
L’intelligence argentina tra controllo democratico e decretazione d’urgenza: evoluzione istituzionale e profili legislativi e giudiziari della riforma del 2025-2026
Sommario: 1. Introduzione – 2. Le patologie storiche del sistema di intelligence argentino – 2.1. L’eredità autoritaria e i fondi riservati – 2.2. La transizione democratica incompiuta: spionaggio politico sotto ogni governo – 2.3. Il caso AMIA e la morte del procuratore Nisman: la crisi del 2015 – 3. I tentativi di riforma del 2001 e del 2015: normalizzazione mancata – 3.1. La legge 25.520 del 2001: un modello regionale sulla carta – 3.2. La riforma del 2015: dalla Secretaría de Inteligencia all’Agencia Federal de Inteligencia – 3.3. Un’attuazione deficitaria: dal 2016 alla vigilia della riforma Milei – 4. La riforma 2024-2026: dal decreto di riorganizzazione al DNU 941/2025 – 4.1. Il decreto 614/2024: la rinascita della SIDE – 4.2. Lo scandalo dello spionaggio politico del luglio 2025 – 4.3. Il Decreto di Necessità e Urgenza n. 941/2025 – 5. Profili di illegittimità costituzionale del DNU 941/2025 – 5.1. Il divieto di decreti di necessità e urgenza in materia penale – 5.2. L’assenza dei presupposti di necessità e urgenza – 5.3. Il ritorno del segreto come regola e l’obbligo generalizzato di condivisione dei dati – 5.4. L’erosione della separazione tra difesa e sicurezza interna – 5.5. Il contenzioso parlamentare e giudiziario in corso – 6. Considerazioni conclusive: riforma o nuova crisi?
1. Introduzione
Il contributo ricostruisce la storia del sistema di intelligence argentino, segnata da un’eredità autoritaria mai pienamente superata e da scandali di spionaggio politico trasversali a tutti i governi democratici succedutisi dal 1983. Dopo aver esaminato i tentativi di riforma del 2001 (legge 25.520) e del 2015 (legge 27.126, istitutiva dell’Agenzia Federale di Intelligence), lo scritto analizza la riforma varata dal governo Milei tra il 2024 e il 2026, culminata nel Decreto di Necessità e Urgenza n. 941/2025, che ha riscritto in via unilaterale circa quaranta articoli della legge di intelligence nazionale. L’analisi evidenzia come tale riforma, pur giustificata da esigenze di modernizzazione ed efficienza, sollevi rilevanti profili di illegittimità costituzionale – per violazione della riserva di legge in materia penale e per assenza dei presupposti di necessità e urgenza – e riproponga, sotto nuove forme, le patologie storiche di opacità e debole controllo democratico che la riforma dichiara di voler superare.
Il sistema di intelligence argentino costituisce, da oltre settant’anni, un caso di studio privilegiato per l’analisi del rapporto tra apparati di sicurezza dello Stato e Stato di diritto. Nato nel 1946 come Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), l’organismo ha attraversato la dittatura civico-militare del 1976-1983, la transizione democratica e, nell’ultimo trentennio, almeno tre tentativi di riforma organica – nel 2001, nel 2015 e, da ultimo, tra il 2024 e il 2026 senza che nessuno di essi sia riuscito, secondo la dottrina e le organizzazioni della società civile che se ne sono occupate, a sanare in modo duraturo i vizi strutturali del sistema [9][12]. L’ultima riforma, adottata dal Governo di Javier Milei mediante il Decreto di Necessità e Urgenza (DNU) n. 941/2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale il 2 gennaio 2026, presenta un interesse particolare perché, oltre a intervenire nel merito sull’architettura istituzionale dei servizi, è stata adottata con uno strumento normativo – il decreto d’urgenza del Potere esecutivo – la cui compatibilità con la riserva di legge in materia di diritti fondamentali è oggetto di un acceso contenzioso costituzionale, tuttora pendente dinanzi alla magistratura argentina [23][24]. Il presente contributo si propone di ricostruire, in una prospettiva storico-giuridica, le ragioni che hanno reso l’intelligence argentina un problema ricorrente per la qualità della democrazia (§ 2), di analizzare i precedenti tentativi di riforma e la loro attuazione deficitaria (§ 3), di esaminare il contenuto della riforma 2024-2026 (§ 4) e, infine, di valutarne criticamente la legittimità costituzionale alla luce del dibattito dottrinale, parlamentare e giudiziario in corso(§ 5).
