Rilevanza probatoria della Gazzetta Ufficiale nella Cessione dei crediti in blocco

Rilevanza probatoria della Gazzetta Ufficiale nella Cessione dei crediti in blocco

Con la sentenza n. 450/2023, pubblicata il 19/09/2023 il Tribunale di Larino si è pronunciato in ordine alla valenza probatoria rivestita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, nell’ambito della cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 TUB, ai fini della legittimazione ad agire.

Il Giudicante, dopo aver richiamato entrambi gli opposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha ritenuto maggiormente condivisibile l’orientamento secondo cui “in materia di cessione del credito prevista dal codice civile è parzialmente derogata da quella speciale prevista dall’art. 58 d.lgs. n. 385/1993 cit. secondo cui, in caso di “cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, la “banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana […]”, cosicché “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 c.c.”.

La ratio di tale previsione si coglie agevolmente nella necessità di dispensare la Banca dall’onere, considerato eccessivo, di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei apporti acquisiti: pertanto, sulla base di tale disposizione, la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la sua iscrizione nel registro delle imprese assumono una peculiare rilevanza perché consentono di ritenere il trasferimento efficace nei confronti dei debitori ceduti a prescindere da una formale notifica agli stessi, sempre che oggetto della cessione siano crediti  individuabili in blocco, ossia crediti che, seppure autonomi, sono funzionalmente connessi sotto il profilo funzionale sulla base di criteri predefiniti.

Con specifico riferimento alla rilevanza sul piano probatorio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cassazione civile sez. III, 15/02/2023, n. 4676) ha in più occasioni affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione “ ( Cass., sez. 5, 29/12/2017, n. 31118, Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 1, 26/06/2019, n. 17110).

Il Tribunale di Larino ha reputato maggiormente condivisibile tale orientamento (cfr. sentenza n. 384/2023 ), poiché più in linea con le specificità del contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB e artt. 4 e 7 L. n. 130/1999, il quale non è soggetto ad alcuna forma particolare, né ad substantiam, né ad probationem, risultando soggetto alle sole prescrizioni formali dettate dalla Legge in materia di cartolarizzazione dei crediti (art. 4, comma 4 bis L. n. 130/1999).

Ne consegue che ritenere l’estratto della cessione sufficiente quando “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione“, significa valorizzare proprio le specifiche peculiarità del caso concreto, con conseguente applicazione delle generali regole in tema di riparto dell’onere probatorio.


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