
Abuso di dipendenza economica e abuso di posizione dominante: convergenze applicative e tutela dell’equilibrio nei rapporti tra imprese
Abstract. Il contributo esamina il rapporto tra abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica, evidenziando i rispettivi ambiti applicativi e le aree di sovrapposizione. Particolare attenzione è dedicata ai rapporti di filiera e alle ipotesi in cui l’asimmetria contrattuale si traduce in un esercizio abusivo del potere negoziale. Attraverso il richiamo a orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, si analizzano gli indici sintomatici della dipendenza economica e le principali forme di abuso, con specifico riferimento alle clausole contrattuali squilibrate e all’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali.
1. Introduzione
Nel contesto dei rapporti tra imprese, la crescente complessità delle catene di approvvigionamento e la concentrazione del potere contrattuale in capo a pochi operatori economici hanno reso necessario un ampliamento degli strumenti di tutela contro gli squilibri negoziali. Nel sistema del diritto della concorrenza, la repressione di tali squilibri si articola attraverso una pluralità di strumenti, tra cui assumono particolare rilievo l’abuso di posizione dominante, disciplinato dall’art. 102 TFUE, e l’abuso di dipendenza economica, previsto dall’art. 9 della l. 18 giugno 1998, n. 192.
Se il primo istituto si colloca nell’alveo del diritto antitrust europeo, con funzione di tutela del mercato e della concorrenza, il secondo si caratterizza per una maggiore prossimità al diritto dei contratti, mirando a correggere situazioni di squilibrio nei rapporti bilaterali tra imprese. La coesistenza di tali strumenti pone tuttavia rilevanti questioni sistematiche, soprattutto nei casi in cui la posizione di forza di un’impresa non integri una dominanza in senso antitrust, ma sia comunque idonea a determinare una significativa compressione dell’autonomia negoziale della controparte.
L’evoluzione dei mercati, in particolare nei contesti di filiera e nelle relazioni di subfornitura, ha reso sempre più frequente il ricorso alla categoria della dipendenza economica quale strumento di tutela “intermedio” tra diritto civile e diritto della concorrenza, evidenziando la crescente contiguità applicativa tra le due fattispecie. In tal modo, l’abuso di dipendenza economica svolge una funzione essenziale nel colmare le lacune del sistema, garantendo una protezione efficace nei confronti degli squilibri contrattuali non direttamente rilevanti ai fini antitrust.
Sul piano applicativo, la disciplina dell’abuso di dipendenza economica è oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale che ne ha progressivamente delineato i confini operativi. In primo luogo, la Corte di Cassazione ha fornito indicazioni interpretative rilevanti in diverse pronunce recenti (v. Cassazione civile, sez. I, ord. 23 ottobre 2024 n. 27420[1]), chiarendo che l’accertamento dell’abuso non può limitarsi all’esame di clausole contrattuali squilibrate, ma richiede una valutazione concreta dello squilibrio “eccessivo” nei rapporti commerciali e dell’effettiva impossibilità per la parte debole di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, nonché dell’elemento soggettivo di condotta arbitraria contraria alla buona fede negoziale. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nozione di dipendenza economica presuppone un’analisi fattuale dell’intensità della dipendenza e del contesto di mercato in cui il rapporto si svolge, e l’abuso si identifica in una condotta volta a perseguire fini estranei alla legittima iniziativa commerciale (ad esempio appropriarsi indebitamente del margine di profitto altrui).
Sul fronte dell’enforcement amministrativo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (da ora, AGCM) ha iniziato ad assumere un ruolo più attivo nella repressione degli abusi di dipendenza economica, applicando la disciplina in casi concreti. Un esempio significativo è costituito dalla sanzione di 11,3 milioni di euro irrogata alla società Poste Italiane per aver imposto condizioni contrattuali ritenute ingiustificatamente gravose nei confronti di una società di distribuzione e raccolta della posta locale[2], con accertamento di uno squilibrio di potere negoziale ricollegabile all’art. 9 della l. n. 192/1998.
Analogamente, l’AGCM ha avviato procedimenti istruttori anche in altri settori (tra cui accordi di franchising), a testimonianza del crescente ricorso a questo strumento di tutela nei rapporti verticali tra imprese.
Questi sviluppi evidenziano come, pur nella persistenza di un contesto applicativo ancora in evoluzione, l’abuso di dipendenza economica sia diventato un’importante chiave interpretativa tanto per i giudici ordinari quanto per l’autorità di regolazione, fungendo da ponte tra i canoni del diritto dei contratti e gli obiettivi di protezione delle imprese più deboli all’interno di strutture negoziali caratterizzate da asimmetrie significative.
Alla luce di quanto esposto sinora, pertanto, appare necessario esaminare più da vicino il quadro normativo che disciplina l’abuso di dipendenza economica, al fine di comprenderne i presupposti, limiti e criteri applicativi nei rapporti commerciali verticali.
2. Quadro normativo, evoluzione applicativa e criteri giurisprudenziali dell’abuso di dipendenza economica
L’abuso di dipendenza economica è disciplinato dall’art. 9 della Legge 18 giugno 1998, n. 192, introdotta nell’ambito della normativa sulla subfornitura nelle attività produttive.
