La persona oltre il soggetto. Tipizzazione normativa e categorie giuridiche

La persona oltre il soggetto. Tipizzazione normativa e categorie giuridiche

Il processo di astrazione che ha storicamente presieduto alla nascita del moderno soggetto di diritto, inaugurato a partire dalla codificazione napoleonica del 1804 e, successivamente, ridefinito in chiave assiologica dal costituzionalismo[1], sembra oggi attraversare una profonda fase di riconfigurazione. L’idea della persona quale centro unitario di imputazione, elaborata dall’illuminismo giuridico come strumento di dissoluzione degli status cetuali che determinavano e classificavano diritti diversi a seconda della nascita[2], appare oggi sempre più frequentemente mediata da un paradigma nuovo – e di nuovo – fondato sulla differenziazione funzionale dell’individuo.

L’ordinamento, nell’intento di governare una realtà sempre più differenziata e complessa, ha dovuto in parte rinunciare a quell’astrattezza che aveva perseguito negli anni precedenti, istituendo nuove tassonomie strutturate attorno a figure categoriali (il consumatore, il professionista, il coniuge/unito civilmente, il genitore, etc.)[3]. La neutralità del soggetto unico di diritto, lungi dall’essere abbandonata o superata, si è progressivamente intrecciata con tecniche di differenziazione normativa sempre più analitiche, volte a governare in modo selettivo la molteplicità delle situazioni concrete.

A ben vedere, tale fenomeno non si esaurisce in una mera moltiplicazione fenomenica delle categorie giuridiche, ma rivela una più profonda transizione del criterio ordinante dell’esperienza giuridica, nella quale la categoria tende progressivamente a trascendere la funzione meramente descrittiva della posizione del soggetto, per assumere una valenza costitutiva della sua stessa rilevanza giuridica. In altre parole, mentre il paradigma moderno presupponeva la persona quale unità originaria rispetto alla quale l’ordinamento imputava successivamente situazioni giuridiche differenziate, il diritto contemporaneo sembra sempre più frequentemente invertire tale sequenza, nel senso che è la qualificazione categoriale a precedere e, in certa misura, a condizionare l’emersione della rilevanza giuridica del soggetto[4]. Il rischio che ne deriva è che la persona, pur mantenendo una funzione assiologica centrale nell’architettura costituzionale, finisca col perdere progressivamente la propria immediata operatività quale criterio di imputazione della disciplina.

In tal senso, l’individuo non è più un “uno” indifferenziato, ma diventa punto di intersezione di una pluralità di qualificazioni normative che ne selezionano, di volta in volta, rilevanza, capacità, rischi e modalità di disciplina in funzione del contesto giuridico di riferimento[5]. Egli può essere, simultaneamente, consumatore, contribuente, genitore, lavoratore, utente digitale, debitore, paziente o cittadino, secondo una pluralità di statuti che lo rendono giuridicamente intelligibile soltanto se e nei limiti in cui riesce ad essere ricondotto entro le categorie predeterminate.

La crescente diffusione delle tecniche di categorizzazione soggettiva risponde indubbiamente all’esigenza di rendere maggiormente effettiva la tutela giuridica nei diversi contesti in cui può trovare esplicazione la personalità umana. È, infatti, difficilmente ipotizzabile un unico diritto capace di proteggere in modo adeguato la persona in tutte le diverse situazioni concrete in cui potrebbe trovarsi, senza tener conto delle specifiche condizioni di debolezza, dei rischi e delle asimmetrie che connotano i singoli rapporti. Le categorie rappresentano un sussidio prezioso per classificare gli eventi e descrivere il diritto che emerge dalla realtà sociale[6].

Ciò nondimeno, il consolidarsi di tale tecnica solleva un interrogativo di ordine più propriamente sistematico, concernente la configurabilità di una nozione di persona giuridicamente rilevante non filtrata da attribuzioni funzionali. Ci si può domandare, in altri termini, se e in quale misura la persona conservi una rilevanza autonoma rispetto alle categorie che ne mediano l’ingresso nell’ordinamento, ovvero se la sua consistenza giuridica si esaurisca progressivamente nella somma delle diverse qualificazioni funzionali che la attraversano.

