La mediazione familiare entra in Tribunale: gli Spazi informativi da Milano a Urbino come nuova prassi della giustizia familiare

La mediazione familiare entra in Tribunale: gli Spazi informativi da Milano a Urbino come nuova prassi della giustizia familiare

Sommario: Introduzione – 1. Dalla previsione normativa alla conoscenza effettiva dello strumento – 2. Lo Spazio Informativo del Tribunale di Milano: dal 2018 a oggi – 3. Il Protocollo milanese del 2026 – 4. Urbino: un nuovo Spazio Informativo dal febbraio 2026 – 5. Informare non significa mediare – 6. Il rapporto con l’art. 473-bis.10 c.p.c. – 7. La volontarietà come limite e garanzia – 8. Una giustizia di prossimità – 9. Il ruolo dell’avvocato – 10. Benefici e possibili criticità – 11. Dal progetto locale alla possibile prassi nazionale – 12. Conclusioni

 

Introduzione

La mediazione familiare sta entrando nei Tribunali italiani in una forma forse meno appariscente di una riforma legislativa, ma non per questo meno significativa.

Non attraverso nuove udienze: se il cittadino andasse a cercare le ultime pronuncia sul tema, non troverebbe granché.

Non attraverso ulteriori adempimenti processuali e neppure attraverso l’imposizione alle parti di un tentativo obbligatorio di conciliazione.

La mediazione familiare sta entrando attraverso degli spazi informativi, intesi come luoghi fisicamente collocati all’interno degli uffici giudiziari, concettualmente posti sul confine tra il processo e ciò che potrebbe consentire, almeno in parte, di superarlo.

L’esperienza ormai consolidata del Tribunale di Milano e la più recente apertura dello Spazio Informativo presso il Tribunale di Urbino rappresentano due esempi significativi di un fenomeno più ampio: il tentativo di trasformare la mediazione familiare da istituto astrattamente previsto dall’ordinamento a possibilità realmente conoscibile e accessibile per chi vive una separazione.

Perché esiste una differenza essenziale tra prevedere per legge uno strumento e fare in modo che le persone sappiano davvero che quello strumento esiste. Già in precedenti contributi ho evidenziato quanto ancora poco conosciuta sia la mediazione familiare e, in generale, le ADR.

Ed è proprio in tale vuoto che intervengono gli Spazi Informativi.

1. Dalla previsione normativa alla conoscenza effettiva dello strumento

E’ oramai risaputo che la Riforma Cartabia ha attribuito alla mediazione familiare una posizione più riconoscibile all’interno del processo di famiglia.

L’art. 473-bis.10 c.p.c. consente, infatti, al giudice di informare in ogni momento le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e di invitarle a rivolgersi a un mediatore scelto tra quelli iscritti nell’apposito elenco.

La previsione normativa, tuttavia, pone immediatamente un problema concreto: che cosa significa per una persona che sta attraversando una separazione conflittuale essere “informata” della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare?

Una formula inserita in un provvedimento giudiziario può certamente adempiere formalmente alla funzione informativa; ma conoscere l’esistenza della mediazione familiare non significa necessariamente comprenderne la natura.

Appare evidente quanto per molte persone rimanga incerto il confine tra mediazione familiare, terapia di coppia, consulenza psicologica, negoziazione assistita e attività dei servizi sociali.

Ed è proprio per questo che l’informazione assume un ruolo autonomo.

Prima ancora di decidere se mediare, occorre comprendere che cosa questo significhi.

2. Lo Spazio Informativo del Tribunale di Milano: dal 2018 a oggi

Il caso milanese è particolarmente significativo proprio per la continuità dell’esperienza: lo Spazio Informativo sulla Mediazione Familiare presso la IX Sezione civile del Tribunale di Milano è attivo già dall’aprile 2018.

La finalità dichiarata è quella di fornire un’informazione corretta sulle caratteristiche della mediazione familiare e consentire a genitori, professionisti del diritto, operatori dei servizi, consulenti e cittadini di valutare consapevolmente se intraprendere un simile percorso.

L’accesso è gratuito e libero.

A ciò si aggiunga un elemento ancora più importante: lo Spazio non entra nel merito della vicenda specifica, non decidendo se un genitore abbia ragione, non valutando la fondatezza delle rispettive pretese, non svolgendo una prima seduta di mediazione né tantomeno offrendo una consulenza sul processo.

