Furto di una borsa lasciata in automobile: non c’è l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

Furto di una borsa lasciata in automobile: non c’è l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

Tizio, a seguito di un litigio con la fidanzata, data la rabbia, sferrava un pugno contro il finestrino di un’automobile parcheggiata sulla pubblica via, infrangendo il vetro. Subito dopo, rubava una borsa ivi lasciata, contenente un paio di scarpe e abiti sportivi, una spazzola per capelli. Appena estratta, lasciava la borsa sulla strada. Caio, che risiedeva in quella via, la rinveniva e la portava dai carabinieri.

Tizio veniva denunciato dalla proprietaria dell’automobile e quindi della borsa e poi veniva citato a giudizio, avanti il Tribunale di Rovigo, per furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall’esposizione della cosa a pubblica fede (artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.). All’udienza fissata, la persona offesa veniva sentita come teste e in quel momento dichiarava che la borsa contenente tutti gli oggetti sopra descritti le era stata riconsegnata dalla moglie di Caio.

Il luogotenente dei Carabinieri, teste sentito immediatamente dopo, sottolineava di aver identificato l’imputato attraverso le telecamere, nonostante il volto non fosse ben visibile, in quanto lo stesso aveva coperto la testa con il cappuccio della felpa.

Il P.M. richiedeva la condanna di Tizio ad anni 3 di reclusione, oltre alla multa. La difesa, invece, richiedeva, l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituiva reato, in quanto non sussisteva il fine di profitto, e poi perché l’imputato non l’aveva commesso (era difficile identificarlo attraverso le telecamere, se aveva la testa coperta dal cappuccio). In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, richiedeva che non fosse applicata l’aggravante di cui al n.7) dell’art. 625 c.p.: sulla base della giurisprudenza della Cassazione, la difesa riteneva che le cose lasciate in automobile, ma non pertinenti o accessorie ad essa, non sono da considerare esposte alla pubblica fede (sentenza n. 44035 del 01.10.2014).

Il giudice ha condannato Tizio alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre alla multa, non applicando l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede del bene oggetto di furto.

Secondo la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 10298/1993), l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede ricorre <<in relazione ad oggetti (quali l’autoradio) che, pur non essendo parti essenziali o pertinenze di un veicolo, ne costituiscono tuttavia, secondo l’uso corrente, normale dotazione o usuale corredo>>, mentre esulano da tali nozioni oggetti personali come borselli contenenti denaro o valige, lasciati a bordo di un mezzo parcheggiato.


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