Quando un clic costa la borsa di studio: l’autoresponsabilità nell’era digitale secondo il T.A.R. Lazio

Quando un clic costa la borsa di studio: l’autoresponsabilità nell’era digitale secondo il T.A.R. Lazio

Sommario: 1. Il caso e la questione giuridica – 2. Il soccorso istruttorio generalizzato nel bando Lazio DiSCo – 3. L’autoresponsabilità del concorrente come limite alla sanatoria – 4. La nozione di errore materiale riconoscibile – 5. Considerazioni conclusive: tra automatismo procedurale e ragionevolezza amministrativa

1. Il caso e la questione giuridica

La sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. V-Bis, n. 17874/2025, pubblicata il 16 ottobre 2025, affronta una questione apparentemente minuta ma di grande rilievo sistemico: la possibilità per un’amministrazione di correggere, a domanda dell’interessato, un errore materiale nella compilazione di una domanda di borsa di studio, dopo la scadenza dei termini previsti per le rettifiche.

La vicenda trae origine dal ricorso di una studentessa straniera alla quale l’Ente regionale per il diritto allo studio (Lazio DiSCo) aveva ridotto l’importo della borsa da 7.978,37 euro a 4.625,06 euro, in seguito a un errore di compilazione del modulo online.

L’istante aveva omesso di indicare “0” alla voce relativa ai componenti del nucleo familiare residenti all’estero, venendo così classificata come “pendolare calcolato” anziché come “fuori sede”.

La ricorrente deduceva che si trattasse di un errore «riconoscibilissimo» e «neutralizzabile», dovuto alla formulazione “semantica al negativo” della domanda, e che la correzione dovesse essere consentita in virtù del principio di buona amministrazione e dell’affidamento legittimo.

2. Il soccorso istruttorio generalizzato nel bando Lazio DiSCo

Il Collegio respinge la tesi difensiva valorizzando la disciplina contenuta nell’art. 14 del bando, che prevede un soccorso istruttorio generalizzato temporalmente circoscritto.

Tale disposizione stabilisce che «dal 30 luglio 2024 al 12 agosto 2024 ore 12:00 agli studenti ammessi alla seconda fase, che siano “idonei” o “esclusi”, è consentito riaprire il modulo di domanda on line al fine di apportare correzioni e integrazioni alla propria domanda», precisando altresì che «devono quindi ritenersi respinte le istanze di correzione presentate dopo tale data».

Per il Tribunale, il meccanismo bifasico della procedura — articolato in una graduatoria provvisoria seguita da un periodo di revisione — garantisce già un livello adeguato di tutela e di certezza giuridica. Superato quel termine, la domanda diviene definitiva e non è più suscettibile di modifiche. La funzione del soccorso istruttorio non è, dunque, quella di sanare indefinitamente errori, ma di bilanciare l’esigenza di semplificazione con quella di stabilità procedimentale.

3. L’autoresponsabilità del concorrente come limite alla sanatoria

La decisione si fonda su un principio consolidato, applicabile non solo ai concorsi pubblici ma anche ai procedimenti di attribuzione di benefici economici: l’autoresponsabilità del concorrente. Come ricorda il T.A.R., «non spetta all’Amministrazione la correzione degli errori compiuti dall’interessato nella presentazione della domanda», poiché ciò contrasterebbe con la par condicio e con l’imparzialità della selezione.

La giurisprudenza amministrativa, già con la sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 7048/2021, aveva affermato che l’invito all’integrazione successivo alla chiusura dei termini equivarrebbe a una «rimessione in termini» lesiva dell’uguaglianza tra i partecipanti. Il principio, mutuato dalle gare pubbliche, trova piena applicazione anche nei bandi per il diritto allo studio, in quanto anch’essi costituiscono procedure comparative fondate su criteri predeterminati e automatizzati.

4. La nozione di errore materiale riconoscibile

Un aspetto centrale del ragionamento del Collegio riguarda la distinzione tra errore materiale “riconoscibile” e errore sostanziale. Riprendendo un precedente dello stesso Tribunale (T.A.R. Lazio, Sez. V, n. 5668/2023), la sentenza precisa che «ciò che caratterizza l’errore materiale suscettibile di soccorso istruttorio è la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante».

Nel caso in esame, l’errore non appariva immediatamente percepibile, nemmeno considerando la domanda presentata nell’anno accademico precedente, giacché si trattava di due procedimenti autonomi e non comparabili. Anzi, osserva il T.A.R., «la circostanza per cui la studentessa nell’a.a. 2023/2024 aveva risposto in maniera differente ad identiche domande […] lungi dal costituire una circostanza a vantaggio della stessa, aggrava l’errore a causa della pregressa esperienza». L’esperienza pregressa diviene così un elemento di colpa, non di scusabilità.

5. Considerazioni conclusive: tra automatismo procedurale e ragionevolezza amministrativa

Il rigore del T.A.R. Lazio si inscrive in una tendenza ormai consolidata della giustizia amministrativa a valorizzare la certezza delle procedure digitali rispetto alla flessibilità del soccorso individuale. Il principio di autoresponsabilità viene assunto come pilastro del nuovo diritto amministrativo algoritmico, in cui il cittadino è tenuto a un elevato grado di diligenza tecnica e formale.

Tuttavia, l’esito del giudizio solleva interrogativi di ordine sostanziale. Il modulo che aveva tratto in errore la studentessa era effettivamente formulato in maniera ambigua (“Quanti componenti nel tuo nucleo familiare, escluso il richiedente, non risiedono in Italia?”). La rigidità dell’apparato procedimentale — che esclude ogni possibilità di verifica successiva anche in presenza di elementi documentali univoci — rischia di sacrificare il principio di buona amministrazione e la finalità stessa del diritto allo studio, specie nei confronti di soggetti stranieri o in condizioni di svantaggio linguistico.

La decisione n. 17874/2025, pur corretta dal punto di vista formale, mostra come la digitalizzazione della pubblica amministrazione non possa ridursi a mera automatizzazione degli errori. Un’amministrazione “efficiente”, per essere anche “giusta”, dovrà saper coniugare la certezza delle regole con una valutazione ragionevole delle circostanze concrete.

Solo così il principio di autoresponsabilità potrà convivere con quello — altrettanto fondamentale — di proporzionalità e di tutela dell’affidamento legittimo, che rimane l’essenza di ogni azione amministrativa rispettosa della dignità del cittadino.


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