Informa. Semplicemente.

E proprio la limitatezza della funzione rappresenta uno degli elementi più interessanti dell’esperienza.

Lo Spazio è collocato presso la IX Sezione civile, in via San Barnaba.

Dunque è collocato fisicamente all’interno dell’ambiente giudiziario, ma la sua funzione è diversa da quella giurisdizionale. Il Tribunale di Milano indica tuttora l’apertura settimanale del servizio e pubblica anche l’elenco dei mediatori familiari previsto dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

È una presenza “dentro” il Tribunale che, paradossalmente, serve a spiegare alle persone l’esistenza di uno spazio differente dal giudizio e fuori dallo stesso.

3. Il Protocollo milanese del 2026

Nel 2026 questa esperienza ha trovato ulteriore consolidamento.

Il Tribunale di Milano ha pubblicato un nuovo Protocollo d’intesa relativo all’organizzazione dello Spazio Informativo presso la IX Sezione civile.

Il documento ricostruisce l’esperienza avviata nel 2018 e ricorda la successiva formalizzazione già sperimentata nel 2021.

Particolarmente significativa è l’individuazione degli elementi sui quali deve concentrarsi l’informazione fornita agli utenti.

Tra questi vengono espressamente richiamate la volontarietà, l’autonomia e la riservatezza della mediazione familiare, insieme ai destinatari, alle modalità di svolgimento, alle finalità, alle condizioni di praticabilità e non praticabilità e alle specifiche competenze del mediatore familiare.

Il Protocollo prevede, inoltre, che siano disponibili informazioni sulla rete territoriale dei centri di mediazione familiare e l’elenco dei professionisti formato presso il Tribunale.

Non si tratta, dunque, soltanto di spiegare teoricamente l’istituto, perché lo Spazio cerca di ridurre anche quella distanza pratica che spesso separa la conoscenza di un diritto o di un servizio dalla possibilità concreta di utilizzarlo.

Sapere che la mediazione esiste è il primo passaggio.

Sapere a chi rivolgersi è quello successivo.

Proprio nel giugno 2026 l’esperienza milanese è stata oggetto di un momento di riflessione specificamente dedicato allo “Spazio informativo sulla mediazione familiare presso il Tribunale di Milano 2018-2026”, confermando come il progetto abbia ormai superato la dimensione della sperimentazione occasionale per diventare un’esperienza meritevole di valutazione e confronto.

4. Urbino: un nuovo Spazio Informativo dal febbraio 2026

Se Milano dimostra la possibilità di consolidare nel tempo un simile modello, Urbino mostra invece la sua capacità di diffusione.

Dal 26 febbraio 2026 è infatti attivo presso il Tribunale di Urbino uno Spazio Informativo sulla Mediazione Familiare, collocato al terzo piano dell’edificio giudiziario.

La descrizione ufficiale del servizio ne chiarisce immediatamente la funzione: si tratta di uno Spazio destinato a informare persone, genitori, professionisti del diritto e operatori coinvolti nei procedimenti di separazione e divorzio circa le caratteristiche della mediazione familiare quale strumento di aiuto nella gestione del conflitto.

L’informazione, viene espressamente precisato, deve consentire agli interessati di acquisire le conoscenze necessarie per decidere se intraprendere il percorso senza entrare nel merito delle specifiche vicende oggetto del contenzioso.

Il servizio anche in questo caso risulta gratuito, ad accesso libero ed è possibile rivolgersi allo Spazio anche a seguito dell’invito del giudice ai sensi dell’art. 473-bis.10 c.p.c.

Il ricorso al verbo “invitare” appare particolarmente significativo: il giudice può indicare la porta, ma resta pur sempre alla persona la decisione sul se attraversarla.

5. Informare non significa mediare

La distinzione tra informazione e mediazione rappresenta il punto giuridicamente più interessante di questi progetti.

ATTENZIONE! Lo sportello non dovrebbe diventare una forma abbreviata di mediazione familiare e nemmeno un luogo nel quale compiere una valutazione preliminare sul merito della controversia.

L’operatore non deve stabilire chi abbia causato la crisi familiare, né pronunciarsi sull’affidamento o suggerire la strategia processuale.

