Protezione internazionale e tutela giurisdizionale effettiva

Protezione internazionale e tutela giurisdizionale effettiva

Sommario: 1. Oggettività della sentenza – 2. Procedimento principale e questione pregiudiziale – 3. La tipicità giuridica e giudiziale di “deduttiva” e “compensativa” natura nella controversa debenza procedimentale – 4. Il disciplinare normativo – 5. Conclusioni
Normativa: 27, Reg. (UE) n. 604/2013; 267 TFUE; 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE; 46, paragrafo 3, Direttiva 2013/32; 39/2 legge 15 dicembre 1980 del diritto belga; Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584.

 

1. Oggettività della sentenza

La pedissequa pronuncia della CGUE, risalente al 15 aprile 2021, e curata dalla “Grande Sezione” della medesima, analizza ed esplora, il tema di una controversia, che ha visto avversi, il cittadino H.U. di uno Stato terzo all’Unione, e il Conseil d’État belga. Tale pronuncia, si oggettivizza, non unicamente nell’ambito della debita escussione cui al conteso petitum ed alla legittimazione della causa petendi in itinere, bensì, e soprattutto «sull’interpretazione dell’art. 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31 – «regolamento Dublino III»), nonché dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.».  

 2. Procedimento principale e questione pregiudiziale

Il 1° agosto 2017, presso l’“Office des étrangers”[1], in Belgio, il cittadino straniero H.A., vede negarsi personale “richiesta di asilo”. Ciò predetto, si fa inclusiva e formale “ingiunzione” di “respingimento”, finalizzante, il rafforzamento della domiciliazione e della residenza di tale cittadino, nel proprio paese di origine.

Il Sig. H.A., sollecitava, un esame “congiunto” della propria “domanda di asilo”, unitamente, a quella posta in essere dal proprio fratello, il 22 agosto del 2017, con sottolineata esigenza di adempimento di sostanziale «garanzia d’equità procedimentale». Al Sig. H.A., veniva contestato ciò, in ragione della sostenibilità di una giudiziale “tesi”, in ordine alla quale, l’ingresso del fratello del Sig. H.A. in Belgio, si rifaceva ad elementi «successivi all’adozione della decisione controversia dell’Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri) e non potevano pertanto essere presi in considerazione al fine di valutare la legittimità della decisione stessa.».[2]

Corrispondentemente, a tale suffragante “tesi” di “legislativa” legittimità, viene a porsi l’origine di una “pregiudiziale questione”, sottoponibile, alla illustrissima Corte dell’Unione, in virtù e nel merito, dell’affermatisi “pregiudizio”, in materia di esercizio del “diritto a un ricorso effettivo”, ai sensi dell’art. 27 del “regolamento Dublino III”, nonché, nel rispetto dell’applicazione di cui all’art. 47 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”. Un “rinvio pregiudiziale”, aspirato, dal Conseil d’État[3] belga, nei seguenti termini, o meglio:

«Se l’art. 27 del [regolamento Dublino III], da solo o in combinato disposto con l’art. 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di tenere in considerazione, all’occorrenza, elementi successivi alla decisione di “trasferimento Dublino” al fine di garantire il diritto a un ricorso effettivo.».[4]

De facto, il 28 agosto 2019, il Sig. H.A., vede riconoscersi la “protezione internazionale” da parte delle autorità del governo belga. Ciononostante, il giudice del rinvio, persevera, in costanza di mantenimento, del ricorso per cassazione cui al procedimento principale predetto, poiché «esso riguarda una decisione giurisdizionale che nessuna circostanza fattuale può eliminare dall’ordinamento giuridico.», e conseguentemente: «Dal momento che il giudice del rinvio ritiene di essere ancora tenuto, in applicazione delle norme processuali del diritto belga, a dirimere la controversia di cui al procedimento principale, si deve ritenere che tale controversia sia tuttora pendente dinanzi a tale giudice e che, ai fini della soluzione di detta controversia, permanga l’utilità di una risposta della Corte alla questione sollevata.».[5]

