Start-up innovative: opportunità e sfida

Start-up innovative: opportunità e sfida

Sommario: 1. Definizione di start-up innovativa – 2. L’introduzione nell’ordinamento italiano – 3. I requisiti – 4. Le agevolazioni di legge – 5.  Questioni pratiche – 6. Considerazioni finali

 

1. Definizione di start-up innovative

Sono società di capitali di recente costituzione, che si occupano esclusivamente o principalmente di immettere sul mercato prodotti e /o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico.

Esse possono operare in qualsiasi settore, da quello commerciale a quello agricolo, purché siano coinvolte nello sviluppo e / o utilizzo di un’idea:

– nuova: si deve trattare di un prodotto o un servizio non necessariamente rivoluzionario, ma che faccia ricorso a soluzioni originali e tecnologiche;

valida: l’idea non deve essere solo creativa, ma realizzabile in concreto;

utile: il prodotto o servizio deve essere in grado di soddisfare un bisogno dei consumatori, anche di nicchia.

Nello specifico, l’idea può essere la tipica invenzione, può consistere in un processo, o anche in una nuova combinazione di fattori preesistenti.

2. L’introduzione nell’ordinamento italiano

La norma che la regolamenta e introduce nell’ordinamento giuridico italiano è il d.l. 179/2012.

Il 2012 vede il legislatore italiano particolarmente attivo e creativo, alla costante ricerca di soluzioni volte a ripopolare il mercato nazionale, fortemente provato dalla crisi finanziaria del 2008, che aveva messo fuori gioco molte imprese e scoraggiato altre a scendere in campo.

Con l’introduzione della start-up innovativa si intende favorire  lo sviluppo tecnologico e una nuova cultura imprenditoriale, aprendo la strada ad una maggiore innovazione e competitività delle imprese italiane.

Contemporaneamente, l’obiettivo è di agevolare l’occupazione giovanile, evitando la cd. fuga di cervelli  all’estero e cercando piuttosto di attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali.

Per fare questo occorre dotare la start-up innovativa di un particolare appeal, che la renda attraente per chi volesse costituirla, finanziarla, prestarvi la propria professionalità.

Da qui una serie di misure studiate appositamente per agevolarne la costituzione e per premiare il coraggio e lo spirito pioneristico di nuove leve imprenditoriali, tra le quali spiccano una serie di semplificazioni burocratiche, benefici e incentivi fiscali, una maggiore flessibilità della disciplina societaria e in materia di lavoro.

3. Requisiti

Proprio a motivo delle agevolazione di cui gode, la start-up innovativa deve soddisfare dei requisiti di legge e mantenerli per un certo tempo.

L’art. 25 secondo comma del d.l. 179/2012 prevede che per potersi qualificare come “start-up innovativa”, la società, cumulativamente: deve essere nuova o comunque costituita da meno di 5 anni; deve avere sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; ha un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; non deve distribuire o aver distribuito utili; deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non deve risultare da una fusione, scissione societaria o essere stata costituita a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

In aggiunta, essa deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e fatturato annuo; la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, o, in alternativa per almeno 2/3 da soci o collaboratori in possesso di laurea magistrale; la società deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o di un software originario e registrato.

4. Le agevolazioni di legge

Per risultare attrattiva, la start-up innovativa deve essere conveniente, facile da costituire e gestire. Di conseguenza, sono previsti una serie di benefici per l’impresa e per chi vi investe e collabora, che si possono sinteticamente classificare in: vantaggi burocratici; vantaggi giuridici; vantaggi fiscali; vantaggi finanziari.

Vantaggi burocratici. Per le start-up innovative è prevista l’iscrizione gratuita alla Camera di Commercio, nonché l’esonero dal pagamento dei diritti camerali e dall’imposta di bollo e diritti di segreteria per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.

Inoltre, per le start-up che scelgono la forma giuridica della s.r.l. è prevista la più semplice e conveniente costituzione gratuita online.

Vantaggi giuridici. Consistono in una serie di deroghe alla normativa generale, volte a rendere la disciplina maggiormente fruibile dalla start-up innovativa, tenendo conto delle sue peculiarità.