La norma vieta «l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice» (art. 9, co. 1, l. n. 192/1998)[3] e definisce la dipendenza economica come la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra, «un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi» – squilibrio da valutarsi anche alla luce della reale possibilità per la parte che subisce l’abuso di reperire alternative soddisfacenti sul mercato.
L’istituto nasce, dunque, con una funzione specifica di riequilibrio dei rapporti tra imprese caratterizzati da una marcata asimmetria contrattuale, tipicamente riscontrabile nelle relazioni tra committenti e subfornitori.
Tuttavia, l’evoluzione interpretativa ha progressivamente superato la concezione originaria, riconoscendo alla disposizione una portata generale, applicabile a tutti i rapporti commerciali tra imprese caratterizzati da dipendenza economica. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che la circostanza che la norma sia stata introdotta nel contesto della subfornitura non ne limita l’ambito applicativo, dovendo essa essere intesa come espressione di un principio generale volto a contrastare situazioni di squilibrio nei rapporti economici tra imprese (v. Cass. SS.UU., ordinanza del 25 novembre 2011, n. 24906; Cass. civ., Sez. III, sentenza del 22.07.2024, n. 20270; Cass. nn. 16787/2014; v. anche giurisprudenza di merito Trib. Venezia, Sez. Specializzata Imprese, sent. 12 dicembre 2022, n. 2061 [4]; Trib. Milano, Sez. Specializzata Imprese, sent. 15 luglio 2022, n. 6238).
Sotto il profilo strutturale, l’art. 9 individua due elementi costitutivi distinti: da un lato, la situazione di dipendenza economica, intesa come la condizione in cui un’impresa sia in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi nei rapporti contrattuali commerciali con un’altra; dall’altro, l’abuso di tale posizione, consistente in una condotta arbitraria e contraria a buona fede.
Secondo l’elaborazione giurisprudenziale, l’accertamento della dipendenza economica richiede una valutazione concreta del rapporto, fondata sulla verifica dell’effettiva assenza di alternative economiche soddisfacenti per l’impresa debole e sull’incidenza del rapporto sulla sua struttura organizzativa e produttiva. In particolare, lo squilibrio rilevante ai fini della norma deve essere “eccessivo” e tale da determinare una significativa compressione della libertà imprenditoriale, non essendo sufficiente una mera disparità di forza contrattuale (v. C.d.A. Venezia, 30 marzo 2023, n. 737; Tribunale Roma, 18 aprile 2024, n. 6725; Trib. Venezia, Sez. spec. imprese, 12 dicembre 2022, n. 2061; Trib. Milano, Sez. spec. imprese, 15 luglio 2022, n. 6238). Ovviamente, “poiché l’abuso in questione si concretizza nell’eccessivo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti nell’ambito di “rapporti commerciali”, esso presuppone che tali rapporti siano regolati da un contratto, tant’è che il comma terzo[5] dell’art. 9 cit. statuisce la nullità del “patto che realizza l’abuso” di dipendenza economica” (C.d.A. Venezia, 30 marzo 2023, n. 737).
Quanto all’abuso, esso si configura in presenza di una condotta contraria a buona fede, volta a perseguire finalità estranee alla fisiologica dialettica concorrenziale e idonea a determinare un indebito vantaggio per la parte forte, anche mediante l’appropriazione del margine economico della controparte o il trasferimento su quest’ultima del rischio d’impresa (v. Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1184[6], ripresa ex mulis et ultimis da Cass. civ., sentenza del 13 marzo 2026, n. 5782; Cass. civ., I Sez., 22 aprile 2025 n. 10542; Cass. civ., I Sez., 23 ottobre 2024 n. 27435; Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2024, n. 20270).
In tale prospettiva, l’abuso può emergere anche attraverso l’esercizio formalmente legittimo di diritti contrattuali, qualora esso si traduca in una distorsione dell’equilibrio del rapporto e in una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Sul piano applicativo, la disciplina dell’abuso di dipendenza economica opera come strumento complementare rispetto all’art. 102 TFUE in materia di abuso di posizione dominante. Mentre quest’ultimo tutela il mercato nel suo complesso, l’art. 9 consente di intervenire sul concreto esercizio del potere negoziale in un rapporto bilaterale, salvaguardando l’equilibrio contrattuale e prevenendo lo sfruttamento economico della parte debole. La norma si configura quindi come una chiave interpretativa essenziale per giudici ordinari e autorità regolatorie, come dimostrano i casi sanzionatori recenti (ad esempio, AGCM nei confronti di Poste Italiane) e le pronunce civili relative a concessionarie e subfornitori (Cass., civ., sez. III, 22 luglio 2024, n. 20270; Trib. Venezia, 12 dicembre 2022, n. 2061).
In conclusione, l’art. 9 L. n. 192/1998 non si limita a vietare comportamenti sleali in astratto, ma richiede un approccio integrato tra analisi contrattuale e valutazione fattuale della situazione di dipendenza, considerando sia la disponibilità di alternative economiche sia l’intenzionalità della condotta della parte dominante. In questo modo, la norma svolge una funzione preventiva e correttiva, garantendo un equilibrio sostanziale nei rapporti tra imprese e delineando i presupposti necessari per identificare le condotte abusivamente squilibrate. Tale quadro normativo e giurisprudenziale costituisce la base per l’analisi delle forme concrete di abuso di dipendenza economica, oggetto del paragrafo successivo.
