Le banche di credito cooperativo nell’ordinamento italiano: natura giuridica, riforma del 2016, vigilanza europea e tensioni con la mutualità

Le banche di credito cooperativo nell’ordinamento italiano: natura giuridica, riforma del 2016, vigilanza europea e tensioni con la mutualità

1. Una forma di credito “dal basso” che ha attraversato un secolo di storia economica

Le Banche di Credito Cooperativo costituiscono, ancora oggi, uno dei pilastri più originali del sistema bancario italiano. Nate sul finire dell’Ottocento come casse rurali di mutuo soccorso ispirate all’esperienza tedesca di Raiffeisen e Schulze-Delitzsch, hanno mantenuto per oltre un secolo una fisionomia giuridica e operativa che le distingue in modo netto dalle banche commerciali tradizionali. Le BCC operano come cooperative di credito a mutualità prevalente (Lolli, 2010) e sono regolate principalmente dagli artt. 28-37 e 150-150-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dallo statuto-tipo predisposto dalla Federazione Italiana delle BCC e approvato dalla Banca d’Italia (Cusa, 2013). Questo articolo prova a offrire una mappa aggiornata dei punti che un giurista – o un appassionato consapevole – dovrebbe avere presenti: la natura giuridica, l’evoluzione storica, la riforma del 2016, la governance, la vigilanza, i rapporti con i soci e con i terzi, la fiscalità, l’antiriciclaggio, la trasparenza, l’usura, i legami con i Confidi, i prestiti sociali, i piani di risanamento, il bail-in, e le pronunce giurisprudenziali che hanno segnato il settore.
Parole chiave: banche di credito cooperativo, mutualità, voto capitario, gruppo bancario cooperativo, vigilanza BCE

2. Inquadramento storico e normativo delle BCC

Quando si parla di BCC si fa riferimento a un universo di piccoli e medi intermediari che, secondo i dati della Banca d’Italia citati dalla dottrina economica, rappresentano oltre il 70% degli operatori bancari italiani, in un mercato dove il restante 30% è composto da banche in forma societaria tradizionale (D’Amato & Gallo, 2016). Questa prevalenza numerica non si traduce, oggi, in una prevalenza patrimoniale; pesano però enormemente sul tessuto economico locale, soprattutto nei piccoli comuni dove la BCC è spesso l’unico sportello presente.

Dal punto di vista soggettivo, il TUB impone che le banche italiane siano costituite come società per azioni oppure come cooperative (art. 14 TUB). Nell’ambito della forma cooperativa, convivono due modelli: le banche popolari e le banche di credito cooperativo. Si tratta di due famiglie distinte, anche se spesso accomunate da una lettura superficiale (D’Amato & Gallo, 2016). Le BCC hanno una vocazione strettamente territoriale: raccolgono risparmio e lo impiegano principalmente nei confronti dei soci, che devono risiedere o operare stabilmente nella zona di competenza della banca (D’Amato & Gallo, 2016). Le banche popolari, al contrario, hanno storicamente operato senza limiti geografici e senza il vincolo della prevalenza mutualistica.

Un tratto caratterizzante delle BCC, comune anche alle banche popolari sul piano formale, è il principio del voto capitario, one head, one vote: ciascun socio, indipendentemente dal numero di azioni o quote sottoscritte, dispone di un solo voto in assemblea (Botta & Colombo, 2020). Questo principio è scolpito nell’art. 37 TUB e riflette la matrice anti-demutualizzante della cooperazione di credito. Esso si combina con altri vincoli, tra cui: la destinazione di almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale (D’Amato & Gallo, 2016); l’elezione degli amministratori fra i soci; il divieto di distribuire avanzi di gestione in forma di dividendi se non in misura limitata; il divieto di trasferire le azioni a soggetti che non siano soci.

