a esercitare il proprio diritto alla dignità e all’autodeterminazione, piuttosto che a istigarla al suicidio.

Nel 2019, la Corte costituzionale pronunciò una decisione nella quale stabilì che, in determinate condizioni, l’aiuto a una persona che intenda suicidarsi non è punibile. In particolare, la sentenza riconobbe che, quando una persona sia tenuta in vita mediante trattamenti di sostegno vitale, soffra di una patologia irreversibile, sia pienamente consapevole della propria decisione e desideri porre fine alla propria vita, chi la aiuta non possa essere perseguito penalmente.

La sentenza non ha legalizzato il suicidio assistito in Italia, ma ha aperto un significativo spazio di riflessione, evidenziando la necessità di una disciplina legislativa in grado di regolare in modo chiaro e trasparente l’assistenza al suicidio in situazioni estreme come quella di DJ Fabo. La Corte ha, infatti, sollecitato il Parlamento a intervenire per colmare il vuoto normativo e definire criteri e condizioni precise.

Il caso di DJ Fabo e il processo a Marco Cappato hanno avuto una rilevante incidenza sul dibattito italiano relativo al fine vita. Essi hanno evidenziato l’inadeguatezza della normativa esistente rispetto alla realtà delle persone che vivono in condizioni di sofferenza estrema e hanno posto la questione dell’eutanasia e del suicidio assistito al centro dell’agenda politica e mediatica.

Nel corso degli anni, diverse proposte di legge in materia di eutanasia e suicidio assistito sono state presentate in Parlamento, senza tuttavia giungere a un’approvazione definitiva. La vicenda contribuì, nondimeno, a sensibilizzare l’opinione pubblica e a rafforzare la consapevolezza dell’importanza di garantire a ogni persona il diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita.

Il caso di DJ Fabo ha sollevato numerose questioni etiche, tra cui:

  • autonomia personale, intesa come diritto della persona di decidere sulla propria vita, in particolare quando la qualità dell’esistenza risulti gravemente compromessa. Tale profilo costituì il fulcro del dibattito, poiché Fabo considerava la propria condizione fonte di una sofferenza intollerabile e la richiesta di morire veniva da lui concepita come espressione di autonomia;

  • dignità umana, poiché il concetto di «morte dignitosa» è stato frequentemente richiamato nel dibattito. Secondo una parte delle posizioni emerse, prolungare artificialmente la vita in condizioni di sofferenza estrema potrebbe incidere sulla dignità della persona;

  • ruolo dello Stato, chiamato a tutelare la vita, ma anche a interrogarsi sui limiti entro i quali possa decidere per conto della persona sofferente. Il confine tra protezione e imposizione ha costituito oggetto di un intenso confronto;

  • rischio di abusi, connesso alla preoccupazione che la legalizzazione del suicidio assistito possa esporre a possibili pressioni o condizionamenti le persone più vulnerabili.

Il caso di DJ Fabo ha, dunque, segnato un punto di svolta nella discussione italiana sull’eutanasia, sul suicidio assistito e sulle relative conseguenze penali. La sua vicenda ha richiamato l’attenzione del pubblico e delle istituzioni sul tema del diritto a una morte dignitosa, sollevando questioni etiche, giuridiche e umane di particolare rilievo.

Benché la normativa italiana non abbia ancora pienamente affrontato la questione, il caso ha favorito una riflessione più approfondita e la prospettiva di futuri interventi legislativi maggiormente idonei a rispondere alle esigenze di chi si trovi in condizioni di estrema sofferenza.

4. Disposizioni anticipate di trattamento e suicidio assistito

La sentenza relativa al caso appena descritto presenta un collegamento diretto con il testamento biologico, poiché evidenzia l’importanza delle volontà espresse dalla persona malata in condizioni irreversibili e sottolinea l’esigenza di rispettarne l’autodeterminazione anche quando tali volontà riguardino la fase finale della vita.

La decisione ha inoltre alimentato il dibattito sulla regolamentazione del suicidio assistito e dell’eutanasia in Italia. La Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 costituisce il risultato di anni di confronto e delle influenze giurisprudenziali, comprese le pronunce della Corte costituzionale.

La legge disciplina le disposizioni anticipate di trattamento, consentendo alle persone di dichiarare anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, qualora non siano più in grado di esprimersi.

La disciplina garantisce che:

  • ogni persona abbia il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, incluso l’accanimento terapeutico;

  • la nutrizione e l’idratazione artificiali siano considerate trattamenti sanitari e possano essere rifiutate;

  • ogni persona possa nominare un fiduciario incaricato di fare rispettare le proprie volontà in caso di incapacità;

  • il testamento biologico possa essere modificato o revocato in qualsiasi momento dal dichiarante.

5. Conclusioni

L’evoluzione giurisprudenziale, segnata dapprima dalle pronunce della Corte di cassazione e successivamente da quelle della Corte costituzionale, ha inciso profondamente sul percorso normativo relativo al fine vita in Italia. Essa ha posto le basi per la Legge n. 219 del 2017 e ha successivamente aperto il dibattito sulla legittimità dell’aiuto al suicidio con la sentenza n. 242/2019.

La Corte ha più volte sottolineato il diritto all’autodeterminazione, il rispetto della dignità umana e la possibilità di rifiutare i trattamenti sanitari, anche quando tale scelta possa condurre alla morte. Tali principi costituiscono il fondamento del testamento biologico, che consente a ogni individuo di esercitare la propria libertà decisionale anche nelle fasi più critiche della vita.


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