3. Le forme dell’abuso di dipendenza economica: profili applicativi e criteri di qualificazione
Alla luce dei criteri normativi e giurisprudenziali sopra delineati, l’abuso di dipendenza economica si manifesta attraverso una pluralità di condotte eterogenee, accomunate dall’esercizio distorto del potere negoziale in danno dell’impresa dipendente.
L’art. 9, comma 2, l. n. 192/1998[7] individua le ipotesi cd. “tipiche” di abuso, quali l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie e l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali. Tuttavia, tali ipotesi hanno natura meramente esemplificativa e non esauriscono il novero delle condotte rilevanti, dovendosi ritenere che la norma configuri una fattispecie aperta, suscettibile di applicazione a tutte le situazioni in cui l’esercizio del potere contrattuale si traduca in una violazione dei principi di buona fede e correttezza e in un’alterazione significativa dell’equilibrio economico del rapporto (v. Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2024, n. 20270).
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha progressivamente individuato alcune figure ricorrenti di abuso, le quali consentono di delineare un quadro applicativo articolato.
3.1. L’imposizione di condizioni contrattuali gravose e la costruzione dello squilibrio negoziale
La prima e più frequente forma di abuso si realizza attraverso l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie – ipotesi espressamente richiamata dall’art. 9, comma 2, l. n. 192/1998.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, tali condizioni non possono essere valutate isolatamente, ma devono essere lette alla luce del complessivo assetto del rapporto, dovendosi accertare se esse determinino un squilibrio eccessivo e non giustificato tra diritti e obblighi delle parti (Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1184).
In questa prospettiva, la nozione di “gravosità” rilevante ai sensi dell’art. 9 non coincide con la mera onerosità della prestazione, ma implica una alterazione significativa del sinallagma contrattuale, tale da incidere sulla libertà di autodeterminazione dell’impresa dipendente. La valutazione deve, pertanto, essere condotta in chiave funzionale, tenendo conto della causa concreta del contratto e del contesto economico-relazionale in cui esso si inserisce.
L’abuso emerge, in particolare, in presenza di assetti contrattuali che attribuiscono alla parte forte un potere di controllo penetrante sull’organizzazione dell’impresa dipendente, incidendo non solo sul contenuto economico del rapporto, ma anche sulla sua autonomia gestionale e decisionale. In tali ipotesi, la dipendenza si estende dal piano economico a quello organizzativo, determinando una progressiva integrazione dell’impresa debole nel ciclo produttivo o distributivo della impresa forte.
Sotto questo profilo, la giurisprudenza ha evidenziato come possano assumere rilievo abusivo, se inserite in un contesto di dipendenza economica, clausole che:
attribuiscono alla parte forte poteri unilaterali di modifica delle condizioni contrattuali;
impongono obblighi procedurali o organizzativi sproporzionati;
limitano in modo significativo la possibilità per l’impresa dipendente di rivolgersi ad altri operatori o di riorganizzare autonomamente la propria attività.
Così, ad esempio, possono concorrere alla costruzione di uno squilibrio negoziale l’inserimento nel contratto di clausole risolutive espresse formulate in termini generici, le quali, attribuendo alla parte forte un potere di scioglimento del vincolo non adeguatamente circoscritto, introducono un elemento di costante incertezza nella prosecuzione del rapporto e si prestano a essere utilizzate come strumento di pressione negoziale. Analogamente, anche previsioni che limitino o escludano la possibilità di cessione del credito possono incidere in modo significativo sulla capacità dell’impresa dipendente di accedere a forme di finanziamento o di gestire in modo flessibile la propria liquidità, rafforzando indirettamente la sua dipendenza economica dalla controparte contrattuale.
Tali previsioni, pur non necessariamente illecite in sé considerate, possono concorrere – nel loro insieme – a determinare una struttura contrattuale asimmetrica, idonea a comprimere in modo significativo l’autonomia imprenditoriale della parte debole.
In questa prospettiva, l’abuso non si esaurisce nella singola clausola, ma si manifesta nella configurazione complessiva del regolamento negoziale, ove questo risulti funzionale a trasferire unilateralmente costi, rischi o vincoli organizzativi sull’impresa dipendente.
Il giudizio di abusività si collega, dunque, ai principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), i quali impongono un bilanciamento degli interessi delle parti e precludono l’utilizzo del potere contrattuale per finalità meramente opportunistiche o vessatorie.
Ne deriva che anche clausole formalmente legittime possono assumere rilievo abusivo quando, nel contesto di una relazione caratterizzata da dipendenza economica, si traducano in uno strumento di consolidamento e sfruttamento della posizione di superiorità contrattuale.
È evidente, quindi, che l’abuso di dipendenza economica si configura come una tecnica di controllo giudiziale sull’uso del potere contrattuale, che consente di sindacare non solo la validità delle clausole, ma anche la loro funzione economica nel contesto del rapporto, in una logica di riequilibrio sostanziale coerente con i principi costituzionali di solidarietà e tutela dell’iniziativa economica (artt. 2 e 41 Cost.).
3.2. L’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e l’abuso del diritto di recesso
L’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali costituisce una delle ipotesi tipiche di abuso espressamente previste dall’art. 9, comma 2, l. n. 192/1998.
