La legge annuale per le piccole e medie imprese (l. 11 marzo 2026, n. 34): sistematicità normativa e profili problematici di una riforma attesa

La legge annuale per le piccole e medie imprese (l. 11 marzo 2026, n. 34): sistematicità normativa e profili problematici di una riforma attesa

Sommario: 1. Inquadramento sistematico: PMI e politica del diritto nell’ordinamento italiano ed europeo – 2. Le misure per l’aggregazione imprenditoriale e il trasferimento generazionale – 2.1. Le agevolazioni fiscali per le reti di imprese – 2.2. Le centrali consortili come enti mutualistici di sistema – 2.3. Il part-time incentivato e il ricambio generazionale – 3. L’accesso al credito bancario: confidi e cartolarizzazione dei beni di magazzino – 4. Il corpus delle semplificazioni (Capo III, artt. 9-17) – 5. La disciplina delle false recensioni online (Capo IV, artt. 18-23) – 6. La delega per il Testo Unico sulle start-up innovative (artt. 24-25) – 7. Osservazioni conclusive

 

1. Inquadramento sistematico: PMI e politica del diritto nell’ordinamento italiano ed europeo

L’approvazione della legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la cosiddetta «legge annuale sulle piccole e medie imprese», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, rappresenta un evento di significativa portata nel quadro dell’evoluzione del diritto dell’impresa in Italia. Si tratta della prima attuazione dell’istituto contemplato dall’articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180, lo Statuto delle imprese, che aveva previsto la cadenza annuale di un provvedimento legislativo organico dedicato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

La dimensione strutturale del tessuto produttivo italiano, notoriamente caratterizzata da una prevalenza schiacciante di imprese di piccola e piccolissima dimensione, conferisce a tale intervento un rilievo che trascende la mera tecnica normativa per investire profili di politica economica e industriale di primaria importanza. Secondo i dati più recenti dell’Istituto Nazionale di Statistica, le PMI rappresentano oltre il 90% del totale delle imprese attive nel Paese, impiegando circa tre quarti della forza lavoro del settore privato non agricolo. La loro produttività aggregata, tuttavia, rimane strutturalmente inferiore alla media europea, per ragioni riconducibili non soltanto alla dimensione ridotta ma anche all’insufficiente capitalizzazione, alla difficoltà nell’accesso al credito e alla carenza di integrazione in filiere competitive.¹

Il quadro di riferimento europeo offre un parametro interpretativo imprescindibile. La Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE definisce le PMI sulla base di criteri dimensionali (numero di dipendenti e soglie di fatturato o di totale di bilancio), mentre lo Small Business Act del 2008, aggiornato nel 2011 e integrato nel 2021 con il «Better Regulation» e nel 2023 con il «Pacchetto di aiuti per le PMI», ha delineato un insieme di principi-guida cui gli Stati membri sono chiamati a conformare le rispettive politiche nazionali. La legge n. 34 del 2026 si inserisce esplicitamente in tale contesto, come si evince dall’art. 25 che modifica le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese, estendendo il perimetro del suo monitoraggio alle più recenti comunicazioni della Commissione.²

La struttura della legge riflette una pluralità di obiettivi non sempre agevolmente riconducibili a una linea di coerenza sistematica univoca: accanto alle misure di carattere strutturale — quali le deleghe legislative in materia di artigianato, confidi e start-up — convivono interventi puntuali e settoriali, come la disciplina delle false recensioni online o la modifica delle caratteristiche analitiche della birra. Tale disomogeneità è peraltro caratteristica endemica dei provvedimenti omnibus che contraddistinguono la tecnica legislativa italiana, ancorché in tensione con il principio di chiarezza e certezza del diritto di matrice costituzionale (art. 70 Cost. e giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d’urgenza).

2. Le misure per l’aggregazione imprenditoriale e il trasferimento generazionale

2.1. Le agevolazioni fiscali per le reti di imprese

Il Capo I della legge (artt. 1-6) introduce un insieme organico di misure volte a favorire l’aggregazione tra imprese minori e il trasferimento intergenerazionale delle competenze. L’art. 1 prevede, per i periodi d’imposta 2026-2028, un’agevolazione fiscale a beneficio delle imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e seguenti, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (conv. con modificazioni dalla l. 9 aprile 2009, n. 33): la quota di utili destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, se accantonata in apposita riserva, è esclusa dalla formazione del reddito imponibile nell’esercizio di riferimento, nel limite massimo di euro 1.000.000 annui per singola impresa e di euro 15 milioni complessivi per ciascun anno 2027-2029.

