Le peculiarità delle società cooperative rispetto alle società di capitali: scopo mutualistico, partecipazione e destinazione dei risultati

Le peculiarità delle società cooperative rispetto alle società di capitali: scopo mutualistico, partecipazione e destinazione dei risultati

Abstract. La peculiarità fondamentale della società cooperativa rispetto alle società di capitali a scopo lucrativo consiste nella mutualità: l’impresa cooperativa è organizzata per procurare ai soci un vantaggio attraverso lo scambio di lavoro, beni o servizi, e non principalmente attraverso la remunerazione del capitale investito. Questa differenza si riflette nella variabilità del capitale, nella centralità della persona del socio, nel voto capitario, nella disciplina dell’ammissione, nella distribuzione dei risultati e nei controlli sulla gestione. Le cooperative non sono, tuttavia, estranee ai modelli delle società di capitali: ne utilizzano, nei limiti della compatibilità, le regole organizzative. Il confronto deve quindi riguardare la diversa funzione dell’impresa e della partecipazione sociale, evitando di contrapporre semplicisticamente un’impresa “senza utili” a un’impresa “con utili”.

 

Sommario: 1. La cooperativa come modello societario autonomo – 2. Lo scopo mutualistico e lo scopo lucrativo – 3. Il duplice rapporto tra socio e cooperativa – 4. Il capitale variabile e il principio della porta aperta – 5. Il voto capitario e il ruolo del capitale – 6. Il ristorno come espressione del vantaggio mutualistico – 7. Le riserve e i limiti alla distribuzione degli utili – 8. Il riconoscimento costituzionale e la vigilanza – 9. La specificità delle cooperative sociali – 10. Conclusioni

1. La cooperativa come modello societario autonomo

L’art. 2511 c.c. definisce le cooperative come società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte nell’Albo delle società cooperative. Scopo mutualistico, variabilità del capitale e iscrizione costituiscono gli elementi attraverso i quali il legislatore identifica il modello.

Le cooperative condividono con le società di capitali importanti caratteristiche organizzative e patrimoniali. Sono imprese collettive dotate di una struttura societaria e, ai sensi dell’art. 2518 c.c., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. La responsabilità limitata non costituisce dunque il criterio che distingue la cooperativa dalla società per azioni o dalla società a responsabilità limitata.

Anche la disciplina applicabile mostra questa prossimità. L’art. 2519 c.c. richiama, per quanto non previsto dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità, le norme sulla società per azioni; nei casi consentiti, l’atto costitutivo può prevedere l’applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata. La cooperativa conserva pertanto una propria identità, pur avvalendosi di strutture organizzative elaborate per le società di capitali.

La distinzione non riguarda, in primo luogo, la capacità di esercitare un’attività economica, assumere lavoratori, stipulare contratti o competere sul mercato. Riguarda la funzione per la quale tali attività sono organizzate e il rapporto tra l’impresa e i suoi soci.

2. Lo scopo mutualistico e lo scopo lucrativo

Nel modello ordinario della società di capitali lucrativa, il socio partecipa all’impresa mediante un investimento e mira a ottenere un rendimento economico della partecipazione. Nella cooperativa, invece, il vantaggio tipico viene realizzato attraverso il rapporto mutualistico: il socio può essere lavoratore, consumatore, utente, conferente o prestatore di servizi, secondo l’attività esercitata dalla società.

Una cooperativa di lavoro organizza l’impresa per offrire ai soci occasioni di lavoro e condizioni economiche coerenti con lo scopo mutualistico. Una cooperativa di consumo mira a procurare beni ai soci; una cooperativa di produttori può organizzare la trasformazione o la commercializzazione dei beni conferiti. Il socio non è quindi soltanto un apportatore di capitale, ma anche il destinatario o il protagonista dello scambio attraverso il quale si realizza la funzione della società.

Questo non significa che la cooperativa non possa produrre utili o svolgere attività con terzi. Lo scopo mutualistico non deve essere necessariamente esclusivo, e l’ordinamento distingue espressamente le cooperative a mutualità prevalente dalle cooperative diverse. Anche una cooperativa non prevalente può conservare la propria natura, purché lo scopo mutualistico rimanga effettivo.

La differenza va pertanto individuata nella destinazione funzionale dell’attività: nel modello cooperativo il capitale serve principalmente a organizzare lo scambio mutualistico; nel modello lucrativo ordinario l’attività d’impresa è diretta a produrre un risultato economico destinato alla remunerazione dei soci investitori.