L’evoluzione normativa degli ultimi quindici anni ha profondamente inciso su questo quadro. Due interventi hanno cambiato in modo irreversibile la fisionomia del credito cooperativo italiano: la riforma delle banche popolari del 2015 (d.l. n. 3/2015, convertito in l. n. 33/2015), che ha imposto la trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a otto miliardi di euro (Venanzi & Matteucci, 2021), e la riforma delle BCC del 2016.

3. La riforma del 2016 e i gruppi bancari cooperativi

Il cuore della riforma delle BCC è il d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modifiche nella l. 8 aprile 2016, n. 49, che ha introdotto nel TUB gli artt. 37-bis e ss., istituendo la figura del gruppo bancario cooperativo (Gori et al., 2016; Scaglia, 2018). La riforma nasce da un progetto di auto-riforma del settore, maturato in oltre un anno di lavoro tra le rappresentanze cooperative, la Banca d’Italia e il legislatore (Gori et al., 2016). L’idea di fondo era semplice ma radicale: le BCC, fino ad allora banche autonome con margini patrimoniali limitati, avrebbero dovuto aderire obbligatoriamente a un gruppo bancario cooperativo dotato di una capogruppo in forma di società per azioni. In alternativa, la singola BCC avrebbe potuto mantenere l’autonomia trasformandosi in s.p.a., salvo il rispetto di una serie di condizioni.

Il gruppo bancario cooperativo si articola in tre componenti: la capogruppo, le BCC aderenti e, in alcuni casi, altre società bancarie, finanziarie e strumentali. Il tratto saliente è il contratto di coesione, un istituto di nuovo conio che lega le BCC alla capogruppo con una forza ben maggiore rispetto al tradizionale gruppo paritetico (Scaglia, 2018). La capogruppo è partecipata in misura maggioritaria dalle stesse BCC aderenti, che ne sottoscrivono il capitale. Sul piano civilistico, il gruppo bancario cooperativo si colloca in una zona intermedia tra il gruppo “comune” di cui agli artt. 2497 ss. c.c. e il gruppo “bancario” tradizionale, con una serie di statuti speciali giustificati dalle esigenze prudenziali del settore (Scaglia, 2018).

Sul piano empirico, la riforma ha “polarizzato” il sistema attorno a due grandi poli: ICCREA Banca e Cassa Centrale Banca, che hanno assunto il ruolo di capogruppo rispettivamente della maggior parte delle BCC ex-Federazione Italiana e delle Casse Rurali Trentine e di altre realtà (Giordano, 2025). La scelta è stata poi formalizzata nei mesi successivi e ha ridisegnato la mappa del credito locale.

3. Capitale, mutualità, voto capitario: i nodi ancora aperti

Il tema della mutualità resta il più controverso. La riforma del 2016 ha confermato – sia pure in una cornice profondamente diversa – il principio della prevalenza mutualistica. Le BCC possono continuare a operare in forma cooperativa e a godere dei vantaggi fiscali delle cooperative a mutualità prevalente solo se almeno il 70% dell’attività è svolta con i soci (art. 35, comma 1, d.lgs. n. 385/1993, applicato alla luce dell’art. 2512 c.c.). Una volta entrate nel gruppo bancario cooperativo, la sostanza mutualistica ne risulta però compressa (Mattioli, 2020). La dottrina ha posto in evidenza come la governance accentrata sulla capogruppo, l’adozione di direttive vincolanti e la concentrazione del rischio su scala di gruppo possano svuotare di significato l’autonomia mutualistica della singola BCC (Mattioli, 2020; Mazzoli, 2017).

Il voto capitario continua a essere formalmente garantito, ma è in parte neutralizzato da dinamiche di cattura del consenso da parte dei gruppi dirigenti locali, più attente alla conservazione del proprio potere che al rinnovamento (Mazzoli, 2017). Si tratta di un fenomeno ampiamente studiato dalla teoria della governance cooperativa e che, secondo alcuni, equivale a una “razionalizzazione” del consenso che riduce la circolazione democratica interna.

