
L’accesso agli account da parte degli eredi
di Michele Di Salvo
Con l’ordinanza del 4 giugno 2025, il Tribunale di Venezia, si è pronunciato sulla richiesta di un erede di recuperare l’accesso e i dati dell’account di un defunto e approfondisce il profilo dell’accesso ai dati dei defunti e le clausole contrattuali dei servizi telematici.
Il fatto
Un erede presentava un ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c al Tribunale e richiedeva al giudice di ordinare alla società di servizi digitali di conservare tutti i dati relativi agli account del defunto de cuius proprietario di IPhone e MacBook e di fornire assistenza nel recupero di essi attraverso la procedura di “trasferimento”, finalizzato a consentire l’acquisizione delle credenziali di accesso agli ID.
L’erede, amico fraterno del defunto, ha richiamato nel ricorso a fondamento del fumus boni iuris il diritto di accesso ai dati personali del de cuius previsto dall’art. 2 terdecies del Codice della protezione dei dati personali e ha rappresentato di essere portatore di un interesse proprio e di un interesse alla tutela morale del de cuius.
Ha dedotto la sussistenza del requisito del periculum in mora nel rischio imminente di distruzione da parte della società di servizi digitali dell’account I-cloud con conseguente grave compromissione del diritto di difesa dello stesso erede da pretese di pagamenti di ingenti somme di denaro avanzate da asseriti creditori del de cuius.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso in considerazione del fatto che il de cuius non si era avvalso della specifica funzionalità della società che consentiva agli utenti di individuare e indicare in qualsiasi momento un c.d. contatto erede, ossia un soggetto autorizzato ad accedere ai dati e contenuti (iCcloud) nel caso di morte dell’intestatario.
L’erede ha presentato reclamo contro l’ordinanza in esame del Tribunale e ha dedotto il radicale travisamento della domanda azionata in giudizio e ha ribadito le stesse argomentazioni presentate nel ricorso introduttivo.
Il Tribunale di Venezia in accoglimento della domanda ha ordinato alla società di servizi digitali la conservazione di tutti i dati relativi agli account del defunto, di prendere contatti con l’erede e di intraprendere ogni azione necessaria per il recupero dei dati presenti sui dispositivi Apple appartenuti al de cuius, nonché di quelli eventualmente archiviati su ICloud, anche mediante consegna delle credenziali di accesso all’ID e al profilo Cloud.
Sotto il profilo del requisito del “fumus boni iuris” ha richiamato l’art. 2-terdecies del Codice della protezione dei dati personali introdotto nel nostro ordinamento dedicato ai temi della tutela post mortem dei dati personali.
Il citato articolo prevede che “i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento [accesso, rettifica e cancellazione, limitazione di trattamento, opposizione e portabilità] riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
La regola generale prevista dal nostro ordinamento è dunque quella della sopravvivenza o “persistenza” dei diritti di contenuto digitale dell’interessato, oltre la vita dello stesso e della possibilità del loro successivo esercizio da parte di determinati soggetti legittimati (vi è dubbio se mortis causa o iure proprio, non avendo il legislatore chiarito, appunto, la natura della vicenda acquisitiva).
Il secondo comma introduce un duplice limite alla possibilità di esercizio post mortem dei diritti dell’interessato, a presidio della sua dignità e del suo diritto all’autodeterminazione (diritti che riguardano sia la dimensione fisica della persona che quella che attiene al rapporto con i dati personali che esprimono e realizzano una parte dell’identità della persona stessa), lasciando quindi a costui la scelta se consentire agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi), oppure di sottrarre loro l’accesso a tali informazioni.
Il Tribunale specifica come la piattaforma di servizi digitali che sotto il profilo dei ruoli privacy, si configura come titolare del trattamento non ha fornito alcuna prova che il de cuius avesse espressamente vietato l’esercizio post mortem dei diritti connessi alla gestione dei dati personali
Sotto il profilo del periculum in mora il Tribunale lo ha ritenuto sussistente a fronte di una pretesa creditoria milionaria di cui l’erede conferma di essere completamente all’oscuro: l’iniziativa processuale non può ritenersi pretestuosa e l’accesso ai device a documenti digitali può consentire la difesa del de cuius.