3. Il duplice rapporto tra socio e cooperativa

Una conseguenza della mutualità è la distinzione tra rapporto sociale e rapporto mutualistico. Il primo deriva dall’appartenenza alla società e comprende i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alla partecipazione. Il secondo riguarda lo scambio concretamente instaurato con la cooperativa.

Nelle cooperative di lavoro, per esempio, la qualità di socio e la prestazione lavorativa rappresentano dimensioni collegate ma non coincidenti. Analogamente, nella cooperativa di consumo l’appartenenza alla compagine si distingue dagli acquisti effettuati dal socio, mentre nella cooperativa agricola si distingue dai conferimenti dei prodotti.

Questa duplicità spiega perché il vantaggio cooperativo non sia misurato soltanto dalla quota di capitale. L’entità e le caratteristiche dello scambio possono assumere un ruolo decisivo nell’attribuzione dei benefici, specialmente attraverso il ristorno.

Nelle società di capitali lucrative il socio può intrattenere ulteriori rapporti contrattuali con la società, ma tali rapporti non rappresentano necessariamente il fondamento dello scopo sociale. Nella cooperativa, invece, lo scambio mutualistico è un elemento qualificante dell’organizzazione.

4. Il capitale variabile e il principio della porta aperta

Nelle società di capitali ordinarie il capitale è determinato nell’atto costitutivo e le sue variazioni seguono la disciplina prevista per gli aumenti e le riduzioni. Nella cooperativa, l’art. 2524 c.c. stabilisce che il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e che l’ammissione di nuovi soci non comporta una modifica dell’atto costitutivo.

La variabilità consente alla struttura patrimoniale di adattarsi alle variazioni della compagine. Il modello non è costruito intorno a un gruppo necessariamente stabile di investitori, ma deve poter accogliere nuovi soggetti interessati a partecipare allo scambio mutualistico.

A questa caratteristica si collega il principio della porta aperta. Esso non attribuisce, però, a chiunque un diritto incondizionato a essere ammesso. L’ingresso resta soggetto ai requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto e alla procedura prevista dall’art. 2528 c.c., che disciplina la decisione degli amministratori, la motivazione del rigetto e la possibilità di sottoporre la domanda all’assemblea.

La peculiarità consiste quindi nell’apertura regolata della compagine, non nell’assenza di selezione. La cooperativa deve poter ampliare la partecipazione quando ciò sia coerente con lo scopo mutualistico e con la propria capacità organizzativa.

5. Il voto capitario e il ruolo del capitale

Nelle società per azioni, il potere di voto è normalmente collegato alle azioni possedute, ferme le articolazioni consentite dalla disciplina delle categorie di azioni. Nelle cooperative opera invece, come regola generale, il voto capitario: ciascun socio cooperatore dispone di un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Il principio separa il potere decisionale dall’entità dell’investimento. Chi apporta più capitale non acquista automaticamente un controllo proporzionalmente maggiore sull’impresa. La posizione del socio viene valorizzata in quanto partecipante all’organizzazione mutualistica, non soltanto come titolare di una frazione del patrimonio sociale.

Il voto capitario non è tuttavia assoluto. La disciplina prevede eccezioni per i soci cooperatori persone giuridiche e, in determinate cooperative tra imprese, consente di collegare il voto alla partecipazione allo scambio mutualistico. Esistono inoltre regole specifiche per gli strumenti finanziari e per i loro titolari.

La democraticità cooperativa non deve dunque essere descritta come una perfetta identità di tutti i diritti in ogni situazione. Il suo elemento caratterizzante è il superamento del capitale come criterio generale e dominante di distribuzione del potere.

6. Il ristorno come espressione del vantaggio mutualistico

Il ristorno rende particolarmente evidente la differenza tra remunerazione del capitale e vantaggio mutualistico. L’art. 2545-sexies c.c. collega la ripartizione dei ristorni alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo i criteri determinati dall’atto costitutivo.

Il dividendo remunera la partecipazione al capitale; il ristorno attribuisce al socio una parte del vantaggio derivante dall’attività svolta con la cooperativa. Nella cooperativa di lavoro può assumere la forma di un’integrazione del trattamento economico; in altri settori può tradursi in una rettifica favorevole delle condizioni dello scambio.

La cooperativa può quindi utilizzare strumenti differenti per attribuire benefici ai soci. Non tutto ciò che viene distribuito è un dividendo, e non ogni somma denominata “ristorno” possiede realmente natura mutualistica. Occorre verificare il collegamento con gli scambi e rispettare la disciplina applicabile.

