
La responsabilità genitoriale nell’era dei social network
È illecita la pubblicazione sui social network di foto del figlio minore infraquattordicenne senza il consenso dell’altro genitore
Abstract. La questione trattata trae spunto da una controversia insorta tra due soggetti, conviventi more uxorio, dalla cui relazione sentimentale era nata una figlia.
A seguito del progressivo deterioramento dei rapporti tra i genitori e della conseguente fine della relazione sentimentale tra gli stessi, con procedimento ex art. 337 bis e ter c.c. incardinato innanzi al Tribunale competente, venivano regolate le condizioni di affido, mantenimento e visita della minore, di anni otto al momento dei fatti in esame.
In particolare, in applicazione del principio della bigenitorialità e dell’art. 337-ter c.c., non essendo emersi elementi che potessero indurre a ritenere contrario all’interesse della minore l’affidamento ad entrambi i genitori, il Tribunale disponeva l’affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale in capo a ciascuno di essi, e il collocamento presso la residenza della madre, con la quale la minore conviveva già stabilmente, determinando anche le modalità per l’esercizio del diritto di visita da parte del padre, nonché l’importo dovuto a tiolo di mantenimento della stessa.
Già nelle more del suddetto procedimento, e poi successivamente all’adozione del provvedimento di regolamentazione dei rapporti con la figlia minore nata fuori dal matrimonio, la madre provvedeva a pubblicare e mantenere stabilmente sui propri profili social una pluralità di fotografie e contenuti raffiguranti la figlia minore infraquattordicenne, spesso in contesti di vita privata e familiare (rendendo così tali immagini di fatto accessibili ad una platea potenzialmente indeterminata di soggetti).
Il tutto senza aver mai preventivamente interpellato il padre, e, soprattutto, senza il consenso dello stesso, che anzi più volte aveva manifestato apertamente il proprio dissenso, chiedendo espressamente alla madre di rimuovere le suddette fotografie dai propri profili social.
Rimasta senza riscontro anche la formale diffida inviata alla madre, con la quale si chiedeva l’immediata rimozione di tutte le fotografie e dei contenuti raffiguranti la figlia minore dai propri profili social, nonché di astenersi per il futuro da qualsiasi ulteriore pubblicazione dell’immagine della figlia in assenza del consenso di entrambi i genitori, si poneva il problema di determinare quali rimedi potessero essere invocati a tutela del diritto all’immagine ed alla riservatezza della minore, nonché del libero sviluppo della personalità della stessa.
La condotta posta in essere dalla madre, infatti, integra una violazione dei diritti fondamentali della minore, nonché dei principi che regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 316 e 337-ter c.c.
Sommario: 1. Normativa di riferimento – 2. La pubblicazione di foto quale atto di straordinaria amministrazione – 3. I rimedi giurisdizionali – 4. Il reclamo al Garante della Privacy
1. Normativa di riferimento
Art. 320, comma 1, c.c. “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore”.
Art. 333 c.c. “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.
Art. 337-ter, comma 3, c.c. “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento”.
Art. 5, par. 1, lett. a), Regolamento Ue 679/2016 “I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»)”.
Art. 6, par. 1, lett. a), Regolamento Ue 679/2016 “Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”.
Art. 8, par. 1, Regolamento Ue 679/2016 “Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.
Art. 2-quinquies D.lgs. 196/2003 “In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi”.
2. La pubblicazione di foto quale atto di straordinaria amministrazione
In caso di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, la legge prevede che gli atti di ordinaria amministrazione (esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento) possano essere compiuti anche disgiuntamente da ciascuno di essi. Per quanto concerne gli atti di straordinaria amministrazione, invece, il compimento degli stessi richiede sempre il consenso da parte di entrambi i genitori.
Ciò premesso, con riferimento alla questione de qua, si rileva che la Giurisprudenza di Merito si è già espressa nel senso di ritenere che la pubblicazione di fotografie che ritraggono il figlio minore infraquattordicenne non rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, sicché richiede sempre l’assenso da parte di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Tale limite di età è fissato dall’art. 2-quinquies del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che contiene le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento Ue 2016/679).
