
Il contratto di convivenza: verso una piena “costituzionalizzazione” della coppia di fatto
Profili normativi e giurisprudenziali alla luce di Cass. civ., ord. 2 gennaio 2025, n. 28
Sommario: 1. Natura, forma e contenuti del contratto di convivenza – 2. La recente evoluzione giurisprudenziale: dal “vuoto” all’architettura delle tutele – 3. Profili applicativi pratici. Ma cosa dovrebbe contenere oggi un “buon” contratto di convivenza? – 4. Questioni aperte e prospettive future
Per decenni la convivenza di fatto è rimasta nell’ordinamento italiano una formazione sociale di fatto, riconducibile all’art. 2 Cost. e, pertanto, priva di una cornice normativa organica. Le relazioni affettive stabili non fondate sul matrimonio – etero o omoaffettive che fossero – erano sostanzialmente affidate a regole frammentarie: qualche norma speciale, la riconduzione alla naturale – e per fortuna! – elasticità delle categorie civilistiche (si pensi al mandato, alla comunione, all’indebito arricchimento e così via discorrendo) e, soprattutto, all’indispensabile intervento supplente della giurisprudenza.
La mancanza di una chiara e specifica regolamentazione giuridica faceva sì, però, che dette lacune si manifestassero con prepotenza in tutti i momenti “deboli” del rapporto. A titolo esemplificativo, si pensi a: gestione del patrimonio e degli acquisti compiuti in costanza di convivenza; assegnazione della casa familiare dopo la rottura; assistenza in caso di malattia o incapacità; rapporti economici tra ex conviventi dopo la cessazione del legame.
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. Legge Cirinnà), sotto questo fronte, ha certamente segnato il passaggio dalla mera “tolleranza” alla riconoscibilità giuridica delle unioni di fatto, affiancando alla disciplina delle unioni civili quella delle convivenze di fatto e introducendo, per queste ultime, lo strumento del contratto di convivenza (art. 1, commi 36–65).
E così, al giorno d’oggi, proprio il contratto di convivenza è divenuto il perno di una tutela sempre più robusta per tutte le coppie di fatto, come confermano le pronunce più recenti della Corte di Cassazione (in particolare si veda l’ord. n. 28/2025).
1. Natura, forma e contenuti del contratto di convivenza
La L. 76/2016 definisce la convivenza di fatto come il rapporto tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (art. 1, comma 36).
Ai conviventi di fatto la legge, dunque, riconosce una serie di diritti specifici – tra cui: l’assistenza sanitaria, il subentro nel contratto di locazione, i diritti nell’attività d’impresa familiare, etc… – e, soprattutto, apre all’autonomia negoziale mediante il contratto di convivenza (commi 50–64).
Il contratto di convivenza si concreta, quindi, in un negozio atipico a effetti obbligatori, espressione dell’autonomia privata ex artt. 1322 e 1324 c.c., con funzione di regolazione dei rapporti patrimoniali tra conviventi nel rispetto dei limiti dell’ordine pubblico, delle norme imperative e dei diritti indisponibili, che non crea una “nuova famiglia” in senso costituzionale (art. 29 Cost.), ma struttura giuridicamente una formazione sociale già protetta dall’art. 2 Cost., rendendo visibile e prevedibile la gestione giuridica della convivenza.
La legge richiede per questo tipo di contratto, a pena di nullità (art. 1, comma 51 L. 76/2016): la forma scritta; l’atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato; l’autenticazione delle sottoscrizioni con attestazione di conformità all’ordinamento; la trasmissione all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza per l’annotazione nei registri anagrafici.
Si tratta di un modello che coniuga il privatismo del negozio contrattuale con la pubblicità legale, a tutela non solo delle parti ma anche dei terzi: creditori, eredi o pubblica amministrazione che sia.
La legge provvede, altresì, ad individuare, in via esemplificativa, il possibile contenuto del contratto (art. 1, comma 53 L. 76/2016): residenza della coppia; modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle capacità lavorative e reddituali di ciascuno; scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni ex artt. 177 ss. c.c. – con facoltà di modifica successiva -; criteri di ripartizione delle spese e destinazione dei beni acquistati in costanza di convivenza; regole sull’uso e sulla destinazione della casa familiare, in particolare in caso di scioglimento del rapporto; designazioni e deleghe, in coerenza con la disciplina dell’amministrazione di sostegno, di cui all’art. 404 e ss. c.c., e con la normativa sanitaria – consenso informato, rappresentanza nelle decisioni mediche etc…-.
È, invece, esclusa la possibilità di pattuizioni che incidano sui diritti successori legali, dal momento che il convivente non è equiparato al coniuge sul piano della delazione ab intestato, e sulle posizioni previdenziali tipiche del matrimonio o dell’unione civile. Tali profili, pertanto, possono essere regolati solamente attraverso strumenti autonomi, quali il testamento, le polizze o i fondi pensione.