La funzione del ristorno dimostra inoltre che la mutualità non coincide necessariamente con un vantaggio concesso al momento stesso della prestazione. Il beneficio può essere attribuito successivamente, in relazione ai risultati della gestione e alle condizioni della sua ripartizione.

7. Le riserve e i limiti alla distribuzione degli utili

La diversa funzione del capitale si riflette nella destinazione dei risultati e nella disciplina delle riserve. L’ordinamento cooperativo prevede vincoli di accantonamento e, per le cooperative a mutualità prevalente, specifiche clausole statutarie limitative della distribuzione.

L’art. 2514 c.c. richiede, tra l’altro, limiti ai dividendi e alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori, il divieto di distribuire le riserve tra questi ultimi e la devoluzione del patrimonio nei termini previsti dalla disposizione. Tali vincoli impediscono che la partecipazione mutualistica sia trasformata in un mezzo di appropriazione individuale del patrimonio accumulato.

È necessario distinguere, però, la disciplina generale delle cooperative da quella specifica della mutualità prevalente. Non tutti i limiti possono essere riferiti indistintamente a qualsiasi cooperativa, e non è corretto affermare che ogni riserva di ogni società cooperativa sia sempre distribuibile oppure sempre indivisibile.

La peculiarità del modello consiste nel riconoscere una destinazione del patrimonio che può eccedere l’interesse dei soci presenti. Le risorse accumulate possono essere stabilmente vincolate allo sviluppo dell’impresa mutualistica e del sistema cooperativo, anziché costituire soltanto un valore destinato alla successiva distribuzione.

8. Il riconoscimento costituzionale e la vigilanza

L’art. 45 Cost. riconosce la funzione sociale della cooperazione «a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata» e affida alla legge il compito di promuoverne lo sviluppo e di assicurarne, mediante opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Il riconoscimento costituzionale non comporta un’esenzione dalle regole economiche o una presunzione assoluta di meritevolezza. La promozione è collegata alla sussistenza effettiva dei caratteri cooperativi, e proprio per questa ragione si accompagna alla vigilanza.

La revisione cooperativa verifica la gestione amministrativa, la democrazia interna, l’effettiva natura mutualistica e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni previste. È un controllo ulteriore rispetto a quelli societari e contabili ordinari: riguarda anche la coerenza tra forma cooperativa e attività concretamente esercitata.

Le agevolazioni non possono quindi essere presentate come conseguenza automatica della semplice denominazione sociale. La corretta qualificazione e il rispetto dei presupposti normativi rimangono essenziali.

9. La specificità delle cooperative sociali

Le cooperative sociali introducono un’ulteriore peculiarità. La loro finalità è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso le attività individuate dalla legge n. 381 del 1991. Il modello supera così una rappresentazione della cooperazione limitata al vantaggio dei soli soci.

La struttura cooperativa viene utilizzata per organizzare servizi e attività di inserimento lavorativo con una finalità di interesse generale. In tale contesto assume rilievo anche la partecipazione dei soci volontari, soggetta a una disciplina speciale e non riconducibile alla posizione del socio investitore.

La specificità si riflette sulla mutualità prevalente: le cooperative sociali che rispettano la legge n. 381 del 1991 sono considerate prevalenti indipendentemente dai requisiti quantitativi dell’art. 2513 c.c., secondo l’art. 111-septies delle disposizioni di attuazione.

10. Conclusioni

La cooperativa non si distingue dalla società di capitali lucrativa perché non esercita un’impresa o perché non può produrre utili. Si distingue perché organizza capitale, lavoro e partecipazione in funzione di uno scambio mutualistico e, nei modelli speciali, di finalità di interesse generale.

Da questa impostazione derivano la variabilità del capitale, l’apertura regolata della compagine, il voto capitario, il ristorno e i vincoli sulla destinazione dei risultati. Sono elementi collegati: ciascuno contribuisce a evitare che l’impresa sia governata esclusivamente dalla proporzione tra investimento e rendimento.

La peculiarità cooperativa deve infine essere effettiva, non soltanto statutaria. Il riconoscimento costituzionale e la vigilanza esprimono due aspetti della stessa scelta: favorire una forma d’impresa caratterizzata dalla mutualità e verificare che essa conservi, nella gestione concreta, il carattere e le finalità che ne giustificano la disciplina speciale.


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Alex Veronese

Giurista ed economista. Ha conseguito una laurea magistrale in Giurisprudenza e una Laurea magistrale in Management indirizzo economico. Ha inoltre conseguito un Master in Diritto Cooperativo e un diploma in Giurista D'impresa. Si occupa dell'approfondimento e dell'analisi di tematiche economico-giuridiche.

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