
L’adozione senza età: sull’inammissibilità dell’adozione del figlio maggiorenne del nuovo coniuge senza il consenso dei figli naturali e maggiorenni dell’adottante
Sommario: 1. La funzione dell’adozione del maggiorenne – 2. I requisiti per l’adozione – 3. Il dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante – 4. Il procedimento – 5. Gli effetti dell’adozione – 6. La revoca dell’adozione
L’immagine comunemente associata all’istituto dell’adozione è quella dell’infanzia e della tutela dei minori che versino in stato di abbandono. La ratio dell’adozione dei minori è, infatti, principalmente quella di protezione, in quanto essa determina, quale effetto, la cessazione dei rapporti dell’adottato con la famiglia di origine e il suo stabile inserimento nella nuova famiglia.
L’istituto dell’adozione, tuttavia, nel nostro ordinamento riguarda anche ipotesi meno note, ma altrettanto significative, quale l’adozione delle persone maggiori di età. Questa particolare forma di adozione, lungi dal rappresentare una mera formalità, costituisce uno strumento giuridico idoneo a riconoscere legami affettivi e familiari già consolidatisi nel tempo, attribuendo veste giuridica a rapporti di fatto profondamente radicati.
L’istituto dell’adozione delle persone maggiori di età (c.d. adozione civile) ha assunto, sin dalle origini, un’importanza significativa nell’ordinamento giuridico. Non a caso, il legislatore ha dettato una specifica disciplina, contenuta nel Titolo VIII, Capo I, del codice civile, agli artt. 291-314 c.c., come modificati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.
1. La funzione dell’adozione del maggiorenne
In passato, la ratio dell’istituto mirava principalmente a soddisfare l’interesse dell’adottante privo di figli a trasmettere il proprio cognome e il proprio patrimonio. Tale finalità non è del tutto venuta meno nel tempo; tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024, ha rilevato come «l’adozione di persone maggiori di età abbia perso l’esclusiva funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio e, divenuto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, sia volta a suggellare legami “affettivo-solidaristici” che, consolidatisi di fatto nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico sono rappresentativi dell’identità dell’individuo e di istanze di solidarietà».
In concreto, può dunque affermarsi che l’adozione di persone maggiorenni assolva, allo stato attuale, una duplice funzione: da un lato, una funzione patrimoniale e di continuità del cognome familiare, in particolare in favore di soggetti privi di discendenti; dall’altro, una funzione solidaristica, finalizzata ad attribuire riconoscimento giuridico a relazioni affettive e di cura consolidatesi nel tempo tra persone adulte.
2. I requisiti per l’adozione
Le condizioni necessarie per procedere all’adozione di persone maggiori di età sono individuate dall’art. 291 c.c.
In particolare, l’adottante deve avere la capacità di agire e, secondo il tenore letterale della disposizione, deve aver compiuto trentacinque anni, dovendo intercorrere tra adottante e adottato una differenza di età di almeno diciotto anni.
La disposizione pone, tuttavia, un problema di coordinamento matematico: poiché l’adottato deve essere maggiorenne e, dunque, avere almeno diciotto anni, e poiché tra adottante e adottato deve sussistere una differenza minima di diciotto anni, l’adottante dovrebbe aver compiuto almeno trentasei anni.
Sul requisito della differenza di età è intervenuta anche la Corte di cassazione che, con sentenza n. 7667/2020, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme all’art. 8 CEDU, ha ammesso «una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris».
Il primo comma dell’art. 291 c.c., inoltre, è stato interessato dall’intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 245/2004, ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui «non consentiva l’adozione di persone maggiorenni qualora l’adottante avesse figli naturali minorenni o maggiorenni ma non consenzienti».
Allo stato attuale, pertanto, la presenza di figli dell’adottante assume specifico rilievo ai fini della disciplina dell’adozione del maggiorenne e, in particolare, della necessità di contemperare l’interesse dell’adottante e dell’adottando con quello del nucleo familiare preesistente.
3. Il dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante
Sul punto è recentemente tornata a pronunciarsi la Corte costituzionale con la sentenza n. 134/2026.
La vicenda riguardava un uomo che, dopo lo scioglimento di un precedente matrimonio, dal quale era nato un figlio successivamente divenuto maggiorenne, aveva contratto nuove nozze con una donna, a sua volta madre di una figlia maggiorenne e con due figli.