2. Le patologie storiche del sistema di intelligence argentino
2.1. L’eredità autoritaria e i fondi riservati
La SIDE nacque come organismo alle dirette dipendenze della Presidenza della Repubblica e operò, per gran parte della sua storia, sulla base di leggi e decreti segreti [13]. Un profilo particolarmente significativo di tale opacità strutturale è rappresentato dai cosiddetti fondos reservados (fondi riservati), istituiti da due decreti segreti emanati nel 1955 e nel 1956 dal governo di fatto della cosiddetta Revolución Libertadora: per oltre quarant’anni, fino all’approvazione della legge di intelligence nazionale nel 2001, tali fondi non sono stati sottoposti ad alcuna forma di controllo esterno, alimentando pratiche di finanziamento illecito della politica, corruzione giudiziaria e mediatica [12]. Durante la dittatura del 1976-1983 gli apparati di intelligence, inclusa la SIDE, sono stati corresponsabili dei crimini contro l’umanità commessi dal regime, un dato che la storiografia giuridica argentina considera il punto di partenza obbligato di qualunque analisi successiva del settore [9].
2.2. La transizione democratica incompiuta: spionaggio politico sotto ogni governoIl sistema di intelligence argentino e la riforma 2025-2026
Il ritorno alla democrazia nel 1983 non ha comportato, secondo la ricostruzione offerta dalla dottrina politologica e da organizzazioni di ricerca indipendenti come Fundar, un’effettiva rottura con le pratiche pregresse: ogni governo costituzionale succedutosi dal 1983 a oggi è stato coinvolto in scandali legati all’uso improprio dei servizi di intelligence per finalità di persecuzione o neutralizzazione di avversari politici, di condizionamento dell’autorità giudiziaria e di distribuzione di favori pubblici, in un contesto di controllo parlamentare e giudiziario storicamente inefficace [9][10]. Un’indagine indipendente pubblicata nel gennaio 2015 concludeva, sulla base di fonti multiple, che il meccanismo di controllo parlamentare istituito dalla legge 25.520 non avesse mai funzionato in modo efficace e che lo spionaggio politico interno, pur espressamente vietato dalla legge, continuasse a costituire una delle principali attività di fatto svolte dagli organismi di intelligence [10].
2.3. Il caso AMIA e la morte del procuratore Nisman: la crisi del 2015
L’episodio che ha innescato il più significativo tentativo di riforma resta la vicenda legata all’attentato terroristico contro la sede dell’Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) a Buenos Aires, avvenuto il 18 luglio 1994 e costato la vita a 85 persone. Il procuratore Alberto Nisman, incaricato dell’inchiesta, accusò pubblicamente componenti dei servizi di intelligence di aver attivamente concorso a occultare le responsabilità dell’attentato, e nel gennaio 2015 presentò una denuncia nei confronti dell’allora Presidente della Repubblica, sostenendo che un memorandum d’intesa con l’Iran fosse stato utilizzato per insabbiare le indagini [13][14]. Nisman fu trovato morto nella propria abitazione il 18 gennaio 2015, alla vigilia della sua audizione parlamentare; la sua morte, inizialmente qualificata come suicidio, è stata in seguito riqualificata dalla magistratura come omicidio [13]. La crisi istituzionale provocata da questo episodio costituisce il presupposto politico della riforma varata poche settimane dopo [9][14].