In particolare, la predetta disposizione fissa nel compimento del quattordicesimo anno di età il limite a partire dal quale il minore può validamente esprimere personalmente il consenso al trattamento dei propri dati personali, riducendo così il limite d’età previsto invece dal Regolamento UE, fissato invece nel compimento del sedicesimo anno d’età (limite comunque derogabile dai singoli ordinamenti nazionali per espressa previsione normativa dell’art. 8 del Regolamento, purché non inferiore al compimento dei tredici anni).
Ove il minore abbia un’età inferiore ai 14 anni, il trattamento dei dati personali può ritenersi lecito soltanto se, e nella misura, in cui il relativo consenso sia stato prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, dunque da entrambi i genitori.
Orbene, la scelta di annoverare la pubblicazione di fotografie/video che ritraggono un minore infraquattordicenne tra gli atti di straordinaria amministrazione discende evidentemente dal fatto che tale condotta ha un’incidenza diretta sul diritto all’immagine e alla riservatezza del minore.
Il diritto all’immagine della persona fisica, infatti, rientra nel novero dei diritti fondamentali dell’individuo, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione, che sancisce la libertà di autodeterminazione della persona in ordine alle proprie scelte esistenziali. Libertà tra le quali rientra anche quella di decidere se rendere o meno accessibile a terzi la propria immagine, attraverso la pubblicazione di fotografie e/o video che ritraggono l’interessato.
Peraltro, il diritto all’immagine costituisce altresì una proiezione del diritto alla tutela della privacy, inteso come diritto all’intimità della propria sfera riservata ed anch’esso tutelato dal summenzionato art. 2 della Costituzione.
Sul punto, come detto, si è già espressa anche la Giurisprudenza di Merito, chiarendo che “la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minorenni richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione che ha ad oggetto il trattamento dei dati personali sensibili tra cui vi rientra l’immagine del soggetto minore” (cfr. Tribunale di Rieti, 17 ottobre 2022 n. 443).
Da ciò discende che come conseguenza che la pubblicazione da parte di un genitore di fotografie che ritraggono il figlio minore infraquattordicenne, senza il preventivo consenso dell’altro genitore, deve ritenersi illecita, in quanto lesiva del diritto all’immagine del minore (art. 10 c.c.), nonché dei principi che regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 316 e 337-ter c.c.
In tal senso, è stato ulteriormente chiarito sempre dalla Giurisprudenza di Merito che “il comportamento della madre che provvede a pubblicare le fotografie dei figli minori sui social network, nonostante l’opposizione del padre, integra la violazione della norma di cui agli art. 10 c.c., del combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145 d.lgs. 196/2003, degli artt. 1 e 16, comma 1, Convenzione di New York del 20/11/1989 ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176, in quanto l’immagine fotografica dei figli costituisce un dato personale ai sensi dell’art. 4 lett. a), b), c) del d.lgs. 196/2003 e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata” (cfr. Tribunale di Mantova, 19/09/2017).
Orbene, oltre che da un punto di vista prettamente civilistico, la questione assume rilevanza anche sotto il profilo della tutela della privacy, dal momento che le immagini fotografiche dei figli minori infraquattordicenni costituiscono dato personale ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), e la loro relativa pubblicazione, e dunque diffusione, costituisce trattamento di tali dati (oltre che una interferenza nella vita privata del minore), che dunque deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento Ue 2016/679).
Come già sopra evidenziato, l’Art. 8, par. 1, del Regolamento Ue 679/2016 prevede che il trattamento dei dati personali di un minore è lecito purché lo stesso abbia almeno 16 anni (ridotti a 14 per quanto concerne il nostro ordinamento, dall’art. 2-quinquies del D.lgs. 196/2003), e purché ovviamente lo stesso sia stato autorizzato dal diretto interessato.