2. La recente evoluzione giurisprudenziale: dal “vuoto” all’architettura delle tutele
Negli ultimi anni, tuttavia, la giurisprudenza ha svolto un ruolo decisivo nel trasformare proprio il contratto di convivenza da semplice “facoltà” normativa a strumento strutturale di tutela delle coppie di fatto.
Con la sentenza Cass., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198, la Suprema Corte ha ridefinito il rapporto tra nuova convivenza e assegno divorzile, precisando che l’instaurazione di una convivenza stabile non comporta automaticamente l’estinzione del diritto all’assegno, né incide sulla componente assistenziale dell’assegno – che tende a ridursi o cessare – e, anzi, lascia in vita la componente compensativo-perequativa, legata ai sacrifici e alle scelte operate in costanza di matrimonio.
In questa prospettiva, dunque, la Corte ha deciso di valorizzare appieno il dato normativo della L. 76/2016: la convivenza di fatto, specie ove regolata da un contratto di convivenza, non è più mera situazione di fatto, ma progetto di vita giuridicamente rilevante, dal quale scaturiscono doveri reciproci di assistenza morale e materiale.
Successive pronunce del 2024 hanno ulteriormente precisato che, nel computo dell’assegno divorzile, può assumere rilievo anche il periodo di convivenza prematrimoniale e l’eventuale esistenza di un contratto di convivenza, laddove abbiano inciso sulle scelte professionali e familiari dei poi coniugi. Il Tribunale di Milano per esempio, con la nota sent. n. 8844/2022, ha valorizzato le clausole dei contratti di convivenza che proteggono il convivente economicamente più debole, riconoscendo la validità di pattuizioni che attribuiscono al convivente non proprietario un diritto di godimento temporaneo dell’abitazione dopo la cessazione della convivenza e che collegano tale diritto alle esigenze di tutela dei figli minorenni e alla necessità di evitare uno “sradicamento” dal contesto abitativo.
Si tratta, dunque, di pronunce che interpretano il contratto di convivenza come strumento di equità sostanziale, idoneo a riequilibrare rapporti economicamente asimmetrici, nel rispetto dei limiti posti dal diritto di proprietà e dalle norme inderogabili.
Sul versante dell’amministrazione di sostegno, dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto la piena legittimità della designazione del convivente come amministratore di sostegno, sia in via preventiva (atto pubblico) sia in sede giudiziale, specie quando il contratto di convivenza formalizza un rapporto di cura e assistenza consolidato e la scelta del convivente risponde in modo più autentico alla volontà e ai bisogni della persona fragile rispetto alla designazione di parenti solo formalmente “più vicini”.
Di particolare pregnanza, sul punto, è stata la Cass. civ., ord. n. 14930/2023, proprio per avere deciso a chiare lettere di valorizzare la centralità della rete affettiva effettiva rispetto alla mera prossimità parentale.
Un ulteriore fronte di novità riguarda il rapporto tra convivenza di fatto, anagrafe e immigrazione: una decisione del 2024 ha riconosciuto il diritto dei conviventi a ottenere la registrazione anagrafica della nuova convivenza anche quando il partner extra-UE sia privo di permesso di soggiorno, qualora sia presentata una dichiarazione anagrafica congiunta di costituzione della convivenza con un cittadino UE. Tale orientamento mira a confermare che il contratto di convivenza e, più in generale, gli strumenti di formalizzazione del legame affettivo, diventano anche chiavi di accesso a diritti “di sistema”, quali anagrafe, sanità e servizi sociali, riducendo il rischio di “non esistenza giuridica” delle coppie più fragili.
Tuttavia, certamente la più recente e rilevante pronuncia in materia è l’ordinanza n. 28 del 2 gennaio 2025 della I Sezione Civile, in cui si è provveduto a qualificare le unioni di fatto come formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost., caratterizzate da doveri morali e sociali di ciascun convivente verso l’altro, anche sul piano patrimoniale, riconducendo le attribuzioni economiche effettuate nel corso del rapporto, come i versamenti per spese familiari, i contributi per mutuo e le utenze, alla figura dell’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., ove siano: proporzionate alle condizioni economiche del solvens; adeguate al contesto familiare e alle concrete modalità di svolgimento della convivenza.
L’ordinanza, come ben si evidenzia, non si limita a fotografare la situazione in costanza di rapporto, ma sottolinea come i doveri di assistenza materiale possano proiettarsi – in termini di dovere morale e sociale – anche nel periodo successivo alla cessazione della convivenza, in particolare quando il contributo economico si inserisca in un quadro di squilibrio rilevante e di perdurante fragilità del convivente beneficiario.
Dunque, pur non introducendo un vero e proprio “assegno di mantenimento” del convivente sul modello dell’art. 5 L. 898/1970, la Corte consolida la dignità giuridica della convivenza di fatto come luogo di doveri reciproci e rafforza la funzione del contratto di convivenza quale strumento di prevenzione del contenzioso e di regolazione ex ante delle attribuzioni patrimoniali e delle eventuali prestazioni economiche post–rottura.