La rilevanza di tale fattispecie si coglie in particolare nei rapporti di durata, nei quali la stabilità del vincolo contrattuale rappresenta un elemento essenziale per la programmazione dell’attività imprenditoriale dell’impresa dipendente. In tali contesti, l’interruzione del rapporto può incidere in modo significativo sulla struttura economica e organizzativa della parte debole, soprattutto ove questa abbia effettuato investimenti specifici difficilmente recuperabili.
In linea generale, l’ordinamento riconosce alle parti la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dal contratto stesso. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di una situazione di dipendenza economica, l’esercizio del diritto di recesso non può ritenersi sottratto al sindacato di abusività.
In particolare, è stato affermato che anche un recesso formalmente legittimo può integrare abuso qualora si ponga in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e si traduca in un sacrificio sproporzionato per l’impresa dipendente
In tale prospettiva, il controllo giudiziale non si limita alla verifica della sussistenza del potere di recesso, ma si estende alle modalità concrete del suo esercizio, dovendosi accertare se esso sia stato utilizzato in modo coerente con la funzione economico-sociale del contratto e con l’affidamento ingenerato nella controparte.
Il sindacato sull’abuso si salda, pertanto, con i principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali impongono alle parti di comportarsi secondo lealtà e correttezza anche nell’esercizio dei diritti contrattuali. Ne deriva che il recesso può assumere carattere abusivo quando venga esercitato:
senza un congruo preavviso idoneo a consentire la riorganizzazione dell’attività dell’impresa dipendente;
in assenza di giustificazioni oggettive (in particolare, nei rapporti di lunga durata);
in presenza di investimenti specifici effettuati dalla controparte in funzione del rapporto;
in un contesto caratterizzato da assenza di alternative economiche nel breve periodo.
In tali ipotesi, l’interruzione del rapporto non si configura come fisiologica esplicazione dell’autonomia negoziale, ma come uno strumento di sfruttamento della posizione di dipendenza, idoneo a trasferire integralmente sull’impresa debole il rischio della cessazione del rapporto.
Sotto il profilo sistematico, ciò implica una rilettura del diritto di recesso in chiave funzionale, quale potere che, pur rimanendo nella disponibilità della parte, deve essere esercitato in modo conforme alla struttura del rapporto e agli interessi coinvolti. In presenza di una relazione economicamente squilibrata, il recesso non può essere utilizzato quale mezzo di pressione o di rinegoziazione forzata, pena la sua qualificazione in termini di abuso.
Ne consegue che, nell’ambito dell’abuso di dipendenza economica, il recesso assume una dimensione particolarmente significativa, configurandosi come uno degli strumenti più incisivi attraverso cui l’impresa dominante può incidere sull’equilibrio del rapporto e sulla stessa sopravvivenza economica della controparte.
3.3. La non diversificabilità come elemento qualificante della dipendenza economica
Un elemento cruciale per l’accertamento dell’abuso di dipendenza economica riguarda la capacità dell’impresa dipendente di reperire alternative economiche sul mercato.
Quando l’impresa dipendente non può realisticamente rivolgersi ad altri operatori, né sostituire il committente dominante senza subire gravi danni economici e/o organizzativi, si configura una situazione di non diversificabilità.
Tale condizione, pur non essendo espressamente tipizzata come ipotesi di abuso nell’art. 9, co. 2, L. 192/1998, è esplicitamente richiamata al comma 1, ult. periodo, come criterio fondamentale per valutare l’esistenza di dipendenza economica.
Quando In tale contesto, ogni condotta della parte dominante che incrementi gli squilibri contrattuali — compressione dei margini, vincoli di esclusiva, imposizione di obblighi gravosi — assume una maggiore rilevanza ai fini dell’abuso, poiché la controparte non ha strumenti per riequilibrare autonomamente il rapporto.
La non diversificabilità si manifesta in due principali profili:
a) profilo quantitativo:
alta concentrazione del fatturato derivante dal rapporto con il committente principale;
dipendenza da un numero limitato di clienti o fornitori;
vincoli geografici e/o di prodotto che rendono difficile rivolgersi ad altri operatori.
b) profilo qualitativo:
investimenti specifici realizzati in funzione del rapporto (macchinari dedicati, formazione del personale, software o processi aziendali integrati);
vincoli contrattuali, come esclusiva o non concorrenza, che riducono le possibilità di diversificazione e che creano una vera e propria rigidità organizzativa;
durata, intensità e stabilità della relazione commerciale che integrano operativamente l’impresa debole nel ciclo produttivo della parte forte.
Alla luce di quanto appena esposto, appare evidente che la non diversificabilità non è solo un elemento descrittivo, ma funge da criterio aggravante per la qualificazione di un comportamento come abuso, poiché indica che la parte forte può esercitare un potere negoziale distorto senza che la controparte abbia reale possibilità di rimediare.
In presenza di non diversificabilità, anche condizioni economiche apparentemente “normali” possono tradursi in abuso, perché l’impresa debole non ha la possibilità di sottrarsi alle condizioni imposte senza subire gravi conseguenze economiche.
L’analisi della dipendenza economica effettiva, pertanto, diventa uno strumento essenziale per interpretare e applicare in concreto le fattispecie tipiche di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2, oltre a fornire il fondamento per le forme evolutive di abuso illustrate nei paragrafi successivi (compressione dei margini, vincoli di esclusiva, rinegoziazioni imposte).
