Trasferimenti a seguito di cessazione degli effetti del matrimonio: profili giuridici e fiscali

Trasferimenti a seguito di cessazione degli effetti del matrimonio: profili giuridici e fiscali

La separazione personale dei coniugi è un istituto a carattere transitorio, nonostante infatti, non vi sia un divieto al mantenimento sine die di tale condizione giuridica, solitamente la stessa porta o alla conciliazione familiare oppure al divorzio.

Prima dell’entrata in vigore della L. n.162/2014 i coniugi potevano addivenire a separazione alternativamente per via consensuale o per via giudiziale. In entrambi i casi era necessario l’intervento del Giudice che nel primo caso omologava semplicemente gli accordi formatisi consensualmente tra i coniugi (verificando che fosse tutelato, qualora presenti, l’interesse preponderante dei figli), nel secondo caso, era il Giudice stesso a stabilire il contenuto dell’accordo di separazione all’interno della sentenza di separazione sia riguardo le questione a carattere patrimoniale che non.

Successivamente all’entrata in vigore della L. 162/2014 è stata introdotta invece la possibilità di esperire in materia di famiglia la procedura della negoziazione assistita tra avvocati.

I coniugi possono infatti, raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, mediante la negoziazione assistita da almeno un avvocato per ogni parte.

La procedura prevede la necessità di sottoscrivere, una convenzione di negoziazione assistita dove le parti si impegnano a cooperare lealmente allo scopo di risolvere le controversie familiari sorte tra loro e un accordo, all’interno del quale sono previste tutte le condizioni, sia economiche che non, che disciplineranno i rapporti tra i coniugi per il futuro. L’attività svolta dal Giudice viene sostituita in una prima fase da parte degli avvocati delle parti, i quali tentano la conciliazione e informano le parti delle conseguenze della separazione e delle loro determinazioni in merito e in una seconda fase, c.d. di controllo, dal Procuratore della Repubblica.

Infatti, successivamente l’accordo dovrà essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica in caso di presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci mentre in assenza di queste condizioni il Procuratore procederà ad un semplice controllo formale e apporrà sull’accordo solamente il nullaosta.

L’accordo così autorizzato dovrà essere comunicato entro 10 giorni all’Ufficiale di stato Civile del Comune nel quale è trascritto il matrimonio per permettere la relativa annotazione a margine dell’atto di matrimonio (per approfondire la procedura della negoziazione assistita in materia di famiglia).

L’istituto della negoziazione assistita tra avvocati, nonché, più in generale, gli accordi di separazione/divorzio, presentano innumerevoli vantaggi sia in termini di tempi che di costi, assicurando comunque soprattutto in presenza di figli, un controllo esterno sulla legittimità oltre che sul merito dell’accordo raggiunto all’esito della trattativa.

In particolare, gli atti di tipo traslativo in esecuzione di detti accordi, finalizzati alla risoluzione consensuale del rapporto di coniugio, sono stati oggetto di dibattito relativamente alla loro natura giuridica.

Innanzitutto, con riferimento all’accordo perfezionato dai coniugi che intendono separarsi, secondo una teoria consisterebbe in un negozio di natura contrattuale mentre, secondo altra dottrina, configurerebbe una convenzione in senso stretto diverso dal contratto.

Con riguardo, poi, alla natura giuridica del “contenuto” di tale accordo sono state sviluppate ben quattro teorie: secondo alcuni autori, il trasferimento attuato in esecuzione di accordo di separazione/divorzio o negoziazione assistita, avrebbe natura donativa; secondo altri autori, si tratterebbe di una transazione tra coniugi; secondo altri ancora, invece, di una datio in solutum; infine, secondo autorevole dottrina, si configurerebbe un negozio atipico, ex art. 1322 c.c., in quanto finalizzato a realizzare un interesse meritevole di tutela per l’ordinamento giuridico.

La dottrina e la Giurisprudenza si sono, altresì, interrogate sia sulla natura giuridica del negozio con il quale i coniugi si “obbligano” ad effettuare il trasferimento di beni, sia sulla natura giuridica del negozio con quale si dà “esecuzione” al predetto obbligo. Con riferimento alla prima fattispecie, una teoria si è espressa a favore della natura di contratto preliminare; vi sarebbe, infatti, da parte dei coniugi, la volontà di concludere, con l’accordo di separazione o con la negoziazione assistita aventi contenuto traslativo, un contratto avente ad oggetto un obbligo di fare consistente nel successivo perfezionamento di un negozio traslativo di beni; secondo un altro orientamento, invece, si tratterebbe di un contratto costitutivo di un obbligo di dare consistente, per l’appunto, nel trasferimento di cespiti mobiliari o immobiliari.