Non deve, chiaramente, raccogliere dichiarazioni da trasmettere successivamente al magistrato.

L’informazione ha una funzione precedente e diversa, servendo a permettere alla persona di comprendere:

  • che cosa sia la mediazione familiare;

  • quale funzione svolga il mediatore;

  • quale differenza esista rispetto a un percorso terapeutico;

  • quali siano i limiti dello strumento;

  • quale sia il ruolo degli avvocati;

  • quali contenuti possano essere affrontati;

  • se il percorso possa essere adatto alla propria situazione.

La neutralità dello Spazio rispetto al caso concreto è pertanto essenziale.

Lo sportello, concludendo, deve informare sulla mediazione familiare senza anticipare la stessa.

6. Il rapporto con l’art. 473-bis.10 c.p.c.

Gli Spazi Informativi acquistano una particolare rilevanza proprio alla luce dell’art. 473-bis.10 c.p.c.

La norma attribuisce al giudice una funzione informativa e promozionale.

Il giudice può indicare alle parti la possibilità di avvalersi della mediazione familiare: ma l’effettività di questo meccanismo dipende dalla qualità dell’informazione che segue quell’indicazione.

Uno Spazio Informativo collocato presso il Tribunale può allora fungere da raccordo.

Da una parte vi è il magistrato, che individua l’esistenza dello strumento e, dall’altra, vi è il mediatore familiare che è eventualmente scelto dalle parti per iniziare un percorso.

Nel mezzo si colloca lo spazio dell’orientamento.

Non è ancora mediazione, né è più soltanto la previsione astratta del codice, bensì il luogo nel quale la norma diventa comprensibile.

7. La volontarietà come limite e garanzia

Esiste, però, un punto sul quale occorre mantenere particolare attenzione: la presenza della mediazione familiare all’interno dell’edificio giudiziario non deve far perdere allo strumento il suo carattere volontario.

Purtroppo, proprio la collocazione fisica dello Spazio potrebbe generare un possibile equivoco, potendo il cittadino – che riceve un invito dal giudice e viene indirizzato verso uno sportello situato nel Tribunale – percepire quel passaggio come un adempimento processuale.

Non è così.

Del resto, è per tale ragione che il Protocollo milanese individua la volontarietà tra le caratteristiche fondamentali che devono essere illustrate agli utenti.

La buona informazione deve quindi comprendere anche la spiegazione di ciò che la mediazione non è.

Non è una prova da superare per dimostrare al giudice la propria disponibilità alla collaborazione, né un obbligo terapeutico.

Non è uno strumento attraverso il quale il magistrato delega ad altri la soluzione della controversia.

L’accessibilità deve favorire la scelta, ma non procede a sostituirla.

8. Una giustizia di prossimità

Da questo punto di vista gli Spazi Informativi possono essere letti anche come una forma particolare di giustizia di prossimità.

La crisi familiare porta il cittadino davanti al Tribunale in uno dei momenti più complessi della propria vita.

Il linguaggio è tecnico, le procedure sono spesso difficili da comprendere e il conflitto può ridurre ulteriormente la capacità delle parti di valutare soluzioni diverse dalla contrapposizione.

Inserire all’interno del Tribunale un luogo nel quale sia possibile ricevere gratuitamente un’informazione comprensibile sugli strumenti alternativi di gestione del conflitto significa ridurre la distanza tra istituzione e cittadino.

Non perché il Tribunale rinunci alla propria funzione, ma perché riconosce che non ogni problema familiare trova necessariamente la propria migliore risposta nell’intensificazione del processo.

In questo senso, lo sportello non è soltanto uno strumento a favore della mediazione, ma un diverso modo di concepire il rapporto tra cittadino e giustizia.

9. Il ruolo dell’avvocato

Occorre a questo punto affrontare un ultimo tema.

In questo modello l’avvocato non viene marginalizzato, ma – al contrario – acquista una funzione ancora più delicata.

L’avvocato diventa il difensore che deve aiutare il proprio assistito a distinguere gli strumenti, dovendo spiegare quando è necessario il processo, quando una proposta non tutela adeguatamente gli interessi del cliente e quando esistono condizioni che rendono la mediazione familiare inopportuna.