3.4. La compressione dei margini economici e il trasferimento del rischio d’impresa
Un’ulteriore e significativa forma di abuso di dipendenza economica si manifesta attraverso la compressione dei margini economici dell’impresa dipendente e il correlato trasferimento su quest’ultima del rischio d’impresa.
Tale fenomeno, pur non essendo espressamente tipizzato dall’art. 9, comma 2, l. n. 192/1998, rientra pacificamente nell’ambito applicativo della norma, in quanto espressione di uno squilibrio contrattuale idoneo a incidere in modo sostanziale sull’equilibrio economico del rapporto.
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’abuso può consistere anche in condotte volte ad appropriarsi del margine economico della controparte o a trasferire su di essa costi e rischi che, secondo la fisiologia del rapporto, dovrebbero essere distribuiti tra le parti (cfr. Cass. civ., 21 gennaio 2020, n. 1184).
Il profilo patologico emerge, in particolare, quando la parte forte impone condizioni economiche tali da rendere l’esecuzione del contratto strutturalmente non remunerativa per l’impresa dipendente, costringendola a operare in condizioni di marginalità estrema o addirittura in perdita. In tali ipotesi, l’equilibrio sinallagmatico risulta alterato non già per effetto di una fisiologica dinamica negoziale, ma in conseguenza di una posizione di forza che consente a una delle parti di determinare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto.
Sotto il profilo funzionale, tale dinamica si traduce in una forma di etero-direzione economica dell’attività dell’impresa dipendente, la quale si trova a sostenere costi operativi, organizzativi o normativi non adeguatamente compensati dal corrispettivo contrattuale. Ne deriva una sostanziale deresponsabilizzazione economica della parte forte, la quale riesce a esternalizzare il rischio d’impresa sulla controparte, mantenendo per sé i benefici derivanti dal rapporto.
In questa chiave, la compressione dei margini non può essere valutata in modo meramente quantitativo, ma deve essere analizzata alla luce del contesto complessivo del rapporto, tenendo conto, tra l’altro:
la quota di fatturato derivante dal rapporto commerciale;
della struttura dei costi dell’impresa dipendente;
degli investimenti specifici effettuati in funzione del rapporto;
dell’eventuale rigidità organizzativa derivante dalla relazione commerciale;
della possibilità concreta di rinegoziare le condizioni economiche o di accedere a mercati alternativi;
indici questi che potrebbero tradursi in una vera e propria non diversificabilità dell’attività per l’impresa debole – non diversificabilità di cui si dirà meglio infra.
Il giudizio di abusività si collega, ancora una volta, ai principi di buona fede e correttezza, i quali impongono un equo contemperamento degli interessi delle parti e precludono l’imposizione di condizioni tali da svuotare di contenuto economico la prestazione della controparte.
In tale prospettiva, l’abuso si configura non solo quando il prezzo o il corrispettivo siano manifestamente sproporzionati, ma anche quando l’assetto complessivo del rapporto determini una distribuzione dei rischi contrattuali irragionevolmente sbilanciata, tale da incidere sulla sostenibilità economica dell’attività dell’impresa dipendente.
La rilevanza di tali condotte si coglie, in particolare, nei rapporti di filiera e nei contratti di durata, nei quali la dipendenza economica si accompagna frequentemente a una progressiva integrazione operativa tra le imprese, rendendo più difficile per la parte debole sottrarsi a condizioni economiche deteriori.
Ne consegue che, anche in assenza di clausole formalmente abusive, la combinazione tra compressione dei margini e trasferimento del rischio può integrare una forma di abuso di dipendenza economica, qualora si
3.5. L’imposizione di vincoli di esclusiva e la limitazione dell’autonomia commerciale
Un’ulteriore forma ricorrente di abuso di dipendenza economica si manifesta attraverso l’imposizione di vincoli contrattuali che limitano la libertà dell’impresa dipendente di operare sul mercato, in particolare mediante clausole di esclusiva, di non concorrenza o di approvvigionamento obbligatorio.
Tali clausole non sono di per sé illecite, potendo rispondere a esigenze di coordinamento della filiera o di tutela degli investimenti. Tuttavia, esse possono assumere rilievo abusivo quando, inserite in un contesto di dipendenza economica, determinino una chiusura sostanziale degli sbocchi commerciali dell’impresa debole.
Il profilo patologico emerge in particolare quando:
l’esclusiva sia generalizzata o di lunga durata, senza adeguate contropartite;
impedisca all’impresa dipendente di diversificare la propria clientela o i propri fornitori;
si accompagni ad altri elementi di squilibrio (es. prezzi imposti e/o margini compressi).
In tali ipotesi, la clausola non opera più come strumento di efficienza contrattuale, ma come mezzo di cristallizzazione della dipendenza, rafforzando il potere dell’impresa dominante e riducendo ulteriormente le alternative economiche della controparte.
La valutazione di abusività deve, pertanto, essere condotta alla luce della funzione economica della clausola, verificando se essa risponda a esigenze oggettive del rapporto ovvero se si traduca in uno strumento di chiusura del mercato e di stabilizzazione della dipendenza. In tale prospettiva, l’esclusiva può assumere rilievo abusivo non solo quando impedisca in via assoluta l’accesso ad alternative, ma anche quando contribuisca, in combinazione con altri fattori, a rendere tali alternative economicamente non praticabili.
