Dalla mediazione alla coordinazione genitoriale: un nuovo modello per la gestione dell’alta conflittualità familiare

Dalla mediazione alla coordinazione genitoriale: un nuovo modello per la gestione dell’alta conflittualità familiare

Sommario: 1. Quando la mediazione non basta – 2. L’approdo nell’ordinamento italiano – 3. Coordinatore genitoriale, CTU e mediatore familiare: figure profondamente diverse – 4. La giurisprudenza precedente e il significato concreto della coordinazione genitoriale – 5. Una nuova figura a tutela della bigenitorialità e le sue criticità

1. Quando la mediazione non basta

Negli ultimi anni il diritto di famiglia ha assistito a una progressiva valorizzazione degli strumenti alternativi alla decisione giudiziale, le cosiddette ADR (Alternative Dispute Resolution). La mediazione familiare rappresenta tra questi strumenti certamente il modello più conosciuto e diffuso. Tuttavia, l’esperienza pratica dimostra che esistono situazioni nelle quali il conflitto tra i genitori raggiunge livelli tali da rendere inefficace qualsiasi tentativo di dialogo, rendendo impossibile ricorrere persino alla stessa mediazione familiare.

Si tratta delle famiglie definite ad alta conflittualità, nelle quali ogni decisione relativa ai figli – dalla scelta della scuola agli aspetti sanitari, dalle attività extrascolastiche all’organizzazione delle frequentazioni – diventa occasione di scontro. Uno scontro così veemente nei toni e intransigente nelle posizioni da rendere non percorribile la via del dialogo costruttivo.

In tali contesti il problema non consiste tanto nell’assenza di provvedimenti giudiziari, quanto nella loro concreta attuazione.

Ebbene sì, perché quando è integrata questa fattispecie il giudice ha già deciso con sentenza. Eppure, i genitori continuano a litigare.

Ed è proprio in questo spazio che si colloca l’istituto della coordinazione genitoriale, che nasce negli Stati Uniti proprio come strumento destinato ai casi di separazione caratterizzati da elevata conflittualità.

L’obiettivo non è riconciliare i genitori né favorire il recupero della relazione affettiva, bensì qualcosa pragmatico: ridurre il conflitto e consentire ai genitori di assumere decisioni funzionali nell’interesse dei figli.

Infatti, il coordinatore genitoriale interviene dopo la separazione, quando la conflittualità continua a compromettere la concreta gestione della responsabilità genitoriale.

La sua funzione, pertanto, non è quella di decidere al posto dei genitori, bensì di aiutarli a rispettare gli accordi e i provvedimenti esistenti, favorendo la comunicazione e prevenendo l’escalation del conflitto.

2. L’approdo nell’ordinamento italiano

Per lungo tempo la coordinazione genitoriale ha trovato spazio esclusivamente attraverso protocolli, buone prassi e provvedimenti innovativi della giurisprudenza di merito.

La Riforma Cartabia ha però introdotto una disposizione particolarmente interessante: l’art. 473-bis.26 c.p.c. prevede infatti la possibilità che il giudice, su richiesta concorde delle parti, possa nominare uno o più ausiliari ai sensi dell’art. 68 c.p.c. per intervenire sul nucleo familiare, superare i conflitti tra i genitori, fornire ausilio ai minori e favorire il miglioramento delle relazioni familiari.

Dunque, pur non menzionando espressamente la figura del coordinatore genitoriale, la norma viene generalmente considerata il primo riconoscimento normativo dell’istituto nell’ordinamento italiano.

Una svolta significativa sul tema si è avuta di recente con la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 30 maggio 2024, che costituisce una delle prime applicazioni dell’art. 473-bis.26 c.p.c. alla figura del coordinatore genitoriale.

Il provvedimento affronta un nodo essenziale: qual è la natura giuridica del coordinatore genitoriale?

Secondo il Tribunale, l’esperto nominato ai sensi dell’art. 473-bis.26 c.p.c. deve essere qualificato come ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c., ma con caratteristiche profondamente diverse rispetto a quelle del consulente tecnico d’ufficio.