Sul fronte della devoluzione del patrimonio, la disciplina delle cooperative a mutualità prevalente prevede che in caso di scioglimento il patrimonio residuo sia devoluto ai fondi mutualistici (art. 2514 c.c.). Tale regola è particolarmente significativa per le BCC e va messa in tensione con le esigenze di stabilità patrimoniale imposte dalla normativa europea sul bail-in e sui requisiti di capitale. La Cassazione è intervenuta più volte sul tema, soprattutto in relazione ai limiti al rimborso delle azioni del socio recedente o escluso.

4. Governance, rapporti con i soci, recesso ed esclusione

Il rapporto sociale nelle BCC presenta tratti peculiari. Da un lato, il socio ha il diritto di recesso disciplinato dall’art. 2532 c.c. e dall’art. 28, co. 2-ter, TUB; dall’altro, l’esercizio di tale diritto è stato oggetto di forti limitazioni successive alla riforma del 2015 sulle banche popolari e poi estese anche alle BCC.

La questione del recesso del socio nelle banche cooperative è nota al civilista e al bancario. Il divieto di trasferimento della partecipazione (proprio della BCC) e la limitata negoziabilità della quota rendono il recesso lo strumento principale di disinvestimento. La Cassazione ha chiarito che nelle cooperative a mutualità prevalente la liquidazione della quota è parametrata sul bilancio dell’esercizio in cui lo scioglimento si verifica, ma può essere differita nel tempo e modulata secondo le esigenze di liquidità della società (Masturzi, 2015). Nelle BCC, l’art. 28, co. 2-ter, TUB – introdotto dal d.l. n. 3/2015 – consente alla Banca d’Italia di sospendere, per ragioni di stabilità finanziaria, il rimborso delle azioni del socio receduto, escluso o, nel testo originario, deceduto (Ciommo, 2015; Romano, 2017; Urbani, 2015).

La dottrina più attenta ha segnalato il conflitto fra diritto di recesso e norme europee sui requisiti di capitale (capital maintenance) e sul bail-in (Romano, 2017). In caso di crisi, il rimborso delle azioni del socio può infatti configurarsi come una riduzione del patrimonio utile ad assorbire le perdite. La Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia UE sono state chiamate a pronunciarsi su questi temi con esiti non sempre lineari.

Quanto all’esclusione, l’art. 2533 c.c. prevede cause specifiche che possono essere integrate dallo statuto. L’esclusione del socio lavoratore dipendente di cooperativa è stata oggetto di un orientamento ormai consolidato della Cassazione: in caso di grave inadempimento, la sola delibera di esclusione della cooperativa estingue sia il rapporto sociale sia il rapporto di lavoro subordinato, senza necessità di un autonomo licenziamento disciplinare (Gaudio, 2015). In caso di illegittimità della delibera, il socio non potrà avvalersi delle tutele del licenziamento, ma solo dei rimedi societari tipici (annullamento della delibera) (Gaudio, 2015).

Il tema del rapporto tra delibera di esclusione e licenziamento è stato riesaminato anche in relazione al socio di BCC che sia anche lavoratore della banca. La giurisprudenza ha distinto fra il socio “utente” (cliente della banca) e il socio “lavoratore”, applicando regole diverse soprattutto in punto di tutela reale del posto di lavoro (Pozzaglia, 2019).

5. Vigilanza: Banca d’Italia, Ministero dello Sviluppo Economico, BCE/SSM

Il sistema di vigilanza sulle cooperative bancarie è articolato e, secondo più voci dottrinali, difficilmente ricostruibile in modo organico (Santoro, 2009). Operano almeno tre autorità: la Banca d’Italia (vigilanza bancaria e prudenziale), il Ministero dello Sviluppo Economico (vigilanza cooperativa, esercitata tramite le associazioni di rappresentanza e le revisioni cooperative) e, dal 2014, la Banca Centrale Europea nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico per le banche “significative”.