L’ordinanza in esame è molto importante e innovativa perché richiama l’attenzione sulla centralità dei diritti sui dati delle persone e sulla criticità dell’adesione alle condizioni generali di contratto.
In difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore del servizio elettronico, la mera adesione alle condizioni generali del contratto non può considerarsi ostativa all’esercizio del diritto di accesso ai dati del defunto intestatario dell’account.
L’esercizio dei diritti sui dati prevale, pertanto, sulle condizioni di servizio elettronico che come rappresentato dal giudice non valorizzano l’autonomia delle scelte dei destinatari.
Il Tribunale si è focalizzato sull’interesse morale del reclamante, che fregiandosi della fraterna amicizia che lo ha sempre legato al de cuius, auspica di poter acquisire fotografie, contatti, scritti e corrispondenza a questo riferibili (e altrettanto disponibili nei device del de cuius) da conferire al patrimonio della fondazione che intende costituire per rafforzare la memoria dell’amico.
L’ordinanza in esame è coerente con il recente orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Trib. Milano, 02/03/2021; Trib. Bologna, 25/11/2021; Trib. Roma, 10/02/2022).
Il diritto di accesso esercitato per la tutela di ragioni familiari da parte degli eredi del de cuius prevale su clausole contrattuali stipulate in vita dal de cuius, limitative e/o impeditive dell’accesso alla luce delle disposizioni dell’art. 2-terdecies primo comma del Codice Privacy.
In assenza di un espresso divieto del defunto, gli eredi hanno, pertanto, diritto di accedere ai dati e ai dispositivi digitali del de cuius.
Il tema della successione del patrimonio digitale è di forte attualità e il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di accompagnare le persone e le organizzazioni, ha creato sul proprio sito internet istituzionale una specifica pagina informativa ad oggetto: eredità digitale.
Anche il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato recentemente un decalogo sull’eredità digitale e ha richiamato l’attenzione dei cittadini verso il tema della morte digitale e ha suggerito una pianificazione consapevole tramite testamento digitale e mandato post mortem.
Conclusioni e commenti
In questa direzione questa sentenza tuttavia è importante soprattutto per ribadire un concetto e un principio che trasversalmente stanno ribadendo un po’ tutte le corti in Europa.
Una clausola per tabulas inserita all’interno di un contratto lunghissimo e spesso di difficile interpretazione, da accettare “sic et simpliciter” per utilizzare una serie di servizi ormai essenziali, senza poter “negoziare” alcun punto, di fatto accettando limitazioni spesso estese dei diritti personali, limitando la gestione degli stesso a semplici alternative “Y/N” non è una prassi accettabile.
Solo formalmente tali contratti hanno la valenza che le società informatiche vorrebbero, ma quando si scende “nel dettaglio” del diritto compresso e limitato, si sfocia spesso nei presupposti dell’articolo 1419 c.c., se non nella forma processuale, nella sostanza delle ordinanze e delle sentenze.
In questo caso la vicenda era semplificata da un Codice Privacy particolarmente sensibile in forma estesa e dilatata ai diritti della persona, ma in altri contesti “ottenere giustizia” rischia dei essere particolarmente farraginoso.
È stato stimato che un avvocato che eserciti la professione per oltre dieci anni impiegherebbe oltre 27 ore a leggere con attenzione e comprendere nello specifico il “contratto standard” per aderire consapevolmente al contratto generale dei servizi Google.
Su questa base è impensabile che l’utente medio possa davvero – e in concreto – prestare un consenso realmente consapevole, se consideriamo che senza quei “click” non si accede a nessun servizio offerto da un motore di ricerca che copre l’88% del mercato globale, e che statisticamente l’utente “accetta” in 2,1 minuti!
Di questo non può essere considerato responsabile l’utente, ed è un chiaro segnale che il sistema in sé debba essere ripensato dalle fondamenta e sui presupposti.
Ciò a maggior ragione nella contingenza dei numerosi, trasversali ed eterogenei interventi della magistratura e delle autorità garanti che hanno in più punti, su più temi e con varie argomentazioni “cassato” la legittimità di clausole arbitrarie e per tabulas.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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