3. La tipicità giuridica e giudiziale di “deduttiva” e “compensativa” natura nella controversa debenza procedimentale

L’esimia Corte, si esprime nel seguente giudizio di concludente legittimità dirimente, sensibilizzando al che:

«L’art. 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano[7] [omissis] essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinati ai fini della corretta applicazione di detto regolamento, salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a seguito del verificarsi di siffatte circostanze e che, segnatamente, non sia subordinato alla privazione della libertà dell’interessato stesso né al fatto che l’esecuzione della decisione citata sia imminente.».(Sentenza della CGUE (Grande Sezione) – 15 aprile 2021 nel giudizio di causa C-194/19, pag. 10).[8]

Il Considerando n° 19, del citato regolamento pone in essere la seguente disciplina di merito, per la quale:

«Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.».

Poiché: «1.Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. 2.Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. 3.A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.». (Art. 47, “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” della Carta dei diritti fondamentali dell’UE – Capo VI, Giustizia.).

Ciò nell’interezza di una sensibile “deferenza”, e “attenzione”, all’incisivo “essere” di una dimensione legislativa e di diritto propriamente europea: «Consapevole del proprio[9] patrimonio spirituale e morale, [omissis] fondante[10] [omissis] valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; [omissis] basandosi[11] sui principi di democrazia e dello stato di diritto. [omissis] ponendo la persona al centro della [omissis] propria[12] azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.». (Secondo paragrafo del “Preambolo” cui alla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”).[13]

4. Il disciplinare normativo

L’art. 27[14] del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, risalente al 26 giugno 2013, sistematizza, l’ambito di un applicativo regolamentare cui alla fattispecie di natura oggettiva, ivi rappresentata, nei seguenti disciplinari “paradigmi” di legislativa natura, ovvero:

  • “Il richiedente o altra persona di cui all’art. 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso a una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.” – (Comma 1, art. 27 del Reg. n. 604/2013).

  • Inoltre, nella saggezza della misura di quanto così affermato dal comma 1, art. 27 cui al predetto regolamento, si rende “essenziale” ed “indispensabile”: “Riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno”. (Lettera d), paragrafo 1, art. 18[15]).

Tali paradigmi trovano personale risposta di giuridica assegnazione, e ragionevolmente, in considerazione della salvaguardia cui al “principio di effettività” nell’urgenza, necessità e occorrenza del debito “esercizio dei diritti conferiti dall’Unione”, e, nella convergente “tutela giurisdizionale effettiva e sufficiente” da conseguentemente e unitamente garantirsi, compiutamente, attraverso l’opportunità della concretezza di un “mezzo di ricorso specifico”, sancendo che:

«In conformità a una costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti degli amministrati, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) – [v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2002, HI, C-92/00, EU:C:2002:379, punto 67; del 13 dicembre 2017, El Hassani, C-403/16, EU:C:2017:960, punto 26, nonché del 9 settembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rigetto di una domanda ulteriore – Termine del ricorso) (C-651/19, EU:C:2020:681), punto 34], in pag. 9 cui alla sentenza della CGUE, Grande Sezione, del 15 aprile 2021 – Causa C-194/19, di contestuale analisi procedurale e sostanziale.).

5. Conclusioni

Gli “elementi” giurisprudenziali, collimanti, in tema di “protezione internazionale” cui alla fattispecie ivi rappresentata, rispondono, a dei precisi “parametri”, “paradigmi” o “canoni” predittivi, di ordine esecutivo-regolamentare. Nello specifico, i “capisaldi” sui quali incorniciare il pedissequo ricorso cui alla predetta causa C-194/19, suggellano i seguenti giuridici riporti di resiliente natura, ovvero:

  1. il diritto di “asilo”;

  2. la tutela del “cittadino straniero” e dell’“apolide”;

  3. la circoscrizione di una profonda “teorica” e “applicativa” tutela dell’incipit cui al civitatem conceptum universalmente inteso;

  4. il diritto a un “ricorso effettivo”;

  5. una “sufficiente tutela giurisdizionale”;[16]

