Srls (e srl): verso la costituzione online e la creazione di un unico mercato digitale europeo

Srls (e srl): verso la costituzione online e la creazione di un unico mercato digitale europeo

Sommario: 1. Premessa – 2. Cos’è una S.R.L.S.? – 3. S.R.L.S. e S.R.L. a confronto: quando e perchè scegliere una S.R.L.S.? – 4. Costituzione di S.R.L. e S.R.L.S.: cosa cambia dopo la direttiva UE 2019/1151 – 5. Conclusioni

 

1. Premessa

A partire dal 2012 al novero delle società di capitali previste dal codice civile si è aggiunto un ulteriore schema societario: la società a responsabilità limitata semplificata.

La S.R.L.S. è una società di capitali dotata di personalità giuridica autonoma in cui per le obbligazioni sociali risponde solo la persona giuridica con il proprio patrimonio.

Nata come alternativa alla più dispendiosa S.R.L., si pone come obiettivo quello di favorire la creazione di piccole imprese con un basso capitale (a partire da un euro), la crescita economica e l’imprenditoria giovanile.

Se in origine il limite anagrafico posto per la sua costituzione (non più di 35 anni per i soci o per l’unico socio) aveva fatto credere che la S.R.L.S. fosse esclusivamente una società “ per giovani”, oggi a seguito dell’abolizione del requisito d’età, essa rappresenta una possibile soluzione per coloro che intendono costituire imprese di piccole e medie dimensioni ma non hanno a disposizione un ingente capitale da investire.

Esaminiamo ora quali sono le caratteristiche di una S.R.L.S.

2. Cos’è una S.R.L.S.?

Il principale riferimento normativo in tema di S.R.L.S. è l’art. 2463 bis c.c. introdotto dal legislatore ad opera dell’art. 3 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 .

Si tratta di una società che può essere costituita con contratto o atto unilaterale (può essere unipersonale) redatto per atto pubblico davanti al Notaio che lo registra nel registro delle imprese competente per territorio (ove si trova la sede sociale).

L’atto di costituzione di una S.R.L.S. deve essere conforme al modello tipizzato di cui al D.M. n.138 del 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012 le cui clausole sono inderogabili.

L’art. 2463 bis co. 2 n. 3 c.c. stabilisce che l’ammontare del capitale sociale debba essere almeno pari a 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro, che lo stesso debba essere sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione e che il conferimento sia fatto in denaro e versato all’organo amministratore.

L’amministrazione delle S.R.L.S. può essere affidata sia ai soci che a soggetti terzi estranei alla compagine societaria e ciò per effetto dell’art. 9 co. 13 lett. B del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 che ha abrogato l’art. 2463 bis co. 2 n. 6 c.c. che in origine imponeva di scegliere gli amministratori esclusivamente tra i soci.

Come anticipato in premessa, l’art. 2463 bis c.c. nella sua formulazione originaria riservava ai soli under 35 la facoltà di costituire S.R.L.S. e prevedeva che allorquando il singolo socio avesse perso il requisito di età, gli amministratori avrebbero dovuto convocare l’assemblea al fine di deliberare sulla trasformazione della società, in caso di inerzia il soggetto ultratrentacinquenne sarebbe stato escluso di diritto dalla società.

Detto requisito anagrafico è però stato soppresso dall’art. 9, co. 13, lett. A) del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 convertito in legge dall’art. 1, co. 1, della L. 9 agosto 2013 n.99.

Dopo l’abolizione, dunque, il nuovo schema societario è divenuto accessibile agli over 35 e con l’abrogazione dell’art. 2463 bis co. 4 è stata sancita anche la libera trasferibilità delle partecipazioni a qualunque persona fisica senza vincolo di età. Permane, tuttavia, il divieto per le persone non fisiche di far parte della compagine societaria.

3. S.R.L.S. e S.R.L. a confronto: quando e perchè scegliere una S.R.L.S.?

Quando è stata introdotta, la S.R.L.S. sembrava la panacea di tutti i mali poiché consentiva a chiunque volesse intraprendere un’attività di impresa di iniziare il proprio business anche in assenza di ingenti disponibilità economiche.