3. Profili applicativi pratici. Ma cosa dovrebbe contenere oggi un “buon” contratto di convivenza?
Alla luce dell’attuale quadro normativo e dei più recenti approdi giurisprudenziali, il contratto di convivenza, per essere realmente uno strumento di tutela effettiva e non una mera dichiarazione di intenti, dovrebbe essere costruito secondo una logica multilivello, capace di governare in modo preventivo i principali snodi del rapporto.
In primo luogo, appare opportuno che il contratto contenga una puntuale qualificazione del rapporto, con espresso richiamo alla L. n. 76/2016 e alla riconducibilità dei contraenti alla nozione di “convivenza di fatto” di cui all’art. 1, comma 36. Non è infrequente, inoltre, che si inserisca un riferimento all’art. 2 Cost., valorizzando la dimensione solidaristica del legame, così da conferire maggiore spessore sistematico all’accordo e renderne più agevole la lettura in chiave costituzionalmente orientata.
Un secondo profilo centrale riguarda la regolamentazione delle spese comuni. Il contratto dovrebbe distinguere in modo chiaro tra spese ordinarie e straordinarie, individuando criteri di contribuzione proporzionati alle rispettive capacità economiche dei conviventi, al fine di prevenire future contestazioni e ridurre l’area dell’incertezza interpretativa.
Particolare attenzione merita, poi, il tema della casa familiare e della tutela del convivente “debole”. È consigliabile disciplinare l’uso dell’abitazione in caso di cessazione della convivenza, soprattutto quando siano presenti figli, prevedendo soluzioni che tengano conto della continuità abitativa e della stabilità del nucleo. In questa prospettiva, può trovare spazio anche la previsione di un diritto personale di godimento temporaneo in favore del convivente non proprietario, in linea con le più recenti prassi della giurisprudenza di merito, che mostrano una crescente sensibilità verso esigenze di protezione sostanziale.
Non meno rilevante è la disciplina del regime patrimoniale e degli acquisti futuri. Il contratto dovrebbe contenere una scelta espressa tra comunione e separazione, nonché regole chiare in ordine all’intestazione dei beni, alla gestione di conti correnti comuni, agli investimenti, alle autovetture e ai beni durevoli, così da evitare che la fisiologica informalità del rapporto si traduca, in caso di crisi, in un contenzioso disordinato.
Ulteriore ambito di grande rilevanza pratica è quello delle designazioni in materia sanitaria e assistenziale. L’indicazione del convivente quale referente per le decisioni sanitarie e per l’accesso alle informazioni cliniche può essere coordinata con eventuali previsioni in tema di amministrazione di sostegno, nel rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare della centralità della volontà del beneficiario e della natura residuale della misura.
Infine, un contratto di convivenza ben strutturato non dovrebbe trascurare le clausole di revisione e di risoluzione. È utile disciplinare in modo chiaro le ipotesi di scioglimento del rapporto, la decorrenza degli effetti e gli strumenti di gestione delle eventuali controversie, prevedendo, ove possibile, meccanismi di mediazione o di negoziazione assistita. Anche sotto questo profilo, la prevenzione del conflitto si conferma la migliore alleata della buona tecnica contrattuale.
4. Questioni aperte e prospettive future
Fermo tutto quanto sopra esposto e nonostante i notevoli progressi, restano, tuttavia, aperte diverse questioni sistematiche, tra cui: la mancata equiparazione del convivente al coniuge sul piano successorio e previdenziale, che – come si è poc’anzi evidenziato – comporta il necessario ricorso a strumenti privatistici che non sempre garantiscono la stessa stabilità; l’assenza di una disciplina organica dell’“assegno post–convivenza”, che continua a essere ricondotto, caso per caso, a categorie come l’obbligazione naturale, l’indebito arricchimento o la responsabilità precontrattuale; il rischio di una frammentazione giurisprudenziale in tema di validità delle clausole sulla casa familiare e sui diritti di godimento a termine.
Parte della dottrina, per tutte queste ragioni, prospetta la necessità di una “seconda generazione” di riforme in materia di convivenza di fatto, in grado di coordinare in modo più sistematico L. 76/2016, la disciplina dell’amministrazione di sostegno e le norme di settore, nonché chiarire i confini tra obbligazione naturale e veri e propri diritti soggettivi azionabili dell’ex convivente, onde evitare un contenzioso affidato solo alla discrezionalità interpretativa dei giudici.
Ordunque: nonostante le ancora importanti lacune evidenti, il contratto di convivenza non è più chiaramente un semplice optional per le coppie di fatto, ma uno strumento centrale di tutela giuridica, come confermato ampiamente dalle più recenti pronunce della Cassazione. Non solo un atto tecnico, ma un luogo di composizione tra autonomia privata, solidarietà e dignità della persona, in linea con l’evoluzione del diritto di famiglia verso modelli sempre più pluralisti e inclusivi.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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