Ne deriva che il giudizio sull’abuso richiede un’analisi complessiva del rapporto, nella quale la clausola di esclusiva viene valutata non isolatamente, ma in relazione al contesto economico e contrattuale in cui si inserisce, al fine di accertare se essa determini una compressione incompatibile con i principi di buona fede e correttezza.
3.6. L’abuso nella gestione dinamica del rapporto e le pratiche di rinegoziazione
Una distinta forma di abuso di dipendenza economica può emergere nella fase esecutiva del rapporto, attraverso modalità di gestione dello stesso che, pur non incidendo originariamente sul contenuto del contratto né traducendosi in una sua interruzione, risultano idonee ad alterarne progressivamente l’equilibrio.
In tale prospettiva si collocano le pratiche di rinegoziazione imposta, nelle quali l’impresa in posizione di forza utilizza la propria superiorità contrattuale per ottenere modifiche peggiorative delle condizioni economiche o operative del rapporto, senza un effettivo spazio negoziale per la controparte.
Ciò che caratterizza tali ipotesi non è tanto il contenuto delle nuove condizioni – le quali potrebbero, se considerate isolatamente, rientrare nelle fattispecie tipiche di cui all’art. 9, comma 2 – quanto la modalità attraverso cui esse vengono introdotte, ossia mediante un uso strumentale della posizione di dipendenza che svuota di sostanza il consenso dell’impresa debole.
In tale ambito possono altresì assumere rilievo le condotte consistenti nell’imposizione o nell’attivazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente pattuiti, i quali comportino un ampliamento degli obblighi a carico dell’impresa dipendente senza un corrispondente adeguamento del sinallagma contrattuale. Si tratta, in particolare, di ipotesi in cui la parte forte introduce unilateralmente nuove prestazioni – di natura logistica, amministrativa, promozionale o tecnologica – la cui accettazione costituisce, di fatto, una condizione per la prosecuzione del rapporto commerciale.
Analogamente, forme di abuso emergono anche in relazione ad altre modifiche unilaterali che alterano l’equilibrio economico e organizzativo del rapporto, quali:
– variazioni dei volumi di fornitura o acquisto: l’imposizione di aumenti o riduzioni dei volumi originariamente concordati può incidere in modo significativo sulla struttura dei costi e sulla pianificazione produttiva dell’impresa dipendente. Tali variazioni, quando decise unilateralmente dalla parte forte e senza un reale margine di negoziazione, costituiscono uno strumento di pressione economica che trasferisce rischi e oneri sulla parte debole, analogamente all’imposizione di servizi aggiuntivi.
– interruzioni temporanee delle prestazioni: sospensioni parziali e/o temporanee delle forniture o dei servizi, anche se formalmente legittime, possono compromettere la continuità produttiva e commerciale dell’impresa dipendente. In assenza di preavviso, motivazioni oggettive o alternative praticabili sul mercato, queste interruzioni si traducono in un aggravamento sistematico della posizione della parte debole, contribuendo al consolidamento di una dipendenza economica strutturale.
– modifiche organizzative non concordate: l’introduzione unilaterale di procedure, sistemi gestionali, requisiti logistici o altre modifiche organizzative può incidere profondamente sulla struttura operativa dell’impresa dipendente. Quando tali modifiche non sono oggetto di reale negoziazione, comportano un ampliamento dei costi e dei rischi a carico della parte debole, in parallelo con l’imposizione di servizi aggiuntivi, alterando progressivamente l’equilibrio contrattuale complessivo.
In tutte queste ipotesi, l’abuso non risiede tanto nella natura delle prestazioni richieste, quanto nella modalità della loro introduzione, che si traduce in un’estensione progressiva e non negoziata del contenuto del rapporto, idonea a incidere sull’equilibrio economico e organizzativo dell’impresa dipendente, compromettendone, di conseguenza, la capacità dell’impresa dipendente di pianificare la propria attività.
In questa prospettiva, l’abuso si configura come un fenomeno progressivo, il quale non si esaurisce in un singolo atto negoziale, ma si realizza attraverso una sequenza di condotte che, considerate nel loro insieme, determinano un aggravamento sistematico della posizione dell’impresa dipendente. Ciò impone un approccio valutativo unitario, volto a cogliere la dinamica complessiva del rapporto, piuttosto che i singoli episodi isolatamente considerati, in coerenza con i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.
3.7. Considerazioni conclusive
Le ipotesi esaminate confermano come l’abuso di dipendenza economica si configuri quale fattispecie elastica e funzionale, idonea a ricomprendere una pluralità di condotte tra loro eterogenee, accomunate non dalla loro forma, ma dall’effetto di alterazione sostanziale dell’equilibrio negoziale e dallo sfruttamento della posizione di forza in danno dell’impresa dipendente.
Accanto alle figure tipiche espressamente previste dal legislatore – quali l’imposizione di condizioni contrattuali gravose e l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali – l’elaborazione giurisprudenziale ha progressivamente individuato ulteriori modalità attraverso cui l’abuso può manifestarsi, estendendo il sindacato anche a ipotesi non tipizzate ma egualmente idonee a incidere sulla libertà e sostenibilità economica dell’impresa debole.
