La sessualità del detenuto. Brevi riflessioni per una giustizia più umana

La sessualità del detenuto. Brevi riflessioni per una giustizia più umana

In una recente intervista la Presidente della Corte costituzionale ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una giustizia più umana e ha fatto opportunamente riferimento alle condizioni dei carcerati, tema sul quale la Corte si è dimostrata molto sensibile, come dimostrano i vari “viaggi tra le carceri” che hanno portato i Giudici costituzionali negli istituti di pena.

Il discorso della Presidente evidenzia che il presupposto di una giustizia più umana è necessariamente l’umanizzazione della pena carceraria.

Umanizzazione della pena significa che la stessa deve rispettare non solo i diritti umani del detenuto ma anche i suoi bisogni umani.

In verità i Tribunali di Sorveglianza e la Corte di Cassazione dimostrano una sempre crescente sensibilità verso i bisogni del detenuto e vi sono sempre più ordinanze e sentenze che testimoniano questo cambiamento.

Tuttavia tra i diritti e i bisogni del detenuto non rientra ancora la sessualità.

Il diritto all’intimità sessuale è ancora un argomento tabù che resta fuori sia dai discorsi istituzionali e accademici relativi al carcere sia dai progetti di riforma dell’ordinamento penitenziario.

È un problema che i detenuti avvertono fortemente e lo hanno affrontato in una recente intervista rilasciata alla rivista Ristretti.

Mentre in altri paesi come la Germania, la Svizzera, la Spagna, l’Olanda e persino Albania e Romania, solo per citarne alcuni, al detenuto è riconosciuto il diritto a incontrarsi con il proprio partner in ambienti riservati, in Italia la pena carceraria vive questa contraddizione: si riconoscono e si promuovono i rapporti del detenuto con la famiglia, e dunque anche con il proprio partner, essendo essi fondamentali per il processo rieducativo del detenuto ma il diritto all’intimità sessuale non viene contemplato.

È rimasta lettera morta la Raccomandazione del Parlamento europeo 2003/2188 del 2004 che prevede il diritto del detenuto “a una vita affettiva e sessuale attraverso la predisposizione di misure e luoghi appositi

In Italia si ritiene che il diritto a soddisfare i bisogni sentimentali e sessuali non rientri nel percorso rieducativo del condannato, come se la dimensione sessuale non appartenesse alla sfera umana e l’attività sessuale non rientrasse nel novero dei bisogni umani.

Questa limitazione deriva forse da una visione ancora monacale del carcere come luogo di espiazione, fondato su isolamento, lavoro e penitenza.

Il detenuto ha dunque il diritto di sposarsi, di incontrare in carcere il suo partner, di coltivare i suoi i suoi rapporti sentimentali e familiari ma non ha il diritto di vivere la sua intimità sessuale.

La sessualità del detenuto è tutt’oggi vista come una forma di abbrutimento, di perversione del corpo e dello spirito, senza considerare, però, gli effetti dannosi di questa privazione sulla personalità del recluso e sulla stabilità dei suoi rapporti con il proprio partner.

Sono ormai noti gli studi psicologici sugli effetti della deprivazione sessuale sul detenuto e anche sui suoi rapporti con la moglie o compagna, la quale finisce per vivere una prigionizzazione secondaria, secondo la definizione di Comfort.

Dunque la privazione sessuale potrebbe compromettere proprio quei rapporti familiari che l’ordinamento vuole salvaguardare a fini rieducativi.

Senza diritto alla sessualità il corpo del detenuto è un corpo giuridicamente mutilato, tutelato nei suoi diritti alla salute, all’integrità, a non essere torturato ma privo del diritto a soddisfare il suo istinto sessuale.

Il detenuto è un soggetto asessuato, costretto a vivere la sua sessualità in modo abnorme e clandestino, attraverso la masturbazione o talvolta l’omosessualità.

Una giustizia che voglia essere umana non può tralasciare questa dimensione dell’umano che appartiene all’uomo libero come al detenuto e una riforma che voglia procedere veramente verso l’umanizzazione della pena detentiva non può continuare a ignorare il diritto alla intimità sessuale.


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