L’art. 28, commi 4 e ss., TUB prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico possa sciogliere gli organi amministrativi e di controllo delle BCC in caso di violazione delle norme sulla mutualità, ma l’efficacia concreta di tale strumento è stata a lungo discussa. Si è auspicato, da più parti, un maggiore coordinamento fra vigilanza creditizia e vigilanza cooperativa, eventualmente con l’effetto di obbligare la Banca d’Italia a intervenire con provvedimenti di rigore in caso di violazioni mutualistiche segnalate dal Ministero (Santoro, 2009).

Il Single Supervisory Mechanism, operativo dal novembre 2014, attribuisce alla BCE la vigilanza diretta sulle banche “significative” e indiretta sulle “less significant”. ICCREA Banca e Cassa Centrale Banca, in qualità di capogruppo dei gruppi bancari cooperativi, sono state classificate come banche significative e sono dunque soggette alla vigilanza diretta BCE (Giordano, 2025). La conseguenza operativa – sottolineata da recenti studi – è che le singole BCC, pur restando di per sé banche medio-piccole, finiscono per sostenere costi regolamentari analoghi a quelli delle banche di maggiori dimensioni, perché il gruppo nel suo insieme è assoggettato al pacchetto CRD/CRR (Giordano, 2025). Questo paradosso è al centro del dibattito attuale: da un lato la mutualità e il legame con il territorio, dall’altro la complessità regolamentare europea.

Il comprehensive assessment condotto dalla BCE prima dell’avvio del SSM ha interessato anche le BCC, sia pure indirettamente. Le riforme successive hanno trasformato la sorveglianza, con una progressiva convergenza fra vigilanza prudenziale e valutazione dei modelli di business (Romano, 2017).

6. Trasparenza, usura, CMS e rapporti con la clientela

Sul piano dei rapporti con la clientela, le BCC restano soggette alla disciplina della trasparenza bancaria introdotta dal TUB (artt. 115-128) e alla relativa disciplina di attuazione della Banca d’Italia (Antonio, 2025). Gli obblighi di pubblicità, di forma scritta dei contratti, di consegna dei fogli informativi, di gestione dei reclami e di accesso all’Arbitro Bancario Finanziario si applicano pienamente (Aloysio, 2019; Antonio, 2025).

La giurisprudenza ABF ha esercitato un’influenza di primo piano sulla tutela dei clienti, in particolare in materia di buona fede contrattuale, di chiarezza delle condizioni economiche e di equità nei rapporti anche bancari (Aloysio, 2019). L’ABF non è un giudice, ma la sua “giurisprudenza” è diventata un riferimento de facto, capace di orientare i comportamenti delle banche e le decisioni dei Tribunali.

Il tema dell’usura è centrale. La legge n. 108/1996 e la successiva l. n. 2/2009 hanno introdotto criteri di calcolo del Tasso Effettivo Globale sul quale misurare l’eventuale superamento della soglia. Per anni, le Sezioni penali e civili della Cassazione hanno avuto orientamenti divergenti sul ruolo delle Istruzioni della Banca d’Italia e sulla rilevanza della Commissione di Massimo Scoperto nel calcolo. La vexata quaestio è stata definitivamente risolta dalla Cassazione civile con la sentenza n. 12965/2016, che ha riconosciuto forza di legge alle Istruzioni di Banca d’Italia e ha affermato la simmetria fra il tasso contrattuale e il Tasso Effettivo Globale Medio (Carlo & Capra, 2016). Rimane aperto il problema della rilevanza della CMS: la recente giurisprudenza, riprendendo il principio della sentenza n. 12965/2016, ha chiarito che la CMS non entra nel calcolo del TEG, ma può avere autonoma rilevanza penale se supera la “CMS soglia” prevista dalle Istruzioni (Gianaria, 2018).