  6. la “salvaguardia” e l’“avanzamento”, da rendere auspicabili, nella procedurale “processabilità dei ricorsi a custodia e sostegno dei diritti amministrati e degli amministrati”;[17]

  7. la tutela del “principio di autonomia processuale”;[18]

  8. la tutela dell’“esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione”.[19]

Una summa “compartizione”, o giurisprudenziale “distribuzione”, cui alla finalistica competenza al che: «[…] un ricorso effettivo preveda l’esame completo ex nunc degli elementi di fatto e di diritto (…) quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.».[20] Una summa corrispondenza, che trova la propria esimia espressione di legittimità e legalità attraverso un carrefour di legislazioni, quali, quella di attinenza al riconoscimento e applicazione del diritto unionale, del Regolamento di Dublino III, e del diritto belga, in coerenza di validità e costituzionalità cui all’art. 39/2 della legge 15 dicembre 1980 in tema di: accesso al territorio nazionale belga; soggiorno; stabilimento; allontanamento degli stranieri cui al Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584, onde, al sostegno della sostanzialità argomentativa, consecutiva, alla statuitiva decisione della CGUE, con riferimento all’oggettività effettiva del thema decidendum di discussione, cui ai seguenti termini argomentativi:

«Al fine di conferire all’interessato una tutela giurisdizionale sufficiente, un mezzo di ricorso specifico, […] si[21] deve garantire in pratica che l’interessato, nel caso in cui una circostanza successiva alla decisione di trasferimento osti all’esecuzione di quest’ultima, abbia la possibilità di impedire alle autorità competenti dello Stato membro richiedente di procedere al trasferimento dell’interessato stesso verso un altro Stato membro. Detto mezzo di ricorso deve altresì garantire che, qualora una circostanza successiva alla decisione di trasferimento implichi la competenza dello Stato membro richiedente, le autorità competenti di quest’ultimo siano tenute ad assumere i provvedimenti necessari per riconoscere tale competenza e per avviare senza ritardo l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dall’interessato stesso.».[22]

 

 

 

 

 

***

[1] “Ufficio per gli stranieri”.
[2] Pag. 5, “Procedimento principale e questione pregiudiziale”, n. 15. Sent. CGUE – Causa C-194/19 del 15 aprile 2021.
[3] “Consiglio di Stato”.
[4] N° 17, pag. 5, sentenza della CGUE, del 15 aprile 2021, causa C-194/19.
[5] N. 23, “Sulla persistenza dell’oggetto della controversia nel procedimento principale”, pag. 6. Sent. CGUE – Causa C-194/19 del 15 aprile 2021.
[6] «Regolamento Ue n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).».
[7] Il corsivo è della scrivente.
[8] “Avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Conseil d’État (Belgio), con decisione del 12 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2019, nel procedimento H.A. contro État belge.”, pag. 1 della Sentenza per cui è causa.
[9] Ibidem.
[10] Ibidem.
[11] Ibidem.
[12] Ibidem.
[13] Siglata, a Nizza, il 7dicembre 2000.
[14] “Mezzi di impugnazione” – Regolamento (UE) n. 604/2013.
[15] “Obblighi dello Stato membro competente” – Capo V, “Obblighi dello Stato membro competente”. Regolamento (UE) n. 604/2013.
[16] N° 47, pag. 9, sentenza della CGUE, del 15 aprile 2021, causa C-194/19.
[17] N° 42, pag. 9, sentenza della CGUE, del 15 aprile 2021, causa C-194/19.
[18] Ibidem.
[19] Ibidem.
[20] N° 3, pag. 2, sentenza della CGUE, del 15 aprile 2021, causa C-194/19. Il riferimento è al corpus iuris di definizione cui al richiamo dell’art. 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, in tema di: “Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) del 26 giugno 2013, a cura del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.
[21] Il corsivo è della scrivente.
[22] N° 47, pag. 9, sentenza della CGUE, del 15 aprile 2021, causa C-194/19, con riferimento alla sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri, C-201/16, EU:C:2017:805, punto 43.

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