PORTO D’ARMI: legittimo il diniego per condanna patteggiata ed estinta

PORTO D’ARMI: legittimo il diniego per condanna patteggiata ed estinta

Cons. di Stato, Sez. III, 27 aprile 2015, n. 2158

In tema di richiesta di rilascio del porto d’armi, la condanna penale, anche non recente ed anche se estinta, assurge a parametro sostanziale di valutazione della personalità e della pericolosità sociale del richiedente: così, è legittimo il diniego per inaffidabilità a causa della perdita della buona condotta.

Il fatto

Un questore negava il rilascio del porto d’armi per uso sportivo ad un soggetto condannato, ventiquattro anni prima e per patteggiamento, ad undici mesi di reclusione per atti di libidine violenti su minore di anni 14 e, circa due anni prima, riabilitato dal Tribunale di Sorveglianza.

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A seguito di impugnazione, il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, con sentenza n. 10125 del 2 ottobre 2014 annullava il provvedimento impugnato in quanto affetto dai vizi di carenza di istruttoria e di motivazione, “atteso che senza svolgere accurati accertamenti sulla personalità del richiedente indicando in motivazione quali siano i fatti espressivi di pericolosità sociale del ricorrente in base ai quali può essere svolto il giudizio prognostico sulla sua attuale inaffidabilità circa l’uso delle armi“.

L’Amministrazione appellava l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

La decisione

Per giurisprudenza pacifica, l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1270 dell’11 marzo 2015).

Non risulta priva di rilievo, nella valutazione compiuta, anche la circostanza che il titolo di polizia era stato richiesto per la prima volta e per un uso sportivo, quindi per una finalità che risultava certamente recessiva rispetto all’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica. Senza contare che la finalità sportiva può essere appagata senza che sia necessario disporre di una propria arma personale.

In conclusione, le valutazioni fatte dal questore sulla non completa affidabilità (all’uso delle armi) erano legittime atteso che il richiedente si era macchiato (in passato) di un grave reato con l’uso di violenza.

CONFORME: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1270 dell’11 marzo 2015; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5595 del 14 novembre 2014; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014.


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