Un accordo di mediazione familiare può scadere? La rinegoziazione come fisiologia, non come fallimento

Un accordo di mediazione familiare può scadere? La rinegoziazione come fisiologia, non come fallimento

Sommario: 1. Un anno dopo: quando l’accordo che funzionava non funziona più – 2. L’accordo familiare ha una data di scadenza fisiologica – 3. Il principio rebus sic stantibus, Cass. n. 19793/2026: l’accordo non è immutabile, ma neppure liberamente riscrivibile – 4. Rinegoziare non significa dire che l’accordo precedente era sbagliato – 5. La seconda mediazione come prosecuzione fisiologica della prima – 6. La clausola di ritorno in mediazione – 7. Cassazione e Landini: due prospettive diverse che convergono – 8. L’autonomia privata non consiste soltanto nella libertà di firmare – 9. Conclusioni: gli accordi familiari non sono fotografie, ma equilibri

1. Un anno dopo: quando l’accordo che funzionava non funziona più

Una coppia con un figlio di otto anni affronta la propria separazione attraverso un percorso di mediazione familiare.

La relazione affettiva è terminata, ma entrambi i genitori comprendono che la fine della coppia non coincide con la fine della famiglia e che, soprattutto, la responsabilità genitoriale continuerà ad accompagnarli negli anni successivi. Invitati dai loro legali a ricorrere allo strumento della mediazione, decidono di ricorrervi e, intrapreso il percorso, in circa 12 incontri sottoscrivono un accordo.

Vengono organizzati i tempi di permanenza del bambino presso ciascun genitore, i fine settimana, le vacanze, gli accompagnamenti a scuola e alle attività sportive. Vengono individuate modalità condivise per affrontare le spese e, soprattutto, viene costruito un metodo di comunicazione sulle decisioni che riguardano il figlio.

L’accordo pare funzionare per circa un anno.

Dodici mesi dopo, però, la situazione è diversa.

Il padre cambia lavoro e i suoi nuovi orari rendono difficilmente praticabile l’organizzazione precedente. La madre si trasferisce in un’abitazione più distante dalla scuola. Il figlio è cresciuto, ha iniziato una nuova attività sportiva e manifesta esigenze che un anno prima non aveva. Nel frattempo, sono mutate anche alcune condizioni economiche dei genitori.

Osservando la vicenda si può notare che nessuno dei due genitori ha violato l’accordo o, nel non riuscire a rispettare talvolta alcuni punti dello stesso, ha agito in mala fede.

Semplicemente, l’accordo che funzionava dodici mesi prima non funziona più dodici mesi dopo.

Che fate?

I genitori decidono di rivolgersi nuovamente al mediatore familiare.

Ed è proprio a questo punto che sorge una domanda apparentemente semplice, ma capace di mettere in discussione il modo stesso in cui viene concepito il risultato della mediazione familiare: se dopo un anno è necessario tornare dal mediatore, significa che la prima mediazione ha fallito?

Assolutamente no.

Pensare il contrario significa pretendere dall’accordo raggiunto in mediazione familiare qualcosa che neppure l’ordinamento pretende dalle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, ovverosia l’immutabilità.

2. L’accordo familiare ha una data di scadenza fisiologica

Ogni accordo familiare viene costruito sulla base di una determinata situazione. Certamente cerca di avere una visione anche futura e per tale ragione non scende in maniera minuziosa nei particolari, ma comunque si basa sulla fotografia di un momento storico della famiglia.

Banalizzando,  perché spesso aiuta: le esigenze di un bambino di 4 anni, che va alla materna, non sono identiche a quelle dello stesso bambino, quando a 6 anni inizia le scuole elementari. È evidente e il diritto ne tiene conto.

Tornando alla stanza di mediazione, quando i genitori in questione vi si sono recati, esistevano determinati redditi, vigevano determinati orari lavorativi, c’era una determinata distanza tra le abitazioni e il figlio, che aveva una determinata età, frequentava una determinata scuola. E ancora: svolgeva determinate attività e, conseguentemente, presentava determinate esigenze.

Persino il livello di conflittualità e la capacità di comunicazione tra i genitori appartengono ad uno specifico momento della loro storia familiare.