Una pronuncia importante è quella delle Sezioni Unite della Cassazione sul rapporto fra usura e interessi moratori, dove la Corte ha affermato la compatibilità fra la mora e l’usura, superando un orientamento minoritario (Piraino, 2021). La verifica dell’usurarietà degli interessi moratori va effettuata confrontando il saggio pattuito con il tasso soglia del tipo di credito e, in caso di nullità della clausola, si applicano gli interessi al tasso legale (Purpura, 2018). Il principio affermato da Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442 (che richiama Cass. n. 850/2013 e Corte Cost. n. 29/2002) consolida l’orientamento favorevole alla comparabilità fra corrispettivi e moratori (Purpura, 2018).

Sul piano contrattuale generale, la Cassazione ha più volte ribadito che il recesso della banca dal credito (la cosiddetta interruzione brutale) deve essere esercitato nel rispetto della buona fede contrattuale. Non basta la sussistenza formale di una giusta causa; il giudice deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità arbitrarie, tali da ledere la ragionevole aspettativa del cliente di poter disporre della provvista per il tempo contrattualmente previsto (Nicolussi, 2021). L’orientamento, risalente a Cass. 21 maggio 1997, n. 4538, è stato poi ribadito da Cass. 14 luglio 2000, n. 9321 e Cass. 21 febbraio 2003, n. 2642 (Nicolussi, 2021).

7. Antiriciclaggio, fiscalità e rapporti con i Confidi

Le BCC sono pienamente assoggettate alla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e successive modifiche. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (customer due diligence), di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei dati e di organizzazione dei controlli interni gravano sulle banche cooperative al pari delle altre banche (Castaldi, 2013; Urbani, 2005). La stretta connessione fra vigilanza bancaria e lotta al riciclaggio è stata oggetto di una complessa ricognizione dottrinale, che ha evidenziato come le disposizioni delle autorità creditizie possano recare benefici anche in chiave antiriciclaggistica (Urbani, 2005).

Dal punto di vista fiscale, le BCC godono, in qualità di cooperative a mutualità prevalente, di una serie di agevolazioni. Le più rilevanti riguardano la detassazione delle riserve indivisibili e l’esenzione da IRES di una quota parte degli utili destinati a riserva legale (almeno il 70% degli utili netti, come previsto dalla normativa civilistica e dai requisiti TUB). La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente comporta la decadenza da tali benefici e, in alcuni casi, la restituzione delle agevolazioni godute negli anni precedenti. È una ragione in più, sul piano economico, per garantire che la prevalenza mutualistica non sia svuotata nei fatti.

Sul piano del rapporto con i Confidi e con altri intermediari finanziari, le BCC hanno storicamente operato in stretta sinergia, sostenendo la capitalizzazione dei consorzi di garanzia fidi e partecipando a operazioni di controgaranzia. Il legame è essenziale per l’accesso al credito delle piccole e micro imprese, soprattutto nei territori a minore sviluppo. La riforma del 2016 ha modificato parzialmente questi rapporti, perché la capogruppo è diventata il punto di riferimento anche per le convenzioni con i Confidi.

Anche la disciplina dei prestiti sociali – forma tipica di raccolta del risparmio fra i soci, alternativa ai depositi bancari tradizionali – va ricondotta nell’ambito della normativa antiriciclaggio e della disciplina sulla raccolta del risparmio fra il pubblico, con conseguente obbligo di segnalazione e di tracciabilità.

8. Fondo di Garanzia dei Depositanti, Schema Volontario e gestione delle crisi

La copertura dei depositi delle BCC è garantita in Italia dal Fondo di Garanzia dei Depositanti – obbligatorio per le banche in forma di s.p.a. dal 1996 – e, per le BCC, dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, soggetto alle medesime regole di derivazione europea (Dir. 94/19/CEE, poi 2009/14/CE e infine la c.d. DGSD – Dir. 2014/49/UE) (Celli, 2022). Dal 2015 il contributo delle banche aderenti al FITD è passato da un meccanismo on call a un meccanismo ex ante progressivo, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2025 un fondo pari allo 0,8% dei depositi garantiti (Celli, 2022).