La S.R.L.S., infatti, essendo nata con lo scopo di agevolare la costituzione di piccole e medie imprese, prevede la possibilità di dar vita a società con un capitale molto basso ( fino ad 1 euro).

Dar vita ad una società con un capitale sociale di importo così contenuto può certamente essere un’idea allettante, ma è realmente un vantaggio?

In verità esso può risultare un vantaggio qualora vi sia l’intenzione di costituire società di piccole dimensioni e soprattutto quando non occorrano finanziamenti da parte di istituti di credito.

Il capitale sociale, infatti, costituisce la dotazione iniziale (e progressiva) attraverso cui la società può avviare e sviluppare la propria attività e rappresenta una garanzia nei confronti dei creditori sociali (specialmente nelle società di capitali -come le S.R.L.S- in cui le società rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio).

Proprio per le considerazioni sopraesposte è difficile ipotizzare che un istituto di credito conceda finanziamenti ad una società con un capitale di 1 euro o poco più.

Rappresenta sicuramente una scelta più lungimirante, anche nell’ottica di una strategia finanziaria di breve o medio periodo, conferire alla S.R.L.S. mezzi idonei a dimostrare agli stakeholder finanziari di disporre di una capacità di autofinanziamento.

Vi è da aggiungere, inoltre, che l’esiguo importo del capitale, che sembrava essere uno dei principali vantaggi nella scelta di costituire una S.R.L.S., ha senza dubbio perso la sua “forza attrattiva” dal momento che l’art. 9 co. 15 ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. con modifiche in L. 9 agosto 2013 n. 99) ha aggiunto all’art. 2463 c.c. il co. 4 prevedendo espressamente la possibilità di costituire S.R.L. ordinarie anche con capitale di misura inferiore a 10.000 euro e pari almeno ad 1 euro purchè in tal caso i conferimenti siano effettuati per intero ai soggetti cui affidata l’amministrazione. Alla luce di queste considerazioni il capitale minimo non può più essere considerato un elemento discriminante nella scelta di una S.R.L.S.

Altra novità volta a facilitare la costituzione di una S.R.L.S, piuttosto che di una S.R.L. ordinaria, è stata l’introduzione di un modello standard per la sua costituzione.

Anche in questo caso però ci sono alcuni aspetti di particolare rilievo da tenere in considerazione. Un modello standard è sicuramente di più semplice e agile consultazione e le probabilità di sbagliare sono ridotte al minimo, ma a quale prezzo?

Il prezzo da pagare è una compressione ex lege dell’autonomia statutaria dal momento che il comma 3 dell’art. 2463 bis prevede che le clausole del modello standard tipizzate siano inderogabili.

L’inderogabilità così sancita, dunque, impedirebbe l’inserimento di clausole discrezionali e opzionali.

Tale limitazione, però, non va intesa in senso eccessivamente restrittivo essendo ammissibili clausole con valore organizzativo o clausole convenzionali aggiuntive come ha avuto modo di precisare la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con nota del 5 marzo 2013( si veda in tal senso anche il parere del Ministero della Giustizia recepito dal Ministero dello sviluppo economico con la Circolare n. 3657/C).

Uno dei vantaggi che caratterizza ancora oggi le S.R.L.S. è il fatto che non siano dovuti onorari notarili per la loro costituzione né diritti camerali o imposte di bollo ma, come avremo modo di vedere meglio nel prossimo paragrafo, la possibilità di ridurre le spese di costituzione potrebbe non essere più una prerogativa esclusiva delle S.R.L.S grazie alla digitalizzazione della procedure di costituzione della società.

4. Costituzione di S.R.L. e S.R.L.S.: cosa cambia dopo la direttiva UE 2019/1151

Per la costituzione delle S.R.L.S. il contratto o l’atto unilaterale costitutivo del rapporto societario devono essere redatti obbligatoriamente con la predisposizione di un atto pubblico e al Notaio sono riservate una serie di funzioni preliminari di controllo.