Pertanto, l’accordo costituisce la risposta che i mediandi hanno ritenuto adeguata alla realtà esistente nel momento in cui lo hanno raggiunto.

Ma la famiglia è probabilmente uno degli ambiti nei quali la realtà è meno incline a rimanere immobile: i bambini crescono, i genitori cambiano lavoro e si trasferiscono, nascono nuove relazioni, cambiano i redditi, mutano le esigenze scolastiche e cambiano gli equilibri tra i componenti della famiglia.

E cambia anche progressivamente la capacità del figlio di manifestare esigenze, preferenze e aspirazioni proprie.

Pretendere che l’accordo rimanga immutato nonostante tutto questo significa confondere i due concetti profondamente diversi di stabilità e di immobilità e il diritto di famiglia conosce da tempo questa distinzione.

3. Il principio rebus sic stantibus, Cass. n. 19793/2026: l’accordo non è immutabile, ma neppure liberamente riscrivibile

La disciplina della separazione e del divorzio offre un primo e fondamentale elemento di riflessione.

Le condizioni che regolano i rapporti personali ed economici conseguenti alla crisi familiare non sono necessariamente destinate a rimanere immutate per sempre.

Proprio per questo, l’art. 473-bis.29 c.p.c. consente di chiedere la revisione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole quando sopravvengano giustificati motivi.

Alla base della norma vi è la logica tradizionalmente sintetizzata nell’espressione rebus sic stantibus: l’assetto stabilito rimane efficace finché rimangono sostanzialmente ferme le circostanze sulle quali esso è stato costruito.

La stabilità, dunque, è tutelata senza venire per ciò stesso trasformata in intangibilità.

È proprio su questo delicato equilibrio che interviene una recentissima pronuncia della Corte di cassazione, particolarmente interessante anche ai fini di una riflessione sulla mediazione familiare.

Con l’ordinanza 15 giugno 2026, n. 19793, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione affronta la modifica delle condizioni economiche di una separazione consensuale.

Il caso riguardava un coniuge che chiedeva la revisione dell’assetto economico concordato in precedenza, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni e una diminuzione della propria capacità reddituale.

Il problema posto alla Corte non consisteva semplicemente nello stabilire se la situazione economica attuale fosse diversa da quella precedente.

Il problema era molto più preciso: quando un cambiamento successivo è sufficientemente significativo da giustificare la modifica di un equilibrio che le parti avevano consensualmente costruito?

Ed è proprio la risposta a rendere la pronuncia particolarmente interessante.

Secondo la Cassazione, ai fini della revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, occorre verificare se l’equilibrio risultante dai patti originari, costruito dalle parti in considerazione delle circostanze allora esistenti, sia stato alterato da circostanze sopravvenute rilevanti. Non è sufficiente, quindi, la semplice esistenza di un “prima” e di un “dopo”, perché il fatto nuovo deve incidere sull’equilibrio che sorreggeva l’accordo.

È questa distinzione a risultare preziosa.

La revisione non rappresenta un nuovo giudizio sulla bontà dell’accordo originario. Pertanto, il giudice non deve domandarsi se oggi si stipulerebbe ancora quell’accordo, ma se sia accaduto qualcosa di nuovo che ha modificato in maniera significativa l’equilibrio sul quale quell’accordo era stato costruito.

Quindi, quando sopravviene un mutamento rilevante, il passato non viene cancellato e neppure giudicato nuovamente, ma diventa un termine di paragone.

Per comprendere se l’assetto debba essere modificato bisogna prima ricostruire quale equilibrio esistesse quando l’accordo venne raggiunto e poi verificare se i fatti successivi lo abbiano effettivamente alterato.

Questo consente di proteggere contemporaneamente due valori apparentemente contrapposti: da una parte, l’affidamento nell’accordo – e questo perché le parti devono poter confidare sul fatto che ciò che hanno consensualmente stabilito non possa essere continuamente rimesso in discussione per un semplice ripensamento– ; dall’altra, l’adeguamento alla realtà, perché nessuna parte dovrebbe essere necessariamente vincolata a un assetto costruito su circostanze che, per effetto di sopravvenienze significative, non esistono più.