L’uomo, in considerazione del rapporto familiare consolidatosi con la figlia della nuova moglie, intendeva adottarla. A tale decisione si opponeva, tuttavia, il proprio figlio maggiorenne.
La questione sottoposta alla Consulta riguardava la conformità dell’art. 297, comma 2, c.c. all’art. 3 Cost., nella parte in cui impedisce al giudice di pronunciare l’adozione di una persona maggiorenne in presenza del dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante.
La Corte ha affermato che «ai fini della tutela patrimoniale se il figlio maggiorenne dell’adottante non presta il consenso alla adozione di persona maggiore di età il giudice non può disporre l’adozione».
La conclusione si fonda, essenzialmente, sulla necessità di tutelare due ordini di interessi.
In primo luogo, viene in rilievo il nucleo familiare preesistente all’adozione. Quest’ultima, infatti, non coinvolge esclusivamente l’adottante e l’adottato, ma è potenzialmente destinata a incidere anche sugli equilibri affettivi e patrimoniali della famiglia dell’adottante.
In secondo luogo, assume rilievo il principio di ragionevolezza, in forza del quale deve ritenersi costituzionalmente legittimo che il giudice non possa superare il dissenso del figlio maggiorenne, in quanto espressione di un interesse autonomamente meritevole di tutela.
4. Il procedimento
Il procedimento per l’adozione di persone maggiori di età rientra nell’ambito della volontaria giurisdizione.
Elemento imprescindibile è il consenso personale e libero dell’adottante e dell’adottando, che deve essere manifestato dinanzi al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la propria residenza.
Oltre al consenso dei diretti interessati, la legge richiede l’assenso di determinati soggetti: i genitori dell’adottando, se viventi; il coniuge dell’adottante e quello dell’adottando, qualora non siano legalmente separati; nonché i figli maggiorenni dell’adottante.
Tali assensi consentono di valutare la compatibilità dell’adozione con il complessivo assetto degli interessi familiari coinvolti.
La mancanza di uno degli assensi richiesti non determina, in ogni ipotesi, l’automatico rigetto della domanda, potendo il tribunale valutare, nei casi consentiti dalla legge, le ragioni del dissenso e la loro compatibilità con l’interesse dell’adottando e con la funzione solidaristica e affettiva dell’istituto. Diversa è, tuttavia, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 134/2026 sopra richiamata, la posizione del figlio maggiorenne dell’adottante, il cui dissenso assume specifica rilevanza impeditiva.
Acquisiti il consenso delle parti e gli assensi richiesti, il tribunale verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’adozione, tra cui l’esistenza di un rapporto affettivo stabile e duraturo e la ricorrenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
Successivamente, sentito in camera di consiglio il pubblico ministero, il tribunale decide sulla domanda di adozione con sentenza.
La sentenza deve essere trascritta nell’apposito registro e comunicata all’ufficiale dello stato civile affinché sia effettuata l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Gli effetti dell’adozione decorrono dalla data della sentenza che accoglie la domanda.
La sentenza è impugnabile dinanzi alla Corte d’appello dall’adottante, dall’adottando o dal pubblico ministero entro trenta giorni dalla comunicazione. La Corte d’appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
5. Gli effetti dell’adozione
Per effetto dell’adozione, l’adottato aggiunge il cognome dell’adottante al proprio cognome originario, che conserva, e acquista lo status di figlio adottivo dell’adottante.
L’adozione del maggiorenne presenta, tuttavia, effetti differenti rispetto all’adozione piena del minore. L’adottato conserva infatti i rapporti con la propria famiglia di origine e, al contempo, l’adozione non determina, in via generale, l’instaurazione di rapporti di parentela con i parenti dell’adottante.
Sul piano patrimoniale, l’adottato acquista diritti successori nei confronti dell’adottante secondo la disciplina prevista dal codice civile.
6. La revoca dell’adozione
L’adozione di una persona maggiorenne può essere eccezionalmente revocata esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, ai sensi degli artt. 306 e 307 c.c.
La revoca può essere pronunciata in presenza di fatti di particolare gravità riconducibili, rispettivamente, all’indegnità dell’adottato nei confronti dell’adottante o all’indegnità dell’adottante nei confronti dell’adottato.
Sulla domanda di revoca il giudice decide con sentenza.
Gli effetti dell’adozione cessano dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di revoca. Da tale momento viene meno lo status di figlio adottivo e cessano i diritti successori derivanti dall’adozione.
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Avvocato Antonella Fiorillo
Laureata in giurisprudenza.
Avvocato.
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