Se è vero, infatti, che permangono ambiti nei quali la tutela continua a rivolgersi direttamente all’individuo in quanto tale – si pensi, primi fra tutti, ai diritti della personalità -, è altrettanto vero che la progressiva estensione delle tecniche di tipizzazione impone di interrogarsi sull’equilibrio tra la necessaria differenziazione delle discipline e la preservazione della persona quale referente unico ed unitario dell’esperienza giuridica.

D’altronde, la persona, per definizione, eccede sempre le categorie attraverso cui il diritto tenta di descriverla. Ogni qualificazione normativa individua soltanto uno dei molteplici modi in cui l’individuo entra in relazione con l’ordinamento, senza mai poter coincidere integralmente con la sua identità giuridica. È in tale dimensione che si radicano la dignità, l’eguaglianza, la libertà e l’autodeterminazione, valori che l’ordinamento non attribuisce, ma riconosce, e che, proprio per questo, si sottraggono ad ogni logica di tipizzazione. Le categorie disciplinano le molteplici modalità attraverso cui la persona agisce, contrae, lavora, consuma o partecipa alla vita sociale; la persona, invece, rimane il presupposto unitario che conferisce significato a tutte quelle qualificazioni, senza mai esaurirsi in alcuna di esse. Se la categoria organizza la disciplina, la persona continua, invece, a costituirne il fondamento.

Ebbene, come ha sostenuto autorevole dottrina[7], nel gioco semantico dell’uguaglianza, quella sostanziale si realizza solo attraverso l’introduzione di disuguaglianze formali, il che impone di riconoscere come la tensione tra unità della persona e pluralità delle categorie non possa essere definitivamente composta, ma soltanto governata entro un equilibrio sempre provvisorio tra generalità della norma e specificità della tutela. Ne deriva che il problema non sembra consistere nell’alternativa tra persona e categoria, bensì nella misura in cui la seconda possa operare senza compromettere la funzione ordinante della prima, preservando quel nucleo di inviolabilità che definisce lo statuto stesso della civiltà giuridica contemporanea.

 

 

 

 

 

 

[1] Cfr. G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Il Mulino, 1998, pp. 182-183, 505, 559 ss. Sul punto, v. anche F. GALGANO, Diritto privato, Cedam, 17e éd. 2017, pp. 42 ss.
[2] Cfr. C. CAMARDI, Pluralismo e statuti giuridici delle persone, in Juscivile, Fasc. 1-2023, Giappichelli, 2023. L’obiettivo era “liberare l’uomo dalle gabbie” degli status feudali e di soggezione della persona, creando un “soggetto unico di diritto” con il fine di azzerare le differenze basate sulle condizioni di nascita e rendere la legge uguale per tutti. L’unificazione dello statuto giuridico della persona costituì, infatti, il presupposto teorico dell’eguaglianza formale dinanzi alla legge: la norma si pretendeva universale proprio perché universale era il soggetto cui essa si rivolgeva. Sul punto, v. anche R. Fornasari, Crepuscolo degli idoli. Dalla frammentazione del soggetto alla frammentazione del contratto, in Jus civile, 2019.
[3] Si nota, infatti, un quadro normativo complesso nel quale la persona assume una duplice modalità di rilevanza giuridica. Da un lato, permangono ipotesi in cui l’ordinamento prende in considerazione il soggetto nella sua immediata individualità, prescindendo da qualificazioni ulteriori o da specifiche condotte. Dall’altro lato, si consolidano sempre più ampi ambiti nei quali la rilevanza giuridica dell’individuo risulta subordinata alla sua preventiva riconduzione entro una determinata qualifica soggettiva ovvero alla sua collocazione all’interno di specifiche dinamiche comportamentali o funzionali.
[4] L’ordinamento, infatti, sempre più frequentemente tende ad organizzare la realtà sociale attraverso l’elaborazione preventiva di figure giuridiche tipizzate, ne edifica poi lo statuto normativo e, solo in via sussuntiva, vi riconduce l’individuo, la cui tutela si frammenta e si “giuridicizza” esclusivamente per relationem, ossia nei limiti della sua riconducibilità al tipo prefissato.
[5] Si è parlato, al riguardo, di “microsistemi differenziati” della disciplina generale a tutela della persona, cfr. F. Palazzo, La tutela della persona umana: dignità, salute, scelte di libertà, in Diritto penale contemperano, pp. 3 ss.
[6] Cfr. N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, p. 3.
[7] Cfr. C. CAMARDI, cit.

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