Chiarito quanto sopra, ben si comprende come l’accordo raggiunto in sede di mediazione familiare non sia precario, ma nemmeno impermeabile al tempo.

Premesso, dunque, che la Cass. n. 19793/2026 riguarda la modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale omologata e non direttamente l’accordo raggiunto nell’ambito di una mediazione familiare, il principio espresso dalla pronuncia offre una chiave sistematica estremamente interessante.

Se persino un assetto consensuale che ha già acquisito rilevanza giuridica nell’ambito della separazione non è necessariamente impermeabile alle sopravvenienze, sarebbe singolare pretendere dall’accordo raggiunto nel percorso di mediazione una rigidità maggiore.

4. Rinegoziare non significa dire che l’accordo precedente era sbagliato

L’insegnamento più importante dato dalla recente giurisprudenza è, così, che la necessità di modificare un accordo non dimostra necessariamente che quell’accordo fosse errato.

Un accordo può essere stato perfettamente ragionevole nel 2025 e non esserlo più nel 2026, può aver funzionato per dodici mesi e cessare di funzionare al tredicesimo.

Può avere garantito un buon equilibrio finché un genitore lavorava vicino a casa e diventare impraticabile quando quello stesso genitore viene trasferito a cinquanta chilometri di distanza.

Può essere adeguato alle esigenze di un bambino di cinque anni e diventare insufficiente quando quel bambino compie qualche anno in più.

È allora possibile formulare una distinzione importante: l’inadeguatezza sopravvenuta non coincide con l’inadeguatezza originaria.

Ne discende che rinegoziare non significa necessariamente ammettere di avere sbagliato, ma – al contrario – può significare che una certa realtà è cambiata e occorre trovare una soluzione nuova.

Questa chiave di lettura, dunque, va a modificare radicalmente anche il significato della seconda mediazione.

5. La seconda mediazione come prosecuzione fisiologica della prima

Torniamo ai due genitori.

Dopo un anno, rientrano nella stanza del mediatore familiare.

Si è già compreso che questo ritorno non è la prova del fallimento del primo percorso e che, pertanto, la seconda mediazione non deve necessariamente correggere un errore della prima.

Il compito del mediatore familiare è, invece, quello di favorire la costruzione dell’equilibrio della fase successiva.

È proprio a questo punto che assume particolare interesse il contributo scientifico di Sara Landini, “Accordi in vista della crisi, principio rebus sic stantibus e clausole di rinegoziazione”, pubblicato nel 2018 nella Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato.

Il contributo affronta un problema diverso ma strettamente collegato: quello degli accordi stipulati in vista della possibile crisi della relazione familiare e della loro compatibilità con una realtà che, per definizione, può cambiare tra il momento nel quale l’accordo viene concluso e quello nel quale dovrà operare.

La questione teorica è evidente: quanto più un accordo pretende di disciplinare il futuro, tanto maggiore è il rischio che il futuro sia diverso da quello immaginato dalle parti.

Landini mette, quindi, in relazione gli accordi familiari con il principio rebus sic stantibus e individua proprio nelle clausole di rinegoziazione una possibile soluzione per consentire l’adattamento delle condizioni negoziali al mutamento della relazione familiare.

È un passaggio di particolare importanza: la sopravvenienza non viene considerata soltanto come un evento patologico che interviene dall’esterno e mette in crisi l’accordo: essa può diventare qualcosa che l’autonomia privata prende anticipatamente in considerazione.

Le parti non possono conoscere anticipatamente tutto ciò che accadrà e un accordo che tentasse di disciplinare anticipatamente ogni possibile scenario sarebbe probabilmente destinato a fallire proprio per eccesso di ambizione.

Per questo, la clausola di rinegoziazione segue una logica differente: non pretende di stabilire oggi quale sarà la soluzione di domani, bensì stabilisce che, se domani le circostanze cambieranno in maniera significativa, le parti torneranno a confrontarsi sulla soluzione.

È il passaggio da una pretesa di completezza dell’accordo a una logica di adattabilità dell’accordo.

Dunque, fermo restando che il contributo di Landini non è specificamente dedicato alla mediazione familiare e sarebbe metodologicamente scorretto attribuirgli conclusioni che non formula, la sua impostazione offre uno spunto particolarmente fertile per la mediazione.