In tale prospettiva, emerge una distinzione tra forme di abuso che incidono sulla struttura statica del rapporto, attraverso la configurazione originaria del regolamento contrattuale o l’imposizione di vincoli all’autonomia commerciale, e forme di abuso che si manifestano nella dimensione dinamica del rapporto, attraverso modalità di gestione che ne alterano progressivamente l’equilibrio nel tempo.
Ciò che accomuna tali fattispecie è il rilievo centrale assunto dai principi di buona fede e correttezza, i quali operano come criteri di valutazione dell’esercizio del potere contrattuale, consentendo di qualificare come abusivi anche comportamenti formalmente legittimi ma sostanzialmente distorsivi dell’equilibrio negoziale.
Ne deriva che l’abuso di dipendenza economica si configura come uno strumento di controllo sull’uso del potere negoziale, volto a garantire un equilibrio sostanziale nei rapporti tra imprese e a prevenire forme di sfruttamento economico che, pur non integrando gli estremi dell’abuso di posizione dominante, risultano incompatibili con i principi di lealtà e correttezza che devono informare i rapporti commerciali.
Tale ricostruzione evidenzia, infine, la significativa prossimità funzionale tra l’abuso di dipendenza economica e l’abuso di posizione dominante, ponendo le basi per un’analisi comparata dei due istituti, oggetto del paragrafo successivo.
4. Abuso di dipendenza economica e abuso di posizione dominante: convergenze funzionali e differenze strutturali
L’analisi sin qui condotta consente di cogliere la significativa prossimità funzionale tra l’abuso di dipendenza economica e l’abuso di posizione dominante, pur nella persistente diversità dei rispettivi presupposti strutturali e delle finalità sistematiche.
Entrambi gli istituti si fondano sull’esigenza di contrastare l’esercizio distorto del potere economico, sanzionando condotte che, pur formalmente riconducibili all’autonomia imprenditoriale, si traducono in una alterazione ingiustificata dell’equilibrio competitivo o contrattuale. In questa prospettiva, tanto l’art. 102 TFUE quanto l’art. 9 della l. n. 192/1998 operano come strumenti di controllo sull’uso del potere di mercato o del potere negoziale, impedendo che esso venga esercitato in modo opportunistico o contrario ai principi di correttezza.
La convergenza tra le due fattispecie emerge con particolare evidenza sul piano delle condotte rilevanti. Le pratiche abusive tipicamente sanzionate in ambito antitrust – quali l’imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose, la compressione dei margini economici o l’interruzione arbitraria dei rapporti commerciali – trovano infatti un corrispettivo quasi speculare nelle ipotesi di abuso di dipendenza economica. In entrambi i casi, il nucleo patologico della fattispecie risiede nello sfruttamento di una posizione di forza per ottenere vantaggi indebiti a danno della controparte, mediante l’alterazione del sinallagma economico o la traslazione unilaterale dei rischi.
Nonostante tali affinità, le differenze tra i due istituti restano rilevanti e incidono profondamente sul piano applicativo.
In primo luogo, diversa è la dimensione nella quale si colloca la valutazione dell’abuso. L’abuso di posizione dominante si inscrive in una prospettiva macroeconomica, essendo volto alla tutela del mercato e della concorrenza nel suo complesso; esso richiede, pertanto, l’accertamento di una posizione dominante su un mercato rilevante e di un effetto anticoncorrenziale idoneo a incidere sulla struttura del mercato stesso (cfr. Corte di Giustizia, 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands). Al contrario, l’abuso di dipendenza economica opera su un piano microeconomico e relazionale, concentrandosi sul singolo rapporto contrattuale e sulla tutela dell’equilibrio tra le parti, anche in assenza di un impatto apprezzabile sul mercato.
In secondo luogo, divergono i presupposti della posizione di forza. La posizione dominante presuppone un potere di mercato significativo, tale da consentire all’impresa di agire in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in ultima analisi, dai consumatori (cfr. Corte di Giustizia, 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands).
La dipendenza economica, invece, può sussistere anche in assenza di una dominanza in senso antitrust, essendo sufficiente che, all’interno di uno specifico rapporto, una parte sia in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi, anche in ragione della non diversificabilità delle alternative economiche per la controparte.
Ulteriore elemento distintivo riguarda il parametro di valutazione dell’abusività. Nel diritto antitrust, l’analisi è tradizionalmente incentrata sugli effetti della condotta sul mercato e sulla concorrenza, secondo un approccio di tipo economico-funzionale. Nell’ambito dell’abuso di dipendenza economica, invece, il giudizio si salda più direttamente con i principi civilistici di buona fede e correttezza, che fungono da criterio di valutazione dell’esercizio del potere contrattuale e consentono di sindacare anche comportamenti formalmente legittimi ma sostanzialmente distorsivi dell’equilibrio negoziale.
Tali differenze non escludono, tuttavia, possibili aree di sovrapposizione applicativa. In alcuni casi, infatti, una medesima condotta può integrare sia un abuso di posizione dominante sia un abuso di dipendenza economica, specie nei contesti di filiera o nei mercati caratterizzati da elevata concentrazione. In queste ipotesi, i due strumenti operano in modo complementare, offrendo livelli di tutela differenziati ma convergenti: il primo sul piano della salvaguardia della concorrenza, il secondo su quello della protezione dell’equilibrio contrattuale.