L’avvocato deve, altresì, essere in grado di riconoscere le situazioni nelle quali una gestione esclusivamente giudiziale del conflitto rischi di produrre una vittoria processuale e, contemporaneamente, una sconfitta relazionale.

Soprattutto quando vi siano figli.

L’avvocato, insomma, non è chiamato soltanto a scegliere il mezzo processualmente più efficace, ma deve permettere al cliente di compiere una scelta consapevole tra gli strumenti disponibili.

Ed è proprio per questo che sia Milano sia Urbino includono tra i destinatari dell’attività informativa anche i professionisti del diritto.

10. Benefici e possibili criticità

Il modello presenta evidenti potenzialità.

Prima di tutto aumenta la conoscibilità della mediazione familiare.

In secondo luogo, permette di correggere interpretazioni distorte dello strumento.

Inoltre, può favorire un accesso più precoce alla mediazione familiare. Prima, insomma, che il conflitto raggiunga livelli tali da rendere impossibile qualsiasi dialogo.

Ma proprio la crescita di questi servizi rende necessario fissarne accuratamente i confini.

Occorre, intanto, evitare che lo Spazio venga percepito come articolazione dell’ufficio del giudice.

È necessario distinguere nettamente l’attività informativa da quella mediativa.

Deve essere preservata la riservatezza e deve essere garantita la neutralità rispetto ai centri e ai singoli professionisti.

Deve, ancora, essere chiarito che non tutte le controversie familiari sono mediabili.

Diffondere la mediazione, del resto, non significa trasformarla in una soluzione universale, bensì renderla concretamente disponibile là dove ne esistano le condizioni.

11. Dal progetto locale alla possibile prassi nazionale

Le esperienze milanese e urbinate assumono interesse anche per un’altra ragione, mostrando come la fase successiva alla Riforma Cartabia non si stia sviluppando soltanto attraverso la giurisprudenza.

Una parte importante dell’attuazione del nuovo diritto delle relazioni familiari, come si è potuto constatare, passa attraverso protocolli, prassi organizzative e collaborazioni territoriali.

Le stesse linee elaborate nel 2026 sulle buone pratiche giudiziarie valorizzano modelli caratterizzati dalla collaborazione tra Tribunali, Ordini degli Avvocati, servizi e organismi territoriali e considerano alcune esperienze nel settore famiglia potenzialmente suscettibili di diffusione.

È un aspetto da non sottovalutare.

Una riforma processuale può indicare al giudice di informare le parti della mediazione, ma perché quella norma produca effetti reali servono professionisti preparati, servizi conoscibili, informazioni accessibili e un raccordo con il territorio.

La legge costruisce la possibilità e la prassi ne costruisce l’accessibilità.

12. Conclusioni

La diffusione degli Spazi Informativi sulla mediazione familiare racconta una trasformazione silenziosa del diritto di famiglia.

Il Tribunale non è più soltanto il luogo nel quale il conflitto viene portato affinché qualcuno decida chi abbia ragione, ma è anche il luogo nel quale le persone scoprono che, almeno per una parte di quel conflitto, esiste una strada diversa.

Lo Spazio Informativo rappresenta così una soglia: da una parte vi è la giurisdizione, con le sue regole, le sue garanzie e il potere del giudice di decidere e, dall’altra, vi è la mediazione familiare, fondata sull’autonomia delle parti, sulla volontarietà, sulla riservatezza e sulla possibilità di ricostruire un dialogo.

Nel mezzo vi è l’informazione.

Ed è forse proprio questo il contributo più innovativo delle nuove prassi: riconoscere che la libertà di scegliere uno strumento alternativo alla decisione giudiziale esiste davvero soltanto quando quel mezzo è conosciuto, comprensibile e concretamente accessibile.

Il futuro della mediazione familiare, allora, non dipenderà soltanto da quante norme verranno scritte o da quante volte i giudici ne suggeriranno l’utilizzo, ma anche dalla capacità delle istituzioni di creare luoghi nei quali una persona, prima di scegliere, possa semplicemente domandare:

“Che cos’è la mediazione familiare, e può essere utile alla mia famiglia?”

Insomma, uno Spazio Informativo non dà necessariamente una risposta al conflitto, ma può permettere alle persone di capire che, prima di chiedere a un giudice di decidere tutto, esiste ancora qualcosa che potrebbero provare a decidere loro.


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