L’udienza presidenziale ex art. 708 cpc

L’udienza presidenziale ex art. 708 cpc

L’udienza presidenziale, affonda le proprie radici nel dettato dell’art. 708 c.p.c., il quale individua uno degli elementi essenziali di suddetta fase, ossia il suo carattere precontenzioso. Infatti, alla mancata comparizione o costituzione della parte, non consegue alcuna decadenza processuale.

Il Presidente, fondandosi solo su quanto risulta dal ricorso e dalle dichiarazioni rese dai separandi, autorizza i coniugi a vivere separatamente, determina (anche se in modo meramente provvisorio) le modalità del loro regime di vita attraverso l’emanazione dell’ordinanza Presidenziale, provvedimento provvisorio ed urgente, interinale ed anticipatorio, che, per la sua intrinseca natura, non è soggetto ai mezzi di impugnazione propri delle sentenze.

Nonostante sia un provvedimento provvisorio ed urgente, nella prassi, sebbene a causa di siffatta natura venga adottato con una certa superficialità, al tempo stesso permane fino alla sentenza definitiva.

Addirittura, capita anche che durante il giudizio intrapreso per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio continui a permanere detto provvedimento, diventando in questo modo, definitivo.

La decisione è immediata ed incide direttamente sulla vita delle persone. È il primo momento di approccio tra le parti e la legge. A tal proposito, il legislatore ha delineato uno schema ben preciso: innanzitutto debbono essere ascoltate in modo informale le parti (prima singolarmente e poi congiuntamente), si tenta la conciliazione delle parti[1], si emette un’ordinanza sugli aspetti della separazione. Il tutto, in pochissimo tempo.

Frequentemente, e questi sono i casi più semplici nella prassi, l’accordo si risolve in una trattativa economica. Proprio per questo motivo, il codice, richiede che i coniugi depositino tutti gli atti relativi alla situazione reddituale degli ultimi tre anni; potrebbero essere anche chieste delle informazioni alla Guardia di Finanza per delle indagini patrimoniali (tramite banche dati dell’Agenzia delle Entrate, Banche, Camera di Commercio, etc…). Tali indagini, al tempo stesso, potrebbero essere supplite dall’interrogatorio delle parti. Tuttavia, laddove manchino delle informazioni certe, per poter stabilire la cifra dell’assegno familiare, si effettuano delle presunzioni.

Ulteriore punto critico è dato dall’affidamento dei figli. Al di là della regola generale dell’affido condiviso, la prassi dimostra che sussistono delle difficoltà pratiche, come, ad esempio, garantire il diritto di visita al genitore non collocatario. È buona norma, sentire i figli che abbiano compiuto i dodici anni di età.

Per quanto concerne il diritto alla casa familiare, l’assegnazione della casa familiare in sede di separazione viene disciplinata dall’art. 337 sexies c.c. il quale prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli“. Il suddetto articolo stabilisce altresì che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare”. Nella prassi, nell’ipotesi in cui i separandi convivano ancora nella stessa casa, è necessario far comprendere ad uno dei coniugi che è giunto il momento di andare via.

L’ultimo comma dell’art. 708 c.p.c., introdotto dalla L. 54/2006, ha innovato sensibilmente la disciplina dei provvedimenti presidenziali in materia di separazione personale, prevedendone la reclamabilità alla Corte d’Appello nel termine di dieci giorni dalla notifica[2].

Occorre tenere distinta la reclamabilità ex art. 708, 4 comma, c.p.c., dalla revocabilità ex art. 709, 4 comma c.p.c.[3], in quanto i presupposti sono diversi. Ne consegue che la parte non può scegliere.

Quando la parte non ha proceduto al reclamo, laddove fossero intervenuti nuovi fatti, può chiedere la revoca o la modifica del provvedimento.

Si procede con il reclamo o per una falsa applicazione delle norme di diritto o per motivi processuali. Il ricorso va presentato in cancelleria entro dieci giorni dall’emanazione del provvedimento che s’intende reclamare. Ricorso e provvedimento vanno notificati alla controparte presso il domicilio eletto e al PM. La Corte di Appello decide con decreto non impugnabile e non reclamabile.

Con la sent. n. 15416/2014, la Corte di Cassazione ha ritenuto non reclamabili i provvedimenti del Giudice Istruttore.


[1] Individuando i punti di contrasto, si va alla ricerca di un accordo tra le parti che preservi i figli e faccia in modo che non si presentino ulteriori dissidi in futuro. Se l’accordo riesce, si mette un punto fermo sin da subito, risparmiando, in termini di tempo, almeno due anni. L’accordo può – con una metafora – essere definito come un “vestito di sartoria cucito sulle forme delle parti”. Proprio per tale ragione, nella prassi risultano essere gli avvocati, più del giudice, a conoscere l’interesse delle parti. Compito dell’avvocato, pertanto, è quello di “non sostenere tesi assurde dei propri clienti”. Inoltre, ricorsi troppo dettagliati “fanno male” all’accordo. Occorre partire da ricorsi “light” che favoriscano l’accordo (puntando l’attenzione solo sugli elementi essenziali, quali il mantenimento, l’affidamento e l’assegnazione della casa familiare), rimettendo ulteriori questioni alle future memorie integrative.
[2] Laddove manchi notifica, decorre il termine lungo di sei mesi.
[3] Strumento utile che riesce ad adeguare l’ordinanza presidenziale agli eventi succedutisi nel tempo.

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Maria Celeste Lenza

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