Il caso Tercas, deciso dalla Commissione europea nel 2015 e poi annullato dal Tribunale UE nel 2019, ha rappresentato uno snodo fondamentale (Argentati, 2015; Martino, 2020; Mecatti, 2020).

La Commissione aveva qualificato l’intervento del FITD a favore della Banca Tercas come aiuto di Stato illegittimo; il Tribunale UE ha annullato la decisione, affermando che il FITD è un consorzio privato e che l’intervento non integra un aiuto di Stato. La pronuncia ha stabilizzato il ruolo dei DGS come strumenti di prevenzione, consolidando la loro funzione accanto a quella tradizionale di assicurazione dei depositi (Martino, 2020).

Accanto al sistema obbligatorio opera uno Schema Volontario, nato per gestire crisi di banche di piccole e medie dimensioni attraverso interventi alternativi al rimborso dei depositi (acquisizione dell’attivo e della passivo, cessione a un bridge bank, ecc.). Anche qui il rapporto con gli aiuti di Stato è regolato dalla disciplina europea, e le esperienze estere sono spesso invocate a confronto.

Il tema del bail-in – introdotto dalla BRRD (Dir. 2014/59/UE) – è dirompente per le banche cooperative. In caso di crisi, le azioni dei soci e i crediti subordinati possono essere azzerati o convertiti, anche se l’esperienza concreta sinora ha mostrato qualche difficoltà operativa nel principio del no creditor worse off (P. & V., 2025). La dottrina ha evidenziato come il bail-in incida sulla posizione dei soci delle BCC, anche per la commistione fra interesse mutualistico e interesse patrimoniale.

9. Le principali pronunce giurisprudenziali sul settore

Il quadro giurisprudenziale è denso di pronunce che toccano, direttamente o indirettamente, le BCC.

  • Corte di Cassazione, sez. civ., sent. n. 12965/2016: ha riconosciuto forza di legge alle Istruzioni di Banca d’Italia per il calcolo dei tassi soglia e ha affermato la necessità di simmetria fra TEGM e tasso praticato. Ha definitivamente superato il contrasto fra sezioni civili e penali (Carlo & Capra, 2016).

    Corte di Cassazione, SS.UU., 2018 e sez. I, sent. n. 27442/2018: hanno affermato la compatibilità fra mora e usura, stabilendo che gli interessi moratori vadano confrontati con il tasso soglia del relativo tipo di credito e che, in caso di nullità, si applichi il tasso legale (Piraino, 2021; Purpura, 2018).

    Corte Costituzionale, sent. n. 29/2002: ha dichiarato l’illegittimità parziale della legge antiusura, fornendo una base di riferimento per la verifica di usurarietà (Purpura, 2018).

    Consiglio di Stato, ordinanza del dicembre 2016: ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla riforma delle banche popolari sotto il profilo dello strumento normativo e della disciplina limitativa del diritto di rimborso del socio recedente, offrendo un precedente importante anche per il settore BCC (Lamandini, 2017; Villanova, 2017).

    Corte Costituzionale (sentenza del 2017 sul ricorso della Regione Lombardia): ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla riforma delle banche popolari quanto allo strumento normativo, lasciando aperti altri profili di dubbio (Lamandini, 2017).

    Corte di Giustizia UE: più volte investita dal rimando pregiudiziale di giudici italiani su temi come la trasparenza (Lamandini et al., 2025) e il rapporto fra rimedi interni ed effettività della tutela.

    Tribunale UE, sentenza sul caso Tercas: ha annullato la decisione della Commissione europea che qualificava l’intervento del FITD come aiuto di Stato illegittimo, consolidando la funzione preventiva dei sistemi di garanzia dei depositanti (Martino, 2020).

    Cass., sez. lav., sentenze sul rapporto fra esclusione del socio e licenziamento: hanno affermato che nelle cooperative la delibera di esclusione del socio-lavoratore estingue sia il rapporto sociale sia quello di lavoro subordinato (Gaudio, 2015).