Infine, con riferimento alla seconda fattispecie, e cioè al negozio con cui si dà esecuzione all’obbligo traslativo, sono state sviluppate tre teorie: secondo una parte di autori, tale esecuzione potrebbe trovare la sua fonte normativa nell’art. 1334 c.c. e, pertanto, può attuarsi a mezzo di negozio unilaterale; secondo altra autorevole dottrina, invece, la fonte normativa sarebbe da rintracciarsi nell’art. 1333 c.c., ossia nel contratto con obbligazioni del solo proponente; infine, altra teoria propende per la natura giuridica di negozio bilaterale in quanto l’unilateralità non sarebbe idonea a produrre l’effetto traslativo di diritti reali.

Tutto ciò detto, è opportuno concentrarsi sul profilo fiscale relativo al trasferimento di beni mobili o immobili in esecuzione di accordi di separazione/divorzio o negoziazione assistita.

L’ordinamento giuridico ha da sempre riservato una disciplina di favore dal punto di vista fiscale per quanto riguarda gli atti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civile dello stesso.

Infatti, l’art. 19 della L. 74/1987 dichiara esenti dall’imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa (incluse quelle ipotecarie e catastali) gli atti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, estesi sin dal 1999 dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 154/1999) a quelli assunti in sede di separazione personale. Tra l’altro tale previsione in virtù di quanto previsto all’interno dell’art. 1.20 della L. n. 76/2016 deve ritenersi estesa anche agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti di scioglimento di un’unione civile.

Riguardo all’individuazione di quegli “atti” da intendersi ai fini dell’agevolazione in commento devono intendersi sia quelli immediatamente produttivi degli effetti traslativi, che quelli con cui ci si impegna ad eseguire un trasferimento in un momento successivo nonché lo stesso atto di esecuzione dell’obbligo.

L’Agenzia delle Entrate tende a limitare l’ambito applicativo della presente agevolazione alle sole fattispecie attinenti al profilo necessario degli accordi di separazione e divorzio (consenso reciproco a vivere separati, affidamento della prole, assegnazione della casa familiare, previsione di un assegno di mantenimento etc) ma tale orientamento è smentito dalle Sentenze della Cass. n. 2111 e 3110 del 2016.

Infatti conformemente a quanto previsto all’interno delle sopra citate sentenze è ammesso che tale agevolazione possa richiedersi anche quando il trasferimento venga fatto nei confronti dei figli, purché nell’accordo omologato dal Tribunale si preveda espressamente che detto trasferimento costituisca elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale. Precedentemente invece si tendeva a riconoscere tale agevolazione solamente quando i beni oggetto di trasferimento appartenessero in regime di comunione legale ai coniugi.

Successivamente infatti, con la risoluzione 65 del 16/7/2015, l’Ae ha riconosciuto tale agevolazione anche con riferimento ai trasferimenti eseguiti in esecuzione di accordi (di separazione) in virtù di negoziazione assistita di cui all’art 6.1 del DL 132/2014, stante l’identità di ratio (l’accordo di separazione assistita infatti sostituisce il provvedimento giudiziale). Anche in tal caso però, è necessario che all’interno dell’accordo vi sia la dichiarazione che il trasferimento è strumentale alla soluzione della crisi (anche se non effettuato nei confronti dei figli).

In caso invece di separazione dinanzi l’Ufficiale di Stato civile, data l’esclusione da detto procedimento della possibilità di trasferimenti patrimoniali, tale agevolazione è esclusa.

Per concludere merita di essere citata una questione in passato particolarmente dibattuta in Giurisprudenza e cioè quella della decadenza dalle agevolazioni per il caso in cui un coniuge, in esecuzione di un accordo di separazione o divorzio trasferisca all’altro la quota della “prima casa” entro un quinquennio. In tal caso, così come affermato dalla sentenza Cass. n. 5156/2016 non c’è decadenza perché tramite il trasferimento si concretizza un atto relativo al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Diversamente qualora il trasferimento venga fatto nei confronti di un terzo, opera la decadenza solamente nei confronti del coniuge che abbia incassato il corrispettivo e non nei confronti di quello che vi abbia rinunciato in favore dell’altro, in esecuzione dell’accordo di separazione o divorzio.

Ugualmente non decade dalle agevolazioni fiscali “prima casa” il soggetto che non abbia trasferito la residenza entro 18 mesi dall’acquisto quando lo stesso abbia trasferito la sua quota sull’immobile in oggetto in esecuzione di un accordo di separazione.


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Alessandro Ferrara

Avvocato, iscritto presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catanzaro. Specializzato presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, prosegue i suoi studi in tema di diritto civile, diritto di famiglia e diritto del lavoro.

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