Pensioni privilegiate esenti da IRPEF

Pensioni privilegiate esenti da IRPEF

Tizio richiedeva all’Agenzia delle Entrate competente il rimborso delle trattenute IRPEF della pensione privilegiata, di cui era titolare dal settembre 2001, in quanto invalidato da infortuni accorsi durante la prestazione del servizio di leva. L’ufficio negava tale rimborso; di conseguenza, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che però rigettava il ricorso per il mancato rispetto del termine per il deposito, motivo che assorbiva anche le questioni di merito.

Tizio, allora proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, sottolineando il pieno rispetto dei termini per proporre ricorso, nonché l’illegittimità del provvedimento impugnato. In base all’art. 34 c. 1 del D.P.R. 601/1973, le pensioni privilegiate ordinarie militari, per fatti invalidanti connessi alla prestazione del servizio di leva sono esenti da IRPEF, perché hanno natura risarcitoria. Ciò che rileva, infatti, in questi casi, è che la menomazione sia stata subita durante il servizio di leva obbligatorio.

La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza n. 1313/3 del 06.07.2017, ha accolto l’appello, dichiarando dovuto il rimborso delle ritenute IRPEF a Tizio, riconoscendo la natura risarcitoria della pensione privilegiata (cfr. Cass. Civ. sezione tributaria, sentenze n. 10334/2004 e 11483/2005). Nel caso si specie, inoltre, la pensione percepita era da considerarsi tabellare, in quanto corrisposta per una patologia contratta durante il servizio militare.


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