La pronuncia, insomma, afferma un principio destinato ad assumere notevole rilevanza: il coordinatore non deve fornire al giudice valutazioni tecniche sulle capacità genitoriali, bensì svolgere attività operative finalizzate al superamento della conflittualità e al sostegno delle relazioni familiari. Come? Assistendo le parti nel percorso di riduzione del conflitto; – favorendo la comunicazione tra i genitori; – supportando l’attuazione della bigenitorialità; – agevolando la ricerca di soluzioni condivise; – aiutando i genitori nell’organizzazione della vita quotidiana dei figli.

La funzione è, dunque, prevalentemente operativa e non diagnostica.

3. Coordinatore genitoriale, CTU e mediatore familiare: figure profondamente diverse

Uno degli aspetti più innovativi della decisione bergamasca sopra citata consiste nella netta distinzione tra coordinatore genitoriale e consulente tecnico d’ufficio.

Il CTU opera all’interno del processo, riceve quesiti dal giudice, svolge accertamenti, formula valutazioni e redige una relazione destinata a influenzare la decisione finale.

Il coordinatore genitoriale, invece, non è chiamato a stabilire quale genitore sia migliore o maggiormente idoneo, non svolge valutazioni diagnostiche né formula prognosi, non suggerisce tantomeno modifiche inerenti all’affidamento.

Come osservato dal Tribunale di Bergamo, egli si colloca in una dimensione diversa, orientata all’operatività e al sostegno della concreta attuazione della genitorialità condivisa.

In altre parole, il CTU guarda al passato e al presente per consentire al giudice di decidere, mentre il coordinatore guarda al futuro per aiutare la famiglia a funzionare.

Anche rispetto al mediatore familiare le differenze sono rilevanti, poiché a mediazione familiare presuppone un livello minimo di collaborazione e di disponibilità al dialogo.

Il coordinatore genitoriale, invece, interviene spesso proprio quando questa disponibilità è assente o fortemente compromessa.

E ancora: il mediatore familiare cerca di costruire un accordo, mentre il coordinatore genitoriale tenta di rendere concretamente attuabili gli accordi già esistenti o i provvedimenti già adottati.

Il mediatore opera in uno spazio caratterizzato da riservatezza, laddove invece il coordinatore, pur mantenendo una posizione di neutralità, interagisce con il giudice nei limiti dell’incarico ricevuto.

Insomma, la coordinazione genitoriale può essere considerata, in molti casi, la fase successiva alla mediazione fallita.

4. La giurisprudenza precedente e il significato concreto della coordinazione genitoriale

Prima ancora dell’intervento della Riforma Cartabia, diversi tribunali italiani avevano iniziato a confrontarsi con il problema delle separazioni caratterizzate da conflittualità permanente.

In questi casi il processo presenta spesso un limite evidente: il giudice poteva decidere, ma non poteva poi essere presente nella vita quotidiana della famiglia.

Stabiliti i giorni e gli orari di frequentazione, disciplinate le vacanze, individuato il genitore collocatario e imposti alcuni specifici obblighi, una volta emesso il provvedimento, la sua concreta attuazione dipendeva dai genitori.

Ed ecco il problema.

Si pensi a due genitori separati che litigano quotidianamente per ogni aspetto della vita del figlio: il padre iscrive il minore a calcio senza informare la madre. Quest’ultima a sua volta prenota una visita specialistica modificando la data senza alcun confronto. Ogni scambio del minore genera discussioni e le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite avvocati o messaggi aggressivi.

Le vacanze estive diventano ogni anno oggetto di nuovi ricorsi.

Ciononostante, formalmente esiste già una sentenza; eppure, sostanzialmente il conflitto continua a governare la vita familiare.

In una situazione simile il mediatore familiare può non essere sufficiente.

Quando la disponibilità al dialogo è completamente assente, il rischio è che il percorso mediativo si interrompa senza risultati.

È proprio in questo contesto, allora, che si sviluppa la figura del coordinatore genitoriale.