3. I tentativi di riforma del 2001 e del 2015: normalizzazione mancata
3.1. La legge 25.520 del 2001: un modello regionale sulla carta
La legge di intelligence nazionale n. 25.520, approvata nel dicembre 2001, ha rappresentato il primo tentativo organico di sottoporre il settore a una disciplina legislativa unitaria, istituendo tra l’altro la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia quale organo di controllo parlamentare permanente [1][26]. La dottrina comparatistica ha talvolta indicato tale normativa come un modello a livello regionale; tuttavia, secondo le stesse valutazioni successive, la riforma non ha inciso in modo sostanziale sui poteri di fatto accumulati dall’organismonel corso della dittatura, e il meccanismo di controllo bicamerale si è rivelato, nella prassi, largamente inefficace [9][10].
3.2. La riforma del 2015: dalla Secretaría de Inteligencia all’Agencia Federal de Inteligencia
Nel contesto della crisi apertasi con la morte di Nisman, il Congresso argentino approvò nel febbraio 2015 la legge n. 27.126, pubblicata nel Bollettino Ufficiale il 5 marzo 2015, che dispose la soppressione della Secretaría de Inteligencia (già SIDE) e la sua sostituzione con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), modificando la legge 25.520 [3][9][26]. La riforma, presentata dal Governo come necessaria per risanare e professionalizzare il settore, fu completata da un decreto regolamentare del giugno 2015 (n. 1311/2015), che approvò una nuova dottrina di intelligence nazionale [4][11]. Il nucleo più significativo dell’intervento normativo riguardò tuttavia la sottrazione all’organismo di intelligence del monopolio tecnico sulle intercettazioni di comunicazioni disposte dall’autorità giudiziaria. Fino ad allora, la Dirección de Observaciones Judiciales – nota informalmente come «la Ojota» – operava alle dipendenze della Secretaría de Inteligencia, e dunque del Potere esecutivo, pur eseguendo captazioni ordinate dai giudici: un assetto ritenuto anomalo dalla dottrina specialistica, che vi ravvisava un’ingiustificata concentrazione, in capo a un apparato dell’esecutivo, del controllo tecnico esclusivo su uno strumento investigativo di per sé lesivo di diritti fondamentali [27]. Gli articoli 17 e 21 della legge 27.126 disposero pertanto il trasferimento di tale ufficio, con il relativo personale, i beni e gli stanziamenti di bilancio, alla Procuración General de la Nación, organo del Ministerio Público Fiscal dotato di autonomia funzionale e autarchia finanziaria ai sensi della sezione quarta della Costituzione argentina [28]. La riforma non intervenne tuttavia in modo altrettanto incisivo sul piano del personale: l’intero organico della soppressa Secretaría de Inteligencia fu trasferito all’AFI senza l’introduzione di requisiti di accesso più stringenti né di un procedimento di verifica dei precedenti degli agenti, un’omissione segnalata all’epoca dal Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) come uno dei principali limiti strutturali del progetto di riforma [27].
3.3. Un’attuazione deficitaria: dal 2016 alla vigilia della riforma Milei
Le valutazioni successive concordano nel ritenere che gli obiettivi dichiarati della riforma del 2015 siano rimasti in larga parte disattesi. Nel marzo 2016 il nuovo Governo abrogò il decreto che imponeva limiti e maggiore trasparenza sulla gestione dei fondi riservati dell’AFI, invertendo uno dei pochi progressi ottenuti in materia [12]. Il Governo successivo ripristinò tali limiti, sottopose l’AFI a un regime di intervento straordinario e modificò per decreto la legge del 2015, eliminando l’eccezione che consentiva ai servizi di intelligence di collaborare direttamente con le indagini giudiziarie in materia penale [12]. Resta significativo, ai fini della presente analisi, che anche questa correzione sia stata realizzata tramite lo strumento del decreto e non tramite un nuovo intervento del Parlamento, a conferma di una prassi consolidata di normazione del settore per via extra-parlamentare, indipendentemente dal colore politico del Governo in carica [12].