Deroghe in materia di diritto del lavoro. E’ consentito alla start-up  un più facile ricorso ai contratti a tempo determinato (anche in termini di rinnovo), sia per spingere i dipendenti e collaboratori a conseguire gli obiettivi assegnati nel breve periodo, sia per consentire collaborazioni più dinamiche e non eccessivamente vincolanti per entrambe le parti.

E’ inoltre possibile remunerare dipendenti e collaboratori con una parte fissa, mai inferiore al minimo sindacale, e una parte variabile, legata alla produttività del soggetto, al raggiungimento di determinati obiettivi di produttività da parte dell’impresa o ancora mediante l’assegnazione  gratuita di partecipazioni al capitale della società o di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della start-up.

Deroghe al diritto societario. La più evidente è quella relativa agli obblighi inerenti la tutela del capitale sociale in presenza di perdite, evento abbastanza prevedibile per una società innovativa in fase di avvio.

In particolare, in caso di perdite d’esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale, in deroga agli artt. 2446 e 2482 bis c.c., il termine entro il quale ripianare la perdita viene posticipato al secondo esercizio successivo, anziché nel primo esercizio successivo a quello in cui essa si è verificata.

In caso invece di perdite  che portino il capitale al di sotto del minimo legale, in deroga agli artt. 2447 e 2482 ter c.c. è consentito rinviare alla chiusura dell’esercizio successivo la decisione sulla riduzione del capitale e al contemporaneo aumento al limite legale, e fino ad allora non opera la causa di scioglimento.

Inoltre è consentito alle start-up innovative in forma di s.r.l. di creare categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, come nelle spa.

Deroghe alla disciplina fallimentare. In ragione del maggior rischio tipico della start-up innovativa e della maggior possibilità che essa vada incontro a perdite, è previsto che essa non sia assoggettabile al fallimento, ma solo alle procedure concorsuali minori da sovra indebitamento; in particolare, all’accordo di composizione della crisi o alla liquidazione dei beni.

Vantaggi fiscali. Per invogliare ad investire risorse finanziarie e professionali in start-up innovative, la legge prevede una serie di sgravi, che alleggeriscono il carico tributario sia per chi immette capitali nell’impresa (detrazioni IRPEF per le persone fisiche; deduzioni IRES per le persone giuridiche), sia per chi  vi opera e per tale attività viene remunerato.

Vantaggi finanziari. Per aiutare la start-up nel reperimento di risorse finanziarie, è prevista una corsia preferenziale nell’accesso al Fondo di Garanzia, che assicura una copertura sui prestiti bancari fino ad un valore dell’80%.

Altro aspetto interessante è che,  anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, c.c. le quote di start-up costituite in forma di  s.r.l. possono essere oggetto di offerta al pubblico online, attraverso portali dedicati e autorizzati dalla Consob per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding)

Per poter godere di tutti i suaccennati benefici, la start-up innovativa deve essere iscritta in un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, sulla base di un’autocertificazione di possesso dei requisiti, che viene verificata annualmente dalla Camera di Commercio.

Per assicurare nel contempo la massima pubblicità dell’iniziativa, la start-up è obbligata ad indicare il suo business plan, le caratteristiche  del prodotto / servizio offerto, i suoi aspetti innovativi, i finanziamenti ricevuti.

Lo status di start-up innovativa consente di godere dei benefici di legge per cinque anni dalla data di costituzione.

5. Questioni pratiche

Quale forma giuridica scegliere? La start-up può essere costituita in forma di s.p.a., s.r.l. e cooperativa; tuttavia, la statistica rileva che la maggior parte assume la forma di s.r.l. innovativa.

La s.r.l., infatti, generalmente si contraddistingue per una grande flessibilità e per essere meno onerosa rispetto agli altri due modelli. Tenuto conto poi delle agevolazioni ulteriori in termini di costituzione gratuita online, si spiega la sua larga diffusione.

Per quanto la legge non lo escluda, è raro che una start-up sia costituita in forma unipersonale.

Quanto capitale investire? La legge non fissa parametri quantitativi, ma è ovvia la necessità di adeguare il capitale iniziale al tipo di business, sia per esigenze concrete, sia di credibilità sul mercato.