Se la rinegoziazione può essere incorporata nell’architettura dell’accordo familiare, allora il mediatore potrebbe aiutare le parti non soltanto a costruire le regole che serviranno oggi, ma anche a riflettere sul metodo che utilizzeranno domani qualora quelle regole non siano più adeguate.

6. La clausola di ritorno in mediazione

Da questa prospettiva può essere sviluppata una possibilità particolarmente interessante: una clausola di revisione o di ritorno in mediazione.

Occorre essere precisi.

Non si tratterebbe di una clausola con la quale le parti rinunciano preventivamente al diritto di rivolgersi al giudice, anche perché una simile impostazione sarebbe problematica, soprattutto quando siano coinvolti diritti indisponibili o l’interesse del minore.

Non si tratterebbe neppure di attribuire al mediatore familiare il potere di modificare unilateralmente l’accordo.

Le parti, però, potrebbero concordare che, qualora intervengano mutamenti significativi delle circostanze e non riescano autonomamente a trovare una soluzione, torneranno prioritariamente a confrontarsi in mediazione familiare, ferma restando la possibilità di utilizzare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.

La clausola in questione, quindi, non procederebbe a predeterminare il nuovo contenuto dell’accordo, bensì si “limiterebbe” ad impostare un metodo.

In termini puramente esemplificativi, l’intesa potrebbe prevedere una formula di tal fatta: «Le parti riconoscono che le condizioni concordate sono state individuate sulla base delle attuali esigenze familiari e si impegnano, qualora intervengano significativi mutamenti delle circostanze personali, familiari, lavorative o organizzative, a riesaminare consensualmente l’assetto concordato e, in caso di difficoltà nel raggiungimento di una nuova intesa, a valutare prioritariamente l’avvio di un nuovo percorso di mediazione familiare, ferma ogni tutela prevista dalla legge».

La clausola non promette l’impossibile, né tantomeno garantisce che le parti troveranno un nuovo accordo, né impedisce l’accesso alla giustizia.

7. Cassazione e Landini: due prospettive diverse che convergono

È a questo punto che Cass. n. 19793/2026 e la riflessione di Landini possono essere messe in dialogo.

Non dicono la stessa cosa, ma è proprio per questo che il loro accostamento è interessante.

La Cassazione guarda alla sopravvenienza dopo che si è verificata, ponendosi la seguente domanda: il cambiamento intervenuto è sufficientemente significativo da giustificare la revisione dell’assetto precedente?

Landini guarda, invece, alla possibilità di considerare il cambiamento già al momento della costruzione dell’accordo e allora la domanda diventa: possiamo predisporre un meccanismo attraverso il quale l’accordo sia capace di reagire al mutamento futuro?

La prima è una logica rimediale, mentre la seconda è una logica preventiva e adattiva.

E la mediazione familiare può collocarsi esattamente nel punto di incontro tra le due.

8. L’autonomia privata non consiste soltanto nella libertà di firmare

Questa ricostruzione consente anche di approfondire il tema dell’autonomia dei coniugi e dei genitori.

Quando si parla di autonomia privata nella crisi familiare, l’attenzione viene spesso concentrata sul momento genetico dell’accordo.

Le parti possono concordare, negoziare e scegliere determinate condizioni; ma, se si prende sul serio il valore dell’autonomia, essa non può esaurirsi nel giorno della sottoscrizione.

L’autonomia deve, dunque, poter operare anche durante la vita dell’accordo.

La libertà di costruire un equilibrio comprende, entro i limiti dell’ordinamento, anche la libertà di riconoscere consensualmente che quell’equilibrio deve essere modificato.

Si potrebbe allora distinguere tra autonomia statica e autonomia dinamica.

La prima consiste nella capacità di raggiungere l’accordo, mentre la seconda consiste nella capacità di adattarlo consensualmente al mutamento delle circostanze.

È proprio sotto questo profilo che la seconda mediazione acquista una dignità propria.

La prima mediazione rappresenta, insomma, lo strumento dell’autonomia originaria, mentre la seconda diventa lo strumento dell’autonomia dinamica: come vogliamo modificare quell’organizzazione ora che la nostra famiglia è cambiata?