La norma riprende e rafforza la logica degli incentivi alla rete d’impresa già sperimentati in passato, con l’importante novità dell’asseverazione preventiva del programma comune da parte di organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale. Desta tuttavia qualche perplessità il meccanismo di vigilanza affidato all’Agenzia delle Entrate «anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione», che potrebbe generare dubbi in ordine alla terzietà dei soggetti privati di asseverazione rispetto alle imprese associate.³

2.2. Le centrali consortili come enti mutualistici di sistema

L’art. 4 introduce una figura giuridica inedita nell’ordinamento italiano: le «centrali consortili», riconosciute quali «enti mutualistici di sistema». Si tratta di società consortili per azioni ex art. 2615-ter c.c. aventi funzione di indirizzo e coordinamento di aggregazioni di MPMI già riunite in consorzi di filiera. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, nel limite massimo di cinque enti. Il dispositivo si segnala per la sua originalità sistematica, innestando elementi tipici della cooperazione e del consorzio in una veste societaria per azioni, con vincoli di mutualità rafforzata (divieto di distribuzione dividendi superiori all’interesse legale, obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a scopi di pubblica utilità).

2.3. Il part-time incentivato e il ricambio generazionale

L’art. 6 introduce, in via sperimentale per il biennio 2026-2027 e nel limite di 1.000 lavoratori, un regime di incentivo al part-time per l’accompagnamento alla pensione nelle imprese private con fino a cinquanta dipendenti. Il meccanismo prevede un esonero contributivo del 100% a carico del lavoratore (nel limite di euro 3.000 mensili) e la contribuzione figurativa per la quota di retribuzione non percepita, a condizione che il datore di lavoro assuma contestualmente, a tempo pieno e indeterminato, un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni. La condizionalità all’assunzione giovanile rappresenta un elemento di discontinuità rispetto alle ordinarie forme di prepensionamento, configurando la misura come strumento di staffetta generazionale.⁴

3. L’accesso al credito bancario: confidi e cartolarizzazione dei beni di magazzino

Il Capo II (artt. 7-8) affronta il cronico problema dell’accesso al credito per le PMI attraverso due direttrici distinte. L’art. 7 conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina dei confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi), da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge. I princìpi e criteri direttivi indicano una pluralità di obiettivi: l’allargamento della compagine sociale anche a soggetti diversi dalle PMI, la revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), lo sviluppo delle attività di consulenza e assistenza finanziaria alle imprese consorziate. La delega costituisce il portato di un dibattito ultraventennale sulla razionalizzazione di un settore caratterizzato da forte frammentazione e da una significativa eterogeneità degli operatori.

L’art. 8 interviene sulla legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione, introducendo la possibilità di cartolarizzare, oltre ai crediti già esistenti, anche quelli futuri, e soprattutto estendendo l’istituto allo stock di magazzino delle imprese (beni mobili registrati e non). La previsione della segregazione patrimoniale attraverso la cessione a società veicolo d’appoggio (SPV) per i beni di magazzino è innovativa e risponde all’esigenza delle PMI manifatturiere di valorizzare finanziariamente l’immobilizzo di scorte. Non mancano tuttavia profili di complessità applicativa, in particolare con riferimento alla valutazione dei beni ceduti e alla gestione del rischio di deterioramento delle scorte nel corso dell’operazione.⁵

4. Il corpus delle semplificazioni (Capo III, artt. 9-17)

Il Capo III, articolato in ben nove disposizioni (artt. 9-17), rappresenta la sezione quantitativamente più consistente della legge e recepisce un’agenda di semplificazione di lungo corso. Tra le misure di maggiore rilievo sistematico si segnalano: l’esonero dall’assicurazione obbligatoria RC auto per i carrelli elevatori non immatricolati operanti in aree aziendali chiuse (art. 9), che supera una lacuna di coordinamento con il d.lgs. n. 209/2005; le modifiche al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro, con l’introduzione dei modelli semplificati INAIL per le microimprese e il riconoscimento dei periodi di cassa integrazione guadagni ai fini del computo della formazione obbligatoria (art. 10); la disciplina delle prestazioni in modalità agile, con la previsione di un’informativa annuale scritta in sostituzione degli obblighi di sopralluogo per gli ambienti non nella disponibilità del datore di lavoro (art. 11).

