Oltre il tenore di vita coniugale: assegno divorzile e funzione riequilibrativa. Criteri di quantificazione e strategie difensive

Oltre il tenore di vita coniugale: assegno divorzile e funzione riequilibrativa. Criteri di quantificazione e strategie difensive

Sommario: 1. Gli effetti del divorzio e l’assegno divorzile – 2. L’evoluzione dell’assegno divorzile: dalla funzione assistenziale a quella compensativo-perequativa – 3. La strategia difensiva nell’interesse dell’ex coniuge obbligato

1. Gli effetti del divorzio e l’assegno divorzile

Dalla pronuncia della Sentenza di divorzio discendono numerosi effetti giuridici che incidono in maniera impattante sulla vita degli ex coniugi.

In primo luogo, dal punto di vista personale, si determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente possibilità di contrarre nuove nozze1.

In secondo luogo, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sorge l’obbligo per uno dei coniugi di corrispondere all’altro un assegno periodico di mantenimento (c.d. assegno divorzile), in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi (art. 5, comma 6, L. 898/1970)2.

E’ su quest’ultima circostanza che si concentrerà l’attenzione del presente elaborato, con l’obiettivo di individuare i criteri di quantificazione dell’assegno e le migliori strategie difensive dell’Avvocato che si trova a tutelare gli interessi del proprio assistito obbligato alla corresponsione.

2. L’evoluzione dell’assegno divorzile: dalla funzione assistenziale a quella compensativo-perequativa

Ciò premesso, occorre sin da subito segnalare che in materia nel corso degli anni si è registrata a più riprese una cospicua giurisprudenza, la quale ha presentato varie prospettive, mutate in relazione all’evolversi del tempo e della società.

Si è passati da una determinazione dell’assegno sulla base del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio dai coniugi, all’elaborazione di una funzione compensativa e riequilibrativa dello stesso3.

L’ormai superato orientamento, introdotto con la Sentenza a Sezioni Unite n. 11490/1990, traeva origine dal concetto secondo cui l’assegno divorzile aveva esclusiva natura assistenziale e doveva essere concesso tutte le volte in cui il richiedente non disponeva di tutti quei mezzi sufficienti per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La criticità del predetto principio appare evidente, giacchè l’obbligato alla corresponsione veniva così gravato di un eccessivo carico economico e rischiava così di costituire a favore del beneficiario una vera e propria rendita vitalizia sulla base del precedente tenore di vita matrimoniale.

L’overrulling della giurisprudenza si è registrato con la Sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, con la quale è stato stabilito il principio di diritto secondo cui l’assegno divorzile ha una funzione riequilibratrice del reddito degli ex coniugi, di certo non finalizzata alla ricostituzione del precedente tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e quello personale dell’altro coniuge4.

Tali principi, sono condivisibili da chi scrive, proprio perché la ratio dell’assegno non può essere quella di dare continuità ad una precedente vita coniugale ormai conclusasi, ma quella di riconoscere il sacrificio apportato dall’ex coniuge economicamente più debole all’accrescimento e al benessere della vita familiare in costanza di matrimonio, altrimenti si rischierebbe di gravare eccessivamente una parte di un obbligo ormai concluso con lo scioglimento del rapporto di coniugio.

Simili principi trovano accoglimento non solo in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma anche per la determinazione dell’assegno con riguardo allo scioglimento delle unioni civili, regolate dalla celeberrima Legge Cirinnà n. 76/20165.

3. La strategia difensiva nell’interesse dell’ex coniuge obbligato

Fermo quanto sopra rappresentato, occorre interrogarsi sulla strategia difensiva da adottare nel caso in cui si assiste un cliente obbligato al versamento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge.

Per rispondere ad un simile quesito occorre, ad avviso della scrivente, in primo luogo tenere conto dei criteri enucleati dalla normativa attualmente vigente di cui al richiamato art. 5, comma 6, L. 898/1970, mediante una valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali di entrambi gli ex coniugi, dell’apporto fornito da ciascuno alla vita familiare (anche tenendo conto eventualmente del periodo di convivenza prematrimoniale6), della durata del rapporto di coniugio, nonché dell’età anagrafica del richiedente e della sua attitudine al lavoro.

Inoltre risulta di notevole importanza escludere che sussista una disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o laddove esistente dimostrare in giudizio la mancanza del nesso causale tra l’anzidetta sperequazione e le scelte di vita familiare (assunte nel corso del matrimonio che posso aver sacrificato maggiormente una parte piuttosto che l’altra).

Nel caso in cui ricorrano i presupposto per la corresponsione dell’assegno divorzile il difensore deve contestare la quantificazione dell’assegno, circoscrivendo la determinazione dell’importo in funzione dei redditi e delle capacità contributive dell’obbligato, anche in relazione alla presenza di alcuni fattori (mutui, carichi familiari).

In particolare, si deve valorizzare l’eventuale instaurazione di un nuovo vincolo matrimoniale o comunque di convivenza more uxorio, idoneo a mutare le condizioni economiche del richiedente l’assegno, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e il reciproco dovere di assistenza morale e materiale che ne deriva. Circostanza che, nel caso di nuove nozze, produce come conseguenza la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile7.

1Sul punto si vedano le modifiche apportate dalla L. 74/1987, la quale ha escluso l’obbligo per la donna che intedesse contrarre nuovo matrimonio di rispettare il c.d. tempus lugendi, quando la sentenza di divorzio discende da una separazione personale dei coniugi o per matrimonio non consumato.

2A tale conseguenza se ne aggiunge un’altra di notevole rilevanza: la perdita dei diritti successori. Condizione che merita un approfondimento a sé stante e, pertanto, non sarà oggetto di trattazione nel presente elaborato.

3Si veda lo sviluppo giurisprudenziale in materia: ex multis, Cass. civ., S.U., n. 11490/1990; Cass. civ., S.U., 18287/2018, Cass. civ., S.U., n. 20495/2022; Cass. civ., Sez. I, n. 8277/2023.

4In materia si veda: A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè editore, 2017, pp. 1252 e ss.; V. Amato, L’ “evoluzione” dell’assegno di divorzio. Una recente decisione della Suprema Corte, tra nomofiliachia e creazione giudiziaria del diritto. Brevi note a Cassazione civile, Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, in www.questionegiustzia.it; M. Sesta, Profili attuali della solidarietà post coniugale, estratto al Volume. Divorzio 1970-2020, Una riflessione collettiva, a cura di V. Cuffaro, 2021.

5Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25495/2025.

6Cass., civ., S.U., n. 35385/2023.

7Art. 5, comma 10, L. n. 898/1970.

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