Tra i primi precedenti significativi si segnala il Tribunale di Roma, decreto 4 maggio 2018, che aveva previsto l’intervento di un professionista con funzioni di supporto alla genitorialità nell’ambito di un nucleo caratterizzato da elevata conflittualità.

Secondo il giudice romano di allora, il coordinatore poteva contribuire a sviluppare e implementare le capacità genitoriali e favorire una gestione più efficace delle decisioni riguardanti il figlio.

La coordinazione genitoriale, dunque, come ben si può constatare, non nasce per sostituire il giudice, bensì per evitare che il giudice debba essere continuamente coinvolto per questioni organizzative che potrebbero essere affrontate in maniera più efficace attraverso un intervento specialistico.

L’evoluzione più significativa è rappresentata proprio dal già citato Tribunale di Bergamo del 30 maggio 2024, che chiarisce come il coordinatore genitoriale non coincida né con il mediatore familiare né con il consulente tecnico d’ufficio, assumendo invece la veste di ausiliario del giudice, con un’attività nient’affatto valutativa.

A questo punto, un esempio pratico potrebbe consentire di comprendere immediatamente la casistica: se due genitori non riescono a decidere chi debba accompagnare il figlio a una visita medica, il CTU potrebbe essere chiamato a valutare le capacità genitoriali nell’ambito di un procedimento e il giudice potrebbe emettere un provvedimento. Il coordinatore genitoriale, invece, interverrebbe per aiutare i genitori a rispettare le regole già esistenti, individuare modalità organizzative condivise e prevenire il ripetersi del conflitto.

Non sostituisce la decisione, ma – cosa in alcuni casi ben più importante – favorisce l’attuazione.

In questo senso la coordinazione genitoriale rappresenta una sorta di ponte tra la decisione giudiziale e la vita quotidiana della famiglia, perché, mentre il mediatore cerca di costruire l’accordo e il giudice risolve la controversia, il coordinatore lavora affinché ciò che è stato deciso o concordato possa effettivamente funzionare nella realtà.

Proprio questa funzione di accompagnamento rende la coordinazione genitoriale uno degli strumenti più promettenti per la gestione delle separazioni ad alta conflittualità, nelle quali il vero problema non è più decidere, ma riuscire a convivere con la decisione adottata.

5. Una nuova figura a tutela della bigenitorialità e le sue criticità

La decisione del Tribunale di Bergamo presenta un ulteriore elemento di interesse: il coordinatore genitoriale viene descritto come uno strumento funzionale alla realizzazione del principio di bigenitorialità.

La conflittualità cronica tra i genitori produce infatti effetti che ricadono direttamente sui figli e non è raro che i minori diventino involontariamente destinatari delle tensioni tra gli adulti, tanto che tra gli operatori molti parlano di PAS (Parental Alienation Syndrome).

La coordinazione genitoriale mira a interrompere proprio questo meccanismo.

E lo fa non attraverso una nuova decisione giudiziaria, ma attraverso un intervento professionale capace di accompagnare concretamente la famiglia nell’attuazione delle regole già esistenti.

Non mancano, tuttavia, come si verifica in ogni modello, alcune criticità.

Innanzitutto, c’è il problema della qualificazione del coordinatore come ausiliario del giudice: parte della dottrina ha evidenziato come sia difficile conciliare la natura tipicamente processuale dell’ausiliario con una figura che opera prevalentemente fuori dal processo e con finalità relazionali.

Un secondo problema riguarda l’assenza di una disciplina dettagliata, perché l’art. 473-bis.26 c.p.c. offre una base normativa, ma lascia aperte numerose questioni: requisiti professionali, formazione specialistica, limiti dell’intervento, modalità di interlocuzione con il giudice, regime della riservatezza e responsabilità professionale e così via discorrendo.

Ciò premesso, come accaduto per la mediazione familiare, si tratta solamente di aspetti destinati a essere chiariti dalla futura elaborazione giurisprudenziale e consolidati dalla prassi.


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