Motivo per il quale, in caso di start-up in forma di s.r.l. è sconsigliabile ricorrere al capitale minimo di 1 euro.

in ogni caso, nella creazione del capitale si dovrà tenere conto della possibilità che i soci forniscano apporti differenti, non solo in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, come ad esempio proprietà intellettuali, fondamentali per l’innovatività dell’impresa.

Quali cautele in sede di governance? Per evitare che all’interno della start-up innovativa in forma di s.r.l. siano assunte decisioni anche da parte di soci non particolarmente competenti nel settore di operatività della stessa e pertanto potenzialmente dannose, in deroga all’art. 2479 c.c.,  a norma del quale ogni socio  può votare e il suo voto è proporzionale alla sua quota, sarebbe opportuno  ricorrere – come accennato – alla creazione  statutaria di categorie di quote prive di voto, o che lo attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione dei soci, o con voto limitato a particolari temi.

6. Considerazioni finali

Il mercato italiano ancora oggi si dimostra timido rispetto allo strumento della start-up innovativa.

Sicuramente si tratta di uno strumento valido, sul quale il Legislatore punta con decisione, aggiornando frequentemente la disciplina, anche in ragione delle esigenze dettate dalla situazione contingente.

Tuttavia, l’Italia sul piano europeo è ancora abbastanza indietro come numero di start-up innovative, collocandosi al momento molto alle spalle di Regno Unito, Paesi dell’area nord-occidentale, Germania e Francia.

I motivi di questo ritardo evolutivo, sul quale comunque il nostro Paese sta recuperando, è dovuto essenzialmente a tre fattori: la disciplina fiscale, la ancora scarsa propensione al rischio e la ancora troppo elevata attrattività degli altri paesi per i “cervelli” nostrani, che preferiscono uscire dai confini nazionali, a fronte di maggiori garanzie per lo sviluppo delle loro ricerche e di un migliore trattamento economico.

Sul piano fiscale si sta facendo molto, come si diceva, per premiare chi investe i propri capitali in una start-up innovativa o per chi decide di offrire la propria competenza professionale collaborandovi dall’interno. Tuttavia, la migliore politica fiscale generale di altri Paesi, evidentemente rende l’Italia non ancora abbastanza competitiva.

Sotto il profilo della propensione al rischio, in Italia più che in altri Paesi europei, si risente ancora di un certo retaggio culturale, caratterizzato dalla tendenza alla conservazione e a ciò che si prospetta come sicuro.

In effetti , la start-up innovativa, è una scommessa commerciale, che può rendere tantissimo (si pensi alle cc.dd. Unicorns, le start-up innovative che in poco tempo raggiungono un valore di mercato di almeno 1 miliardo di dollari), ma che per sua natura ha un elevato tasso di mortalità (circa il 75%).

Anche la maggior diffidenza verso l’investitore straniero, per anni ha ridotto l’afflusso di capitali e la possibilità di coltivare sinergie favorevoli all’innovatività tecnologica.

Anche su questo fronte la normativa sta rimediando, ponendo le basi per attrarre imprese e investitori esteri, sempre grazie ad alleggerimenti fiscali, che nel tempo daranno i loro frutti.

Di certo, la situazione socio-economica derivata dalla pandemia, offre un’opportunità forse irripetibile per pensare ad un rilancio e ad uno svecchiamento del mercato nazionale.

Alla crisi evidente si contrappone, infatti, la grande richiesta di soluzioni tecnologiche per rispondere ad esigenze concrete e contingenti; una vera e propria sfida per lo Stato all’adozione di ulteriori misure di sostegno e promozione verso le start-up innovative, nonché per le imprese nella ricerca e sviluppo di soluzioni creative.

Resta da vedere chi coglierà l’attimo.


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Formatore e consulente in diritto civile e commerciale Formatore e consulente per lo sviluppo individuale nelle aree: comunicazione e relazioni interpersonali Formatore formatori Mediatore familiare. Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna Abilitazione alla professione di avvocato. Master in materia di processi di apprendimento degli adulti, gestione dei processi formativi, comunicazione, relazioni interpersonali e mediazione familiare. Esperienza pluriennale in docenze in corsi di preparazione all'esame di stato per dottore commercialista ed esperto contabile.

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