4. La riforma 2024-2026: dal decreto di riorganizzazione al DNU 941/2025
4.1. Il decreto 614/2024: la rinascita della SIDE
Il Governo di Javier Milei, insediatosi alla fine del 2023, ha avviato una riorganizzazione del sistema di intelligence con il decreto n. 614/2024, che ha disposto la soppressione dell’AFI e la sua sostituzione con la Secretaría deIl sistema di intelligence argentino e la riforma 2025-2026 Inteligencia de Estado (SIDE), riesumandone la denominazione storica, e ha istituito, quali organismi tecnici decentrati, il Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) e la Agencia Federal de Ciberseguridad, tra gli altri [5][8][14]. Già nel luglio 2024 l’organizzazione della società civile Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) aveva espresso preoccupazione per l’impatto di tale riorganizzazione sulle garanzie di controllo democratico [14].
4.2. Lo scandalo dello spionaggio politico del luglio 2025
Nel corso del 2025 un’inchiesta giornalistica ha reso pubblico un rapporto interno della SIDE, intitolato «Hecho previstos 09JUL25», che documentava in modo dettagliato orari e spostamenti di dirigenti politici dell’opposizione, sindacalisti e partecipanti a manifestazioni di pensionati in occasione delle proteste del 9 luglio 2025 [14]. La vicenda ha riacceso il dibattito sull’uso politico dell’intelligence di Stato – espressamente vietato dalla legge 25.520 quando motivato dalla sola appartenenza politica o sociale dei soggetti monitorati – e ha portato l’opposizione parlamentare a chiedere l’audizione del responsabile della SIDE e la convocazione della Commissione bicamerale di controllo, senza che il Governo confermasse né smentisse ufficialmente i contenuti del rapporto [14].
4.3. Il Decreto di Necessità e Urgenza n. 941/2025
Il 31 dicembre 2025, durante la sospensione feriale delle attività parlamentari, il Potere esecutivo ha adottato il Decreto di Necessità e Urgenza n. 941/2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale il 2 gennaio 2026, che modifica o introduce circa quaranta articoli della legge 25.520, configurando nella sostanza una nuova disciplina organica dell’intelligence nazionale [6][19][22]. Il decreto si inserisce peraltro in una sequenza di provvedimenti dell’esecutivo, tra cui il precedente decreto n. 864/2025, che nel dicembre 2025 aveva già approvato una nuova «Politica di Intelligence Nazionale» quale atto di indirizzo della riforma [7]. Tra le innovazioni più rilevanti si segnalano: l’istituzione della «Comunidad de Inteligencia Nacional» (CITN), che riunisce sotto la direzione della SIDE gli organismi del Sistema di Intelligence Nazionale, le aree di intelligence delle forze di polizia e di sicurezza federali, quelle delle forze armate e altri organismi del settore pubblico con competenze affini [6][26]; l’introduzione di un nuovo articolo 2 bis, che qualifica come «riservata» per propria natura ogni attività di intelligence nazionale [21]; l’estensione delle funzioni di intelligence delle forze armate, in tempo di pace, anche nei confronti di «organizzazioni non statali», senza ulteriori specificazioni sui relativi criteri identificativi [16][26]; l’introduzione di un nuovo articolo 10 novies, che abilita il personale di intelligence a procedere, in determinate circostanze, all’arresto di persone senza previo ordine giudiziario, con il solo obbligo di darne avviso successivo alle forze di polizia [18][23]; e l’imposizione, a carico di oltre quindici organismi pubblici, dell’obbligo di condividere dati personali dei cittadini con la SIDE, senza che il decreto specifichi procedure o meccanismi di controllo [15][16]. Il medesimo provvedimento ha peraltro soppresso, per sovrapposizione di competenze, alcuni degli organismi appena istituiti dal decreto 614/2024, quali l’Agenzia di Sicurezza Nazionale e l’Agenzia Federale di Cybersecurity, sostituite rispettivamente dalla Agenzia Federale di Contro-intelligence e dalla Agenzia Federale di Ciber-intelligence [17].
