
Novazione e datio in solutum: effetti nelle obbligazioni naturali
Il rapporto obbligatorio non è, per sua natura, destinato a durare indefinitamente nel tempo; al contrario, esso configura un rapporto temporaneo, fisiologicamente destinato a estinguersi, in un’ottica di favor debitoris e di favor creditoris.
La dottrina, nell’ambito delle diverse forme di estinzione del rapporto obbligatorio, distingue, in generale, tra estinzione satisfattiva ed estinzione non satisfattiva. La prima si caratterizza per il soddisfacimento dell’interesse del creditore; la seconda, invece, determina l’estinzione del rapporto obbligatorio senza che l’interesse creditorio risulti soddisfatto.
Rientrano tra i modi satisfattivi di estinzione dell’obbligazione l’adempimento, la confusione, la compensazione e la prestazione in luogo dell’adempimento.
Rientrano, invece, tra i modi non satisfattivi di estinzione dell’obbligazione la novazione, la remissione del debito e l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Da tale classificazione emergono alcune analogie e differenze tra la prestazione in luogo dell’adempimento (c.d. datio in solutum), disciplinata dall’art. 1197 c.c., e la novazione, disciplinata dagli artt. 1230 e ss. c.c.
L’analogia tra prestazione in luogo dell’adempimento e novazione risiede nel fatto che entrambi gli istituti costituiscono modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento. Tuttavia, mentre la prestazione in luogo dell’adempimento costituisce un modo satisfattivo di estinzione dell’obbligazione e si realizza quando il creditore, attraverso la stipulazione di un accordo con il debitore, acconsente a che quest’ultimo esegua una prestazione diversa da quella originariamente prevista dal titolo dell’obbligazione, la novazione costituisce, invece, un modo non satisfattivo di estinzione dell’obbligazione e si realizza quando le parti si accordano affinché all’obbligazione originaria sia sostituita una nuova obbligazione, caratterizzata da un oggetto o da un titolo diverso.
La prestazione in luogo dell’adempimento è, dunque, un contratto reale a causa fissa (solvendi causa), di natura solutoria, che produce i propri effetti soltanto nel momento in cui il debitore esegue la diversa prestazione. Essa comporta, pertanto, una modificazione dell’oggetto della prestazione dovuta nell’ambito del precedente rapporto obbligatorio, il quale si estingue nel momento in cui il debitore esegue la prestazione sostitutiva.
La novazione, per contro, è un contratto al contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, che può realizzarsi soltanto in presenza di determinate condizioni: un elemento soggettivo, costituito dall’animus novandi, ossia dalla volontà delle parti di sostituire all’obbligazione originaria una nuova obbligazione; un elemento oggettivo, rappresentato dall’aliquid novi, consistente nella necessità che la nuova obbligazione presenti un oggetto o un titolo diverso rispetto a quella originaria; nonché la causa novandi, vale a dire l’interesse delle parti alla sostituzione dell’obbligazione originaria con una nuova obbligazione.
Presupposto necessario della novazione è, dunque, l’esistenza di un’obbligazione originaria da novare. In assenza di essa, infatti, la novazione, ai sensi dell’art. 1234, comma 1, c.c., è priva di effetto.
Una particolare ipotesi problematica si pone quando le parti intendano novare un’obbligazione naturale. La questione dell’applicabilità degli istituti della novazione e della prestazione in luogo dell’adempimento alle obbligazioni naturali ruota, infatti, attorno alla natura giuridica che si riconosce a tale categoria di obbligazioni.
Secondo una prima impostazione, l’obbligazione naturale si differenzia dall’obbligazione giuridica per l’assenza del requisito della coercibilità. Ciò implica che il solvens non è giuridicamente tenuto a eseguire alcuna prestazione nei confronti dell’accipiens. Tuttavia, qualora egli vi adempia spontaneamente, purché sia capace di agire e sussista proporzionalità tra la prestazione eseguita, i mezzi di cui dispone e l’interesse da soddisfare, l’adempimento di un dovere morale o sociale produce l’effetto della soluti retentio, ossia giustifica lo spostamento patrimoniale e impedisce al soggetto che ha eseguito la prestazione di ripetere quanto spontaneamente corrisposto.
Chi qualifica, dunque, l’obbligazione naturale come un’obbligazione avente natura giuridica diversa rispetto all’obbligazione civile ritiene che ad essa non possa applicarsi integralmente la disciplina propria delle obbligazioni. Secondo tale impostazione, non sarebbe ammissibile la novazione dell’obbligazione naturale, proprio perché difetterebbe il presupposto necessario per porre in essere una novazione. Non essendovi un’obbligazione giuridicamente coercibile da novare, la novazione di un’obbligazione naturale sarebbe, pertanto, priva di effetto ai sensi dell’art. 1234, comma 1, c.c.
Chi, invece, qualifica l’obbligazione naturale come una vera e propria obbligazione, sebbene caratterizzata dall’assenza di coercibilità, è maggiormente propenso a ritenere che anche tale obbligazione possa essere oggetto di novazione. È vero, infatti, che dal tenore letterale dell’art. 2034, comma 2, c.c. emerge che «i doveri morali e sociali» non producono altri effetti oltre quelli espressamente previsti dalla legge; tuttavia, tale disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che sono i doveri, considerati in sé, a non produrre ulteriori effetti, senza che ciò impedisca alle parti, nell’esercizio dell’autonomia privata, di accordarsi per novare l’obbligazione naturale.
Anche con riguardo agli effetti che la prestazione in luogo dell’adempimento può produrre rispetto all’obbligazione naturale sono necessarie alcune precisazioni. Se si attribuisce all’obbligazione naturale la natura di vera e propria obbligazione, sia pure non coercibile, può ritenersi ammissibile il ricorso alla prestazione in luogo dell’adempimento, in quanto quest’ultima costituirebbe un vero e proprio atto solutorio mediante il quale il rapporto si estingue attraverso l’esecuzione di una prestazione diversa da quella originariamente prevista. Se, invece, si considera l’obbligazione naturale come una figura strutturalmente distinta dall’obbligazione giuridica, non sarebbe ammissibile la prestazione in luogo dell’adempimento, poiché anche tale istituto presupporrebbe l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente coercibile, requisito che difetta nelle obbligazioni naturali.
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Avvocato Antonella Fiorillo
Laureata in giurisprudenza.
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