
La nuova decadenza biennale dell’azione ex art. 2394-bis c.c.: problemi intertemporali, tutela dell’affidamento ed effettività della tutela giurisdizionale. Prime ipotesi ricostruttive
Abstract. La previsione del termine biennale di decadenza per l’azione di responsabilità ex art. 2394-bis c.c., introdotta dal Decreto Legislativo 27 marzo 2026 n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026, pone rilevanti problemi di diritto intertemporale in assenza di disciplina transitoria. L’indagine prende le mosse dalla tesi dell’applicazione immediata della norma anche alle procedure pendenti, con decorrenza del termine dalla sentenza di apertura, per poi evidenziarne i limiti alla luce dei principi costituzionali di irretroattività, tutela dell’affidamento ed effettività della tutela giurisdizionale. Si propone, infine, una soluzione interpretativa che individua nell’entrata in vigore della norma il dies a quo per le procedure pendenti, con estensione anche alle società a responsabilità limitata.
Sommario: 1. La novella dell’art. 2394 bisc. e l’assenza di disciplina transitoria. – 2. Natura della decadenza e rilevanza sistematica del termine – 3. Applicazione immediata del nuovo art. 2394 bis c.c., con decorrenza dalla sentenza di apertura della liq – 4. I limiti della tesi alla luce dei principi costituzionali – 5. Soluzione interpretativa: decorrenza del termine dall’entrata in vigore della norma – 6. Considerazioni conclusive
1. La novella dell’art. 2394 bisc. e l’assenza di disciplina transitoria.
Il Decreto Legislativo 27 marzo 2026 n. 47 ha introdotto, nell’art. 2394 bis c.c., un nuovo periodo secondo cui le azioni di responsabilità ivi richiamate devono essere proposte, a pena di decadenza, entro due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla dichiarazione dello stato di insolvenza[1].
Il decreto è stato pubblicato il 14 aprile 2026 ed entrerà in vigore il 29 aprile 2026, in applicazione della regola generale di cui all’art. 10 delle preleggi. Nessuna disposizione transitoria disciplina l’applicazione del nuovo termine alle procedure già pendenti.
La lacuna normativa impone pertanto di affrontare il problema intertemporale alla luce dei principi generali, con particolare riferimento all’art. 11 preleggi e ai limiti derivanti dall’assetto costituzionale.
2. Natura della decadenza e rilevanza sistematica del termine
La qualificazione del termine come decadenziale pone immediatamente il problema della sua natura.
Sebbene la decadenza attiene, in senso lato, all’esercizio del diritto, la dottrina civilistica ha da tempo chiarito come essa non possa essere ridotta a una mera regola processuale, incidendo direttamente sulla possibilità di far valere il diritto stesso[2]. In tale prospettiva, i termini decadenziali, specie quando brevi e perentori, assumono una funzione di delimitazione sostanziale della posizione giuridica.
Ne consegue che la questione intertemporale non può essere risolta prescindendo dalla qualificazione del termine: ove esso incida sulla struttura del diritto di azione, la disciplina sopravvenuta non può determinare effetti immediatamente ablativi rispetto a situazioni già maturate.
3. Applicazione immediata del nuovo art. 2394 bis c.c., con decorrenza dalla sentenza di apertura della liq
Secondo una prima impostazione, la nuova disciplina dovrebbe applicarsi immediatamente anche alle procedure pendenti, con conseguente decorrenza del termine biennale dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, anche quando questa sia anteriore all’entrata in vigore della riforma.
Tale tesi trova fondamento nel principio generale di cui all’art. 11 preleggi e nella riconduzione del termine decadenziale alla sfera delle modalità di esercizio del diritto. In questa prospettiva, la norma inciderebbe su un profilo processuale, soggetto al principio tempus regit actum, e sarebbe pertanto immediatamente applicabile ai rapporti in corso.
A sostegno di tale ricostruzione si richiama, sul piano sistematico, il principio secondo cui le norme processuali si applicano immediatamente ai procedimenti pendenti, in quanto attinenti all’organizzazione della tutela giurisdizionale [3].
Tale impostazione, pur non specificamente elaborata con riferimento ai termini decadenziali, è stata estesa alla disciplina dei termini, nella misura in cui incida sulle modalità di esercizio dell’azione e non sulla struttura del diritto sostanziale.