5. Profili di illegittimità costituzionale del DNU 941/2025
5.1. Il divieto di decreti di necessità e urgenza in materia penale
L’articolo 99, comma 3, della Costituzione argentina [2] vieta espressamente al Potere esecutivo di emanare disposizioni di carattere legislativo in materia penale, tributaria, elettorale e di regime dei partiti politici, riservando tali materie al Congresso e ammettendo il decreto d’urgenza solo in circostanze eccezionali che rendano impossibile il ricorso al procedimento legislativo ordinario. Numerosi ricorsi presentati dinanzi alla magistratura e diversi progetti di nullità presentati alla Camera dei Deputati sostengono che l’articolo 10 novies, nella parte in cui abilita il personale di intelligence a compiere applicazione di misure cautelari e arresti di persone senza ordine giudiziario, incida direttamente su materia penale e processuale penale, rientrando pertanto nel divieto costituzionale, tanto più in ragione dell’asimmetria di potere e dell’opacità funzionale proprie degli apparati di intelligence rispetto alle ordinarie facoltà di arresto in flagranza riconosciute a ogni cittadino [20][21].
5.2. L’assenza dei presupposti di necessità e urgenza
Un secondo ordine di censure riguarda la stessa qualificazione del provvedimento come decreto di necessità e urgenza. Secondo quanto rilevato in sede di dibattito parlamentare, il decreto medesimo giustifica il ricorso allo strumento extra-ordinario adducendo che l’attesa dei tempi ordinari del procedimento legislativo avrebbe comportato un rilevante ritardo nell’attuazione della riforma: una motivazione che, secondo la dottrina costituzionalistica argentina, non integra la circostanza eccezionale richiesta dalla giurisprudenza della Corte Suprema per giustificare il ricorso al Il sistema di intelligence argentino e la riforma 2025-2026 decreto d’urgenza, il quale non può essere impiegato per sottrarre al dibattito parlamentare una materia – l’organizzazione, le competenze e i limiti del sistema di intelligence – di massima sensibilità istituzionale [22][25]. Si è inoltre osservato come la sospensione feriale delle Camere, di per sé prevedibile e ricorrente, non possa costituire unaegittima ragione di urgenza ai sensi dell’articolo 99 [25].
5.3. Il ritorno del segreto come regola e l’obbligo generalizzato di condivisione dei dati
La qualificazione di ogni attività di intelligence come intrinsecamente riservata, introdotta dal nuovo articolo 2 bis, capovolge l’impostazione della legge del 2001, che pur ammettendo un regime di riservatezza funzionale, non lo elevava a principio generale e indifferenziato [21]. Analoga preoccupazione ha suscitato l’obbligo imposto a oltre quindici organismi pubblici di trasferire dati personali dei cittadini alla SIDE senza che il decreto disciplini le finalità specifiche, i limiti temporali e le modalità di controllo di tale condivisione, un vuoto normativo che diverse organizzazioni per i diritti umani hanno qualificato come una base giuridica per forme di sorveglianza di massa non compatibili con il diritto alla protezione dei dati personali e con la libertà di associazione politica e sindacale [15][16].
5.4. L’erosione della separazione tra difesa e sicurezza interna
Un ulteriore profilo critico riguarda l’attribuzione alle forze armate di funzioni di intelligence su «organizzazioni non statali» non meglio definite. La separazione netta tra le competenze delle forze armate, destinate alla difesa esterna, e quelle delle forze di polizia e di sicurezza, competenti per l’ordine pubblico interno, costituisce uno dei principali insegnamenti istituzionali tratti dall’esperienza della dittatura del 1976-1983, durante la quale l’impiego dei militari in funzioni di controllo della popolazione civile fu strumento di repressione sistematica. Organizzazioni per la tutela dei diritti umani, tra cui la Comisión Provincial por la Memoria, hanno definito tale modifica un arretramento storico di particolare gravità, suscettibile di rimettere in discussione un equilibrio istituzionale consolidato da oltre quarant’anni[16][17].