Proprio in tale complementarità si coglie la funzione sistematica dell’abuso di dipendenza economica, il quale si configura come uno strumento “intermedio” tra diritto della concorrenza e diritto dei contratti, idoneo a colmare le lacune lasciate dalla disciplina antitrust nei casi in cui lo squilibrio, pur significativo, non raggiunga la soglia della dominanza. In tal modo, dunque, contribuisce a delineare un sistema di tutela multilivello, nel quale il controllo sull’esercizio del potere economico si estende dalla dimensione macroeconomica della concorrenza a quella microeconomica del rapporto contrattuale, in una prospettiva unitaria di riequilibrio e di giustizia del mercato.
In conclusione, l’art. 9 L. n. 192/1998 amplia il raggio di intervento dell’ordinamento, consentendo di intercettare forme di sfruttamento del potere economico che si manifestano a livello relazionale e che, pur non alterando direttamente l’equilibrio dei mercati, incidono in modo significativo sulla libertà e sulla sostenibilità dell’esercizio dell’impresa debole.
[1] Cassazione civile, sez. I, ord. 23 ottobre 2024 n. 27420 : “(…)Questa Corte (cfr. Cass. nr 1184/2020) ha affermato che nell’applicazione della norma, è necessario: 1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo” (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1) e se l’altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l’avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) in secondo luogo, indagare sulla condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero sull’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio Non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.”
[2] Con provvedimento n. 29782/2021 del 20 luglio 2021, l’AGCM ha sanzionato Poste Italiane S.p.A. per oltre 11,3 milioni di euro, ritenendo che, nei rapporti contrattuali intrattenuti tra il 2012 e il 2017 con Soluzioni S.r.l. — imprese da anni incaricata della distribuzione e raccolta di corrispondenza per conto di Poste nella città di Napoli — Poste avesse imposto condizioni ingiustificatamente gravose e tenuto condotte tali da determinare un significativo squilibrio negoziale. Tra le clausole contestate figuravano, in particolare, il divieto per Soluzioni di trasportare e consegnare prodotti di terzi, la facoltà unilaterale di Poste di variarne quantità e tipologie, nonché l’imposizione di prestazioni aggiuntive non previste e non retribuite – circostanze che hanno limitato la possibilità per Soluzioni di reperire alternative soddisfacenti sul mercato e di operare in contesti competitivi in autonomia. Secondo l’AGCM, tali condotte non solo hanno compromesso l’autonomia negoziale di Soluzioni ma hanno altresì ostacolato la concorrenza nel mercato pertinente escludendo un operatore potenzialmente competitivo. Detto provvedimento, però, è stato annullato in sede giurisdizionale. Invero, il TAR Lazio, Sez. I, con sentenza n. 10044/2023, pubblicata in data 13.06.2023, ha annullato integralmente il provvedimento AGCM, ritenendo che le conclusioni dell’Autorità fossero contraddittorie, illogiche e non adeguatamente supportate dalle evidenze istruttorie. Il TAR ha altresì evidenziato che le clausole censurate erano ragionevolmente giustificate da esigenze operative e regolamentari del servizio postale universale, non configurando un abuso illecito.
Detta pronuncia del TAR Lazio è stata, poi, confermata altresì dalla sentenza n. 7722/2025 resa dal Consiglio di Stato, il quale ha sottolineato che, sebbene sussistesse una situazione di dipendenza economica tra Soluzioni e Poste, le condotte contestate non integravano gli estremi dell’abuso: la limitazione della contemporaneità del trasporto dei prodotti, così come la possibilità di variazione dei volumi, rispondevano a esigenze operative e regolamentari del servizio postale universale e non pregiudicavano la concorrenza sul mercato rilevante.
Il caso conferma la necessità di un rigoroso accertamento probatorio per l’integrazione dell’abuso di dipendenza economica e l’importanza di distinguere la semplice disparità contrattuale dalla condotta abusiva, fornendo un utile parametro per la definizione dei confini tra diritto dei contratti e diritto della concorrenza in Italia.
[3] Art. 9, co. 1: “ 1. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.”
[4] Tribunale di Venezia, 12 Dicembre 2022: “Nell’ambito della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica tra imprese si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un’altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, e non è decisivo, che tale fattispecie sia prevista dal legislatore espressamente con riguardo solo alla fattispecie della subfornitura nelle attività produttive, poiché, per giurisprudenza costante, esso rappresenta un principio generale. Nell’applicazione dell’art. 9 della l. n. 192 del 1998 vietante l’abuso di dipendenza economica tra imprese aventi un rapporto contrattuale è necessario, quanto alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato; quanto invece all’abuso, è necessario indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante, mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.”
[5] Art. 9, comma 3, L. 192/1998: “(…)3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.”
[6] Cass. civ., Sez. I , Sent. del 21.01.2020, n. 1184: “In tema di contratto di fornitura, l’abuso di dipendenza economica, di cui all’art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l’enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell’interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto; nell’applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza dellasituazione di “dipendenza economica”, indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia “eccessivo”, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'”abuso”, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui”.
[7] Art. 9, comma 2, L. 192/1998: “(…) 2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.”
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Avv. Mariana Di Martino
Avvocato - Diritto civile
Laureata in Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli Federico II
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