Per i minori infrasedicenni (infraquattordicenni per quanto concerne il nostro ordinamento) il trattamento deve considerarsi lecito soltanto se, e nella misura in cui, il consenso sia stato prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Prescrizione che deve essere letta in combinato disposto con i summenzionati principi di diritto elaborati dalla Giurisprudenza, che postulano il necessario consenso da parte di entrambi i genitori.
Il mancato rispetto di tali prescrizioni, e dunque la pubblicazione senza il consenso dell’altro genitore di immagini che ritraggono il figlio minore infraquattoricenne, costituisce pertanto trattamento illecito dei dati personali del minore, nonché violazione dell’Art. 5, par. 1, lett. a), e dell’Art. 6, par. 1, lett. a), del Regolamento Ue 679/2016.
In tal senso, si è già espressa anche l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. Garante della Privacy) con provvedimento del 13 novembre 2024 [10076481] iscritto nel Registro dei provvedimenti n. 681 del 13 novembre 2024, con cui “considerato che, come più volte sostenuto in giurisprudenza, ai fini della pubblicazione di immagini di minori sui social network occorre il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche laddove sia stato disposto il regime di affidamento condiviso del minore[…omissis]” ha ritenuto di dichiarare che “la pubblicazione della foto oggetto di reclamo è avvenuta in assenza di un’idonea base giuridica, integrando una violazione del principio di liceità del trattamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), nonché degli artt. 6 e 8 del Regolamento e dell’art. 2- quinquies del Codice” e di “dichiarare, dunque, l’illiceità di siffatto trattamento e di dover disporre nei confronti del sig. XX, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori”.
Ciò premesso, e chiarito che la pubblicazione da parte di un genitore di fotografie che ritraggono il figlio minore infraquattordicenne senza il consenso da parte dell’altro genitore costituisce una condotta illecita sia per il nostro ordinamento, sia sotto il profilo della protezione dei dati personali, appare opportuno analizzare le forme di tutela che possono essere invocate nella situazione in esame.
3. I rimedi giurisdizionali
Una prima forma di tutela che può essere invocata dal genitore dissenziente è rappresentata dal ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Il Tribunale competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, ed il procedimento è disciplinato dagli artt. 473bis e 473bis 12 c.p.c.
In situazioni di estrema urgenza e di pericolo di pregiudizio nel ritardo, al fine di ottenere una tutela inibitoria volta a far cessare la condotta lesiva, può essere valutato anche il ricorso al procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Per quanto riguarda il tipo di tutela che può essere richiesta all’Autorità Giudiziaria, può senz’altro essere richiesto al Giudice sia di ordinare al genitore autore della condotta illecita di rimuovere le immagini del figlio minore già pubblicate in precedenza sui social network senza il consenso dell’altro genitore, sia un ordine di inibitoria, e dunque di ordinare allo stesso di astenersi per il futuro dal pubblicare ulteriori fotografie e/o contenuti dei figli minori sui propri social network senza il preventivo consenso dell’altro genitore.
Tali forme di tutela possono essere associate anche alle misure di coercizione indiretta previste dall’art. 614-bis c.p.c.
Su richiesta dell’interessato, infatti, il Giudice potrebbe condannare il genitore autore delle condotte illecite al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di rimozione delle foto pubblicate, e/o per ogni violazione successiva all’adozione dell’ordine di astensione dalla pubblicazione di ulteriori contenuti ritraenti il figlio minore.
Il tutto, al fine di rendere più effettive le forme di tutela sopra analizzate.
Inoltre, dal momento che la pubblicazione online dell’immagine di una persona senza il suo consenso (anche dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale nel caso de quo), determina la lesione del diritto all’immagine, quale diritto fondamentale dell’individuo ex art. 2 della Costituzione, in concreto potrebbe aversi anche la produzione di un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.