5.5. Il contenzioso parlamentare e giudiziario in corso
Il decreto è stato impugnato per via giudiziaria mediante ricorsi di amparo promossi da deputati dell’opposizione, e la sua nullità è stata richiesta con distinti progetti di legge presentati alla Camera dei Deputati, tra cui quello sottoscritto dai deputati Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá e Néstor Pitrola [21][23]. In una prima pronuncia, la magistratura ha peraltro escluso la legittimazione ad agire dei deputati nazionali ricorrenti, senza tuttavia pronunciarsi nel merito della compatibilità costituzionale del decreto, sicché la questione resta, allo stato, priva di una decisione giurisdizionale definitiva [24]. Parallelamente, organizzazioni della società civile di orientamento politico eterogeneo – dall’associazione liberale Integridad Republicana alle organizzazioni per i diritti umani ACIJ, CAREF eAmnesty International Argentina – hanno pubblicamente qualificato il decreto come manifestamente incostituzionale, a testimonianza di una convergenza critica che attraversa lo spettro politico e ideologico argentino [15][16][18][25].
6. Considerazioni conclusive: riforma o nuova crisi?
La ricostruzione svolta mostra come il sistema di intelligence argentino sia stato interessato, nell’arco di un secolo, da una successione di riforme – 2001, 2015, 2024-2026 – ciascuna presentata come definitiva soluzione delle patologie ereditate dal periodo autoritario e dalla prassi degli anni successivi al ritorno della democrazia, e ciascuna, secondo le valutazioni disponibili, incapace di consolidare un controllo democratico realmente efficace [9]. La riforma introdotta dal Decreto 941/2025 riproduce, per molti versi, lo schema delle riforme precedenti: essa persegue obiettivi dichiarati di modernizzazione, tecnificazione e razionalizzazione delle competenze, ma lo fa attraverso uno strumento normativo – il decreto d’urgenza – che sottrae la materia al dibattito parlamentare, e introduce disposizioni – l’apprensione extragiudiziale di persone, l’obbligo generalizzato di condivisione di dati personali, l’estensione delle competenze di intelligence militare – che riproducono, sotto nuove forme, proprio i tratti di opacità e di eccesso di potere che le riforme del 2001 e del 2015 dichiaravano di voler superare. Il giudizio definitivo sulla tenuta costituzionale della riforma dipenderà dall’esito del contenzioso giudiziario e parlamentare tuttora pendente. Resta, in ogni caso, un dato di rilievo per il comparatista: la persistente difficoltà dell’ordinamento argentino a sottoporre gli apparati di intelligence a un regime di legalità stabile, indipendente dal ricambio dei governi e sottratto alla logica del decreto d’urgenza, conferma come il controllo democratico dei servizi segreti rimanga, in questo ordinamento, un obiettivo storicamente enunciato più spesso di quanto sia stato effettivamente realizzato.
Riferimenti bibliografici, normativi e giurisprudenziali
[1] Ley N° 25.520, Ley de Inteligencia Nacional, sancionada el 27 de noviembre de 2001 y publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 6 de diciembre de 2001, y sus modificatorias.
[2] Constitución de la Nación Argentina, artículo 99, inciso 3 (decretos de necesidad y urgencia).
[3] Ley N° 27.126, sancionada en febrero de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 5 de marzo de 2015, que dispuso la disolución
de la Secretaría de Inteligencia (SI) y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), modificando la Ley N° 25.520.
[4] Decreto N° 1311/2015, del Poder Ejecutivo Nacional, que aprobó la nueva Doctrina de Inteligencia Nacional reglamentaria
de la Ley N° 27.126.