10. Criticità e prospettive

Il settore delle BCC è oggi al centro di un dilemma strutturale. Da un lato, la mutualità, il voto capitario, la territorialità e la destinazione degli utili costituiscono un modello di banca locale ancora vitale, come dimostrano i dati sulle banche cooperative continentali (in Francia, Germania, Olanda, Finlandia) che, anche quando superano gli otto miliardi di attivo, mostrano un rischio sistematico e di business inferiore, una migliore qualità degli attivi e una maggiore propensione al finanziamento dell’economia reale locale rispetto alle banche comparabili in forma di società per azioni (Venanzi & Matteucci, 2021). Dall’altro, la crescente complessità regolamentare europea, l’apparato del bail-in, i requisiti di capitale sempre più stringenti e i costi di compliance associati alla vigilanza BCE hanno livellato le condizioni operative, riducendo il margine competitivo delle piccole banche cooperative (Giordano, 2025).

Altri profili problematici riguardano: la cattura del consenso interno da parte dei gruppi dirigenti locali (Mazzoli, 2017); la rarefazione dei ricambi generazionali nei consigli di amministrazione; la progressiva erosione della mutualità sostanziale nei fatti (Mattioli, 2020); la necessità di rafforzare la vigilanza cooperativa e il coordinamento fra autorità (Santoro, 2009); il caricamento dei costi di compliance europei sulle singole BCC, anche quando queste restano di per sé banche minori (Giordano, 2025).

Sul piano europeo, la recente giurisprudenza e le riforme in discussione (revisione della BRRD, CMDI proposal, consolidamento dei DGS) potrebbero modificare significativamente l’assetto attuale.

11. Considerazioni conclusive

Le Banche di Credito Cooperativo rappresentano un laboratorio giuridico-economico di grande interesse. La loro sopravvivenza – in un sistema sempre più uniformato sotto il segno della vigilanza unica europea e dei requisiti prudenziali di matrice sovranazionale – dipenderà dalla capacità di preservare la specialità mutualistica senza rinunciare alla sostenibilità patrimoniale richiesta dall’Unione Bancaria. Il bilanciamento fra art. 47 della Costituzione (tutela e incoraggiamento del risparmio, funzione sociale del credito, accesso del risparmio popolare alla proprietà) (Olivito, 2026; Pagliarin, 2021) e i vincoli di matrice europea (che pure il legislatore costituzionale ha accettato per effetto dell’art. 11 Cost.) (Buzzacchi, 2016; Clini, 2017) resta una sfida aperta.

La riforma del 2016 è stata una risposta pragmatica ai limiti strutturali delle piccole BCC, ma ha anche incentivato una “centralizzazione” della governance che, secondo alcuni osservatori, rischia di trasformare le BCC in “sportelli” della capogruppo, con conseguente perdita della mission mutualistica (Mattioli, 2020; Scaglia, 2018). Spetterà ai prossimi anni – e alle pronunce della giurisprudenza, sia interna sia europea – definire il punto di equilibrio.

Le sentenze che abbiamo richiamato – da Cass. 12965/2016 sull’usura, alle Sezioni Unite sulla mora, alla sentenza Tercas del Tribunale UE, fino alle pronunce della Cassazione sul rapporto fra esclusione e licenziamento e sulle banche popolari – compongono un quadro giurisprudenziale che, seppure in parte frammentario, offre già oggi al giurista del settore e all’operatore bancario una bussola abbastanza precisa. Non una mappa completa, ma una guida sicura.


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Alex Veronese

Giurista ed economista. Ha conseguito una laurea magistrale in Giurisprudenza e una Laurea magistrale in Management indirizzo economico. Ha inoltre conseguito un Master in Diritto Cooperativo e un diploma in Giurista D'impresa. Si occupa dell'approfondimento e dell'analisi di tematiche economico-giuridiche.

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