Non c’è necessariamente alcun fallimento, bensì una naturale continuità.

Anzi, si potrebbe sostenere che uno dei risultati più maturi di una buona mediazione sia proprio quello di avere restituito alle parti la consapevolezza che l’accordo appartiene a loro e, quando la realtà cambia, possono tornare a costruirlo insieme.

E, come ben può immaginarsi, il fenomeno è particolarmente evidente quando vi siano figli.

A questo punto, una precisazione è doverosa: la valorizzazione della rinegoziazione non deve condurre all’estremo opposto, portando l’accordo familiare a diventare perennemente precario.

E qui Cass. n. 19793/2026 torna a essere particolarmente utile, ricordando che non ogni oscillazione economica è sufficiente. Occorre verificare se il mutamento sia realmente capace di incidere sull’equilibrio precedente.

Trasferendo prudentemente questa logica sul piano mediativo, si può affermare che una cosa è la sopravvenienza significativa; altra cosa è il semplice ripensamento.

Insomma, la rinegoziazione non deve distruggere l’affidamento, ma deve consentire l’adattamento quando l’affidamento originario è stato oggettivamente superato dalla realtà.

E quando l’accordo di mediazione è già confluito nella separazione o nel divorzio?

Ebbene, occorre sempre mantenere distinta la dimensione mediativa da quella strettamente giuridica.

Se l’intesa raggiunta in mediazione familiare è stata successivamente recepita nelle condizioni della separazione o del divorzio, il nuovo accordo raggiunto attraverso una seconda mediazione non modifica automaticamente il titolo giuridico esistente.

La mediazione può costruire il nuovo consenso, ma, quando necessario, quel consenso dovrà essere tradotto attraverso gli strumenti che l’ordinamento prevede per la modifica delle condizioni.

È la medesima distinzione che caratterizza più in generale la funzione del mediatore familiare e lo differenzia dal giudice e dall’avvocato.

9. Conclusioni: gli accordi familiari non sono fotografie, ma equilibri

Alla domanda contenuta nel titolo – un accordo di mediazione familiare può scadere? – non può essere data una risposta semplicemente affermativa o negativa.

Un accordo familiare non possiede necessariamente una data di scadenza, ma ha dei presupposti.

Ed è proprio la permanenza di quei presupposti a consentirgli di continuare a funzionare.

Cass. n. 19793/2026 offre, da questo punto di vista, una indicazione particolarmente preziosa: la stabilità dell’assetto consensuale deve essere tutelata, ma non fino al punto di ignorare sopravvenienze significative capaci di alterare l’equilibrio sul quale esso era stato costruito.

La riflessione di Sara Landini permette di compiere il passaggio successivo: il mutamento non deve essere necessariamente considerato soltanto quando è già avvenuto; l’accordo può essere costruito riconoscendo anticipatamente la possibilità che le circostanze cambino e prevedendo meccanismi di rinegoziazione capaci di adattarlo alla nuova realtà familiare.

E tra queste due prospettive la mediazione familiare può trovare una funzione ulteriore, quella di offrire alle parti uno spazio nel quale tentare di costruire o ricostruire l’equilibrio.

La seconda mediazione non rappresenta quindi necessariamente il fallimento della prima, ma può esserne la naturale prosecuzione.

La prima ha costruito un equilibrio per una determinata fase della vita e la seconda lo adegua alla fase successiva di quella vita stessa.

La rinegoziazione, concludendo, non è necessariamente la patologia dell’accordo familiare. Può esserne la fisiologia.

Ed è forse proprio questa una delle espressioni più mature dell’autonomia dei coniugi e dei genitori. Questi non soltanto devono essere liberi di raggiungere un accordo, ma devono essere capaci di riconoscere quando la realtà sulla quale quell’accordo era stato costruito è cambiata e tornare, responsabilmente, a negoziarlo.

Perché una famiglia non è una fotografia, ma una ragnatela di relazionche si modifica nel tempo.

E se il diritto stesso accetta che gli equilibri familiari possano mutare, anche la mediazione deve poter accompagnare non soltanto la costruzione dell’accordo, ma la sua evoluzione.


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