[5] Decreto N° 614/2024, del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso la reorganización integral y modernización del Sistema de
Inteligencia Nacional (SIN), la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la creación de la Secretaría de
Inteligencia de Estado (SIDE) y de organismos desconcentrados (Servicio de Inteligencia Argentino, Agencia de Seguridad
Nacional, Agencia Federal de Ciberseguridad).
[6] Decreto de Necesidad y Urgencia N° 941/2025, del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero
de 2026, en Boletín Oficial de la República Argentina, boletinoficial.gob.ar.
[7] Decreto N° 864/2025, del Poder Ejecutivo Nacional, que aprobó la «Política de Inteligencia Nacional», Boletín Oficial de la
República Argentina, 5 de diciembre de 2025.
[8] Argentina.gob.ar, «Marco normativo», Secretaría de Inteligencia de Estado, sección institucional sobre normativa vigente en
materia de inteligencia.
[9] Fundar, Política y servicios de inteligencia (informe de investigación), Buenos Aires, 2023.
[10] Chequeado, «El control parlamentario de los servicios de inteligencia en la Argentina» (informe basado en fuentes
especializadas), publicado el 21 de enero de 2015.
[11] Chequeado, «Los cinco cambios que volvieron (otra vez) menos transparente a la Agencia Federal de Inteligencia»,
chequeado.com.
[12] Infobae, «¿Qué es la AFI?», 20 de febrero de 2022.
[13] GlobalSecurity.org, «SIDE – Secretaría de Inteligencia del Estado», voce enciclopedica sulla storia dell’organismo.
[14] Deutsche Welle, «Argentina y el plan de Inteligencia de Milei: el espionaje al servicio de la política», 2025.
[15] Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), «Reforma del sistema de inteligencia: una norma que pone en riesgo
garantías constitucionales básicas», enero 2026.
[16] Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), comunicado «Reforma del sistema de inteligencia: una norma
que pone en riesgo garantías constitucionales básicas», enero 2026.
[17] Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Documento CPM frente a los cambios a la Ley Nacional de Inteligencia, enero
2026.
[18] Amnistía Internacional Argentina, Aportes DNU 941 SIDE, documento de análisis jurídico, 2026.
[19] Revista Pensamiento Penal, «Modificación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520», 23 de febrero de 2026.
[20] MDZ Online, «Un DNU que agravia el Estado de Derecho», editorial de opinión jurídica, enero 2026.
[21] Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Proyecto de ley de nulidad del Decreto N° 941/2025, suscripto por los
diputados N. del Caño, M. Bregman, R. del Plá y N. Pitrola, expediente disponible en rest.hcdn.gob.ar.
[22] Cámara de Diputados de la Nación Argentina, proyecto de resolución sobre el DNU N° 941/2025, expediente disponible
en rest.hcdn.gob.ar.
[23] La Capital (Rosario), «Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side», 2026.
[24] Palabras del Derecho, «La Justicia consideró que los diputados nacionales no tienen legitimación para litigar contra el DNU
que amplió las funciones de la SIDE», 2026.
[25] Perfil, «La ONG Integridad Republicana repudió el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional», enero
2026.
[26] Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 (texto actualizado con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 941/2025),
Infoleg – Ministerio de Justicia de la Nación, servicios.infoleg.gob.ar.
[27] Chequeado, «Cinco puntos para entender la reforma de la ex SIDE», El Explicador, chequeado.com — articolo che riporta, tra l’altro, la valutazione critica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sul progetto di riforma poi confluito nella legge 27.126, con particolare riferimento all’assenza di criteri più stringenti di selezione del personale trasferito alla nuova AFI, e la posizione dell’esperto José Manuel Ugarte sul monopolio delle intercettazioni in capo alla SI.
[28] Letra P, «Se oficializó la creación de la Agencia Federal de Inteligencia», 5 marzo 2015, letrap.com.ar — articolo che riporta il testo dell’articolo 21 della legge 27.126, relativo al trasferimento della Dirección de Observaciones Judiciales e delle sue delegazioni all’ambito della Procuración General de la Nación quale unico organo statale incaricato dell’esecuzione delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria.
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