Di particolare rilievo, per l’ampiezza della delega, è l’art. 15 che conferisce al Governo la facoltà di riformare organicamente la disciplina dell’artigianato di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443. I criteri direttivi delineano una riforma sostanziale: l’estensione del concetto di apporto personale dell’imprenditore artigiano anche alle dimensioni ideative e progettuali; la promozione dell’aggregazione tramite contratto di rete; il rafforzamento dei controlli sull’utilizzo dei riferimenti all’artigianato nella comunicazione commerciale. L’art. 16 anticipa quest’ultimo profilo mediante l’introduzione di una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato (non inferiore a euro 25.000) per le imprese che utilizzino denominazioni riferibili all’artigianato senza essere iscritte all’albo.

5. La disciplina delle false recensioni online (Capo IV, artt. 18-23)

Il Capo IV introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano una disciplina organica delle recensioni online illecite relative a prodotti e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico. La ratio legis è quella di tutelare le PMI del settore dall’alterazione della concorrenza prodotta da pratiche di acquisto o cessione di recensioni false o non autentiche, fenomeno documentato in misura crescente nei principali sistemi di rating digitale.

L’art. 19 definisce i requisiti di liceità della recensione: deve essere rilasciata entro trenta giorni dall’utilizzo del servizio, da chi abbia effettivamente e personalmente fruito della prestazione, e non deve essere il frutto di dazione o promessa di utilità. La recensione perde liceità per «significativa mancanza di attualità» decorsi due anni dalla pubblicazione. Quest’ultimo profilo è di estremo interesse sistematico: si introduce per la prima volta un termine di decadenza della valenza legale della recensione, con effetti dirompenti sulla reputazione online e sulla gestione storica delle piattaforme di rating.

L’art. 20 vieta l’acquisto e la cessione di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari, con applicazione dei poteri investigativi e sanzionatori dell’AGCM ex art. 27 del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). La norma si innesta nel quadro del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), il cui art. 22 contempla il riconoscimento di «segnalatori attendibili». L’art. 21 prevede che l’AGCM adotti linee guida, sentiti AGCOM, Garante Privacy e i Ministeri competenti, e svolga un monitoraggio annuale con obbligo di riferire alle Camere. L’impostazione è coerente con l’approccio co-regolatorio tipico del diritto europeo dei mercati digitali.⁶

6. La delega per il Testo Unico sulle start-up innovative (artt. 24-25)

L’art. 24 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, un decreto legislativo per il riordino in testo unico della disciplina delle start-up innovative, degli spin-off, delle PMI innovative e degli incubatori e acceleratori. La delega ha natura essenzialmente ricognitiva e di coordinamento: i criteri direttivi indicano la razionalizzazione delle disposizioni vigenti, l’abrogazione delle norme obsolete, la semplificazione degli adempimenti, e il riordino della normativa in materia di collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese per il trasferimento tecnologico.

L’art. 25 modifica il Garante per le micro, piccole e medie imprese, aggiornando il perimetro del monitoraggio istituzionale alle comunicazioni europee più recenti (COM(2021) 219 sul «Better Regulation» e COM(2023) 535 sul Pacchetto PMI) e introducendo il meccanismo di consultazione permanente denominato «Reality Checks», mutuato dal lessico della Commissione europea: si tratta di un approccio ispirato a una logica di «regulatory fitness», volto a identificare ostacoli normativi, tecnici ed economici attraverso il coinvolgimento sistematico di esperti e portatori di interesse.

7. Osservazioni conclusive

La l. n. 34/2026 realizza un intervento complessivamente significativo, ancorché non privo di criticità metodologiche e sistematiche. Sul piano dei pregi, va riconosciuto il tentativo di operare su più livelli dell’ecosistema delle PMI in modo simultaneo: dall’aggregazione imprenditoriale all’accesso al credito, dalla semplificazione burocratica alla tutela reputazionale nel mercato digitale. La scelta di utilizzare in larga misura lo strumento della delega legislativa — per la riforma dei confidi, dell’artigianato, delle start-up e delle centrali consortili — è coerente con la necessità di interventi tecnici di dettaglio che il legislatore delegante non è in condizione di svolgere in sede parlamentare, ma introduce elementi di incertezza temporale e rischi di attuazione parziale.