L’impostazione favorevole all’applicazione immediata della nuova disciplina alle procedure pendenti trova ulteriore conforto in quell’orientamento, largamente diffuso anche nella riflessione teorica, che individua nel criterio del “fatto compiuto” il principale strumento di soluzione dei problemi di diritto intertemporale [4].
In tale prospettiva, la legge sopravvenuta sarebbe destinata a regolare gli effetti futuri di fatti già verificatisi, senza che ciò integri un’ipotesi di retroattività, purché non vengano incise situazioni ormai esaurite.
Ne deriverebbe che, a fronte dell’apertura della liquidazione giudiziale quale fatto storico già perfezionato, la disciplina del termine per l’esercizio dell’azione – quale effetto destinato a esplicarsi nel futuro – potrebbe essere attratta nell’ambito di operatività della nuova norma, anche con riferimento alle procedure in corso[5].
4. I limiti della tesi alla luce dei principi costituzionali
La ricostruzione sopra delineata incontra tuttavia limiti rilevanti alla luce dei principi costituzionali. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la retroattività legislativa non è, di per sé, vietata, ma incontra limiti stringenti.
In particolare, è stato affermato che l’irretroattività costituisce un principio generale dell’ordinamento[6], mentre la retroattività è ammissibile solo ove non si traduca in un intervento irragionevole incidente sulle situazioni sostanziali[7].
Tale limite si specifica nella tutela dell’affidamento, quale espressione del canone di ragionevolezza, in forza del quale la disciplina sopravvenuta non può incidere arbitrariamente su situazioni giuridiche già consolidate[8]. Più di recente, la Corte ha ribadito che la retroattività legislativa è illegittima quando produce effetti ingiustificati su situazioni soggettive fondate sulla legge[9].
I principi sopra richiamati trovano ulteriore conferma se letti alla luce delle più avvertite ricostruzioni in tema di diritto intertemporale. In particolare, è stato osservato come il ricorso a criteri generali quali il tempus regit actum o il principio del fatto compiuto non consenta, di per sé, di risolvere in modo univoco il problema della successione delle leggi nel tempo, rendendo invece necessario verificare in concreto l’incidenza della disciplina sopravvenuta sugli interessi coinvolti nelle situazioni pendenti[10].
In tale prospettiva, la qualificazione dell’effetto prodotto dalla nuova norma assume rilievo decisivo. Quando la disciplina sopravvenuta si limita a regolare conseguenze future autonome rispetto al fatto passato, la sua applicazione immediata può ritenersi compatibile con il principio di irretroattività. Diversamente, allorché l’effetto futuro si ponga in rapporto di diretta derivazione dal fatto già verificatosi, l’intervento normativo finisce inevitabilmente per incidere sulla stessa rilevanza giuridica di quel fatto, traducendosi in una forma di retroattività sostanziale.
Applicati al caso di specie, tali rilievi evidenziano come la decorrenza del termine decadenziale dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, anche per le procedure già pendenti, non si risolve in una mera disciplina degli effetti futuri, ma incida direttamente sulla possibilità stessa di esercizio del diritto di azione, che trova proprio in quel fatto il suo presupposto costitutivo. Ne deriva una compressione dell’affidamento e una lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale che, per intensità e modalità, eccede i limiti entro i quali la retroattività legislativa può ritenersi costituzionalmente tollerabile.
Alla luce di tali considerazioni, tali principi evidenziano i limiti della tesi dell’applicazione immediata. In numerose ipotesi, infatti, la decorrenza del termine dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale determinerebbe un effetto decadenziale immediato. Si pensi alle liquidazioni giudiziali aperte nei due anni precedenti: in tali casi, alla data del 29 aprile 2026 (data in cui entra in vigore la norma) il termine biennale risulterebbe già decorso, con conseguente consumazione immediata del diritto di azione.
Un simile effetto non può essere qualificato come mera applicazione immediata della legge, ma costituisce una forma di retroattività sostanziale, in quanto incide su diritti già sorti e pienamente esercitabili. Ne deriva una compressione dell’affidamento e una violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dall’art. 24 Cost..
5. Soluzione interpretativa: decorrenza del termine dall’entrata in vigore della norma
Alla luce dei principi esaminati, la nuova disciplina deve essere interpretata nel senso che, per le procedure pendenti, il termine biennale decorre dall’entrata in vigore della norma.
Considerato che il Decreto Legislativo 27 marzo 2026 n. 47, pubblicato il 14 aprile 2026, entrerà in vigore il 29 aprile 2026, deve ritenersi che è a tale ultima data che deve essere ancorato il dies a quo per le procedure già aperte.