Il Notaio deve tra l’altro: 1. Accertare la sussistenza dei requisiti di capacità personale dei soci; 2. Verificare la presenza dei requisiti di legge previsti per la costituzione della compagine societaria; 3. Svolgere adempimenti necessari per l’iscrizione dell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata nel registro delle imprese.

Le modalità di costituzione delle S.R.L.S e delle S.R.L. come le conosciamo noi oggi sono destinate a cambiare a seguito delle nuove politiche europee.

Già a partire dalla Direttiva (UE) 2017/1132 è risultata chiara la volontà degli Stati Europei di creare un mercato unico digitale allo scopo di favorire la costituzione online di società e la registrazione di succursali site negli Stati membri.

La citata Direttiva nasce dall’esigenza da un lato di porre fine alle disomogeneità tra gli Stati membri in ordine all’uso di strumenti online e servizi di e-government, dall’altro di favorire le operazioni transfrontaliere che hanno impatto sulle società.

La Direttiva (UE) 2017/1132 va però inserita all’interno di un progetto più ampio che parte dalle comunicazioni della Commissione “Strategia per il mercato unico in europa” e “ Piano d’azione dell’UE per l’e-government2016-2020- Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione”, passa dal Regolamento (UE) 2018/1724 con l’istituzione dello sportello digitale unico e giunge, infine, alla Direttiva (UE) 2019/1151 che disciplina l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Con le due direttive europee è diventata operativa l’interconnessione dei registri centrali, di commercio e delle imprese degli Stati membri e si è chiesto agli stati il compito di provvedere affinchè le procedure di costituzione delle società annoverate all’Allegato II bis ( nel caso dell’Italia le s.r.l. e le s.r.l.s.) siano svolte interamente online.

L’Italia, però, non è del tutto nuova all’utilizzo delle procedure telematiche per la costituzione di società.

Già dal luglio 2016 è ammessa la costituzione interamente digitalizzata delle cosiddette startup innovative.

Esse possono assumere la veste formale delle s.r.l., s.r.l.s., s.p.a.,s.a.p.a. e di società di capitali anche con forma cooperativa mentre non possono mai essere società di persone.

Queste società, però, hanno caratteristiche ben definite e requisiti molto stringenti tra cui il fatto che l’oggetto sociale debba necessariamente riguardare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico e dunque annoverabili tra i contenuti cosiddetti “ innovativi”.

Rimaneva dunque escluso dalla digitalizzazione un ingente numero di società che non possedevano i requisiti per essere qualificate come startup innovative.

Alla luce di tale premessa ben si potrà comprendere la portata innovativa delle citate direttive europee.

Entro il 1° agosto 2021 ( termine prorogato di un anno per gli stati membri che incontrino particolari difficoltà nel recepimento della direttiva ( UE) 2019/1151 e che comunichino entro il 1° febbraio del 2021 l’intenzione di avvalersi della proroga fornendo i “ motivi oggettivi” di detta necessità) gli Stati Europei dovranno adeguare le norme interne alle disposizioni della Direttiva UE 2019/1151 al fine di consentire, alternativamente alla procedura ordinaria, la costituzione online di S.R.L.S. e S.R.L., la registrazione delle succursali e la presentazione di documenti e informazioni in formato digitale.

Il procedimento online si pone dunque in alternativa alla costituzione tradizionale (caratterizzata dalla presenza del Notaio) e prevede che la stipula del contratto avvenga attraverso una piattaforma online per mezzo della sottoscrizione digitale dei soci o dell’unico socio.

La digitalizzazione della procedura di costituzione della società si prefigge, tra l’altro, l’obiettivo di velocizzare i tempi di registrazione delle società e ridurne i costi senza, tuttavia, pregiudicare le esigenze di regolarità e trasparenza delle operazioni di costituzione.