L’art. 10 c.c., infatti, prevede che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
In aggiunta alle forme di tutela sopra analizzate, pertanto, può essere chiesto anche il risarcimento dei danni non patrimoniali eventualmente subiti dal figlio minore.
Danno che però deve essere allegato e provato (anche mediante presunzioni semplici), e che non può invece ritenersi in re ipsa.
A tal fine, è stato rilevato che, affinché la violazione del diritto all’immagine possa dar luogo ad un danno non patrimoniale risarcibile, è necessario che la lesione sia grave (nel senso che offesa deve superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e cioè non consista in meri disagi o fastidi) e, infine, che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cfr. Cassazione Civile sez. III, 29/11/2023, n. 33276).
La possibilità di ottenere una tutela anche di tipo risarcitorio, pertanto, richiede necessariamente la prova del pregiudizio concretamente patito dal minore in conseguenza della violazione del proprio diritto all’immagine; diversamente la domanda non potrà essere accolta.
4. Il reclamo al Garante della Privacy
Altra forma di tutela che può essere invocata dal genitore dissenziente in caso di pubblicazione, da parte dell’altro, di foto del figlio minore infraquattoridenne è rappresentata dal reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il reclamo è uno strumento che consente all’interessato di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per contestare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 e ss. del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento Ue 2016/679).
In tal modo, la predetta Autorità sarà investita del potere di verificare se, con riferimento alla condotta contestata, sia ravvisabile una violazione del Regolamento.
Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall’interessato, ovvero, per conto dello stesso, da un avvocato, e può essere inviato a mezzo pec, raccomandata, oppure consegnato a mano presso gli uffici del Garante della Privacy.
Il reclamo dovrà contenere:
l’indicazione che la Repubblica Italiana è lo Stato membro in cui risiede l’interessato, ovvero che si tratta del luogo in cui si è verificata la presunta violazione;
l’indicazione del soggetto responsabile del trattamento dei dati personali del minore (ovvero, nella vicenda de qua, i dati dell’altro genitore che ha provveduto alla pubblicazione delle foto del figlio minore) che ha violato la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
l’indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda il reclamo, e dunque delle condotte che si ritiene siano state lesive delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali (allegando anche eventuale documentazione a riprova di quanto contestato);
un’indicazione, per quanto possibile dettagliata, dei fatti e delle circostanze su cui si fonda il reclamo;
le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) che si presumono violate;
l’indicazione delle misure di cui viene richiesta l’adozione all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Nello specifico, potrà essere richiesta all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali l’adozione, nei confronti del genitore responsabile della violazione, della misura del divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori (ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento), nonché l’ordine di conformare i trattamenti alle disposizioni del regolamento, e dunque rimuovere dai profili dei social network le foto che ritraggono in figlio minore infraquattordicenne pubblicate senza il consenso dell’altro genitore (ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento).
Inoltre, può essere richiesto anche l’ammonimento del genitore autore della violazione per l’inosservanza delle disposizioni del Regolamento (Art. 5, par. 1, lett. a), e Art. 6, par. 1, lett. a), ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ovvero, in caso di reiterazione o di particolare gravità della condotta, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83 del Regolamento (ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento).
Accertata l’illiceità delle condotte contestate con il reclamo, e dunque la violazione dei summenzionati articoli del Regolamento, l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali provvederà dichiarare che la pubblicazione delle fotografie è avvenuta in assenza di un’idonea base giuridica, integrando una violazione del principio di liceità del trattamento (art.5, par. 1, lett. a), del Regolamento), nonché degli artt. 6 e 8 del Regolamento e dell’art. 2-quinquies del Codice, e provvederà altresì ad adottare una, o più, delle superiori misure analizzate.
Inoltre, l’Autorità, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà altresì procedere all’annotazione delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
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Avv. Claudio Colombo
Avvocato iscritto all'albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.
Laureato magna cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania.
Avvocato operante principalmente nel settore del diritto civile, commerciale, fallimentare, bancario, nelle procedure esecutive e nel recupero crediti.
Autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche di diritto.
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