Questa soluzione consente di evitare effetti retroattivi sostanzialmente ablativi del diritto di azione e di garantire un periodo effettivo per il suo esercizio, in coerenza con i principi di ragionevolezza, tutela dell’affidamento ed effettività della tutela giurisdizionale.
Si tratta di una soluzione che non deriva da una disposizione transitoria espressa, ma si impone quale esito di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
6. Considerazioni conclusive
La nuova previsione del termine biennale di decadenza per l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali si inserisce in un contesto sistematico caratterizzato dall’esigenza di coniugare certezza dei rapporti giuridici ed effettività della tutela.
L’assenza di una disciplina transitoria impone di affrontare il problema intertemporale alla luce dei principi generali dell’ordinamento, evitando soluzioni fondate su automatismi applicativi. In particolare, la riconduzione del termine decadenziale alla mera sfera processuale non appare sufficiente a giustificare l’applicazione immediata della disciplina alle procedure pendenti, ove ciò comporti effetti sostanzialmente ablativi del diritto di azione.
L’analisi condotta evidenzia come, in tali ipotesi, l’applicazione della norma con decorrenza dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale si tradurrebbe, in concreto, in una forma di retroattività sostanziale, incompatibile con i principi di ragionevolezza, tutela dell’affidamento ed effettività della tutela giurisdizionale.
In questa prospettiva, la soluzione che individua nell’entrata in vigore della norma il dies a quo per le procedure pendenti appare la più coerente con il sistema, in quanto consente di evitare effetti irragionevoli e di garantire un tempo effettivo per l’esercizio del diritto, senza sacrificare le esigenze di certezza sottese alla previsione legislativa.
In attesa di un intervento chiarificatore della giurisprudenza, tale ricostruzione appare idonea a orientare la prassi applicativa, imponendo agli organi della procedura un approccio prudente e sistematicamente coerente nella gestione del termine.
[1] L’art. 2394 -bis, rubricato “Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali”, stabilisce che: “In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
[2] C.M. Bianca, Diritto civile, vol. VII, Giuffrè, Milano.
[3] Con riferimento a una disposizione processuale, la Corte di cassazione ha affermato che, in assenza di disciplina transitoria, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. – che limita l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello – trova applicazione immediata ai giudizi in corso, dovendosi individuare il criterio temporale rilevante nella pubblicazione della sentenza di primo grado, in ossequio al principio del tempus regit actum (Cass. civ., Sez. II, ord. 30 giugno 2025, n. 17591). La controversia traeva origine da una lite tra proprietari confinanti in materia di distanze legali e servitù, nell’ambito della quale, in grado d’appello, era stata ammessa un’aerofotogrammetria prodotta tardivamente. La Suprema Corte, rilevando un error in procedendo, ha cassato la decisione impugnata per avere la Corte territoriale applicato la versione previgente dell’art. 345 c.p.c., anziché quella novellata, che consente l’ammissione di nuovi documenti solo ove la parte dimostri di non aver potuto produrli tempestivamente per causa non imputabile. La decisione ribadisce dunque l’immediata operatività delle norme processuali sopravvenute, anche in difetto di disposizioni transitorie espresse.
[4] In tal senso, il criterio del “fatto compiuto” consente di ritenere che la legge sopravvenuta disciplini gli effetti futuri di un fatto passato senza assumere carattere retroattivo; Nicola Coviello, Manuale di diritto civile italiano, Milano, spec. p. 108 ss.
[5] In questa direzione, la dottrina ha evidenziato come la legge sopravvenuta possa disciplinare gli effetti futuri di un fatto passato senza che ciò integri necessariamente un fenomeno retroattivo, purché non vengano incise situazioni ormai esaurite.
[6] Corte cost. n. 155/1990, in motivazione
[7] Corte cost. n. 153/1994
[8] Corte cost. n. 108/2019
[9] Corte cost. n. 216/2023
[10] Remo Caponi, Tempus regit processum. Un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel tempo, in Riv. dir. proc., 2006, spec. p. 450 ss., ove si sottolinea come il problema delle situazioni pendenti non possa essere risolto attraverso schemi astratti, ma richieda una valutazione concreta degli interessi coinvolti, evidenziandosi altresì il carattere non risolutivo del criterio del “fatto compiuto”
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