Sul piano critico, la disomogeneità della legge — che in un unico provvedimento tratta di previdenza complementare, cartolarizzazione, sicurezza sul lavoro, recensioni online e caratteristiche analitiche della birra — pone interrogativi in ordine al rispetto dei canoni di chiarezza e qualità della normazione, tanto più in un contesto in cui l’auspicata «legge annuale» avrebbe potuto costituire l’occasione per una riflessione più organica sulla competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della transizione digitale e ambientale. L’efficacia delle misure previste dipenderà in larga misura dalla puntuale adozione dei decreti ministeriali e legislativi delegati, nonché dalla capacità delle strutture amministrative coinvolte — INPS, INAIL, AGCM, Agenzia delle Entrate, Ministero delle imprese e del made in Italy — di tradurre le previsioni legislative in procedure operative funzionali alle reali esigenze delle imprese minori.

 

 

 

 

 

Note bibliografiche
1 Per un inquadramento statistico aggiornato, v. ISTAT, Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi, Roma, 2025; COMMISSIONE EUROPEA, Annual Report on European SMEs 2024/2025, Brussels, 2025. Sul ruolo delle PMI nel tessuto produttivo italiano si vedano anche M. FORTIS, La doppia forza dell’Italia. Esportazioni e distrettualità nell’economia italiana, Bologna, 2005; nonché F. BARCA, Il capitalismo italiano: storia di un compromesso senza riforme, Roma, 2010.
2 Sul quadro europeo delle PMI, v. COMMISSIONE EUROPEA, COM(2008) 394 definitivo, «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Small Business Act per l’Europa», Bruxelles, 2008; ID., COM(2023) 535 definitivo, «Pacchetto di aiuti per le PMI», Bruxelles, 2023; G. CONTE, Lo Small Business Act europeo e la sua attuazione nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. comm., 2012, I, pp. 341 ss.
3 Sulle reti di imprese, per un approfondimento sistematico, v. V. DONATIVI, Le reti di imprese, Milano, 2011; F. CAFAGGI, Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, in Contratti, 2009, pp. 915 ss.; R. SANTAGATA, Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, pp. 323 ss. Con riferimento specifico al profilo fiscale delle reti, v. A. CONTRINO, Il regime tributario delle reti di imprese, in Dir. prat. trib., 2013, I, pp. 275 ss.
4 Sul tema del ricambio generazionale nelle PMI, v. F. DENOZZA, PMI e successione d’impresa, in Riv. soc., 2021, pp. 113 ss.; M. MAUGERI, Trasferimento d’azienda e tutela dei creditori, Milano, 2016. Sulla disciplina del part-time nel contesto del lavoro subordinato, v. R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Milano, 2025, pp. 456 ss.
5 Sulla cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999, v. F. SALERNO, La cartolarizzazione dei crediti, Milano, 2000; M. EREDE – G. SANDRELLI, La cartolarizzazione dei crediti: aspetti giuridici, in Banca borsa tit. cred., 2000, I, pp. 213 ss. Sull’estensione ai beni mobili, v. ora le osservazioni di A. BLANDINI, Le nuove frontiere della cartolarizzazione nella l. n. 34/2026, in Banca borsa tit. cred., 2026 (in corso di pubblicazione). Sui confidi, v. M. RISPOLI FARINA (a cura di), I consorzi di garanzia collettiva dei fidi, Napoli, 2008; G. CASTALDI, La disciplina dei confidi alla luce del d.lgs. n. 141/2010, in Banca impresa soc., 2011, pp. 69 ss.
6 Sulle false recensioni online nel quadro del DSA, v. F. DI PORTO – A. NICITA, Il Digital Services Act: un’analisi giuridico-economica, in Mercato concorrenza regole, 2023, pp. 67 ss.; T. CASE, Online Fake Reviews and Competition Law, in European Competition Law Review, 2023, pp. 381 ss.; G. DE MINICO, Digital Services Act e tutela dei consumatori: una prima lettura, in Giornale dir. amm., 2023, pp. 465 ss. Più in generale, sul diritto delle piattaforme digitali, v. S. LANNI, Platform economy e diritto dell’impresa, Torino, 2024.

Riferimento normativo principale
— Legge 11 marzo 2026, n. 34, «Legge annuale sulle piccole e medie imprese», pubblicata in G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2026, in vigore dal 7 aprile 2026 (26G00050). Disponibile all’indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/23/26G00050/sg.

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