Negligenza dell’assicurato: opera l’art. 1900 c.c.?

Negligenza dell’assicurato: opera l’art. 1900 c.c.?

Il presente contributo si propone di esaminare il contratto di assicurazione, e in modo particolare ci si soffermerà ad analizzare una recente sentenza della Cassazione Civile avente ad oggetto l’ analisi dei motivi per i quali in alcune ipotesi l’assicuratore non è obbligato a risarcire i danni all’assicurato.

Il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio, in quanto l’assicuratore si assume il rischio che al verificarsi di un evento futuro e incerto dovrà risarcire i danni subiti dall’assicurato.

L’assicuratore è un imprenditore.

Il contratto di assicurazione, anche se esistono diverse categorie di assicurazioni presenta elementi di comunanza con tutte le categorie, infatti per quel che concerne la stipula del contratto  solitamente la proposta viene fatta dall’assicurato su moduli predisposti dall’assicuratore e la proposta è per legge irrevocabile per il termine di 15 giorni. Se poi l’assicurato non può stipulare il contratto in prima persona può farsi sostituire da un rappresentante, il quale se agisce in nome e per conto dell’assicurato farà si che gli effetti del contratto di assicurazione si producano in capo all’assicurato; se agisce in nome proprio ma per conto dell’assicurato allora gli effetti del contratto si producono nella sua sfera giuridica, quindi sarà egli stesso che dovrà pagare il premio all’assicuratore.

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale ma deve essere provato per iscritto quindi l’assicuratore deve rilasciare all’assicurato una polizza che se è nominativa ha solo valore probatorio cioè serve a dimostrare l’esistenza del contratto, se la polizza è all’ordine o al portatore consente anche il trasferimento del credito verso l’assicurato ma con gli effetti della cessione.

Gli elementi comuni a tutte le tipologie di assicurazioni sono:

il rischio: è inteso come la possibilità che un evento futuro e incerto possa verificarsi. Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della stipulazione del contratto lo stesso è NULLO. Se il rischio è venuto meno dopo la conclusione del contratto questo si scioglie ex lege.  Se poi l’assicurato con dolo o colpa grave pone in essere delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze allora l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o se non vi è dolo o colpa può recedere. L’annullamento o il recesso devono essere esercitati entro 3 mesi che decorrono da quando l’assicuratore scopre le dichiarazioni inesatte o le reticenze. Se si chiede annullamento l’assicuratore non dovrà pagare alcun indennizzo, se si chiede recesso l’assicuratore può chiedere solo una riduzione dell’indennizzo.

Il rischio può diminuire e in tal caso all’assicuratore spetta un premio minore ma egli può anche recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione ma il recesso produce effetto dopo un mese; se il rischio si aggrava l’assicurato deve darne immediato avviso all’assicuratore che può o accettare l’aggravamento chiedendo il pagamento di un premio più elevato con il consenso dell’assicurato o può recedere dal contratto entro un mese

il premio: è il corrispettivo che spetta all’assicuratore. Esso deve essere pagato anticipatamente in un’unica soluzione o in rate periodiche ed è indivisibile, se non è pagato alle scadenze convenute l’assicurazione resta sospesa e il contratto si risolve di diritto se nel termine di 6 mesi l’assicuratore non agisce per la sua riscossione.

Fatte queste premesse la fattispecie su cui sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici di piazza Cavour ha avuto ad oggetto la richiesta che un assicurato avanzava nei confronti della sua compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza, a seguito di un incendio che distruggeva alcuni suoi beni (pista di go-kart e alcuni go-kart) che si trovavano su un semirimorchio  che lo stesso aveva parcheggiato vicino a dei cassonetti stracolmi di immondizia i quali già in passato erano stati oggetto di atti incendiari.

A seguito della richiesta di indennizzo la compagnia assicurativa, riteneva che la polizza assicurativa sarebbe intervenuta a indennizzare l’assicurato solo se non vi fosse stata colpa grave da parte di quest’ultimo; e a sostegno della propria tesi citava in riferimento l’art. 1900 c.c. il quale afferma che <<L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario…>>.

La giurisprudenza interpretativa di legittimità ha chiarito che al fine di poter ricevere l’indennizzo è opportuno parametrare il grado di colpevolezza dell’assicurato alla rilevanza della sua condotta in relazione all’evento garantito, sicché sussisterebbe una negligenza dell’assicurato ogni volta che la sua azione o omissione è causa sufficiente a determinare l’evento (Cass.civ.n.7763/2005).

Ribadendo questo principio, i giudici della Cassazione, in riferimento al caso di specie hanno ritenuto che la richiesta dell’assicurato rivolta alla compagnia assicurativa dovesse essere rigettata in quanto la condotta dell’assicurato consistente nell’aver parcheggiato nel periodo estivo una struttura con materiali infiammabili a una distanza di 15 metri dai cassonetti dell’immondizia  essendo a conoscenza dei pregressi episodi incendiari implica una condotta negligente e  non rispondente ai canoni di cui al 1900 c.c. che per l’appunto escluderebbe l’indennizzo nelle ipotesi in cui la condotta dell’assicurato sia caratterizzata da dolo o colpa grave con la conseguenza che laddove quest’ultimo avesse agito con diligenza e non avesse parcheggiato vicino ai cassonetti dell’immondizia i suoi beni non sarebbero stati colpiti dalle fiamme e non sarebbero andati distrutti.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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