A tal fine la Direttiva europea 2019/1151 consente agli stati membri di stabilire la partecipazione di notai o avvocati affinchè le operazioni avvengano in conformità alla legge purchè ciò non pregiudichi lo svolgimento interamente telematico della procedura.

La procedura informatizzata prevede: 1. Identificazione a distanza dei soggetti sottoscrittori attraverso i mezzi adottati nell’ambito del regime dell’identificazione elettronica approvato a livello nazionale o quelli emessi in altro stato membro riconosciuti ai sensi del R.G. UE n. 910/2014 con comparizione fisica dei richiedenti per la verifica dell’identità prevista solo per i motivi di interesse pubblico (ad es. in presenza di fondati motivi che inducano a sospettare la falsificazione dell’identità del richiedente o il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità giuridica e la capacità dei richiedenti a rappresentare una società.); 2. Assistenza -nei confronti di coloro che intendano costituire una società o registrare una succursale- e accesso alle informazioni messe a disposizione attraverso lo sportello unico digitale o sul portale giustizia elettronica relativamente a: A) procedure e requisiti per la costituzione di società di capitali, registrazione di succursali e presentazione di documenti e informazioni; B) norme relative all’interdizione degli amministratori e descrizione dei poteri e delle responsabilità degli organi amministrativi, di direzione e vigilanza delle società; 3. Espletamento dell’intera procedura di costituzione attraverso le sole modalità telematiche con presentazione di documenti e informazioni in forma elettronica, fatti salvi i requisiti sostanziali e procedurali degli Stati membri, compresi quelli relativi alle procedure giuridiche per l’elaborazione degli atti costitutivi, e all’autenticità, all’accuratezza, all’affidabilità, all’attendibilità e alla forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni trasmessi che non rendano impossibili le procedure online; 4. Utilizzo di documenti e informazioni in forma digitalizzata ad eccezione dei casi in cui l’ottenimento di copie elettroniche di documenti nel rispetto dei requisiti degli Stati membri non sia tecnicamente possibile. Nei citati casi e solo a titolo eccezionale potrebbero essere richiesti documenti in forma cartacea; 5. Predisposizione da parte degli stati membri di modelli di atti costitutivi resi disponibili online al fine di assistere le imprese, in particolare le PMI, nella loro costituzione; 6. Previsione di tempistiche ridotte per il completamento della procedura informatica e, nello specifico, 5 giorni lavorativi per le società composte esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli di cui all’art. 13 nonies , 10 giorni negli altri casi con onere dell’amministrazione di comunicare i motivi del ritardo al richiedente in tutti i casi in cui non fosse possibile completare la procedura entro i termini; 7. Versamento del capitale sociale attraverso procedure telematiche sul conto di un istituto di credito che opera nell’UE e che sarà tenuto a fornire la prova online del pagamento.

5. Conclusioni

A fronte degli innumerevoli interventi normativi (nazionali ed europei) che hanno riformato il diritto societario anche nell’ottica di un mercato digitale unico, le S.R.L.S. sembrano quasi costituire un’occasione mancata.

I vantaggi in un primo momento prospettati sono stati via via annichiliti dalle disposizioni nazionali che hanno sostanzialmente esteso anche alle S.R.L. il regime più favorevole dapprima concesso in via esclusiva alle sole S.R.L.S. per le quali, invece, continuano a sussistere i limiti legati all’esiguità del capitale (oltre i 9.999 euro infatti la s.r.l.s deve essere necessariamente trasformata in s.r.l. ordinaria) e all’inderogabilità del modello standard.

Senza dubbio all’atto della costituzione una S.R.L.S. può risultare conveniente anche grazie al risparmio sui compensi notarili ma bisogna anche considerare che a seguito dell’introduzione delle procedure telematiche il vantaggio di una minore spesa potrebbe essere esteso anche alle S.R.L. ordinarie.

La scelta su quale schema societario adottare dovrà pertanto essere basata su altri elementi che non potranno tradursi in un fattore meramente economico ma dipendono delle prospettive di crescita imprenditoriale e dal settore in cui si intende operare.


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