Danno intermittente e criteri di liquidazione. L’intervento del Tribunale di Treviso del 23 Ottobre 2019

Danno intermittente e criteri di liquidazione. L’intervento del Tribunale di Treviso del 23 Ottobre 2019

Il Tribunale di Treviso, chiamato a giudicare con riferimento a un caso responsabilità  medica, è intervenuto sulla fattispecie del c. d. danno intermittente e su i conseguenti criteri di liquidazione.

Il danno intermittente

Il danno c.d. intermittente – consistente in una categoria di matrice giurisprudenziale – sussiste allorquando il soggetto danneggiato – in conseguenza di un illecito – venga a mancare in data precedente alla liquidazione del danno da parte del giudice e il suo decesso sia imputabile a cause diverse e in alcun modo ricollegabili a tale illecito.

Il Supremo Consesso ha, a più battute, affermato che non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona quando il danneggiato è ancora in vita, ovvero il sistema tabellare introdotto dal Tribunale di Milano.

Tale inapplicabilità risiede nel fatto che il predetto sistema si fonda sul prodotto aritmetico fra il coefficiente – dato dal grado di invalidità stabilizzatosi – e l’astratta previsione di vita del soggetto; nelle ipotesi riconducibili alla categoria del danno intermittente, invece, la liquidazione del danno va parametrata alla durata effettiva della vita del danneggiato, la quale non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma un dato noto (cfr. Cass. 18 gennaio 2016, n. 679).

Per quanto riguarda le tecniche di quantificazione, devono essere applicate le Tabelle di Milano previste in relazione al danno intermittente (o “danno da premorienza”), le quali utilizzano quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle stesse.

Tali criteri si fondano su una valutazione del danno che tiene conto del fatto che il danno biologico non è una funzione costante nel tempo, ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.

Conclusione

In estrema sintesi, si può affermare che con l’espressione “danno intermittente” si fa riferimento alle ipotesi in cui un soggetto danneggiato in conseguenza di un illecito venga a mancare in data precedente alla liquidazione del danno da parte del giudice e il suo decesso sia imputabile a cause diverse e in alcun modo ricollegabili a tale illecito.

A tali fattispecie può essere ricondotto, per identità di ratio, il caso del soggetto il quale subisca un pregiudizio alla salute in conseguenza di un intervento chirurgico ma, successivamente, sia vittima di un evento in alcun modo ricollegabile al suddetto intervento.

In tale ipotesi, non può trova applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona ma, trovano applicazione, per analogia, le Tabelle del Tribunale di Milano che si occupano del cosiddetto “danno da premorienza”.


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